Sentenza n. 169/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
lettera c), della legge della Regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44
(Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e determinazione dei canoni di locazione), come modificato
dall'art. 7 della legge della regione Umbria 25 agosto 1988, n. 30
(Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 novembre
1983, n. 44, concernente: "Disciplina della gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di
locazione"), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1998 dal
tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto
da R.C. contro la commissione provinciale per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica di Terni ed altro, iscritta
al n. 894 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 52 dell'anno
1998;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con
ordinanza emessa il 6 maggio 1998, in un giudizio avente ad oggetto
l'impugnazione di una delibera di esclusione dalla graduatoria
definitiva di un concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione ed all'art. 26 dello statuto della regione Umbria,
approvato con legge 23 gennaio 1992, n. 44, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della
regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44 (Disciplina della gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei
canoni di locazione).
2. - Premesso che il ricorrente è stato escluso dalla
graduatoria in quanto proprietario di un alloggio di superficie
adeguata e staticamente sicuro, benché lo stesso sia stato
dichiarato inagibile per "umidità diffusa non risolvibile", il
giudice rimettente osserva che la disposizione impugnata esclude
dalla partecipazione al concorso i titolari di alloggi aventi
superficie utile adeguata ed abitabili sotto il profilo statico,
senza attribuire rilievo all'eventuale inagibilità per motivi
igienico-sanitari, i quali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera
b3) della legge regionale n. 44 del 1983, così come modificato
dall'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30,
costituiscono soltanto titolo per l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo, ai fini della formazione della graduatoria.
Tale disciplina, configurando l'insicurezza statica dell'alloggio
come requisito necessario per la partecipazione al concorso, non
suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, senza neppure
distinguere tra alloggi dichiarati antigienici per cause facilmente
rimediabili ed alloggi dichiarati tali per carenze strutturali,
determinerebbe, ad avviso del giudice a quo una ingiustificata
disparità di trattamento tra soggetti titolari di immobili
ugualmente inidonei alla soddisfazione delle proprie esigenze, in
contrasto con la stessa ratio della legge regionale, consistente nel
far conseguire un'abitazione adeguata a coloro che non la possiedano,
e con l'art. 26 dello statuto regionale, che impegna la regione a
favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i
cittadini.
3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, non vi è stato intervento
della regione Umbria, né vi è stata costituzione delle parti del
giudizio principale. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda
l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge della regione Umbria 21
novembre 1983, n. 44, il quale, nel prevedere che ai fini
dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
occorre, tra l'altro, non essere titolare di diritti reali di
godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
stabilisce espressamente che "non si considera adeguato l'alloggio
dichiarato inabitabile per motivi statici".
Tale norma, secondo il giudice rimettente, contrasterebbe con
l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono
titolari di alloggi definiti "non adeguati", perché dichiarati
inabitabili per motivi statici e coloro che sono titolari di alloggi
dichiarati inabitabili per motivi igienico-sanitari, come, nel caso
di specie, è ritenuta "l'umidità diffusa non risolvibile", ma che
invece non sono definiti "non adeguati". La stessa norma, inoltre,
violerebbe anche l'art. 26 dello statuto della regione Umbria, in
quanto contrasterebbe con l'obiettivo statutario di favorire la
realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini.
2. - La questione è fondata.
L'art. 2 della legge della regione Umbria n. 44 del 1983 ha
adottato il criterio in base al quale è preclusa la partecipazione
al concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica a coloro che, tra l'altro, siano titolari di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, precisando al riguardo che per
alloggio adeguato si intende quello avente una determinata superficie
utile per i componenti del nucleo familiare e che in ogni caso non si
considera adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per motivi
statici.
È chiaro che il rilievo conferito al criterio
dell'inabitabilità dell'alloggio per motivi statici rappresenta,
rispetto alle direttive fissate dal CIPE con deliberazione del 19
novembre 1981 - applicabile, secondo il giudice a quo nel caso di
specie - una specificazione di particolari esigenze regionali, che
peraltro rientrano, secondo questa Corte, nell'ambito
dell'articolazione organizzativa dell'intervento pubblico in un
settore, quale è quello dell'edilizia residenziale pubblica, in cui
si manifestano più intensamente le necessità di differenziazione
territoriale (sentenza n. 27 del 1996). Del resto, dalla stessa
delibera del CIPE emerge un orientamento complessivo volto a
riconoscere il rilievo di situazioni particolari di disagio o
precarietà abitativa, in conformità con le finalità sociali della
disciplina in esame.
Ciò premesso, il criterio della adeguatezza della sistemazione
abitativa, accolto dalla norma regionale in questione, comporta che
non vi sia alcuna differenza, ai fini della partecipazione al
concorso per l'assegnazione degli alloggi in oggetto, tra la
titolarità di un'abitazione avente una superficie inferiore a quella
minima stabilita in relazione al numero dei componenti del nucleo
familiare e la titolarità di un'abitazione, che, pur essendo
adeguata sotto il profilo della superficie, non sia tuttavia
utilizzabile per la precarietà delle condizioni in cui versa. In
entrambe le ipotesi, infatti, la norma esclude l'adeguatezza
dell'alloggio poiché esso non è effettivamente godibile da parte
del titolare.
Ma rispetto allo stesso criterio della adeguatezza della
sistemazione abitativa, in ordine al quale va valutata la congruità
della scelta legislativa, appare irragionevole la disparità di
trattamento che la norma impugnata introduce in relazione alle
diverse cause che possono determinare la medesima situazione di
inabitabilità dell'alloggio per la precarietà delle sue condizioni;
cause che, secondo la vigente disciplina, riguardano non solo i vari
profili inerenti al collaudo statico, ma anche la "avvenuta
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti" (art. 4 del
d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425). Mentre, infatti, il titolare di un
immobile inabitabile per motivi statici è legittimato a partecipare,
in presenza degli altri requisiti prescritti, al concorso per
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in
quanto l'immobile stesso è considerato inadeguato ex lege viceversa
il titolare di un immobile inabitabile per motivi igienico-sanitari
non è legittimato a partecipare al concorso predetto, in quanto
l'immobile in questione non può essere considerato, solo per questa
specifica ragione, inadeguato. Né a giustificare questa disparità
può essere invocata la circostanza che l'art. 8, comma 2, lettera b)
della legge regionale in questione preveda un punteggio preferenziale
per l'aspirante che abiti in alloggio antigienico, perché questa
condizione, operando soltanto in sede di graduatoria finale del
concorso, presuppone che la partecipazione dell'interessato non sia
preclusa proprio dalla titolarità di quell'alloggio.
D'altra parte, il trattamento deteriore risultante dalla norma
impugnata non può trovare sufficiente giustificazione nella minore
onerosità delle opere che ordinariamente sono necessarie per porre
rimedio all'inabitabilità derivante da motivi igienico-sanitari, o
nella maggiore difficoltà di un apprezzamento oggettivo di tali
situazioni, poiché si tratta di distinzioni meramente accidentali,
le quali, attenendo alla fase applicativa delle disposizioni che
prevedono i requisiti per l'assegnazione degli alloggi, non appaiono
suscettibili di incidere sulla sostanziale omogeneità delle
situazioni in cui versano i titolari di immobili comunque inadeguati
alla soddisfazione delle loro esigenze abitative (sentenza n. 123 del
1988).
Va, a questo proposito, specificato che il riferimento al
parametro dell'art. 3 della Costituzione impone che anche
l'inabitabilità per motivi igienico-sanitari debba, al pari di
quella derivante da motivi statici, fondarsi su un provvedimento
formale dell'autorità competente. Tale provvedimento, che implica un
rigoroso accertamento di situazioni di antigienicità dell'immobile
(art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), presuppone
un'oggettiva valutazione sia dello stato dell'alloggio sia delle
connesse possibilità che le sue condizioni possano essere ricondotte
alla normalità.
La norma impugnata va pertanto censurata nella parte in cui non
considera inadeguato anche l'alloggio dichiarato inabitabile per
ragioni igienico-sanitarie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera c) della legge della regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44
(Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e determinazione dei canoni di locazione), nella parte in
cui non prevede che sia considerato non adeguato l'alloggio
dichiarato inabitabile per ragioni igienico-sanitarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte