Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna

notificato il 22 dicembre 1992, depositato in Cancelleria il 29

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota

della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la

funzione pubblica del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92/6/2.31,

concernente "Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992,

avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico, ed

iscritto al n. 45 del registro conflitti 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 22 dicembre 1992 la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992,

prot. n. 4179/92/6/2.31, indirizzata ai Commissari del Governo con

richiesta di portarne il contenuto a conoscenza delle Regioni e

concernente "Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992,

avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico".

La Regione ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non

spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri "il potere di

dettare disposizioni di indirizzo circa il comportamento da tenere

nell'esercizio della funzione amministrativa regionale a seguito

delle sentenze della Corte costituzionale, volte a ritardarne

l'attuazione".

La Regione chiede conseguentemente che sia annullata la denunciata

nota della Presidenza del Consiglio per violazione dell'art. 118

della Costituzione e dei connessi principi costituzionali

sull'esercizio dell'autonomia amministrativa regionale nonché

dell'art. 119, primo comma, della Costituzione.

2. - Nel ricorso si premette, in linea generale, che alla Regione

Emilia-Romagna competono, come alle altre Regioni, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria:

nell'ambito di tali funzioni spetta anche alla stessa Regione di

indicare alle unità sanitarie locali, sia in sede di indirizzo che

di controllo, i parametri di legittimità del loro comportamento, con

riferimento alla normativa regionale e statale vigente, nonché di

finanziare le spese conseguenti.

La ricorrente ricorda poi che la sentenza n. 343 del 1992 di

questa Corte ha escluso l'esistenza di una disparità di trattamento

tra medici e tecnici di radiologia ed altri dipendenti soggetti in

modo permanente al rischio radiologico, avendo interpretato l'art. 1

della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nel senso che l'attribuzione

dell'indennità di rischio va riconosciuta a tutto il personale che

si trovi in "posizioni lavorative individuali pienamente

assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio

radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei

medici e tecnici di radiologia".

A seguito di tale pronuncia, le unità sanitarie locali (ed in

relazione alle loro competenze, le stesse Regioni) dovrebbero ora

procedere - ad avviso della ricorrente - al riconoscimento di quanto

spetta al personale interessato sia per la salvaguardia del diritto

alla salute, sia per il buon andamento del servizio, sia infine per

la tutela dell'interesse finanziario del Servizio sanitario nazionale

e delle Regioni, altrimenti esposte alle azioni giudiziarie dei

dipendenti.

Con la nota di cui si chiede l'annullamento, la Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

sarebbe, invece, intervenuta - sempre ad avviso della Regione

ricorrente - per cercare di impedire il comportamento dovuto. Tale

nota ha affermato, infatti, la necessità di attendere gli ulteriori

sviluppi della giurisprudenza amministrativa, al fine di verificare

in concreto il consolidarsi della interpretazione data dalla Corte

costituzionale ed ha altresì invitato i Commissari di Governo a

portare la nota stessa a conoscenza delle Regioni interessate "al

fine di evitare disomogenei comportamenti delle unità sanitarie

locali soprattutto con riferimento all'impegno di spesa". In tale

invito la Regione Emilia-Romagna scorge una forma di indebito

condizionamento della sfera regionale, non esistendo alcun altro modo

di evitare "disomogenei comportamenti" che ritenere il contenuto

della nota in questione vincolante per tutte le Regioni.

Al riguardo la ricorrente osserva che, se l'indicazione di evitare

o ritardare l'attuazione di sentenze della Corte costituzionale è

comunque illegittima, in quanto adottata in violazione del generale

principio di legalità dell'azione amministrativa, "è tanto più

illegittimo ed arbitrario il tentativo di imporre tale scelta alle

Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, in

palese violazione dell'autonomia amministrativa regionale".

La nota impugnata costituirebbe, pertanto, - sempre ad avviso

della ricorrente - "un arbitrario tentativo di imporre alle Regioni

di esercitare in modo illegittimo la propria funzione amministrativa,

sia in sede di indirizzo che in sede di controllo che in sede di

gestione della spesa sanitaria, con evidente violazione dell'art.

118, nonché, per quest'ultimo profilo, dell'art. 119, primo comma,

della Costituzione".

Infine, l'atto denunciato sarebbe anche "totalmente privo di base

normativa", provenendo da una autorità (il capo di Gabinetto del

Dipartimento per la funzione pubblica) inidonea ad emanare atti di

indirizzo nei confronti delle Regioni.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito

in giudizio. Considerato in diritto

1. - La Regione Emilia-Romagna denuncia, in sede di conflitto di

attribuzione, la nota del 9 ottobre 1992 prot. n. 4179/92/6/2.31,

mediante la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per la funzione pubblica ha invitato i Commissari di

Governo delle varie Regioni a prospettare alle stesse Regioni la

necessità di non dare immediata attuazione all'interpretazione della

legge n. 460 del 1988, in tema di indennità di rischio radiologico,

adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1992,

al fine di attendere l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa

successiva a tale pronuncia.

Ad avviso della ricorrente l'atto impugnato avrebbe posto un

vincolo arbitrario a carico delle Regioni, determinando, di

conseguenza, una lesione delle attribuzioni alle stesse conferite

dagli artt. 118 e 119, primo comma, della Costituzione.

2. - Il ricorso è inammissibile.

La nota impugnata si caratterizza come una circolare indirizzata

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la

funzione pubblica ai Commissari di Governo, per esprimere una

valutazione relativa al comportamento che le Regioni (e le unità

sanitarie locali) dovrebbero assumere in ordine all'erogazione

dell'indennità di rischio radiologico, a seguito della sentenza di

questa Corte n. 343 del 1992, che, nel respingere una questione di

legittimità costituzionale posta nei confronti dell'art. 1 della

legge n. 460 del 1988, ha interpretato estensivamente tale

disposizione.

La nota in questione - nonostante il suo tenore e l'invito rivolto

ai Commissari di far conoscere il contenuto della stessa nota alle

Regioni interessate "al fine di evitare disomogenei comportamenti" -

non ha espresso, peraltro, alcuna indicazione suscettibile di

vincolare o comunque condizionare le autonome determinazioni della

Regione ricorrente nell'esercizio della propria competenza in materia

di assistenza sanitaria: e questo per l'assoluta inidoneità del

mezzo impiegato (lettera del capo di Gabinetto del Ministro preposto

al Dipartimento per la funzione pubblica) ai fini della formulazione

di indirizzi in grado di incidere sull'esercizio della competenza

regionale.

Manca, pertanto, l'effetto lesivo suscettibile di giustificare la

proposizione del conflitto (cfr. sentt. n. 771 del 1988 e n. 155 del

1977).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla

Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione alla

nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per

la funzione pubblica del 9 ottobre 1992 prot. 4179/92/6/2.31.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte