Sentenza n. 169/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna
notificato il 22 dicembre 1992, depositato in Cancelleria il 29
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92/6/2.31,
concernente "Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992,
avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico, ed
iscritto al n. 45 del registro conflitti 1992;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 22 dicembre 1992 la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992,
prot. n. 4179/92/6/2.31, indirizzata ai Commissari del Governo con
richiesta di portarne il contenuto a conoscenza delle Regioni e
concernente "Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992,
avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico".
La Regione ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non
spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri "il potere di
dettare disposizioni di indirizzo circa il comportamento da tenere
nell'esercizio della funzione amministrativa regionale a seguito
delle sentenze della Corte costituzionale, volte a ritardarne
l'attuazione".
La Regione chiede conseguentemente che sia annullata la denunciata
nota della Presidenza del Consiglio per violazione dell'art. 118
della Costituzione e dei connessi principi costituzionali
sull'esercizio dell'autonomia amministrativa regionale nonché
dell'art. 119, primo comma, della Costituzione.
2. - Nel ricorso si premette, in linea generale, che alla Regione
Emilia-Romagna competono, come alle altre Regioni, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria:
nell'ambito di tali funzioni spetta anche alla stessa Regione di
indicare alle unità sanitarie locali, sia in sede di indirizzo che
di controllo, i parametri di legittimità del loro comportamento, con
riferimento alla normativa regionale e statale vigente, nonché di
finanziare le spese conseguenti.
La ricorrente ricorda poi che la sentenza n. 343 del 1992 di
questa Corte ha escluso l'esistenza di una disparità di trattamento
tra medici e tecnici di radiologia ed altri dipendenti soggetti in
modo permanente al rischio radiologico, avendo interpretato l'art. 1
della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nel senso che l'attribuzione
dell'indennità di rischio va riconosciuta a tutto il personale che
si trovi in "posizioni lavorative individuali pienamente
assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio
radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei
medici e tecnici di radiologia".
A seguito di tale pronuncia, le unità sanitarie locali (ed in
relazione alle loro competenze, le stesse Regioni) dovrebbero ora
procedere - ad avviso della ricorrente - al riconoscimento di quanto
spetta al personale interessato sia per la salvaguardia del diritto
alla salute, sia per il buon andamento del servizio, sia infine per
la tutela dell'interesse finanziario del Servizio sanitario nazionale
e delle Regioni, altrimenti esposte alle azioni giudiziarie dei
dipendenti.
Con la nota di cui si chiede l'annullamento, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
sarebbe, invece, intervenuta - sempre ad avviso della Regione
ricorrente - per cercare di impedire il comportamento dovuto. Tale
nota ha affermato, infatti, la necessità di attendere gli ulteriori
sviluppi della giurisprudenza amministrativa, al fine di verificare
in concreto il consolidarsi della interpretazione data dalla Corte
costituzionale ed ha altresì invitato i Commissari di Governo a
portare la nota stessa a conoscenza delle Regioni interessate "al
fine di evitare disomogenei comportamenti delle unità sanitarie
locali soprattutto con riferimento all'impegno di spesa". In tale
invito la Regione Emilia-Romagna scorge una forma di indebito
condizionamento della sfera regionale, non esistendo alcun altro modo
di evitare "disomogenei comportamenti" che ritenere il contenuto
della nota in questione vincolante per tutte le Regioni.
Al riguardo la ricorrente osserva che, se l'indicazione di evitare
o ritardare l'attuazione di sentenze della Corte costituzionale è
comunque illegittima, in quanto adottata in violazione del generale
principio di legalità dell'azione amministrativa, "è tanto più
illegittimo ed arbitrario il tentativo di imporre tale scelta alle
Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, in
palese violazione dell'autonomia amministrativa regionale".
La nota impugnata costituirebbe, pertanto, - sempre ad avviso
della ricorrente - "un arbitrario tentativo di imporre alle Regioni
di esercitare in modo illegittimo la propria funzione amministrativa,
sia in sede di indirizzo che in sede di controllo che in sede di
gestione della spesa sanitaria, con evidente violazione dell'art.
118, nonché, per quest'ultimo profilo, dell'art. 119, primo comma,
della Costituzione".
Infine, l'atto denunciato sarebbe anche "totalmente privo di base
normativa", provenendo da una autorità (il capo di Gabinetto del
Dipartimento per la funzione pubblica) inidonea ad emanare atti di
indirizzo nei confronti delle Regioni.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito
in giudizio. Considerato in diritto
1. - La Regione Emilia-Romagna denuncia, in sede di conflitto di
attribuzione, la nota del 9 ottobre 1992 prot. n. 4179/92/6/2.31,
mediante la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica ha invitato i Commissari di
Governo delle varie Regioni a prospettare alle stesse Regioni la
necessità di non dare immediata attuazione all'interpretazione della
legge n. 460 del 1988, in tema di indennità di rischio radiologico,
adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1992,
al fine di attendere l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa
successiva a tale pronuncia.
Ad avviso della ricorrente l'atto impugnato avrebbe posto un
vincolo arbitrario a carico delle Regioni, determinando, di
conseguenza, una lesione delle attribuzioni alle stesse conferite
dagli artt. 118 e 119, primo comma, della Costituzione.
2. - Il ricorso è inammissibile.
La nota impugnata si caratterizza come una circolare indirizzata
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica ai Commissari di Governo, per esprimere una
valutazione relativa al comportamento che le Regioni (e le unità
sanitarie locali) dovrebbero assumere in ordine all'erogazione
dell'indennità di rischio radiologico, a seguito della sentenza di
questa Corte n. 343 del 1992, che, nel respingere una questione di
legittimità costituzionale posta nei confronti dell'art. 1 della
legge n. 460 del 1988, ha interpretato estensivamente tale
disposizione.
La nota in questione - nonostante il suo tenore e l'invito rivolto
ai Commissari di far conoscere il contenuto della stessa nota alle
Regioni interessate "al fine di evitare disomogenei comportamenti" -
non ha espresso, peraltro, alcuna indicazione suscettibile di
vincolare o comunque condizionare le autonome determinazioni della
Regione ricorrente nell'esercizio della propria competenza in materia
di assistenza sanitaria: e questo per l'assoluta inidoneità del
mezzo impiegato (lettera del capo di Gabinetto del Ministro preposto
al Dipartimento per la funzione pubblica) ai fini della formulazione
di indirizzi in grado di incidere sull'esercizio della competenza
regionale.
Manca, pertanto, l'effetto lesivo suscettibile di giustificare la
proposizione del conflitto (cfr. sentt. n. 771 del 1988 e n. 155 del
1977).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione alla
nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica del 9 ottobre 1992 prot. 4179/92/6/2.31.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte