Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli

industriali), promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Belluno

il 5 febbraio 1980, dal Tribunale di Treviso il 23 aprile 1980 e dai

Pretori di: Avigliana l'11 aprile 1980; Belluno il 29 gennaio 1980;

Arzignano il 9 aprile 1980 (n. 2 ordinanze); Iglesias il 21 febbraio

1980 (n. 2 ordinanze); Bressanone l'11 aprile 1980; Iglesias il 13

marzo ed il 21 febbraio 1980; Adria il 15 aprile 1980; Finale Ligure il

25 settembre 1979 e Feltre il 31 gennaio 1980 (n. 2 ordinanze),

rispettivamente iscritte ai nn. 403, 404, 405, 406, 408, 409, 417, 418,

422, 426, 427, 436, 450, 454 e 455 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 194, 201, 208,

215, 222 e 235 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono

le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121,

terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel

testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella

parte in cui punisce con l'ammenda di L.800.000 e con 15 giorni di

arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta

quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3, 27

e 10 (rectius 101) Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte

con sentenza n. 50 del 1980;

che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già

esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,

previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, in relazione agli artt. 3, 27 e 101 Cost., sollevate dal

Tribunale di Treviso e dai Pretori di Belluno, Avigliana, Arzignano,

Iglesias, Bresanone, Adria, Finale Ligure e Feltre con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte