Sentenza n. 17/1957
Altra decisione · depositata il 26/01/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 12 successivo ed iscritto al n. 48 del Reg.
ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Presidente della Regione siciliana 19 aprile 1955, n. 170 - A, che
accoglieva il ricorso straordinario proposto dalla Società Mondello
Immobiliare Italo - Belga, in materia di sospensione degli atti
esecutivi per riscossione di imposta di ricchezza mobile.
Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 20 marzo 1956 e depositato nella
cancelleria della Corte il 21 marzo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione fra lo Stato e la
Regione siciliana, in relazione al decreto del Presidente della Regione
19 aprile 1955, n. 170 - A, che accoglieva "il ricorso straordinario
proposto dalla Società Mondello Immobiliare Italo - Belga in materia
di imposta di ricchezza mobile"; decreto registrato alla Corte dei
conti il 27 maggio 1955.
Il ricorso conclude perché la Corte dichiari in ipotesi che ogni
attribuzione in materia di tributi erariali spetta allo Stato e in tesi
che spetta allo Stato la decisione dei ricorsi straordinari in materia
di R. M., conseguentemente annullando l'impugnato provvedimento, con
ogni ulteriore conseguenziale pronunzia.
Quali motivi del ricorso si deducono la violazione degli artt. 14,
15, 17, 20 e 23 dello Statuto speciale per la Regione siciliana,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e
l'affermazione che alla Regione non può riconoscersi in materia
tributaria né una potestà amministrativa propria, né una potestà
amministrativa delegata.
La Regione si è costituita depositando il 9 aprile 1956 in
cancelleria le proprie deduzioni, nelle quali ha concluso perché la
Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso, o quanto meno lo
respinga, dichiarando la competenza della Regione nella materia.
Essa sostiene che il ricorso è irricevibile per mancata
notificazione al soggetto direttamente interessato, è infondato in
merito perché:
1) il provvedimento regionale impugnato rientra non nella materia
tributaria, ma in quella dei ricorsi amministrativi in generale;
2) non esiste alcuna norma che deroghi alla competenza della
Sicilia in tema di contenzioso amministrativo in materia tributaria: in
questa materia la Regione dispone di una competenza legislativa
primaria ed esclusiva, salvi alcuni limiti testuali, e ne discende
anche la competenza amministrativa;
3) questa competenza amministrativa spetterebbe del resto alla
Regione, anche se la sua competenza legislativa in materia tributaria
avesse carattere concorrente e secondario.
Se poi si ritenesse che l'attività svolta abbia natura statale
delegata, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, perché
il conflitto di attribuzione non sorge se i due organi hanno natura
parimenti statale. E alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire ove
si ravvisassero nell'atto impugnato vizi di violazione di legge,
anziché di incompetenza.
A queste deduzioni ha replicato la difesa dello Stato, con memoria
depositata il 18 ottobre 1956, contestando anzitutto che nel conflitto,
di carattere costituzionale, fra lo Stato e le Regioni possa farsi
posto a parti private, che non sono neppure legittimate ad intervenire
volontariamente. Per quanto riguarda il merito essa si riporta al
contenuto delle memorie depositate in altre cause analoghe discusse
davanti alla Corte, e riafferma:
1) che dovrebbe in ogni caso negarsi agli organi amministrativi
della Regione ogni potestà sul contenzioso tributario, in sede
amministrativa e giurisdizionale;
2) che è inammissibile che organi regionali decidano ricorsi
gerarchici impropri avverso provvedimenti degli Intendenti di finanza,
che sono e restano organi statali;
3) che ancor più inammissibile è la decisione di ricorsi
amministrativi non previsti dalle leggi nazionali e neppure da leggi
regionali, e, per di più, riformando atti di accertamento divenuti
inoppugnabili per mancata tempestiva opposizione;
4) è da escludere, poi, che la Regione siciliana abbia alcuna
potestà, legislativa o esecutiva, in materia di giurisdizione, e ciò
anche quando si tratti di giurisdizione speciale in materia tributaria. Considerato in diritto :
La eccezione di irricevibilità del ricorso, perché non
notificato nei termini al soggetto direttamente interessato nell'atto,
sollevata dalla Regione siciliana, non può essere accolta. Nei giudizi
concernenti conflitti di attribuzione tra Stato e Regione debbono
ritenersi legittimati ad agire e a contraddire soltanto gli enti, che
si affermano titolari della potestà, rispetto alla quale è sorto il
conflitto; e là dove non sarebbe ammessa neppure la partecipazione
volontaria, in via di intervento, del privato indirettamente
interessato, non può evidentemente considerarsi elemento necessario
per la ricevibilità del ricorso la notificazione di questo a chi non
è, né si afferma, titolare della potestà oggetto del conflitto di
attribuzione.
Nel merito, la Corte ritiene che la competenza del Presidente della
Regione a decidere ricorsi straordinari nei casi, come quello che ha
dato origine al presente giudizio, non possa essere contestata.
Come risulta dal testo del decreto 19 aprile 1955, n. 170 - A, del
Presidente della Regione, questi ha annullato un decreto
dell'Intendente di finanza di Palermo, col quale era stata negata la
sospensione degli atti esecutivi promossi dall'Esattore comunale di
Palermo nei confronti della Società ricorrente, per il recupero di una
imposta di ricchezza mobile dovuta da altre società e inerente alla
gestione di esercizi pubblici e di cinema in locali di proprietà della
ricorrente, considerata responsabile in solido con esse contribuenti,
quale presunta cessionaria di uno di tali esercizi.
Si tratta pertanto di un provvedimento, che attiene strettamente
alla materia della riscossione delle imposte, posto che tutto fa
ritenere che le espressioni usate nel decreto del Presidente della
Regione non abbiano altro scopo che quello di motivare la decisione
sulla sospensione.
La Corte ha già avuto occasione di precisare in altre sentenze
quali siano i limiti entro i quali, allo stato della legislazione, si
debbano ritenere contenuti i poteri legislativo ed amministrativo della
Regione siciliana in materia tributaria, per le fasi della imposizione,
dell'accertamento e della riscossione. Nella specie non è neppure
necessario richiamare tutti i principi affermati, trattandosi di un
caso, la cui appartenenza alla fase della riscossione risulta, come si
è rilevato, dal testo stesso del provvedimento.
D'altra parte, non è contestabile che il Presidente della Regione
siciliana è competente a decidere, sentite le Sezioni regionali del
Consiglio di Stato, o meglio, a seguito del decreto legislativo
presidenziale 6 maggio 1948, n. 654, sentito il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, i ricorsi amministrativi,
avanzati in linea straordinaria, contro atti amministrativi regionali,
perché così dispone testualmente l'ultimo comma dell'art. 23 dello
Statuto speciale per la Regione siciliana, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. E, per i motivi già esposti,
gli atti amministrativi inerenti alla riscossione delle imposte nel
territorio della Sicilia, debbono. considerarsi atti amministrativi
regionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conilitto di attribuzione fra lo Stato e la
Regione siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, con ricorso del 20 mario 1956, in relazione al decreto del
Presidente della Regione 19 aprile 1955, n. 170 - A, che accoglieva il
ricorso straordinario proposto dalla Società Mondello Immobiliare
Italo - Belga, in materia di sospensione degli atti esecutivi per la
ricossione di imposte di ricchezza mobile:
respinge la eccezione di irricevibilità proposta dalla difesa
della Regione;
dichiara la competenza del Presidente della Regione a decidere i
ricorsi straordinari riguardanti la sospensione degli atti esecutivi
per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 72 del
T.U. approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte