Sentenza n. 169/1984
Altra decisione · depositata il 08/06/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 1
febbraio 1977 n. 13, recante "Proroga delle concessioni di grandi
derivazioni di acque per uso di forza motrice", promosso con ricorso
del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, notificato
il 2 marzo 1977, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed
iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 2 marzo 1977 al Presidente del
Consiglio dei ministri, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato
davanti a questa Corte il decreto legge 1 febbraio 1977, n. 13, recante
"proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di
forza motrice", assumendo che il provvedimento legislativo, per quanto
concerne il regime delle acque pubbliche esistenti nella Regione, è in
contrasto con i principi stabiliti al riguardo dall'art. 7 dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4); e perciò ha chiesto che ne sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale, con ogni conseguenza di legge.
L'art. 1, primo comma, del decreto legge impugnato - si premette
nel ricorso - dispone che le concessioni di grandi derivazioni di acque
per uso di forza motrice assentite agli enti locali, in corso al 31
gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono
prorogate fino alla definizione dei rapporti di concessione di
esercizio delle attività elettriche previste dall'art. 4, n. 5, della
legge istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, 6
dicembre 1962, n. 1643, e comunque fino al 31 gennaio 1980. Con il
secondo comma dello stesso articolo vengono prorogate sino a tale data
anche le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza
motrice, aventi analoga scadenza, assentite alle imprese a
partecipazione statale, nonché ad altre imprese autoproduttrici di
energia elettrica, di cui all'art. 4, n. 6, della stessa legge n. 1643
del 1962.
La Regione sostiene che, con le suindicate disposizioni, il decreto
legge opera una gravissima violazione dello Statuto speciale per la
Valle d'Aosta. In proposito nel ricorso si ricorda come, data la
"rilevanza tutta particolare" che ha per la Valle, il patrimonio
idrico, nello Statuto speciale sia prevista (agli artt. 5, secondo
comma, e 2, lett. m), riguardo alle "acque pubbliche destinate ad
irrigazione ed a uso domestico", l'appartenenza esclusiva al demanio
regionale e, ad un tempo, la potestà legislativa della Regione; mentre
per le altre "acque pubbliche esistenti nella Regione" si è, invece,
stabilito (art. 7, primo comma) che esse "sono date in concessione
gratuita per novantanove anni alla Regione". In tal modo è stato
riconosciuto alla Regione - con un solo limite nell'ipotesi in cui lo
Stato intenda fare le acque pubbliche suddette oggetto di piani di
interesse nazionale - un diritto che si configura come una speciale
forma di contitolarità, fra Regione e Stato, dei diritti demaniali
sulle acque pubbliche.
Inoltre nella regolamentazione transitoria dettata al riguardo
(art. 7, commi secondo e terzo, dello stesso Statuto) in relazione alla
situazione esistente al momento in cui, con il d.l.l. 7 settembre 1945,
n. 545, fu adottato l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta,
dalla concessione gratuita, generale ed automatica attribuita alla
Regione furono temporaneamente escluse "le acque che alla data del 7
settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o
di concessione" (art. 7, secondo comma), disponendosi, peraltro, che
diventano di immediata spettanza della Regione le concessioni di acque
che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate (art. 8,
primo comma). Il Presidente della Giunta regionale, ove ricorrano le
condizioni di legge, ha facoltà di provocare dagli organi competenti
la dichiarazione di decadenza della concessione (art. 8, secondo
comma). Per le altre la Regione subentra nella concessione "alla
cessazione dell'uso o della concessione di tali acque" (art. 7, terzo
comma).
Per quanto riguarda le acque pubbliche oggetto di concessione alla
data del 7 settembre 1945 (come quelle contemplate dal provvedimento
legislativo in questione), il momento della cessazione della
concessione assume dunque una importanza decisiva, perché segna
l'inizio dei diritti della Regione. Cosicché, spostando, con la
denunciata proroga, la data di questo inizio - così come risulta
fissata dal precetto statutario - l'impugnato decreto legge si pone con
esso in netto contrasto.
2. - Costituitosi in giudizio, con atto depositato il 22 marzo
1977, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha chiesto che il ricorso della Regione sia riconosciuto
infondato e perciò respinto.
Secondo l'Avvocatura il termine, allo scadere del quale la Regione
Valle d'Aosta, a norma del terzo comma dell'art. 7 dello Statuto
speciale, subentra nelle preesistenti concessioni delle acque pubbliche
in questione, non sarebbe quello originariamente fissato nell'atto di
riconoscimento di uso o di concessione - come si sostiene nel ricorso -
ma quello che lo Stato abbia eventualmente, nell'ambito dei suoi
poteri, ritenuto di dovere, anche successivamente, stabilire.
A parte ciò va comunque considerato che le concessioni prorogate
con il d.l. 1 febbraio 1977, n. 13, sono quelle assentite ad enti ed
imprese autorizzate ad esercitare, congiuntamente all'ENEL, ed in
regime di monopolio con questo, l'attività di produzione di energia
elettrica, e rientrano quindi in quel piano di interesse nazionale,
alla cui attuazione da parte dello Stato, ai sensi del quarto comma
dello stesso art. 7 dello Statuto, è subordinata la concessione per
novantanove anni alla Regione. Sotto questo aspetto la situazione in
oggetto sarebbe dunque del tutto analoga a quella esaminata e decisa
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1964, con la quale
furono dichiarate prive di fondamento le questioni di legittimità
costituzionale, già allora sollevate dalle Regioni della Valle d'Aosta
e del Trentino Alto Adige, nei confronti dei decreti presidenziali che
disponevano il trasferimento di alcune imprese elettriche all'ENEL.
È vero poi - ricorda ancora l'Avvocatura - che nella stessa
sentenza n. 13 del 1964, la Corte costituzionale espresse l'auspicio
che si provvedesse al necessario contemperamento dei principi della
nazionalizzazione dell'industria elettrica con i poteri e diritti delle
Regioni a statuto speciale. È da escludere però che la questione
possa ora ritenersi risolta in base alle norme contenute nell'art. 1
della legge (emanata in ossequio a quell'auspicio) 5 luglio 1975, n.
304 (Norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso
idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta). Tale articolo prevede
infatti che "per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso
idroelettrico nel territorio della Regione Valle d'Aosta si osserva il
piano di utilizzazione redatto dal Comitato misto previsto dal terzo
comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
debitamente aggiornato"; che "la Regione Valle d'Aosta subconcede le
acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia
elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n.
1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e
successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n.
4". Ma perché la concessione alla Regione possa divenire attuale e la
Regione possa subconcedere, è necessario che il Comitato misto decida
prima a chi la subconcessione debba essere effettuata: se all'ENEL o
agli altri enti previsti dalla legge n. 1643. E il Comitato misto, per
le concessioni prorogate con il decreto legge impugnato, non ha deciso
e non poteva evidentemente decidere, non essendo stati ancora regolati
i rapporti tra l'ENEL e gli altri enti ed imprese suddetti. Peraltro,
il termine, di tre anni al massimo, fissato per provvedere alla
definizione di tali rapporti, dovrebbe ritenersi ragionevole. Una volta
che tale definizione sia avvenuta, lo Stato potrà provvedere ad
attuare la concessione delle acque alla Regione, la quale potrà quindi
subconcedere a chi spetti.
3. - Fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 5 maggio
1982, la difesa della Regione Valle d'Aosta ha presentato una memoria
nella quale, dopo aver contestato gli argomenti addotti dal resistente
Presidente del Consiglio, ha ricordato che nella successiva legge di
conversione dell'impugnato decreto
(legge 31 marzo 1977, n. 92) è stato aggiunto all'art. 1 un quarto
comma, con il quale "sono fatti salvi i diritti delle Regioni a statuto
speciale". Tale formula dovrebbe interpretarsi, per quanto riguarda la
Regione Valle d'Aosta, nel senso di escludere l'applicabilità, nel suo
territorio, della contestata proroga. Di conseguenza la lesione
originaria dovrebbe ritenersi venuta meno; ma sussisterebbe egualmente
l'interesse della Regione alla declaratoria di illegittimità
costituzionale del decreto legge impugnato, per gli effetti da esso
spiegati sino al momento della sua conversione. Se poi non si ritenesse
di accedere a tale interpretazione - suffragata da una pronuncia di
questa Corte per le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 169 del
1976 - le impugnate norme dovrebbero egualmente essere dichiarate
costituzionalmente illegittime.
L'Avvocatura dello Stato ha presentato anch'essa una memoria nella
quale - ribaditi gli argomenti esposti a sostegno dell'infondatezza
nell'atto di costituzione - afferma, a proposito della formula di
"salvezza" aggiunta all'impugnata norma, che essa non può considerarsi
idonea a far sorgere diritti che non preesistevano.
4. - All'udienza del 5 maggio 1982 le parti hanno insistito nelle
rispettive conclusioni.
Questa Corte, considerato che, successivamente all'udienza di
discussione, erano entrate in vigore la legge 29 maggio 1982, n. 308
(Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali idroelettriche
alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), e la legge 7
agosto 1982, n. 529
(Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli
enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in
materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), le quali,
rispettivamente agli artt. 20 e 8, contengono norme, circa la
competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di acque e
concessioni idroelettriche "che non è da escludere possano essere
ritenute rilevanti nella controversia in oggetto"; che perciò
occorreva nuovamente sentire a questo proposito Regione ricorrente e
Presidente del Consiglio; ha rinviato, con ordinanza n. 246 del 1982,
la causa a nuovo ruolo.
5. - Fissata per la discussione l'udienza del 7 giugno 1983, la
difesa della Regione ha depositato una memoria, nella quale afferma che
le sopravvenute norme presentano una indubbia rilevanza ai fini della
decisione. Esse, infatti, valgono a confermare l'indirizzo seguito dal
legislatore, nella legge di conversione dell'impugnato decreto legge e
nei successivi provvedimenti, di fare espressamente "salvi" i diritti e
le attribuzioni spettanti alle Regioni a statuto speciale, ed in
particolare alla Regione Valle d'Aosta. Ribadite le argomentazioni
svolte a sostegno del proprio assunto, la Regione conclude affermando
che, peraltro, sussiste tuttora l'interesse della ricorrente a sentir
dichiarare la illegittimità costituzionale del decreto legge, nel
testo originario, da essa impugnato.
6. - All'udienza pubblica del 7 giugno 1983, non comparsa
l'Avvocatura dello Stato per il resistente Presidente del Consiglio,
dopo la relazione svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avv.
Gustavo Romanelli, per la ricorrente Regione, ha insistito per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto
legge. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso di cui in narrativa la Regione autonoma Valle
d'Aosta chiede sia dichiarata la illegittimità costituzionale del
decreto legge 1 febbraio 1977, n. 13 (Proroga delle concessioni di
grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice), per violazione
dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), che disciplina il regime delle
acque pubbliche esistenti nella Regione.
Il decreto legge impugnato dispone, con il primo comma dell'art. 1,
che le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza
motrice assentite agli enti locali, in corso al 31 gennaio 1977 e
scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono prorogate fino alla
definizione dei rapporti di concessione di esercizio delle attività
elettriche previste dall'art. 4, n. 5, della legge istitutiva
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica 6 dicembre 1962, n. 1643, e
comunque fino al 31 gennaio 1980. Per effetto del secondo comma dello
stesso art. 1, sono altresì prorogate sino a tale data le concessioni
di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31
gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, assentite
alle imprese a partecipazione statale, nonché ad altre imprese
autoproduttrici di energia elettrica, di cui all'art. 4, n. 6, della
stessa legge n. 1643 del 1962.
Nel ricorso, sottolineata l'importanza, tutta particolare, del
patrimonio idrico della Valle, per i suoi caratteri naturali e
geografici, si osserva che lo Statuto speciale, per le "acque pubbliche
in uso di irrigazione e potabile", prevede, all'art. 5, la loro
appartenenza esclusiva al demanio regionale; mentre, per le altre acque
pubbliche, stabilisce, all'art. 7, che esse "sono date in concessione
gratuita per novantanove anni alla Regione", salvo che lo Stato non
intenda farle oggetto di un piano d'interesse nazionale. Sono escluse
dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano
già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione; per
esse la Regione subentra nella concessione alla cessazione dell'uso o
della preesistente concessione. Il momento della cessazione assume
perciò per queste ultime una importanza decisiva, perché segna
l'inizio del concreto esercizio dei diritti della Regione. In proposito
la ricorrente si richiama alla giurisprudenza delle Sezioni unite della
Corte di cassazione, secondo cui, quando l'art. 7 dello Statuto parla
di cessazione della concessione, deve intendersi si sia riferito alla
data di scadenza originaria della stessa; sì che a quel momento la
Regione diviene ex lege concessionaria, con esclusione perciò della
possibilità per lo Stato di prorogare o rinnovare la concessione
precedente. Cosicché, spostando, con la menzionata proroga, la data di
cessazione originariamente prevista, l'impugnato decreto legge si
porrebbe in contrasto con l'art. 7 dello Statuto.
2. - Successivamente alla presentazione del ricorso, la legge di
conversione del decreto legge impugnato, 31 marzo 1977, n. 92, ha
inserito nell'art. 1 un quarto comma, in virtù del quale "sono fatti
salvi i diritti delle regioni a statuto speciale".
Va tenuto, inoltre, presente che la stessa formula di "salvezza" è
stata poi ripetuta anche nel successivo d.l. 31 gennaio 1981, n. 13
(convertito con modificazioni in legge 1 aprile 1981, n. 106), con il
quale il termine di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni
di acque per uso di forza motrice, già prorogato al 31 gennaio 1981
dalla legge di conversione del d.l. n. 13 del 1977, è stato prorogato
fino al 31 luglio 1981 (e fino al 31 ottobre 1981, in sede di
conversione), anche per le concessioni scadenti entro tale data. Si
legge, infatti, nel secondo comma dell'art. 1 di tale decreto legge,
che "sono fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome". E sono specificamente "fatti salvi i diritti
della Regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
Bolzano" nel successivo d.l. 31 ottobre 1981, n. 619
(convertito in legge 22 dicembre 1981, n. 765), con il quale il
termine di scadenza suddetto è stato ulteriormente differito al 31
ottobre 1982. Anche la legge 29 maggio 1982, n. 308, nel dettare norme
sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate
con combustibili diversi dagl'idrocarburi, ha disposto, all'art. 20,
comma primo, che "resta ferma la competenza della Regione Valle d'Aosta
in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n.
304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4". Infine la legge 7
agosto 1982, n. 529, con la quale sono stati disciplinati i rapporti
tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese
autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di
grandi derivazioni idroelettriche, prevede, all'art. 8, primo comma,
che "nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto
Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione".
3. -Dai lavori parlamentari relativi alla conversione in legge
dell'impugnato decreto legge n. 13 del 1977, si evince chiaramente che
la clausola della "salvezza" dei diritti delle regioni a statuto
speciale trae specifica origine da un emendamento con il quale,
"richiamata la particolare disciplina nella utilizzazione delle risorse
idriche prevista dallo Statuto della Regione Valle d'Aosta", si è
inteso "escludere dall'applicazione del decreto legge le concessioni
relative alla predetta regione". Anche se, in prosieguo della
discussione, la "salvezza" è stata generalizzata, per "escludere
l'applicabilità" del provvedimento anche per le altre Regioni a
statuto speciale, e così far "pienamente salve tutte le prerogative e
tutti i diritti, anche di natura economica", spettanti alle regioni
medesime, onde "eliminare dubbi di illegittimità costituzionale per
quanto concerne la tutela dell'autonomia delle Regioni a statuto
speciale", in sede di approvazione non si è mancato di ribadire che
con l'emendamento medesimo si intendeva soprattutto "salvaguardare in
modo completo e senza possibilità di dubbi i diritti particolari della
Valle d'Aosta".
4. - L'Avvocatura dello Stato obietta che il quarto comma inserito
dalla legge di conversione nell'art. 1 dell'impugnato decreto legge n.
13 del 1977, va considerato "pleonastico", sulla base della tesi da
essa sostenuta: e cioè, che la proroga di cui si discute, riguarda
concessioni comprese nel piano d'interesse nazionale relativo alla
nazionalizzazione delle imprese elettriche, per cui opera l'ultimo
comma dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, secondo
il quale la concessione gratuita per novantanove anni alla regione "è
subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far
oggetto le acque di un piano di interesse nazionale". Non sarebbe,
pertanto, ipotizzabile una lesione di diritti della Regione che non
esistevano, né può certo "la salvezza di diritti valere a far sorgere
diritti non esistenti".
Siffatta conclusione non può essere condivisa. Non v'ha dubbio che
la Corte, con la sentenza n. 13 del 1964, alla quale si richiama
l'Avvocatura dello Stato, abbia affermato che la nazionalizzazione
delle imprese elettriche comporta un piano d'interesse nazionale,
essendo stata concepita come strumento di un sistema unitario di
produzione e di distribuzione dell'energia elettrica: sì che la
previsione dell'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto per la Valle
d'Aosta si è realizzata appunto con la legge di nazionalizzazione. In
conseguenza, essendo le derivazioni a scopo idroelettrico uno degli
essenziali strumenti per la produzione dell'energia elettrica, la
concessione dell'uso dell'acqua per tale scopo non può nascere e non
può vivere "se non nell'ambito della riserva stabilita con la legge di
nazionalizzazione". Finché le acque siano destinate o debbano essere
destinate ad uso di produzione elettrica e nei limiti di tale uso, la
Regione Valle d'Aosta - si legge ancora nella sentenza" - non può
esercitare alcun diritto o alcun potere incompatibile con la riserva" a
favore dell'ENEL; ed è incompatibile con tale riserva "la pretesa di
subentrare nella concessione delle acque al momento della cessazione
dell'uso o della concessione ai sensi del terzo comma dell'art. 7 dello
Statuto, quando le acque servano o debbano servire ad uso
idroelettrico".
Ma va egualmente ricordato che la stessa sentenza concludeva
richiamando un'affermazione contenuta in una precedente sentenza (n. 4
del 1964), e cioè che lo Stato può legittimamente avvalersi dei
poteri che gli statuti regionali gli hanno riservato, ma la competenza
statale non può essere "così assorbente da limitare ogni altra
competenza regionale fino ad eliminarla affatto". Pertanto la Corte
auspicava che il legislatore provvedesse ad un "contemperamento" tra le
esigenze nazionali e quelle regionali "tenendo presenti i poteri e i
diritti delle Regioni a statuto speciale, che sono stati compressi per
effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati
oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento
della riforma"; e invitava il legislatore medesimo, perciò, ad
assicurare alle Regioni anzidette il "massimo di autonomia, nascente
dagli stessi statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria".
5. - Con la legge 5 luglio 1975, n. 304, venivano a tal fine
dettate le "norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso
idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta". Dai relativi lavori
parlamentari risulta, infatti, che tale legge è stata emanata, in
accoglimento della raccomandazione rivolta da questa Corte nella
richiamata sentenza n. 13 del 1964, per apprestare "equa soluzione al
problema concernente i diritti statutari della Valle d'Aosta in materia
di acque pubbliche ad uso idroelettrico", ed ovviare così alle
ripercussioni sfavorevoli, a danno della Regione medesima, derivanti
dalle modalità di applicazione della legge di nazionalizzazione n.
1643 del 1962. In quella sede è stato altresì ricordato che la
concessione gratuita per novantanove anni alla Regione non va
equiparata alle concessioni contemplate nel testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775, delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, ma deve essere considerata - secondo quanto ritenuto da
questa Corte nella sentenza n. 8 del 1958 - "come attribuzione alla
Regione di un complesso di poteri, che essa deve esercitare, in luogo
degli organi statali, per fini di decentramento": esercizio che viene
appunto esplicato, di norma, mediante il ricorso all'istituto della
sub-concessione, espressamente indicato nello stesso Statuto.
In siffatta prospettiva è stato previsto, dal comma secondo
dell'art. 1 della legge n. 304 del 1975, che la Regione Valle d'Aosta
"subconcede" le acque pubbliche ad uso idroelettrico all'ENEL e "agli
altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643", in
conformità delle disposizioni contenute in quest'ultima legge, nonché
nella legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, che ha stabilito le norme
procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle
d'Aosta. La sub-concessione da parte della Regione è stata prevista,
dal successivo comma terzo dello stesso articolo, anche per le grandi
derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre
1945, nel caso in cui l'ENEL intenda continuare l'esercizio delle
derivazioni. Il comma secondo dell'art. 20 della citata legge 29
maggio 1982, n. 308, ha in seguito demandato alla Regione Valle d'Aosta
in deroga al menzionato disposto del comma secondo dell'art. 1 della
legge n. 304 del 1975 - la potestà di subconcedere le acque relative a
derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 KW,
oltre che all'ENEL ed agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti
dalla legge n. 1643 del 1962, anche ad altri enti locali o consorzi di
enti locali. Ed infine, la citata legge 7 agosto 1982, n. 529, dopo
aver, come già detto, fatti salvi, con il primo comma dell'art. 8, i
diritti e le attribuzioni della Regione Valle d'Aosta, ha previsto, nel
successivo comma, che "anche per le derivazioni idroelettriche di cui
al terzo comma dell'art. 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304" (e cioè
per quelle assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945), la
regione medesima provveda a rilasciare le sub-concessioni all'ENEL o
agli altri soggetti di cui alla legge n. 1643 del 1962, e successive
modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli della
medesima legge n. 529 del 1982, nonché dall'art. 13 della legge 2
agosto 1975, n. 393.
In tal modo, essendo stata resa "compatibile" secondo quanto
raccomandato da questa Corte nella richiamata sentenza n. 13 del 1964
la "concessione novantanovennale" alla Regione con la legge di
nazionalizzazione delle imprese elettriche, il "subentro" della regione
medesima nelle concessioni anteriori al 7 settembre 1945, alla loro
scadenza, opera pur se esse rientrino nel piano d'interesse nazionale.
Ne consegue che la "proroga" delle concessioni di grandi
derivazioni di acque per uso di forza motrice, disposta dall'impugnato
decreto legge, veniva effettivamente a precludere il "subentro" della
Regione Valle d'Aosta nelle concessioni anzidette alla loro scadenza
originaria, rinviandolo al successivo termine della proroga. Men che
rivelarsi pleonastica, pertanto, la "salvezza" dei diritti della
Regione, introdotta dalla legge di conversione, escludendo
l'applicabilità della proroga alle concessioni assentite nel
territorio della Valle d'Aosta, è valsa, appunto, a rimuovere
l'ostacolo posto al "subentro", ripristinando così la preesistente
situazione.
6. -Né maggior pregio riveste l'assunto dell'Avvocatura dello
Stato, secondo la quale, perché la concessione novantanovennale possa
diventare attuale, e la regione possa a sua volta sub-concedere, è
necessario che prima venga redatto il "piano di utilizzazione" delle
acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della Regione,
previsto dal primo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 304 del
1975. La mancanza di tale piano - come giustamente si obietta ex
adverso - non può impedire che la Regione subentri ex lege nelle
concessioni assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945, alla loro
originaria scadenza, e proceda quindi alle conseguenti sub-concessioni, secondo quanto a tal fine previsto dal terzo comma
dell'art. 1 della legge n. 304 del 1975, ed espressamente poi
riaffermato dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 529 del 1982.
Come sopra si è detto, infatti, la sola condizione per l'esercizio di
tale potere da parte della Regione, è da ravvisarsi nel rispetto del
piano d'interesse nazionale, relativo alla nazionalizzazione delle
imprese elettriche, e dei limiti che direttamente ne derivano.
7. - La Corte, per quanto sopra esposto, ritiene che la dedotta
violazione dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta sia
venuta meno in sede di conversione dell'impugnato decreto legge.
Ritiene, altresì, che la norma di salvaguardia dei diritti delle
regioni a statuto speciale, e dunque della Regione Valle d'Aosta,
all'uopo inserita (come quarto comma dell'art. 1) dalla legge di
conversione nel testo del decreto legge, operi fin dall'entrata in
vigore del decreto medesimo. Con che resta eliminato ogni effetto che
possa ricollegarsi, nell'ambito del territorio della Regione Valle
d'Aosta, alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acqua
per uso di forza motrice, disposta dall'art. 1 del provvedimento
suddetto: proroga che, per quanto concerne le concessioni assentite
dallo Stato prima del 7 settembre 1945 ed ancora in corso al 31 gennaio
1977, nelle quali la Regione Valle d'Aosta ha diritto di subentrare
alla loro scadenza originaria, deve appunto intendersi come non
avvenuta. A suffragare tale interpretazione vale la considerazione,
emergente dai ricordati lavori parlamentari, che l'emendamento in
parola è stato ispirato da un intento chiaramente restaurativo di
diritti costituzionalmente garantiti alle regioni a statuto speciale:
manifesta appare, dunque, la volontà del legislatore, pur non
estrinsecata con apposita espressione, di far retroagire la
disposizione che ha modificato in parte qua il decreto legge soggetto a
conversione, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
Venute così meno le ragioni della censura mossa dalla ricorrente
Regione - per effetto della modifica apportata, successivamente alla
presentazione del ricorso, all'impugnata norma - va dichiarata, in
conformità alla giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della
materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla
questione di legittimità costituzionale del decreto legge 1 febbraio
1977, n. 13 (Proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque
per uso di forza motrice), convertito con modificazioni in legge 31
marzo 1977, n. 92, promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - in
riferimento all'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta
(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) - con ricorso notificato
il 2 marzo 1977 (n. 8 registro ricorsi 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte