Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1,

n. 4, del codice di procedura civile promossi con ordinanze emesse il

4 dicembre 1998 e il 23 aprile 1999 dal giudice istruttore presso il

tribunale di Milano, il 28, il 2 (n. 2 ordinanze) e il 28 aprile 1999

dal tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 83, 429,

433, 434, 435 e 484 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 36, 37 e 39, prima serie

speciale, dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di due processi civili, il giudice

istruttore presso il tribunale di Milano - avendo pronunciato sulle

rispettive istanze di condanna del convenuto ai sensi dell'art.

186-quater del codice di procedura civile -, con altrettante

ordinanze di identico contenuto, emesse il 4 dicembre 1998 (R.O.

n. 83 del 1999) ed il 23 aprile 1999 (R.O. n. 429 del 1999), ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod.

proc. civ., "nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione

del giudice che abbia, con ordinanza, deciso sull'istanza ex

art. 186-quater cod. proc. civ.";

che il rimettente sottolinea come la giurisprudenza

costituzionale abbia ripetutamente affermato (in particolare con la

sentenza n. 326 del 1997) la stretta funzionalità della denunciata

norma rispetto al principio di imparzialità-terzietà della

giurisdizione, che risponde all'esigenza di proteggere il giudice del

merito della causa dal pregiudizio effettivo, o anche solo

potenziale, derivante da valutazioni da lui espresse in occasione di

provvedimenti adottati in un momento precedente, evitando che egli

sia costretto, nel decidere, a ripercorrere l'identico itinerario

logico precedentemente seguìto, soprattutto quando preesistono

valutazioni di contenuto che cadono sulla stessa res judicanda,

essendo medesimo l'àmbito della precedente cognizione e quello della

successiva;

che, secondo il rimettente, l'ordinanza ex art. 186-quater

cod. proc. civ. si configura quale provvedimento a contraddittorio e

cognizione pieni e ad istruttoria compiuta, dal contenuto decisorio

ed esecutivo, sicché - per il caso in cui il processo non si

estingua e la pronuncia della sentenza non sia rinunciata - il

giudice è tenuto a operare sulla medesima res judicanda, esaminando

nuovamente gli stessi atti e lo stesso materiale probatorio in base

al quale ha emesso l'ordinanza;

che dunque - sempre secondo il rimettente - appare logico

presumere che possa verificarsi una naturale tendenza a mantenere, in

sede di redazione della sentenza, il giudizio già espresso in altro

momento decisionale; non potendosi ritenere che l'eventuale

successiva precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse

conclusionali possano efficacemente condizionare la conclusione del

giudizio ed influire sul meccanismo psicologico che presiede alla

formazione del convincimento del giudice;

che, nel corso di quattro procedimenti civili, il giudice

istruttore presso il tribunale di Firenze - essendosi anch'egli già

pronunciato sulle rispettive istanze di condanna ai sensi

dell'art. 186-quater cod. proc. civ. -, con altrettante ordinanze di

identico contenuto, emesse il 2 aprile (R.O. nn. 434 e 435 del 1999)

ed il 28 aprile 1999 (R.O. nn. 433 e 484 del 1999), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, cod.

proc. civ., "nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione

dal pronunciare sentenza per quel giudice che in ordine al medesimo

oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex

art. 186-quater cod proc. civ.";

che - premesse considerazioni analoghe a quelle svolte dal

precedente rimettente in ordine agli effetti della cosiddetta "forza

della prevenzione" sulla serenità del giudice, allorquando questi

sia chiamato a ripercorrere il medesimo itinerario logico già in

precedenza seguìto su una medesima res judicanda - afferma in

particolare il rimettente che le motivazioni che hanno portato la

Corte costituzionale (con la menzionata sentenza n. 326 del 1997) a

dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale

della stessa norma, nel caso di cognizione della causa di merito da

parte del giudice che abbia concesso una misura cautelare ante

causam, non possono valere per la soluzione della presente questione;

che infatti, secondo il rimettente, le motivazioni svolte in

tale decisione circa la diversità di struttura, contenuto,

finalità, àmbito di cognizione e valenza del materiale probatorio

tra il procedimento cautelare ante causam ed il successivo giudizio

di merito, non possono valere nell'ipotesi del giudice che si sia

comunque pronunciato (accogliendola o rigettandola) sulla istanza ex

art. 186-quater poiché: a) il materiale probatorio preso in esame

per pronunciarsi su tale istanza è il medesimo che poi sarà preso

in esame nella vera e propria sede decisoria; b) la valutazione di

detto materiale avviene in entrambi i casi nel rispetto rigoroso del

principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ.; c)

la relativa ordinanza, sia pure nei ristretti termini di cui

all'art. 134 cod. proc. civ., dev'essere motivata al pari di una

sentenza, con ciò imponendosi che venga ripercorso nella sua

integralità il medesimo "itinerario logico" già in precedenza

seguìto e che vengano a reiterarsi valutazioni ricadenti pressoché

sulla medesima res judicanda; d) l'ordinanza ex art. 186-quater è

idonea ad acquistare efficacia di sentenza, possedendone il medesimo

valore, giacché solo con sentenza può essere revocata [argomento,

questo, svolto solo nell'ordinanza R.O. n. 484 del 1999];

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità ovvero di infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che l'identità della norma sottoposta a scrutinio di

legittimità costituzionale, e la stretta connessione di profili

denunciati con motivazioni sostanzialmente analoghe, impongono la

riunione dei giudizi, che vanno pertanto congiuntamente decisi;

che entrambi i rimettenti - a sostegno dei prospettati dubbi

di illegittimità, riguardanti la dedotta menomazione del principio

di terzietà-imparzialità della giurisdizione, in ragione della

ritenuta negativa incidenza sulla serenità del giudice della così

detta "forza della prevenzione" - fanno richiamo alle osservazioni in

tal senso svolte da questa Corte nella sentenza n. 326 del 1997;

che, tuttavia, agli stessi è sfuggito che, contestualmente,

è stato ivi precisato come ben diversa, rispetto alla pluralità dei

gradi di giudizio - dove "è l'esigenza stessa di garanzia, che sta

alla base del concetto di revisio prioris istantiae a postulare

l'alterità del giudice dell'impugnazione, il quale si trova [...] a

dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguìto

onde pervenire al provvedimento impugnato" -, "si presenta la

situazione quando l'iter processuale semplicemente si articoli

attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali poco

importa) nelle quali l'interesse posto a base della domanda - e che

regge il giudizio - impone l'appagamento di esigenze, a quest'ultimo

connesse, di carattere conservativo, anticipatorio istruttorio,

ecc.";

che, in relazione a ciò, dopo aver posto in evidenza la

peculiare operatività del principio dispositivo cui è informato il

rito civile - nell'ambito del quale la dialettica dei contrapposti

interessi si esplica, durante tutto il processo, in relazione ad

attività e forme di tutela diverse, che rispondono alle varie

esigenze implicate dal diritto o dall'interesse concretamente

azionato nel giudizio stesso -, la Corte ha allora concluso che anche

nell'ipotesi di provvedimento cautelare (conseguente alla dialettica

dei contrapposti interessi, la quale di norma si svolge attraverso il

contraddittorio tra le parti, su un piano di "parità delle armi", in

una continua funzione propulsiva che condiziona il perseguimento e la

stessa conclusione del giudizio: cfr. anche sentenza n. 341 del 1998)

non sussiste l'esigenza d'ordine costituzionale d'un obbligo di

astensione del giudice, che lo abbia pronunciato ante causam dal

trattare e decidere la successiva causa di merito;

che a maggior ragione tali affermazioni valgono con riguardo

all'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 186-quater cod. proc.

civ., cui il legislatore ha attribuito un effetto anticipatorio della

decisione definitiva, da attuarsi in virtù di un meccanismo

potenzialmente idoneo a concludere il processo di primo grado (v.

anche sentenza n. 385 del 1997); e ciò a fini essenzialmente

deflattivi del contenzioso, ritenuti conseguibili grazie

all'immediata realizzazione (totale o parziale) del petitum collegata

alla possibile rinuncia da parte dell'intimato ad una successiva

pronuncia di merito, ovvero all'altrettanto possibile estinzione del

giudizio;

che allorquando, non verificatesi le condizioni auspicate dal

legislatore per addivenire a detta anticipata conclusione, il

giudizio prosegue sino alla pronuncia della sentenza, questa è per

sua natura destinata a riassorbire in sé l'ordinanza relativamente

al già decisum salva la possibilità di modificarne in tutto o in

parte le statuizioni;

che quest'ultima evenienza, peraltro solo ipotetica, non sta

punto a significare che il giudice monocratico (e tantomeno il

collegio), nell'emanare la decisione finale, debba inevitabilmente

ripercorrere l'identico itinerario logico-decisionale già seguìto

onde pervenire all'adozione dell'ordinanza stessa (come se il

legislatore avesse inteso introdurre una doppia decisione in primo

grado), ma solo che è dato ad esso di prendere in considerazione le

ragioni ulteriormente svolte dalle parti, quantomeno, in sede di

comparse conclusionali, memorie di replica ed eventuale discussione

orale, sempre su un piano di parità delle armi e nella perdurante

operatività del principio dispositivo;

che, pertanto, qualunque sia il contenuto della sentenza, il

meccanismo processuale in parola, lungi dal violare il diritto di

difesa per eventuale incidenza della forza della prevenzione nel

giudizio del decidente, offre alle parti una garanzia di maggiore

ponderazione del contenzioso in sede decisoria, salvaguardando nel

contempo l'esigenza di un pieno rendimento dell'attività

giurisdizionale, secondo il principio di concentrazione degli atti e

di economia endoprocessuale (cfr. sentenza n. 363 del 1998), che

esige appunto la continuità del medesimo giudice nel condurre il

processo fino alla decisione conclusiva;

che, di conseguenza, la questione è da dichiararsi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del

codice di procedura civile, sollevate - in riferimento all'art. 24

della Costituzione - dal tribunale di Milano e - in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione - dal tribunale di Firenze, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte