Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 gennaio 1997 dal

pretore di Forlì, sui ricorsi proposti da Lazzari Erenzo e Garavini

Enzo contro il prefetto di Forlì, iscritte ai nn. 299 e 300 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti di opposizione avverso

altrettanti provvedimenti prefettizi di sospensione provvisoria della

patente di guida, il pretore di Forlì, con ordinanze di identico

contenuto, emesse entrambe il 14 gennaio 1997, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

secondo cui alla commissione del reato di mancata ottemperanza dei

conducenti all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente con danno

alle persone consegue la sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida;

che, a giudizio del rimettente, il sistema sanzionatorio

delineato dall'impugnata norma contempla due distinti procedimenti,

l'uno penale e l'altro amministrativo, autonomi tra loro e senza

reciproca relazione di pregiudizialità, vo'lti rispettivamente

all'applicazione della sanzione principale e di quella accessoria,

aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;

che - sempre secondo il rimettente - tale coesistenza crea il

pericolo della formazione di giudicati contrastanti, donde la

violazione: a) dell'art. 25, primo comma, Cost., essendo più

corretto sottoporre esclusivamente al giudice penale la cognizione

del reato, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione

principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul

piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e

quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b) dell'art. 3

Cost., attesa l'irragionevole disparità rispetto ai principi

codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221

del codice della strada, che nei casi di connessione tra reato e

illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione

sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende

l'accertamento del reato;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 299 del 1997, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che - comportando la soluzione di identiche questioni,

incentrate sulla previsione normativa della sospensione provvisoria

della patente di guida in conseguenza della violazione dell'obbligo

dei conducenti di veicoli di fermarsi in caso di incidente con danno

alle persone - i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi;

che le questioni risultano sollevate sul presupposto che

l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, volti

rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una

accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento

della violazione de qua costituente reato;

che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n.

194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di

finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di

sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del

codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della

patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice

penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia

stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un

reato (artt. 220 e segg.);

che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva

- connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo

di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della

violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della

circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva

alle ordinanze di rimessione) - la sospensione provvisoria è

provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di

natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto

all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e

teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e

l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il

quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati

inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività

palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;

che gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema

di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza

ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente

sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, dal pretore di Forlì, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte