Sentenza n. 17/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1961 · relatore Mario Cosatti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle legge approvata
dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 14 luglio 1960
recante: "Provvedimenti per il personale temporaneamente assunto per
l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali
delle finanze e del demanio", promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 23 luglio 1960,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 1 agosto
1960 ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 10 marzo 1961 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il
ricorrente, e gli avvocati Aldo Dedin ed Enrico Restivo, per il
Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Assemblea regionale siciliana il 14 luglio 1960 approvò la
legge concernente "provvedimenti per il personale temporaneamente
assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni
regionali delle finanze e del demanio".
Con la detta legge si dispone che l'Amministrazione regionale, fino
all'emanazione delle norme di attuazione in materia di finanze e di
demanio ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, e, comunque, non oltre il
1 luglio 1961, è autorizzata a servirsi in modo continuativo del
personale assunto di fatto entro il 7 giugno 1960 per le mansioni
connesse con l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette e
indirette, con i servizi delle finanze, del demanio e comunque
interessanti le Amministrazioni regionali delle finanze e demanio, e
che allo stesso personale deve corrispondersi, secondo il titolo di
studio e le mansioni effettivamente espletate, un trattamento economico
pari a quello stabilito per le qualifiche iniziali delle carriere di
concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale di ruolo di cui al
D.P.R. 11 gennaio 1956, n, 19, nonché il trattamento assistenziale
goduto dai dipendenti dell'Amministrazione regionale (artt. 1 e 2). La
stessa legge, poi, agli artt. 3 e 4, dispone l'inquadramento, entro il
detto termine del 1 luglio 1961, del menzionato personale in ruoli
speciali transitori, da effettuarsi in corrispondenza delle qualifiche
iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria di cui al
T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, a condizione però che
l'interessato sia in possesso, all'atto dell'inquadramento, del titolo
di studio richiesto dal citato decreto del Presidente della Repubblica
ed abbia svolto le mansioni relative alla carriera attribuitagli per
almeno sei mesi, oltre ad essere cittadino italiano, di buona condotta,
fisicamente idoneo ed in possesso dei diritti di elettorato attivo e
passivo e ad aver superato, infine, una prova orale di idoneità.
È stabilito che il personale così inquadrato sia adibito presso
le Amministrazioni periferiche ai servizi finanziari e demaniali.
Con l'art. 5, poi, la legge prevede una seconda fase della
sistemazione del personale di cui innanzi, da effettuarsi a seguito
dell'emanazione delle norme di attuazione in materia di finanze e
demanio, e consistente nella istituzione dei ruoli organici del
personale addetto ai ruoli periferici del demanio ed ai servizi per
l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette ed indirette, in
rapporto al fabbisogno dei servizi stessi, nei quali ruoli verrebbe
immesso, fino a copertura dei posti, il personale già sistemato nei
ruoli transitori di cui all'art. 3, In questi ultimi seguiterebbero a
restare inquadrati coloro che, per limiti numerici, non potessero
trovare posto nei ruoli organici.
A perfezionare la sistemazione della materia, l'art. 6 della stessa
legge pone il divieto di procedere ad assunzioni di altro personale,
comunque denominato, presso gli uffici di cui all'art. 1.
Con gli artt. 7 e 8, infine, viene autorizzata la corresponsione di
acconti al personale, in attesa dell'attuazione della sistemazione
descritta, ed è indicata la copertura della spesa necessaria per
l'esecuzione della legge, calcolata in lire 650 milioni, mediante
l'utilizzazione degli stanziamenti relativi ai capitoli 213, 292 e 310
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per
l'esercizio 1960-61 e, per la differenza, mediante prelevamenti dal
capitolo 45 dello stesso stato di previsione.
La legge, comunicata al Commissario dello Stato per la Regione
siciliana il 18 luglio 1960, è stata impugnata dal Commissario con
ricorso alla Corte costituzionale, notificato il 23 luglio al
Presidente della Regione, depositato nella cancelleria della Corte il 1
agosto 1960, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
216 del 3 settembre 1960, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 38 del 2 settembre 1960.
Frattanto la legge in parola, cui si attribuiva la data 12
settembre 1960 e il n. 40, veniva promulgata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 40 del giorno 13
settembre 1960.
2. - Con il ricorso, il Commissario dello Stato sostiene la
illegittimità costituzionale della legge in esame, affermando innanzi
tutto che, con la medesima, la Regione avrebbe invaso la sfera di
competenza legislativa dello Stato, in quanto la materia dei servizi
finanziari statali e dei relativi uffici e del personale dovrebbe
attualmente ritenersi di spettanza dello Stato. Infatti, - si afferma
nel ricorso - l'art. 36 dello Statuto speciale si limita a riconoscere
alla Regione poteri normativi in materia tributaria, senza prevedere,
nel contempo, il trasferimento alla Regione della relativa
organizzazione amministrativa statale; e la disciplina provvisoria dei
rapporti finanziari tra Stato e Regione dettata con il decreto
legislativo presidenziale 12 aprile 1948, n. 507, non autorizza
l'Assemblea regionale a legiferare in materia di servizi finanziari
statali e relativi uffici. Il riconoscimento, poi, entro determinati
limiti, di una potestà normativa ed amministrativa della Regione non
comporta di per sé l'inserimento dei relativi uffici statali
nell'organizzazione amministrativa regionale, essendo necessaria, per
il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla
Regione, l'adozione di opportune norme di attuazione, che nella specie
non sono state emanate.
In particolare, rileva il Commissario che, in ogni caso, il potere
amministrativo regionale devesi intendere limitato alla sola fase di
riscossione dei tributi, onde l'art. 1 della legge impugnata, che
attribuirebbe implicitamente alla Regione competenza in materia di
accertamenti tributari, sarebbe viziato da illegittimità
costituzionale anche sotto questo speciale aspetto.
Il ricorrente passa poi ad esaminare singolarmente talune norme
della legge impugnata e osserva che le disposizioni degli artt. 4 e 5
violerebbero l'art. 97 della Costituzione, in quanto le modalità per
la sistemazione del personale non garantirebbero l'interesse pubblico
al regolare funzionamento degli uffici, in difetto di un conveniente
accertamento della idoneità professionale dei dipendenti, che non
sarebbero sottoposti ad una seria e idonea selezione.
Anche l'art. 6 della legge, secondo il ricorrente, presenterebbe
particolari note di illegittimità, perché la formulazione del divieto
di assunzione di nuovo personale, ivi contenuto, potrebbe prestarsi,
per la sua genericità, ad una interpretazione estensiva anche nei
riguardi degli uffici statali, il che sarebbe palesemente
incostituzionale.
Infine, il Commissario dello Stato ravvisa la violazione dell'art.
81, quarto comma, della Costituzione nella disposizione dell'art. 8
della legge impugnata, in quanto si stabilisce la copertura di parte
dell'onere finanziario mediante prelievo dal capitolo 45 dello stato di
previsione della spesa dell'esercizio 1960-61. Lo stanziamento del
detto capitolo è allocato quale fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine, la cui specifica destinazione renderebbe non
usufruibile il fondo stesso per sopperire a spese non aventi le
caratteristiche previste, quali appunto quelle contemplate dal
provvedimento de quo.
3. - Per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio
l'Avvocatura generale dello Stato e, per la Regione siciliana, gli
avvocati Aldo Dedin ed Enrico Restivo.
L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato il 16 febbraio 1961
una memoria difensiva con cui si riprendono e si sviluppano le
argomentazioni addotte nel ricorso.
L'Avvocatura insiste particolarmente sulla necessità
dell'emanazione delle norme di attuazione perché possa aversi il
trasferimento delle competenze e funzioni amministrative dallo Stato
alla Regione, e sulla conseguente indebita interferenza esplicata dalla
Regione nell'organizzazione dei servizi ed uffici statali con la legge
impugnata, emanata prima che si abbiano le norme di attuazione.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, in quanto la legge
regionale, esorbitando dalla sfera di competenza normativa ed
amministrativa attribuita alla Regione, violerebbe l'art. 36 dello
Statuto speciale della Regione siciliana, e usurperebbe, inoltre, allo
Stato il potere ad esso riservato dall'art. 43 dello Statuto stesso, di
emanare le relative norme transitorie e di attuazione.
4. - Anche la difesa della Regione ha depositato, il 16 febbraio
1961, una memoria difensiva, con la quale, resistendo al ricorso, ne
chiede il rigetto.
Afferma la Regione che il personale alla cui sistemazione tende la
legge impugnata sarebbe stato inizialmente assunto proprio per venire
incontro alle richieste dell'Amministrazione finanziaria dello Stato,
che non era in grado di sopperire alle necessità del servizio con i
propri dipendenti. Ne sarebbe, quindi, seguita una collaborazione tra
personale assunto di fatto dalla Regione e personale degli uffici
finanziari dello Stato, e la legge in questione, lungi dal volere
incidere sulla organizzazione degli uffici statali, si limiterebbe a
creare condizioni di lavoro più congrue ed umane ai dipendenti come
sopra assunti dalla Regione. La menzione dei servizi di accertamento e
di riscossione delle imposte dirette ed indirette e di quelli, in
genere, delle finanze e del demanio, contenuta nell'art. 1 della legge,
avrebbe, secondo la difesa della Regione, soltanto lo scopo di
individuare i dipendenti della cui opera l'Amministrazione finanziaria
è autorizzata ad avvalersi, onde non sussisterebbe alcuna violazione
delle attribuzioni e prerogative spettanti nella materia finanziaria
allo Stato, i cui poteri, pertanto, resterebbero del tutto
impregiudicati. La legge, quindi, spiegherebbe la sua efficacia solo
nell'ambito della materia di cui all'art. 14, lett. q, dello Statuto
(stato giuridico ed economico degli impiegati) appartenente alla
competenza esclusiva della Regione. Ciò tanto più che la norma
dell'art. 5 si esaurirebbe in una previsione futura dei ruoli organici
definitivi del personale, correttamente subordinata alla emanazione
delle norme di attuazione.
Quanto alla censura mossa nel ricorso circa la assunta
inadeguatezza dei criteri di selezione del personale da inquadrare, la
Regione osserva che, anche se potesse ritenersi che le norme di cui
all'art. 97 della Costituzione siano applicabili alle Regioni, i
principi ivi sanciti ai fini della garanzia del buon funzionamento
degli uffici dovrebbero ritenersi sufficientemente osservati dalla
legge impugnata, che prevede il superamento di prove di idoneità
indicate per ogni tipo di carriera, e tenuto altresì conto che
trattasi, nella specie, di personale già da tempo in servizio ed
utilmente sperimentato.
Circa il rilievo formulato nel ricorso in relazione alla
inammissibilità del divieto di nuove assunzioni che, secondo il
Commissario dello Stato, l'art. 6 della legge impugnata sembrerebbe
voler estendere anche nei confronti degli uffici statali, la Regione
osserva che tale interpretazione estensiva è erronea, per il chiaro
riferimento della norma alla sola Amministrazione regionale, e che,
conseguentemente, la censura è infondata.
Circa, infine, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge in relazione all'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la Regione formula un duplice ordine di considerazioni,
è cioè:
1) lo storno dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa
per l'esercizio finanziario 1960-61, disposto per 395 milioni dal
citato art. 8, sarebbe costituzionalmente legittimo. Nulla vieta che
se nel bilancio esistono capitoli con eccedenza di stanziamento, questa
eccedenza sia utilizzata per far fronte ad una nuova o maggiore spesa;
e nulla rileva che l'art. 45 rifletta il fondo di riserva delle spese
obbligatorie e d'ordine, giacché non potrebbe essere di ostacolo alla
possibilità dello storno la norma dell'art. 40 della legge sulla
contabilità di Stato, riguardante l'ordinaria attività
amministrativa, e non le variazioni al fondo introdotto con legge, come
nel caso in esame;
2) in ogni caso, lo stato di previsione della spesa suddetta
risulta approvato con la legge 3 gennaio 1961, n. 6, successiva alla
legge impugnata, e, in esecuzione di questa, reca, in aggiunta ai
capitoli 213, 292 e 310, i capitoli 256 bis, 256 ter e 256 quater, che
coprirebbero in eccesso l'intero fabbisogno, con lo stanziamento
complessivo di lire 752 milioni, senza, quindi, che debba neppur farsi
luogo agli storni autorizzati con l'art. 8. Considerato in diritto :
1. - Le disposizioni della legge in esame, contenente
"provvedimenti per il personale temporaneamente assunto per
l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni regionali
delle finanze e del demanio", si possono dividere in tre gruppi. Il
primo, che comprende gli artt. 1 e 2, riguarda la permanenza in
servizio del personale avventizio temporaneamente assunto dalla
Regione e il miglioramento del trattamento economico ad esso
corrisposto, e l'estensione al medesimo del trattamento assistenziale
concesso ai dipendenti dell'Amministrazione regionale; il secondo
gruppo, che comprende gli artt. 3, 4 e 5, stabilisce le norme dirette a
dare stabilità al detto personale, che entrerebbe a far parte, prima,
di un ruolo transitorio e, poi, di un ruolo organico; con l'art. 8,
infine, si provvede alla copertura dell'onere che l'attuazione della
legge comporta.
Vi sono, poi. le disposizioni degli artt. 6 e 7, che,
rispettivamente, vietano le assunzioni di nuovo personale, a qualsiasi
titolo, e consentono la concessione di anticipazioni di somme sugli
emolumenti dovuti al personale, disposizioni che non hanno, invero, un
contenuto tale da venire in discussione sotto il profilo della loro
legittimità costituzionale.
2. - Il primo gruppo di norme, come innanzi delimitato, non offre,
a ben considerare, fondato motivo per doverne dichiarare la
illegittimità costituzionale.
Si tratta, infatti, di personale assunto dalla Regione quale
personale temporaneo, trattato alla stregua di cottimisti o di
giornalieri (con la corresponsione di 25 giornate lavorative al mese),
senza diritto all'assistenza sanitaria. E non danno luogo a
illegittimità costituzionale le disposizioni che stabiliscono il
miglioramento del trattamento economico e la estensione del trattamento
assistenziale, provvedimenti che riguardano soltanto la Regione e che
da questa sono stati determinati, a favore di propri dipendenti, da
ragioni di carattere semplicemente economico e sociale.
3. - Diverso, invece, è il contenuto e diverse sono le finalità
delle disposizioni degli artt. 3, 4 e 5. Le disposizioni di questi
articoli hanno riguardo non ad una situazione di fatto del tutto
provvisoria e contingente, ma mirano a dare stabilità ad un personale
che, per quanto assunto provvisoriamente dalla Regione, verrebbe ad
essere incorporato negli uffici finanziari, sia pure passando
attraverso un ruolo transitorio (mediante un concorso semplicemente
interno e, quindi, senza le maggiori garanzie di un concorso
pubblico), in un ruolo organico di impiegati degli uffici di finanza e
del demanio. Ciò è in contrasto con il principio stabilito dalla
costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ritenuto
che anche quando una materia sia compresa nella così detta competenza
esclusiva della Regione - e questo non si verifica per quella
finanziaria, ex art. 36 dello Statuto speciale, nella quale la
competenza della Regione è soltanto sussidiaria e complementare a
quella dello Stato (sentenza 17 gennaio 1957, n, 9) - non compete alla
Regione la correlativa potestà amministrativa e, quindi, non si attua
alcun trasferimento automatico delle funzioni e degli uffici statali,
ma sono necessarie opportune norme legislative di attuazione. Né a
questo può opporsi che nel caso in esame l'inquadramento nel ruolo
organico è stato subordinato, dall'art. 5, all'emanazione, appunto,
delle norme di attuazione, e che il personale in parola è, fra
l'altro, addetto alla riscossione delle imposte, materia questa
riconosciuta di competenza della Regione; giacché, sul primo punto, è
da rilevare che il personale di cui si tratta sarebbe già in
precedenza incorporato presso gli uffici finanziari attraverso il ruolo
transitorio, passando per il quale verrebbe incluso nel ruolo organico
definitivo; e, sull'altro punto, che la materia della riscossione non
è quella primaria ed esclusiva degli uffici statali finanziari,
mentre è primaria e propria di questi uffici la materia
dell'imposizione tributaria e dei correlativi accertamenti, alla quale
materia il personale in questione verrebbe anche addetto.
4. - Se, per quanto si è osservato, le disposizioni degli artt. 3,
4 e 5, che sono fra di loro strettamente connesse, devono essere
dichiarate costituzionalmente illegittime, non altrettanto è da dirsi
per gli artt. 6, 7 e 8.
Gli artt. 6 e 7, come già innanzi si è accennato, stabiliscono,
l'uno, il divieto di assunzione di nuovo personale provvisorio, con
qualunque titolo denominato; l'altro acconsente la concessione, al
personale di cui si tratta, di acconti a mezzo di speciali aperture di
credito. Ora quel divieto, che espressamente è riferito al personale
indicato nell'art. 1, e cioè al personale che è temporaneamente
assunto dalla Regione e distaccato presso gli uffici finanziari, non
può avere altro destinatario se non la stessa Regione e non mai lo
Stato, al quale, com'è ovvio, nessuna Regione può dettare, per
qualsiasi motivo, norme circa l'assunzione o meno del proprio
personale. La concessione, poi, al personale di acconti, a mezzo delle
speciali aperture di credito, consentita dall'art. 7, è un beneficio
accordato al personale che, specialmente quello avventizio, può
trovarsi in particolari condizioni di bisogno: si tratta, pertanto, di
norma non suscettibile di sindacato costituzionale.
5. - Sull'art. 8, impugnato dal Commissario dello Stato per una
assunta differenza di spesa che non sarebbe coperta da regolare
finanziamento, epperò in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, è da osservare che per quanto la rilevanza di questa
impugnativa sia di molto sminuita, dato il riconoscimento della
illegittimità costituzionale delle disposizioni degli artt. 3, 4 e 5,
come innanzi si è spiegato, la cui attuazione avrebbe comportato
l'onere principale della legge, tuttavia la copertura per la maggiore
spesa derivante, in base all'art. 2, dal miglioramento del trattamento
economico del personale provvisoriamente assunto e dalla estensione
dell'assistenza sanitaria, deve ritenersi del tutto regolare.
Si sostiene, invece, col ricorso che il mezzo adottato per
assicurare la copertura sia illegittimo, non essendo consentito un
prelevamento, per la spesa nel caso di specie occorrente, dal capitolo
45 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1960-61, il
quale contiene l'allocazione esclusivamente per il fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine. Per la sua specifica
destinazione non potrebbe essere questo fondo utilizzato per
fronteggiare le spese disposte dal provvedimento de quo, spese che non
hanno le caratteristiche previste dall'art. 40 della legge sulla
contabilità di Stato. Ma, a parte il rilievo che, come è affermato
nella memoria difensiva della Regione e non è stato contraddetto
dall'Avvocatura dello Stato, la copertura occorrente sarebbe stata, in
seguito, assicurata con capitoli di bilancio, senza che occorra più
attingere al fondo di riserva di cui al capitolo 45, sta di fatto che
impropriamente nell'art. 8 della legge in esame si parla di
"prelevamento" da quel capitolo, mentre si tratta di uno "storno". Il
fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stabilito con
l'art. 40 della legge di contabilità di Stato - e che si trova, per la
sua ovvia necessità, anche nel bilancio della Regione siciliana - ha
lo scopo di supplire alle necessità non previste che si riscontrino
durante l'esercizio finanziario per spese aventi quella natura. Ma, in
questo caso, il prelevamento è fatto con atto interno
dell'Amministrazione (cit. art. 40: "con decreto del Ministro...
possono essere prelevate dal detto fondo le somme occorrenti ecc."),
non con legge. Con legge, invece, com'è avvenuto nel caso in esame,
si possono sempre operare gli storni da un capitolo all'altro di
bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento, il
cui accertamento è soggetto al solo vaglio dell'organo legislativo,
che può acconsentire o meno allo storno. E il capitolo riguardante il
detto fondo di riserva, se presenta una eccedenza di stanziamento, non
può sottrarsi ad un eventuale storno, quando ne ricorra la necessità,
come ogni altro capitolo di bilancio. Questo è avvenuto, col consenso
dell'Assemblea siciliana, nel caso in esame, epperò la censura su tal
punto formulata è destituita di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso, indicato in epigrafe, del
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana:
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5
della legge approvata dall'Assemblea siciliana nella seduta del 14
luglio 1960, recante "Provvedimenti per il personale temporaneamente
assunto per l'espletamento di servizi interessanti le Amministrazioni
regionali delle finanze e del demanio", promulgata il 12 settembre
1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
40 del 13 settembre 1960.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte