Sentenza n. 169/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 101d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
applicata al caso
- art. 100d.lgs. 507/1999
usata come parametro
citata
- art. 100legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con le
ordinanze emesse il 15 marzo 2000 dal tribunale di Catanzaro, il
12 aprile 2000 dal magistrato di sorveglianza di Macerata, il
20 marzo 2000 dal magistrato di sorveglianza di Avellino e il
26 febbraio 2000 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Firenze, sezione
distaccata di Empoli, rispettivamente iscritte ai nn. 328, 404, 422,
426 e 427 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 25, 29 e 30, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 15 marzo 2000 (r.o. n. 328 del 2000), il
giudice dell'esecuzione del tribunale di Catanzaro ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507
del 1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), "nella parte in cui prevede che siano riscosse con le forme
dell'esecuzione penale le multe inflitte con le sentenze di condanna
divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del decreto"
stesso.
1.1. - Premette il rimettente di essere stato investito, da parte
del pubblico ministero, della richiesta di revoca di una sentenza,
divenuta irrevocabile in data 8 dicembre 1999, con la quale è stata
inflitta all'imputato la pena della multa, per il reato di cui
all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari), depenalizzato dall'art. 29 del
decreto legislativo sopra menzionato.
1.2. - Nell'osservare, quanto a rilevanza della questione, che
dalla disposizione denunciata "discende, nell'applicazione al caso
concreto, il potere di ordinare l'esecuzione della pena pecuniaria
inflitta con il titolo esecutivo devoluto per la revoca, ai sensi
dell'art. 673 cod. proc. pen.", il giudice a quo ritiene violato
l'art. 3 della Costituzione, a causa della "irragionevole disparità
di trattamento fra situazioni omogenee e comparabili", evidenziando
che, nel caso di sentenza di condanna a pena detentiva divenuta
irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 507 del 1999, alla revoca del titolo per l'intervenuta abolitio
criminis non consegue l'applicazione di alcuna sanzione, mentre il
condannato alla sola pena pecuniaria, per il medesimo titolo di
reato, deve soggiacere all'esecuzione della sanzione, nonostante la
minore lesività della sua condotta.
Il rimettente, escluso di poter fornire "una interpretazione
alternativa" e "costituzionalmente orientata" della disposizione
oggetto di censura, ritiene che la evidenziata disparità di
trattamento potrebbe essere eliminata solo ipotizzando "un potere di
sostituzione della pena detentiva" con la corrispondente pena
pecuniaria, in modo da agire in sede esecutiva a termini
dell'art. 101 del decreto legislativo n. 507 del 1999. Ciò,
tuttavia, implicherebbe un'operazione ermeneutica additiva in peius
con violazione dei principi del favor rei e dell'intangibilità
delgiudicato.
2. - In riferimento sempre all'art. 3 della Costituzione, la
stessa disposizione viene denunciata, inoltre, dal magistrato di
sorveglianza di Macerata, con ordinanza del 12 aprile 2000 (r.o.
n. 404 del 2000), nel corso di un procedimento relativo alla
"conversione o rateizzazione" della pena pecuniaria rimasta insoluta,
inflitta per i reati di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386 del
1990, depenalizzati dagli artt. 28 e 29 del decreto legislativo
n. 507 del 1999. Il rimettente, nell'escludere che il debito che, in
base alla predetta disposizione, residua, a carico del condannato a
pena pecuniaria, possa identificarsi con la pena pecuniaria
amministrativa, ovvero con la sanzione pecuniaria non penale da
devolvere alla Cassa ammende, che ha natura disciplinare, ovvero,
ancora, con le spese di giustizia, osserva che "se si ritenesse in
toto revocabile il titolo di condanna e non solo limitatamente alla
pena detentiva comminata, non si individuerebbe neppure la fonte
dell'obbligo a carico del reo di corrispondere le spese di
giustizia". Ciò posto, il giudice a quo ritiene che si tratti di
"pene pecuniarie criminali", perché altrimenti non potrebbe
spiegarsi né il fatto che, "nonostante la revoca (parziale) della
sentenza con cui sono state inflitte", permangano, in base
all'art. 101, comma 3, la confisca e le pene accessorie, che
presuppongono necessariamente una condanna o quantomeno l'esistenza
di un reato, né, al tempo stesso, il riferimento testuale del
legislatore, nella formulazione della disposizione denunciata, alle
"multe e ammende", come pure il richiamo alle norme "sull'esecuzione
delle pene pecuniarie".
2.1. - Precisato che la questione è rilevante nel giudizio
principale, poiché dalla disposizione dell'art. 101 del decreto
legislativo n. 507 del 1999 deriva la necessità di convertire o
rateizzare, nel caso concreto, la pena pecuniaria insoluta, ex
art. 660 cod. proc. pen., l'ordinanza rileva una irragionevole
disparità di trattamento, censurabile ex art. 3 della Costituzione,
tra colui che sia stato condannato a pena detentiva, con sentenza
divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 507 del 1999, per il reato di cui all'art. 2 della
legge n. 386 del 1990, e colui che, per lo stesso reato, sia stato
condannato alla sola pena pecuniaria. Analoga disparità di
trattamento sussiste, inoltre, a giudizio del rimettente, tra il
condannato a pena pecuniaria e il condannato a pena detentiva breve
sostituita, in base alla legge n. 689 del 1981, dalla libertà
controllata, nonché, in riferimento al reato previsto dall'art. 1
della legge n. 386 del 1990, tra il condannato a pena detentiva e il
condannato alla reclusione sostituita dalla multa. Nell'osservare
che, in tal modo, viene riservato un trattamento deteriore a chi,
punito con la pena pecuniaria, direttamente o a seguito di
sostituzione della pena detentiva, ha posto in essere una condotta
meno lesiva del bene protetto, o comunque tale da suscitare un minore
allarme sociale, rispetto a quella posta in essere dal condannato a
pena detentiva, sia pure sostituita con una sanzione sostitutiva, il
magistrato di sorveglianza osserva ulteriormente che le trasgressioni
della libertà controllata in cui è stata sostituita, ex art. 102
della legge n. 689 del 1981, l'originaria pena pecuniaria insoluta,
possono determinare la conversione della sanzione sostitutiva non
eseguita in pena detentiva, ai sensi dell'art. 108 della legge
citata.
Il rimettente denuncia, perciò, la disposizione dell'art. 101,
comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, "nella parte in cui
prevede che siano riscosse con l'osservanza delle norme
sull'esecuzione delle pene pecuniarie le multe inflitte, direttamente
od a seguito di sostituzione dell'originaria pena detentiva, con le
sentenze di condanna" divenute irrevocabili prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999, non senza rilevare
l'impossibilità di una interpretazione alternativa,
costituzionalmente corretta, in quanto ciò condurrebbe alla
necessità di riqualificare giuridicamente la pena criminale
pecuniaria residua in pena amministrativa, o in sanzione dovuta per
la Cassa ammende o in spese di giustizia, nonostante la diversa
conclusione cui inducono gli argomenti già considerati al riguardo.
3. - Anche il magistrato di sorveglianza di Avellino ha
sollevato, con ordinanza del 20 marzo 2000 (r.o. n. 422 del 2000),
questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 101,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per
violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui
tale disposizione, "nel fare riferimento alle norme sulla esecuzione
delle pene pecuniarie, non esclude l'applicazione del capoverso
dell'art. 660 cod. proc. pen. alle multe e alle ammende inflitte con
sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili ed emessi in
relazione a violazioni depenalizzate dal medesimo decreto
legislativo".
3.1. - Premette il rimettente che altro magistrato dell'ufficio
di sorveglianza di Avellino, dopo aver convertito in libertà
controllata la pena pecuniaria inflitta con un decreto penale del
28 ottobre 1991, per il reato di cui all'art. 87, comma 3, del codice
della strada, aveva, successivamente, revocato il decreto di
conversione, in ragione dell'avvenuta depenalizzazione del reato a
seguito del decreto legislativo n. 507 del 1999.
Dopo che anche il decreto penale di condanna era stato revocato
dal giudice dell'esecuzione, gli atti erano stati trasmessi al
rimettente dall'ufficio campione penale, con invito a procedere
nuovamente alla conversione in libertà controllata della pena
pecuniaria irrogata.
Tanto premesso in punto di fatto, il giudice a quo ritiene,
anzitutto, di dover ribadire "l'orientamento già implicitamente
espresso", sulla nuova richiesta, "dal proprio ufficio con
l'emanazione del provvedimento di revoca dell'ordinanza di
conversione", nel senso che le relative norme non vadano applicate
nel caso in esame.
Tuttavia, poiché "dalla mancanza di una specifica indicazione
del riferimento normativo non può farsi discendere una automatica
esclusione dello stesso", reputa di dover sollevare questione di
legittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella
parte in cui lascia "salva la possibilità che, in caso di
insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza proceda
alla conversione della pena pecuniaria rimasta insoluta in sanzione
sostitutiva".
3.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
ritiene violato, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, per
l'ingiusta disparità di trattamento determinato dalla sopravvivenza
dell'istituto della conversione, nonostante l'intervenuta abolitio
criminis tra coloro i quali sono stati condannati a pena detentiva
per un reato depenalizzato e coloro i quali, per il medesimo reato,
sono stati condannati a pena pecuniaria. I primi, infatti, possono
ottenere dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 101 del
decreto legislativo n. 507 del 1999, la revoca della sentenza o del
decreto, "estinguendo così definitivamente il proprio debito con la
giustizia", mentre i secondi non soltanto continueranno a rimanere
gravati dall'adempimento della sanzione ma rischieranno di vedere
trasformarsi tale sanzione pecuniaria, generalmente corrispondente ad
una valutazione di minore gravità del fatto, "in pena detentiva
proprio a seguito del meccanismo della conversione".
Tale disparità di trattamento non può giustificarsi, ad avviso
del rimettente, con il presupposto per la conversione, e cioè la
violazione della prescrizione, essendo il reale elemento
discriminatore costituito dalla "operatività del meccanismo della
conversione, sul presupposto della salvezza della sanzione
pecuniaria".
Ad avviso del giudice a quo risulterebbe inciso, al tempo stesso,
l'art. 13 della Costituzione, in quanto il condannato a pena
pecuniaria si vedrebbe gravato, a seguito della conversione della
pena pecuniaria in libertà controllata, da una serie di prescrizioni
limitative della libertà personale, non giustificabili alla luce
dell'avvenuta abolitio criminis.
Oltretutto, poiché l'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del
1999 ha previsto, per i fatti commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, la sostituzione delle sanzioni
penali con le sanzioni amministrative, purché il procedimento non
sia stato definito con sentenza passata in giudicato, si determina,
secondo il rimettente, una ulteriore disparità di trattamento tra
coloro per i quali l'operatività della conversione deve ritenersi
esclusa dalla natura amministrativa della sanzione applicabile,
proprio in forza della predetta disposizione, e coloro i quali
continuano a rimanere esposti alla conversione, in virtù della
sanzione penale inflitta con sentenza già divenuta irrevocabile
prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 507
del 1999.
4. - La disciplina transitoria contenuta nel decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507, forma oggetto di denuncia anche da parte
del giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze, sezione
distaccata di Empoli, il quale, con due ordinanze di analogo tenore
(r.o. nn. 426 e 427 del 2000), emesse il 26 febbraio 2000, censura
gli artt. 100 e 101, "nella parte in cui dispongono il pagamento
delle multe e delle ammende inflitte con sentenze o decreti
irrevocabili di condanna per reati depenalizzati" dal menzionato
decreto legislativo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
4.1. - Il rimettente - chiamato a pronunziarsi su due incidenti
di esecuzione, promossi dagli interessati, condannati, in relazione a
fattispecie criminose depenalizzate dagli artt. 28 e 29 del decreto
legislativo n. 507 del 1999, con sentenza ex art. 444 cod. proc.
pen., divenuta irrevocabile, rispettivamente, il 15 e il 28 aprile
1998, per lamentare il mancato rispetto, da parte dell'ente
incaricato della riscossione, della rateizzazione disposta in loro
favore con il provvedimento giurisdizionale - assume che la sollevata
questione è da reputare rilevante in quanto la dichiarazione di
incostituzionalità delle disposizioni censurate farebbe venir meno
il potere di riscossione e, quindi, il presupposto della esecuzione
in corso.
4.2. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
ritiene che la disciplina posta dalle disposizioni denunciate violi
il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione,
osservando che, mentre alla depenalizzazione non consegue alcuna
sanzione nei confronti di coloro che sono stati condannati a pena
detentiva, non potendo né eseguirsi la pena irrogata né applicarsi,
d'altro canto, la sanzione amministrativa, in virtù di quanto
stabilito dall'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, nei
confronti dei condannati, per il medesimo titolo di reato, a pena
pecuniaria, deve comunque procedersi alla riscossione della sanzione
originariamente irrogata, nonostante che essi siano stati ritenuti
dal giudice meno pericolosi e meritevoli di pena di minor gravità.
Una disparità di trattamento ancor più evidente si porrebbe,
inoltre, a giudizio del rimettente, tra il condannato a pena
detentiva che abbia ottenuto il beneficio della conversione in pena
pecuniaria, il quale si trova a dover pagare la sanzione, e il
condannato a pena detentiva non ritenuto meritevole del beneficio, il
quale non subisce sanzione alcuna.
5. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle sollevate
questioni.
Secondo la difesa erariale, la disposizione denunciata non viola
l'art. 3 della Costituzione, in quanto sia la pena detentiva, che
viene meno con l'abolitio criminis, sia quella pecuniaria, che ad
essa sopravvive, non operano distinzioni tra i soggetti da esse
colpiti. Inoltre, non può istituirsi alcun confronto tra il diverso
destino giuridico dei soggetti destinatari della pena detentiva e
della pena pecuniaria, stante la non omogeneità delle situazioni. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe sottopongono a scrutinio di
costituzionalità la disciplina di diritto intertemporale contemplata
nel decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205). Tale decreto, nel
quadro di un vasto programma di trasformazione in illecito
amministrativo di fattispecie incriminatrici, ritenute dal
legislatore di minor gravità e disvalore, ha stabilito, con
l'art. 101, comma 1, che, se i procedimenti per le violazioni
depenalizzate sono stati già definiti con sentenza o decreto di
condanna divenuti irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la
sentenza o il decreto, "dichiarando che il fatto non è previsto
dalla legge come reato" e adottando"i provvedimenti conseguenti".
Lo stesso articolo prevede poi, al comma 2, sul quale
principalmente si appuntano le censure dei rimettenti, che le multe e
le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati al
precedente comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del
procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene
pecuniarie.
2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe o tra loro
connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia.
3. - I giudici dell'esecuzione del tribunale di Catanzaro (r.o.
n. 328 del 2000) e di Firenze (r.o. n. 426 e n. 427 del 2000),
evocando l'art. 3 della Costituzione, lamentano l'irragionevole
disparità di trattamento cui il predetto art. 101, comma 2, darebbe
luogo tra il condannato a pena detentiva, nei confronti del quale la
revoca del provvedimento, per intervenuta abolitio criminis comporta
l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione, e il condannato alla sola
pena pecuniaria per il medesimo titolo di reato, nei confronti del
quale la pena va, comunque, posta in esecuzione, anche se la più
lieve sanzione di natura monetaria è sintomatica di una condotta
meno lesiva dell'interesse protetto.
Accanto a tale profilo di censura, il giudice dell'esecuzione del
tribunale di Firenze prospetta quello della disparità di trattamento
fra il condannato a pena detentiva che abbia ottenuto il beneficio
della conversione in pena pecuniaria e il condannato a pena detentiva
ritenuto non meritevole del beneficio stesso, rilevando come soltanto
il primo resti gravato dall'obbligo del pagamento della sanzione.
Il medesimo giudice denuncia, infine, sotto entrambi i profili
accennati, anche l'art. 100 del predetto decreto legislativo n. 507
del 1999, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto stesso
che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore della nuova disciplina, sempre che il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti
irrevocabili.
4. - La menzionata disposizione dell'art. 101, comma 2, viene
sottoposta al vaglio della Corte anche dal magistrato di sorveglianza
di Macerata (r.o. n. 404 del 2000) e dal magistrato di sorveglianza
di Avellino (r.o. n. 422 del 2000), chiamati a convertire ovvero a
rateizzare, ex art. 660 cod. proc. pen., la pena pecuniaria che era
stata inflitta nella fattispecie portata al loro esame.
4.1. - Il primo di detti giudici, sul presupposto che l'art. 101,
comma 2, contempli, per le sanzioni pecuniarie, "una revoca solo
parziale del titolo di condanna", diversamente da quel che accadrebbe
invece per le sanzioni detentive, lamenta l'irragionevole disparità
di trattamento che si verrebbe così a determinare, in violazione
dell'art. 3 della Costituzione, tra: a) il condannato a pena
detentiva e il condannato a pena pecuniaria; b) il condannato a pena
pecuniaria e il condannato a pena detentiva breve sostituita dalla
libertà controllata, ai sensi della legge n. 689 del 1981; c)
infine, con specifico riguardo al reato di cui all'art. 1 della legge
n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), anche
tra il condannato a pena detentiva e il condannato alla reclusione
sostituita dalla multa.
4.2. - Il secondo giudice, dal canto suo - chiamato a convertire,
secondo quel che risulta dall'ordinanza, una pena pecuniaria inflitta
con un decreto penale risalente al 28 ottobre 1991, per il reato
all'epoca previsto dall'art. 87, terzo comma, del codice della strada
- censura la disposizione, nella parte in cui "non esclude
l'applicazione del capoverso dell'art. 660 del codice di procedura
penale alle multe e alle ammende" in questione, dando così luogo,
nella specifica prospettiva della conversione della pena, ad una
irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, essendo stati
condannati a pena detentiva, potranno andare esenti da ogni sanzione,
e coloro i quali, essendo stati, invece, condannati, in relazione
alla medesima fattispecie, a pena pecuniaria, rimangono gravati non
solo dall'adempimento della sanzione, ma anche dall'eventuale
conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, ancorché il
fatto commesso debba reputarsi, in ragione della sanzione applicata,
meno grave.
Secondo il rimettente, sarebbe violato anche l'art. 13 della
Costituzione, a causa delle prescrizioni fortemente limitative della
libertà personale che gravano irragionevolmente sul condannato a
pena pecuniaria, a seguito della conversione della stessa in libertà
controllata, nonostante che l'aggressione all'interesse protetto non
possa reputarsi di gravità intollerabile.
5. - Le questioni sollevate con le già ricordate ordinanze dei
magistrati di sorveglianza di Macerata e di Avellino sono da
reputare, sia pure per ragioni diverse, inammissibili.
5.1. - La prima delle anzidette ordinanze (r.o. n. 404 del 2000)
muove dall'assunto che la permanenza dell'obbligo di corrispondere le
multe e le ammende inflitte, nonostante l'abolitio criminis, consegua
ad una revoca del titolo di condanna che, in caso di sanzioni
pecuniarie, sarebbe solo "parziale", con ciò determinandosi una
disparità di trattamento rispetto alle pene detentive, per le quali
la revoca prevista dall'art. 101 sarebbe invece tale, nella sua
assolutezza, da comportare il venir meno di ogni effetto della
condanna.
La Corte, sulla base di quella valutazione di non implausibilità
ad essa demandata in ordine alla premessa interpretativa dalla quale
muove il giudice a quo, non ha motivo di discostarsi dalla
ricostruzione del sistema normativo come operata dal rimettente.
Dalla stessa discende, tuttavia, che la questione, così come
prospettata, si risolve nel porre in discussione portata e
conseguenze del potere di revoca affidato al giudice dall'art. 101.
In questi termini, la questione investe, però, un ambito di
cognizione che, secondo l'ordinamento processuale, appartiene, con
tutta evidenza, al giudice dell'esecuzione - al quale, infatti, la
suddetta disposizione affida il compito di revocare la sentenza o il
decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come
reato, e di adottare i provvedimenti conseguenti - e non a quello di
sorveglianza, sicché la stessa non può trovare ingresso in questa
sede, per difetto di rilevanza.
5.2. - Quanto, poi, al dubbio di costituzionalità sollevato dal
magistrato di sorveglianza di Avellino (r.o. n. 422 del 2000), detto
giudice, censurando l'art. 101, secondo comma, del decreto
legislativo n. 507 del 1999, nella parte in cui non esclude
l'applicazione della disciplina della conversione, di cui al
capoverso dell'art. 660 cod. proc. pen., sollecita, in definitiva,
una pronunzia alla quale consegua la non convertibilità delle multe
o ammende di cui trattasi.
La questione, benché astrattamente idonea a dare ingresso al
giudizio di costituzionalità, in quanto rivolta a denunciare, per le
sanzioni pecuniarie oggetto dell'art. 101, comma 2, la permanenza del
potere, che è proprio del magistrato di sorveglianza, di procedere
alla conversione di cui al comma 2 dell'art. 660 cod. proc. pen., va
dichiarata, tuttavia, anch'essa inammissibile, sia pure per ragioni
diverse da quelle esposte a proposito dell'ordinanza del magistrato
di sorveglianza di Macerata.
A parte l'assenza di qualsiasi cenno, nella motivazione
dell'ordinanza di rimessione, sulle ragioni che inducono a ritenere
che la depenalizzazione della fattispecie all'esame del rimettente
sia avvenuta per opera del decreto legislativo n. 507 del 1999 - con
ciò trascurando le vicende legislative che già in precedenza
avevano riguardato la fattispecie stessa (decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada" e poi
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante disposizioni
correttive e integrative del medesimo codice), come si evincono anche
dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 1997 - il giudice a quo
afferma di ritenere, conformemente all'orientamento "già
implicitamente espresso dal proprio ufficio", non suscettibili di
conversione le sanzioni pecuniarie oggetto della disposizione
denunciata, sì da sollevare l'incidente di costituzionalità
unicamente perché "dalla mancanza di una specifica indicazione del
riferimento normativo non può farsi discendere una automatica
esclusione dello stesso". Appare, dunque, evidente, dalla stessa
prospettazione del giudice a quo l'inammissibilità della questione
stessa, posto che la sua proposizione, lungi dall'essere rivolta a
rimuovere una disposizione reputata contraria alla Costituzione, è
diretta ad ottenere un chiarimento circa la portata della norma
censurata e, dunque, a perseguire una finalità che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, è del tutto estranea alla logica del
giudizio di costituzionalità (ordinanza n. 54 del 1999).
6. - Sia pure in parte, sono da considerare inammissibili anche
le questioni sollevate dal tribunale di Firenze con le due ordinanze
sopra menzionate (r.o. nn. 426 e 427 del 2000), volte ad eccepire
l'illegittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 del decreto
legislativo n. 507 del 1999.
La censura, avendo per oggetto le predette disposizioni "nella
parte in cui dispongono il pagamento delle multe e delle ammende
inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna per reati
depenalizzati dal decreto legislativo n. 507 del 1999", investe, in
realtà, il solo art. 101, comma 2, mentre non tocca in alcun modo il
contenuto dell'art. 100, il quale, come già detto, riguarda la sorte
delle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto n. 507 del 1999, che non siano state
accertate con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. Con
riferimento all'art. 100, la questione va pertanto dichiarata
inammissibile.
7. - Tanto premesso, resta da esaminare, nel merito, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, siccome
prospettata dai giudici dell'esecuzione dei tribunali di Catanzaro
(r.o. n. 328 del 2000) e di Firenze (r.o. nn. 426 e 427 del 2000).
La stessa è fondata.
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la
configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle
pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla
discrezionalità del legislatore. Tuttavia, anche se non spetta alla
Corte rimodulare le scelte punitive, alla stessa rimane pur sempre
affidato il compito di verificare, nei casi in cui venga dedotta la
violazione del principio di eguaglianza, le ragioni per cui la legge
operi all'interno dell'ordinamento quella distinzione (ovvero quella
equiparazione) fra le situazioni poste a raffronto, traendone le
debite conseguenze in punto di corretto uso del potere normativo
(sentenze n. 89 del 1996, n. 5 e n. 441 del 2000).
Alla stregua di siffatto criterio di giudizio, va considerato
che, nel quadro del programma di depenalizzazione perseguito con il
decreto legislativo n. 507 del 1999, il legislatore, attraverso una
propria valutazione discrezionale, ha individuato le fattispecie che
si prestavano, alla stregua di un apprezzamento di minore gravità e
disvalore, ad essere trasformate in mero illecito amministrativo. Ma
una volta operate tali scelte, la disciplina del comma 2
dell'art. 101 e, in particolare, la permanenza, per coloro che siano
stati condannati a pena pecuniaria, dell'esecuzione della relativa
sanzione, nonostante l'avvenuta depenalizzazione, si atteggia, nel
sistema, come elemento di evidente ed ingiustificabile disarmonia con
il diverso trattamento riservato a coloro che siano stati condannati
a pena detentiva, per i quali la disposta abolitio criminis comporta,
invece, la totale cancellazione degli effetti della condanna stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo
n. 507 del 1999, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli,
con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art 101, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di
Macerata, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 101, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal magistrato di
sorveglianza di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte