Sentenza n. 169/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1959, n. 741, e del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, promosso con
ordinanza emessa il 15 novembre 1962 dal Pretore di Troina nel
procedimento penale a carico di Saggio Ernesto, iscritta al n. 21 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Saggio Ernesto, il Pretore
di Troina, con ordinanza del 15 novembre 1962, ha sollevato d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959,
n. 741, e del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, in riferimento agli artt.
70 e 25 della Costituzione.
Nell'ordinanza, premesso che si ignora come questa Corte abbia
deciso la medesima questione, in precedenza sollevata sotto il profilo
della violazione degli artt. 3, 39, 71, 76 e 77 della Costituzione, si
afferma che la stessa questione non appare infondata neppure con
riferimento agli artt. 70 e 25 della Costituzione.
La legge n. 741 del 1959, col prescrivere che "nella emanazione
delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei
singoli accordi economici e contratti collettivi, anche
intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge", avrebbe violato
l'art. 70 della Costituzione, secondo il quale la funzione legislativa
è esercitata collettivamente dalle due Camere. E ciò perché la
funzione legislativa non si esaurisce nel dare in via preventiva forza
di legge ad un complesso di norme future, ma deve comprendere anche la
posizione dei singoli imperativi che obbligheranno i consociati. Nella
specie, invece, mancando nel Governo delegato ogni potere discrezionale
di variare il contenuto del contratto collettivo reso obbligatorio, il
precetto normativo non sarebbe stato deliberato né dal Parlamento né
dal Governo delegato, ma dalle associazioni sindacali.
Secondo il detto Pretore, il procedimento seguito determinerebbe
dei pericoli, che anche il legislatore delegante ha tenuto presenti,
come sarebbe dimostrato dall'art. 5 della legge, col quale è stata
esclusa la eventualità che il giudice debba punire come reato dei
comportamenti leciti in forza di norme imperative di legge. Senonché
le norme della legge delega sarebbero rivolte al Governo delegato, e,
nel caso in cui sia data efficacia di legge ad un contratto collettivo
contenente disposizioni contrarie a norme imperative, tali
disposizioni, poste in essere da privati avrebbero efficacia superiore
a quelle di un regolamento governativo, e, siccome legge,
vincolerebbero appieno il magistrato, salva denunzia di illegittimità
costituzionale.
Nell'ordinanza si rileva inoltre, per quanto attiene più
specificatamente all'art. 8 della legge, che la norma in esso contenuta
appare in contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Il principio
della riserva di legge, si argomenta, attiene tanto alla sanzione che
al precetto normativo. Ma nella specie, esso sarebbe stato rispettato
soltanto per la sanzione, in quanto per il precetto non solo non
sarebbe stato posto alcun criterio direttivo per la relativa
determinazione, ma anzi questa sarebbe stata rimessa praticamente
all'arbitrio delle private associazioni stipulatrici dei contratti
collettivi resi obbligatori.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1963.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
con atto depositato in cancelleria l'11 gennaio 1963.
In tale atto si assume che i profili parzialmente nuovi dedotti
nell'ordinanza del Pretore di Troina consistono nel ritenere che la
legge impugnata contempli nell'art. 8 una norma in bianco e attribuisca
alle associazioni sindacali il potere di porre norme giuridiche, in
violazione dell'art. 70 della Costituzione.
Circa la prima censura, si osserva che non sì è in presenza di,
un precetto punitivo in bianco, ma, se mai, di una norma di rinvio, ad
altra disposizione di legge perfettamente legittima. Peraltro, la
sanzione penale a carico di coloro che non osservano le disposizioni
attinenti alla disciplina collettiva minima del rapporto di lavoro ha
un suo precedente nell'art. 509 del Codice penale, già ritenuto da
questa Corte non viziato di illegittimità costituzionale.
Circa la seconda censura, si rileva che questa Corte ha di già
chiarito che il potere e l'iniziativa legislativa non sono affatto
trasferiti alle associazioni sindacali, ma restano prerogative del
potere legislativo delegante e delegato; che il Governo delegato si è
uniformato alle clausole dei contratti collettivi già esistenti al
momento della entrata in vigore della legge del 1959, e che il deposito
del contratto collettivo è soltanto un presupposto per l'attuazione
della delega.
Onde l'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte dichiari la
questione manifestamente infondata. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1959, n. 741, viene sottoposta di nuovo all'esame di questa Corte, dopo
che la sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non
fondata con riferimento agli artt. 39, 71, 76 e 77 della Costituzione.
In questa sentenza la Corte ha disatteso la tesi che la fonte
regolatrice dei rapporti di lavoro non fosse la legge delegata, bensì
il contratto collettivo, essendo il legislatore delegato privato di
ogni potere discrezionale, ed essendo il regolamento dei rapporti di
lavoro affidato sostanzialmente alla volontà dei singoli sindacati non
registrati.
Secondo l'ordinanza del Pretore di Troina con la quale è stato
promosso il presente giudizio, sussisterebbe un altro profilo di
illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 70 della
Costituzione, perché l'obbligo imposto al Governo delegato di
uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e
contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, violerebbe il
principio costituzionale seconda, il quale la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere. Dovendosi intendere la
funzione legislativa come posizione di un precetto e di una sanzione,
il Parlamento o il Governo delegato avrebbero deliberato soltanto la
sanzione lasciando che la norma fosse in definitiva posta dalle private
associazioni stipulatrici dei contratti collettivi.
È agevole rilevare che, avendo il legislatore fatto ricorso nel
caso specifico ad una legge di delegazione, le censure che nel primo
giudizio furono riferite esattamente agli artt. 76 e 77 investono nel
complesso la funzione legislativa ed assorbono tutte le questioni ad
essa relative.
Il Pretore ha ritenuto di prospettare un diverso profilo della
questione di legittimità costituzionale facendo richiamo al concetto
di norma giuridica contenente un comando imperativo ed una sanzione,
mentre ciò non altro rappresenta che una argomentazione a sostegno
della tesi che la norma sia stata in definitiva posta dalle private
associazioni stipulatrici dei contratti collettivi invece che essere
vagliata e deliberata dal legislatore. Il che significa contrastare
che la fonte regolatrice dei rapporti di lavoro sia la legge.
Il vizio logico dell'ordinanza più chiaramente si rileva allorché
si consideri che il Pretore adduce la mancanza di discrezionalità
dell'organo delegato, e muove quindi censura che attiene direttamente
alla funzione legislativa delegata.
Nella ripetuta sentenza n. 106, la Corte ha altresì spiegato le
ragioni per le quali deve ritenersi che spetta al giudice ordinario di
disapplicare le clausole dei contratti collettivi contrastanti con
norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 5, il quale "si pone
fuori dei confini della delega, non ne rappresenta un limite. Esso
agisce direttamente sui contratti ai quali il Governo deve uniformare
le proprie norme, non ha come destinatario il Governo". Onde non
sussistono affatto quei pericoli, che il Pretore si è prospettati,
ritenendo senza alcun fondamento che una norma debba necessariamente,
ed in ogni caso, essere rivolta al legislatore delegato solo per il
fatto che si trovi inserita in una legge di delegazione.
La seconda questione sollevata dall'ordinanza riguarda la riserva
di legge contenuta nell'art. 25 della Costituzione, riserva che,
nell'art. 8 della legge n. 741, sarebbe stata rispettata soltanto per
quanto attiene alla sanzione, ma non per il precetto, che sarebbe stato
posto dalle associazioni sindacali invece che dal legislatore delegato.
Dimostrata la infondatezza della premessa da cui muove l'ordinanza, la
riserva di legge risulta pienamente rispettata. E l'art. 8 non
contiene un precetto punitivo in bianco, come sostiene il Pretore, ma
rappresenta piuttosto una norma di ricezione, atta a sanzionare la
obbligatorietà delle norme concernenti la disciplina dei rapporti di
lavoro. Esso rientra nella categoria delle norme penali imperfette od
incomplete, in quanto debbono essere integrate da altre norme
giuridiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 14 luglio 1959, n. 741, e del D.P.R. 28 agosto 1960, n.
1271, proposta con ordinanza 15 novembre 1962 dal Pretore di Troina in
riferimento agli artt. 70 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte