Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1996 dal pretore

di Forlì, sul ricorso proposto da Caiconti Manuel contro il prefetto

di Forlì, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione avverso

un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente

di guida, il pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 17 ottobre

1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di

inversione del senso di marcia sulle autostrade e strade extraurbane

principali consegue la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida;

che, a giudizio del rimettente, il sistema sanzionatorio

delineato dall'impugnata norma contempla due distinti procedimenti,

l'uno penale e l'altro amministrativo, autonomi tra loro e senza

reciproca relazione di pregiudizialità, volti rispettivamente

all'applicazione della sanzione principale e di quella accessoria,

aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;

che - sempre secondo il rimettente - tale coesistenza crea il

pericolo della formazione di giudicati contrastanti, donde la

violazione: a) dell'art. 25, primo comma, Cost., essendo più

corretto sottoporre esclusivamente al giudice penale la cognizione

del reato, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione

principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul

piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e

quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b) dell'art. 3

Cost., attesa l'irragionevole disparità rispetto ai principi

codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221

del codice della strada, che nei casi di connessione tra reato e

illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione

sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende

l'accertamento del reato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione.

Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto che

l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, volti

rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una

accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento

della violazione de qua costituente reato;

che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n.

194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di

finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di

sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del

codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della

patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice

penale - ed all'esito del relativo accertamento -, a seconda che sia

stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un

reato (artt. 220 e segg.);

che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva

- connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo

di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della

violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della

circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva

all'ordinanza di rimessione) - la sospensione provvisoria è

provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di

natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto

all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e

teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e

l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il

quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati

inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività

palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;

che gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema

di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza

ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente

sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal pretore di

Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte