Sentenza n. 17/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1960 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27
dicembre 1952, n. 3480, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1959
dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Mirabella
Maria Consiglia e la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso
l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione agraria in
Puglia e Lucania, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'11
luglio 1959.
Udita nell'udienza pubblica del 3 febbraio 1960 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Antonio Stella, per Mirabella Maria Consiglia, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di
riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 19 maggio 1953 la signora Maria Consiglia Mirabella in Mannarino
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la Sezione
speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della
irrigazione e la trasformazione agraria in Puglia e Lucania, al fine di
sentir dichiarare il suo diritto di proprietà su dei terreni siti nel
Comune di Avetrana che le erano stati espropriati con due decreti del
Presidente della Repubblica, rispettivamente del 19 novembre 1952, n.
2308, e del 27 dicembre 1952, n. 3480.
La Mirabella dedusse la illegittimità costituzionale dei due
decreti presidenziali per violazione dell'art. 76 della Costituzione,
come inficiati da eccesso di delega rispetto all'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, il quale assoggetta ad espropriazione la
proprietà terriera privata nella sua consistenza al 15 novembre 1949.
La parte attrice faceva presente che il 22 giugno 1949 aveva
chiesto all'Ufficio tecnico erariale competente una verificazione
straordinaria di alcune particelle della sua proprietà rustica.
Eseguita la verifica, l'Ufficio, con nota n. 24 del 15 marzo 1950,
ridusse l'imponibile di quelle particelle, fissando la decorrenza della
variazione al 1 gennaio 1949; mentre, avendo nel contempo constatato un
aumento di reddito per altre particelle, con la stessa nota esegui la
variazione relativa ad esse, stabilendo che questo aumento avesse
decorrenza dal 1 gennaio 1950.
Ma, deduceva la Mirabella, dovendosi computare soltanto la
variazione in diminuzione, che aveva effetto dal 1 gennaio 1949, e non
anche quella in aumento, che aveva effetto dal 1 gennaio 1950, la sua
proprietà presentava un reddito totale, al netto dei boschi, di L.
96.333,33; talché, in relazione al reddito medio per ettaro, ai sensi
della tabella allegata alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, era esente
da scorporo.
I piani particolareggiati di esproprio n. 43 e 119, rispettivamente
dell'11 settembre e del 21 novembre 1952, in conformità dei quali
vennero emanati i due decreti presidenziali di scorporo, calcolarono
invece la consistenza della proprietà Mirabella in base ai dati
catastali del reddito determinati da ambedue le variazioni disposte con
la citata nota dell'Ufficio tecnico erariale del 15 marzo 1950.
Assumendo la violazione della norma dell'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, che, per la determinazione della quota da
espropriare, fissa al 15 novembre 1949 sia la superficie che il reddito
della proprietà, la Mirabella chiese in giudizio che i due decreti
fossero dichiarati costituzionalmente illegittimi.
In conformità della richiesta della parte attrice, il Tribunale di
Taranto, con ordinanza del 5 aprile 1957, promosse la questione di
legittimità costituzionale davanti a questa Corte; la quale,
considerando che il Tribunale aveva omesso di indicare le risultanze
catastali della proprietà Mirabella al 15 novembre 1949 nonché di
valutare la rilevanza della questione stessa ai fini della risoluzione
della controversia, con ordinanza n. 2 del 14 gennaio 1958, ordinò che
gli venissero restituiti gli atti.
La questione è stata nuovamente proposta dal Tribunale di Taranto
con ordinanza del 15 maggio 1959.
Nella sua nuova ordinanza il Tribunale di Taranto, dopo aver
precisato, ai fini della rilevanza della proposta questione, i dati
catastali relativi alla proprietà Mirabella, osserva che se la
consistenza della proprietà dovesse essere determinata in base alla
sola variazione in diminuzione decorrente dal 1 gennaio 1949 e non
anche in riguardo a quella in aumento avente efficacia dal 10 gennaio
1950, la proprietà dell'attrice sarebbe esente da espropriazione. Per
quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, il
Tribunale rileva che la consistenza della proprietà da calcolarsi per
lo scorporo è quella esistente al 15 novembre 1949, provata dalle
risultanze catastali. E se i dati del catasto vengono aggiornati prima
del piano di espropriazione, la consistenza al 15 novembre 1949, cui si
deve fare riferimento dovrebbe tenere presente l'aggiornamento che a
quella data gli Uffici catastali hanno dichiarato esistente. L'art. 6
della legge n. 841, prosegue l'ordinanza del Tribunale, dà facoltà di
ricorrere per ogni questione riflettente la non corrispondenza dei dati
catastali alla realtà; esso però si applicherebbe solo nelle zone
dove sono in vigore i vecchi catasti, mentre per le zone dove vige il
nuovo catasto l'espropriazione dovrebbe tenere conto di tutti i dati
comunque esistenti e comprovanti la consistenza in superficie e reddito
al 15 novembre 1949.
La nuova ordinanza del Tribunale di Taranto è stata debitamente
notificata alle parti, comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1959,
n. 164.
La difesa della Mirabella, con deduzioni e memoria del 27 luglio
1959 e del 21 gennaio 1960, ribadisce ampiamente le tesi esposte avanti
al Tribunale di Taranto e nel precedente giudizio avanti a questa
Corte. Rileva che era stata essa Mirabella a chiedere in data 22 giugno
1959 all'Ufficio tecnico erariale una verificazione straordinaria
limitatamente alle particelle nn. 15, 20, 14, 27, del foglio 29 della
sua proprietà rustica, le quali erano accatasta te come vigneto di
prima classe, con imponibile totale di L. 86.816,13; e che tale Ufficio
eseguì la verificazione e; con nota n. 24 del 15 marzo 1950,. vario'
quelle particelle registrandole nella seconda classe e riducondotte
l'imponibile totale a L. 61.685,14, fissando la decorrenza della
variazione al 1 gennaio 1949;" e che in conseguenza di tale variazione
in diminuzione, l'imponibile totale della sua proprietà risultava di
L. 101.050,41 e, al netto delle superfici boschive, di L.96.332,33; e
che quindi detta sua proprietà non era soggetta a scorporo. In
riguardo al fatto che con la stessa nota n. 24 del 15 marzo 1950
l'Ufficio tecnico erariale aveva eseguito contemporaneamente la
variazione in aumento di altre cinque particelle che aveva verificato
nella medesima occasione, e cioè le particelle 5 - 6 - 19 - 22 e 57
dello stesso foglio, e che in base a questa seconda variazione
l'imponibile totale della proprietà ascendeva a L. 118.117,22 e, al
netto dei boschi, a lire 113.399,80 - per il che secondo' l'Ente di
riforma si poteva procedere a scorporo -; la difesa della Mirabella
osserva che della suddetta variazione in aumento non si doveva tenere
conto, giacché essa variazione aveva efficacia dal 1 gennaio 1950,
cioè dopo la data del 15 novembre 1949 segnata come data ultima
invalicabile dell'art. 4 della legge stralcio.
La consistenza della proprietà Mirabella alla data del 15 novembre
1949, sarebbe quindi quella derivante dalla variazione in diminuzione
suaccennata; per il che costituzionalmente illegittimi sono i due
decreti di espropriazione che hanno tenuto conto anche della variazione
in aumento decorrente dal 1 gennaio 1950.
L'Ente di riforma, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si
è costituito nel presente giudizio depositando in data 29 giugno 1959
le sue deduzioni alle quali ha fatto seguire una memoria del 20 gennaio
1960. L'Avvocatura dello Stato sostiene che l'art. 4 della legge n. 84
ha fissato il principio che "non la reale situazione di fatto alla data
in parola (15 novembre 1949) doveva porsi a base dei calcoli per
determinare la quota di scorporo, sibbene la proprietà terriera
privata come risultava stabilizzata attraverso le risultanze catastali
di tale data". Nelle zone del tipo di quella di cui si discute, l'art.
6 della legge non ammette alcun ricorso, per la determinazione della
qualità e classe dei terreni ai fini di stabilire la quota di
scorporo, contro le risultanze del catasto; cosicché le eventuali
variazioni previste dal regolamento approvato con D.L. 8 dicembre 1948,
n. 2153, andrebbero considerate soltanto se già acquisite agli atti
catastali alla data del 15 novembre 1949.
Ritenendo che le variazioni di reddito, sia in diminuzione che in
aumento, si riferivano ad una situazione di fatto anteriore al 15
novembre 1949, l'Avvocatura dello Stato fa presente che la quota di
proprietà soggetta ad espropriazione venne determinata in base al
reddito che risultava dopo entrambe le variazioni. E poiché essa
quota, così calcolata, era inferiore a quella che si sarebbe ricavata
senza tener conto delle variazioni suddette, assume che la domanda
della Mirabella avrebbe dovuto essere respinta "in limine" dal
Tribunale di Taranto per carenza di interesse. L'Avvocatura dello Stato
rileva poi che la diversità di date fissata dall'Ufficio tecnico
erariale in riferimento alle variazioni in diminuzione ed in aumento
non interessa la situazione obiettiva della estensione, classe e
qualità delle singole particelle, ma ha fini meramente fiscali, in
quanto attiene all'applicazione di una norma tributaria. Le variazioni
concernerebbero esclusivamente il profilo di accertamento tributario
che è proprio del catasto, e non la consistenza dei terreni.
Infine, sostiene l'Avvocatura dello Stato, anche se l'Ente di
riforma avesse dovuto riferirsi non ai dati catastali del 15 novembre
1949, ma alla reale situazione di fatto della proprietà Mirabella, le
conseguenze giuridiche non muterebbero; perché, considerato che la
variazione in aumento corrisponde ad una trasformazione di cultura di
molti ettari di bosco in vigneto, sarebbe assurdo supporre che tale
trasformazione si sia potuta operare nel brevissimo spazio di tempo tra
il 15 novembre 1949, data fissata dalla legge per il computo della
consistenza ai fini dello scorporo, e il 1 gennaio 1950, data della
decorrenza della variazione catastale fissata dall'Ufficio tecnico
erariale. Conclude, pertanto, che la questione di legittimità
costituzionale dei due decreti presidenziali in esame sia dichiarata
infondata. Considerato in diritto :
La soluzione della questione della legittimità costituzionale dei
due decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n.
2308, e del 27 dicembre 1952, n. 3480, con i quali venne disposto
l'esproprio di ettari 45.24,02 facenti parte della proprietà terriera
della signora Mirabella Maria Consiglia, dipende dal valore che deve
attribuirsi al provvedimento con cui l'Ufficio tecnico erariale
dispose, con nota n. 24 del 15 marzo 1950, riguardo ai redditi dei
terreni della signora Mirabella, delle variazioni in diminuzione da
valere dal 1 gennaio 1949 e delle variazioni in aumento da valere dal 1
gennaio del 1950.
In particolare si tratta di stabilire se tali variazioni catastali
siano, e fino a che punto, da considerare per stabilire, in base
all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la consistenza dei
terreni della Mirabella alla data del 15 novembre 1949.
Sui dati di fatto riferentisi agli accertamenti in diminuzione ed
in aumento eseguiti con l'unico provvedimento del 15 marzo 1950
dall'Ufficio tecnico erariale, alla relativa diversa data della loro
entrata in vigore ed agli altri dati tecnici correlativi, non vi e
alcuna questione tra le parti; le quali invece discordano per quanto
riguarda l'applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, numero
841, e cioè in ordine al problema su quali basi debba fondarsi il
calcolo del reddito della proprietà Mirabella ai fini di stabilire se
e quanta parte di essa sia suscettibile di esproprio ai sensi del
suddetto art. 4.
L'Avvocatura generale dello Stato sostiene pregiudizialmente, pur
senza formulare espressamente alcuna eccezione di inammissibilità, la
carenza di interesse della signora Mirabella a sollevare la questione
di legittimità costituzionale dei due decreti presidenziali perché
l'espropriazione avrebbe dovuto farsi sui dati catastali preesistenti
alle variazioni disposte col provvedimento dell'Ufficio tecnico
erariale del 15 marzo 1950, talché la Mirabella avrebbe dovuto subire
un esproprio superiore a quello che effettivamente ha subito in base al
computo dei dati catastali disposti con le variazioni suddette.
Ma, a prescindere dal rilievo che l'esame dell'interesse ad agire
rientrava nella competenza del Tribunale di Taranto, che in effetti lo
ha compiuto, è da osservare che la questione di legittimità
costituzionale dei due decreti di esproprio va decisa con riferimento
ai dati che i decreti stessi hanno concretamente tenuti presenti, e
cioè i dati risultanti dalle variazioni in diminuzione ed in aumento
eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale con l'unico provvedimento del 15
marzo 1950.
L'Avvocatura generale dello Stato sostiene subordinatamente,
passando al merito della questione, che per accertare la consistenza
terriera della Mirabella a termine dell'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, bisognava (come fu fatto nel piano e nei due decreti di
esproprio) porre a base dei calcoli entrambe le variazioni, sia in
diminuzione sia in aumento, che erano state disposte con l'unico
provvedimento del 15 marzo 1950 e che riguardavano modificazioni
culturali evidentemente preesistenti alla data del 15 novembre 1949
fissata dal legislatore con l'art. 4 della legge n. 841 come termine
di riferimento per la determinazione della consistenza catastale dei
terreni assoggettabili ad esproprio.
Ma anche questa tesi appare alla Corte infondata.
L'art. 4 della legge n. 841 dispone che nei territori considerati
dalla legge, la proprietà terriera deve essere presa in esame "nella
sua consistenza al 15 novembre 1949".
Orbene, le variazioni in aumento del reddito riguardanti diverse
particelle dei terreni della Mirabella furono disposte dall'Ufficio
tecnico erariale nel marzo 1950 e con efficienza dal lo gennaio dello
stesso anno, con efficacia cioè posteriore al 15 novembre 1949, data
che dall'art. 4 della legge n. 841 è fissata come data di riferimento
invalicabile agli effetti della determinazione della consistenza dei
terreni soggetti ad esproprio.
Le variazioni in aumento suddette non potevano quindi essere prese
in considerazione per stabilire quale fosse stata la consistenza dei
terreni della Mirabella alla data del 15 novembre 1949.
Giustamente, invece, furono prese in considerazione le variazioni
in diminuzione, sia pur deliberate dall'Ufficio tecnico erariale con lo
stesso provvedimento del 15 marzo 1950, di altre particelle della
proprietà Mirabella, perché la decorrenza di queste variazioni in
diminuzione fu disposta con effetto dal 4 gennaio 1949, cioè prima
della data invalicabile del 15 novembre dello stesso anno fissata
dall'art. 4 della legge n. 841.
Né si dica che le variazioni in discussione hanno soltanto un
effetto fiscale, giacché esse sono in realtà determinanti ai fini del
classamento della proprietà terriera.
È opportuno aggiungere che le suddette variazioni in diminuzione
furono stabilite in seguito ad una istanza di verificazione
straordinaria dei dati catastali che la Mirabella aveva presentata
prima del 15 novembre 1949, e precisamente il 22 giugno 1949.
Né vale richiamare la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 6
della stessa legge n. 841, per sostenere che la Mirabella non avrebbe
potuto ricorrere contro i dati catastali, perché tale norma riguarda i
ricorsi contro i dati assunti dal piano di espropriazione e non le
domande di revisione previste in via generale dal diritto comune, quale
nel caso in esame l'istanza di revisione presentata dalla Mirabella il
22 giugno 1949, quando cioè non esisteva non solo alcun piano di
espropriazione, ma nemmeno la stessa legge di scorporo che porta la
data del 21 ottobre 1950.
In base alla norma dell'art. 4 della legge n. 841, il reddito
globale della proprietà terriera della Mirabella al 15 novembre 1949
andava determinato tenendo conto delle suddette variazioni in
diminuzione e non anche di quelle in aumento.
I due decreti presidenziali impugnati hanno preso a base per il
computo del reddito della proprietà della Mirabella anche quelle
variazioni in aumento, che, siccome si è detto avanti, non potevano
considerarsi come dati per il classamento della proprietà al 15
novembre 1949, e pertanto sono viziati di illegittimità costituzionale
per avere ecceduto dai limiti della delega, di cui all'art. 4 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951,
n. 3480, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto
a base del calcolo della proprietà le variazioni in aumento disposte
dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte