Sentenza n. 169/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1982 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 7legge 1034/1971
- art. 19legge 1034/1971
- art. 21legge 1034/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, n. 1 e
39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato); dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (Statuto dei lavoratori) e degli artt. 7, 19 e 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali) promossi con otto ordinanze emesse il 29 gennaio 1979 (sei
ordinanze) e il 22 marzo 1979 (due ordinanze) dalla Corte di Cassazione
- Sezioni unite civili, iscritte ai nn. da 841 a 845 del registro
ordinanze 1979 ed ai nn. da 104 a 106 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 29 e 118
del 1980.
Visto l'atto di costituzione della FIDEP - CGIL;
udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito l'avv. Roberto Muggia per la FIDEP - CGIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di otto giudizi per regolamento preventivo di
giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle disposizioni relative alle
attribuzioni dei Tribunali Amministrativi regionali, del Consiglio di
Stato e dei procedimenti dinanzi aquesti organi in materia di
giurisdizione esclusiva (artt. 29 n. 1, 39 r.d. 26 giugno 1924, n.
1054; 7, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034) nelle parti riguardanti
la tutela della libertà edell'attività delle associazioni sindacali
dei dipendenti di enti pubblici non economici.
Interpretando le disposizioni denunziate nel senso che agli
anzidetti sindacati non è consentito il rimedio di cui all'art. 28
dello Statuto dei lavoratori per reprimere un eventuale comportamento
anti- sindacale posto in essere da enti pubblici non economici, ma solo
l'intervento ad adiuvandum nel ricorso in sede di giurisdizione
esclusiva del singolo lavoratore leso, le Sezioni Unite ritengono non
manifestamente infondato il contrasto tra simile complesso normativo e
gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Al sindacato infatti, titolare di
libertà e di diritti sostanziali propri, sarebbe negato il diritto di
reagire giurisdizionalmente alle lesioni arrecate all'esercizio di tali
situazioni giuridiche soggettive, con evidente disparità di
trattamento rispetto ad altre associazioni sindacali. Inoltre le forme
del procedimento presso il giudice amministrativo mancherebbero di
quell'effettività e immediatezza di tutela caratteristiche invece
dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Ma le Sezioni Unite sollevano anche il dubbio della legittimità
costituzionale dell'interpretazione opposta a quella adottata e cioè
del ritenere che al dipendente è dato il ricorso in sede di
giurisdizione esclusiva e al sindacato il rimedio previsto dall'art.
28. In questa prospettiva infatti potrebbero verificarsi contrasti di
giudicati irresolubili con gli ordinari mezzi della litis pendenza,
della connessione, della continenza, della sospensione necessaria o
facoltativa o con l'istituto previsto dall'art. 362, secondo comma, del
codice di procedura civile.
Una siffatta situazione, in cui la pubblica amministrazione
potrebbe trovarsi esposta all'obbligo di ottemperare a diverse ed
eventualmente opposte statuizioni giudiziarie non sarebbe conforme né
al principio di ragionevolezza né al principio del giudice naturale.
Quest'ultimo infatti risulterebbe violato considerando come la
normativa impugnata avrebbe precostituito due giudici naturali per una
controversia identica quanto a petitum e causa petendi, senza dare
indicazioni circa la "specificità ultimativa nella designazione del
giudice" richiesta, secondo le Sezioni Unite, dall'art. 2; della
Costituzione.
2. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. La discussione della questione
inizialmente fissata per la Camera di Consiglio del 20 novembre 1980,
in relazione alla sentenza n. 68 del 1980 di questa Corte, viene oggi
portata in pubblica udienza.
Dinanzi alla Corte si è costituita la FIDEP - CGIL, provinciale di
Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Muggia. La parte, nel
far proprie le argomentazioni delle Sezioni Unite, sottolinea come la
posizione dei dipendenti dello Stato e delle relative associazioni
sindacali sia diversa da quella dei dipendenti di enti pubblici non
economici e dei relativi sindacati. Sarebbe pertanto improprio operare
una meccanica trasposizione delle conclusioni cui è pervenuta la
sentenza n.68 al caso di specie. Considerato in diritto :
1. - Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione connumerose
ordinanze di identica stesura nel considerato in di ritto, emesse a
partire dal 1977 (e di cui in narrativa), hanno sollevato due complesse
questioni di legittimità costituzionale concernenti l'applicazione
delle garanzie previste dall'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300,
(Statuto dei lavoratori) ai sindacati dei dipendenti di più enti
pubblici non economici.
Com'è noto la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto la
pienezza di tali garanzie a favore di questi sindacati quando la
richiesta di applicazione da parte delle associazioni abbia per oggetto
le posizioni soggettive proprie ed esclusive di esse, senza
coinvolgimento di singoli rapporti di pubblico impiego. Al contrario la
Corte di Cassazione ha ritenuto l'improponibilità assoluta della
denuncia ogni volta che essa deduca un comportamento degli enti
pubblici incidente su posizioni individuali relative al rapporto di
impiego.
Peraltro le Sezioni Unite si sono indotte a sottoporre ad una nuova
riflessione questo aspetto della loro giurisprudenza, tenuto anche
conto della prospettiva dischiusa dalla sentenza n. 118/1976 di questa
Corte.
In effetti, ricorrerebbe secondo la Suprema Corte l'ipotesi
formulata in quella pronuncia per il rapporto di pubblico impiego,
circa la possibilità di eccepire la illegittimità costituzionale
allorché, "in sede di concreta applicazione di singoli istituti,
situazioni identiche o simili, nei due ambiti considerati, possano
apparire regolate in modo ingiustificatamente difforme, rispettivamente
dalla normativa statutaria e da quella speciale".
Dopo avere con varie ordinanze, e in termini globali, eccepito la
mancata estensione delle garanzie ex art. 28 ai sindacati dei
dipendenti statali (sent. n. 68/80), le Sezioni Unite hanno ora
proposto questione di legittimità costituzionale in ordine alla
inapplicabilità delle predette garanzie ai sindacati del personale
degli enti pubblici non economici, anche quando la domanda
dell'associazione sindacale coinvolgesse, oltre le posizioni
dell'associazione, singoli rapporti di lavoro.
2. - Senonché le ordinanze, il cui esame deve compiersiin unico
giudizio per l'identità testuale di cui si è detto, sollevano in
ordine ad uno stesso complesso normativo (l'art. 28 cit. e diversi
precetti sulla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi in
ordine ai rapporti di pubblico impiego) due autonome questioni di
costituzionalità con distinti parametri ma la duplicità delle
questioni deriva dalla duplice interpretazione che in ciascuna
ordinanza si offre dell'art. 28 dello Statuto e della sua collocazione
nell'ordinamento in rapporto alle norme sulla ripartizione della
giurisdizione.
Una prima scelta interpretativa ne presuppone la non applicabilità
(in mancanza di previa sentenza di questa Corte) ai sindacati dei
dipendenti degli enti pubblici non economici: onde la contestazione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 edegli altri precetti "in
quanto non prevedono" la stessa tutela per quei sindacati.
La seconda interpretazione, proposta in via certamente non
ipotetica (tanto da dar luogo a una seconda questione), presupone al
contrario l'applicabilità dell'art. 28 alle associazioni sindacali
predette: applicabilità, che, ove provocasse contrasti di giudicati,
produrrebbe situazioni lesive del disposto dell'art. 25, primo comma.
Cost., in ordine alla garanzia del giudice naturale. Un'ulteriore
singolarità consiste nella circostanza che una pronuncia di
accoglimento della prima questione equivarrebbe, nel risultato,
all'accettazione della seconda proposta interpretativa, con l'effetto
di rendere egualmente necessario il giudizio sulla questione riferito
al parametro dell'art. 25, primo comma, Cost.
3. - Ma è da chiedersi in via preliminare se una stessa ordinanza
che solleva il giudizio di costituzionalità possa fondarsi su due
interpretazioni contrapposte della stessa norma applicabile dal giudice
a quo, o se invece il giudice che solleva la questione non debba
operare esso stesso una precisa scelta interpretativa. A, ovvio che
porre il problema significa anche risolverlo in effetti senza tale
scelta non si potrebbe identificare il "chiesto" alla Corte
costituzionale (o meglio il thema decidendum sottoposto al giudice
della costituzionalità delle leggi) né sarebbe dimostrata la
rilevanza della eccepita illegittimità perché proposta "in astratto"
(cfr. al riguardo la sent. n. 81/82).
Nella specie l'antinomia delle letture interpretative è così
radicale da rendere veramente ancipiti le ordinanze delle Sezioni
Unite, senza che questa Corte possa risolvere l'essenziale duplicità
dell'oggetto presentato al suo giudizio.
D'altra parte, anche considerate singolarmente, le due questioni
corrispondenti alle due letture o ipotesi esegetiche danno luogo a
serie perplessità.
Per ciò che riguarda la prima quaestio risulta di difficile
intelligibilità la simultanea contestazione dell'art. 28 dello Statuto
dei lavoratori e delle norme sulla giurisdizione esclusiva dei giudici
amministrativi in tema di rapporto di pubblico impiego. In realtà non
è agevole scorgere come il giudice a quo possa aver considerato
applicabili da parte sua (e nella stessa controversia) norme così
chiaramente alternative in ordine alla tutela giurisdizionale delle
associazioni sindacali dei dipendenti degli enti pubblici non
economici.
Per ciò che concerne poi la seconda questione (relativa alla
violazione dell'art. 25, primo comma, Cost.), rimane incertose a questa
Corte sia richiesta una sentenza additiva nel senso di concentrare nel
giudice civile i poteri di tutela giurisdizionale dei sindacati e delle
situazioni attinenti al rapporto di impiego dei singoli dipendenti o,
al contrario, nel senso di operare la concentrazione a favore della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
D'altronde, la natura del "petitum" implicito nella Seconda
questione, indica che, comunque si risolva la sua attuale ambivalenza,
l'intero problema della estensione delle garanzie ex art. 28 dello
Statuto dei lavoratori comporta una scelta tra le soluzioni possibili
che, nello stato attuale dell'ordinamento, eccede i poteri di questa
Corte.
Conclusivamente, per i motivi suesposti, la Corte non è in grado
di passare all'esame del merito, sicché si impone una declaratoria di
inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli artt. 29, n.
1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, 7, 19 e 21 della legge 6
dicembre 1977, n. 1034, sollevata dalla Corte di Cassazione - Sezioni
Unite civili -, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma,
della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte