Sentenza n. 17/1962
Altra decisione · depositata il 16/03/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 15 settembre 1961, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 15 del
Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione siciliana sorto a seguito della circolare n. 2035 diramata il
13 giugno 1961 dall'Assessore ai lavori pubblici della Regione
siciliana.
Udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.
Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con circolare del 13 giugno 1961, n. 2035, l'Assessore per i lavori
pubblici della Regione siciliana ha disposto che nei contratti di
appalto stipulati per opere "disposte e finanziate" dall'Assessorato
per lavori che possono essere ritenuti attinenti ad opere del demanio o
patrimonio regionale, gli enti che agiscono nella Regione non includano
la clausola che prevede l'accollo da parte dell'appaltatore del
pagamento del tributo locale sui materiali da costruzione.
Nella circolare si prescrive, anzi, che nei capitolati speciali di
appalto sia chiaramente escluso dagli obblighi ed oneri
dell'appaltatore quello relativo al pagamento delle imposte di consumo
o alla rivalsa di chi abbia effettuato tale pagamento.
Il provvedimento è motivato rilevando che per l'art. 34 del
regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, l'imposta sui
materiali da costruzione è a carico del proprietario della opera ove
non sussistano ipotesi di esenzione soggettiva ed oggettiva - e che in
virtù - della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, della legge
regionale 1 luglio 1947, n. 3, e del decreto presidenziale 30 luglio
1950, n. 878, anche le Amministrazioni della Regione siciliana hanno
diritto alla esenzione preveduta dal n. 5 dell'art. 29 del T.U. sulla
finanza locale.
Relativamente alla procedura delle opposizioni amministrative alla
richiesta di pagamento del tributo, la ripetuta circolare rammenta -
tra l'altro - che ai sensi dell'art. 90 del T.U. sulla finanza locale e
degli artt. 344 e 345 del regolamento per la riscossione delle imposte
di consumo, il ricorso va prodotto in prima istanza al Sindaco del
Comune del luogo ove sono stati impiegati materiali, in seconda istanza
al Prefetto ed in terza istanza all'Assessorato regionale delle
finanze.
Con atto notificato al Presidente della Regione siciliana il 15
settembre 1961 e depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 21 settembre 1961, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso come per legge dalla Avvocatura
generale dello Stato, fa presente che la surriportata circolare viola
gli artt. 9, 20 e 43 dello Statuto speciale per la Sicilia, in
relazione agli artt. 14, 17 e 36 del medesimo e all'art. 3 del
decreto-legge 12 aprile 1948, n. 507. Le disposizioni con essa
impartite esorbiterebbero dalla sfera di competenza che il detto
Statuto attribuisce agli organi regionali, ed in particolare agli
Assessori ai lavori pubblici ed alle finanze, ed invaderebbero quella
riservata agli organi legislativi ed amministrativi dello Stato.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, infatti, l'Assessore ai
lavori pubblici, usurpando, peraltro, funzioni attribuite all'Assessore
alle finanze, non si sarebbe limitato a diramare istruzioni per
l'applicazione esatta di norme giuridiche, ma, inibendo l'inserzione,
nei contratti di appalto stipulati da enti pubblici operanti nella
Regione, di una clausola relativa al pagamento dell'imposta di consumo
sui materiali da costruzione, avrebbe riconosciuto alla Regione un
diritto all'esonero da tale imposta e, in linea generale, una
equiparazione della Sicilia allo Stato nel trattamento tributario.
Esonero ed equiparazione che, invece, non sussistono.
La circolare, inoltre, disponendo che i ricorsi avverso il
pagamento del tributo siano prodotti, in terza istanza, all'Assessore
alle finanze invece che al Ministro per le finanze, avrebbe usurpato
poteri che l'art. 90 del T.U. per la finanza locale attribuisce a
questo ultimo, non essendo intervenuto in materia il trasferimento di
funzioni dallo Stato alla Regione, né alcuna norma legislativa.
E ciò a prescindere dalla considerazione che nessuna competenza
legislativa spetterebbe alla Regione in materia di tributi comunali e,
tanto meno, in materia di imposte di consumo, in quanto queste devono
ritenersi comprese tra le imposte di produzione, riservate allo Stato
dall'art. 36 dello Statuto speciale per la Sicilia, anche per ciò che
attiene alla loro disciplina.
La equiparazione della Regione allo Stato nel trattamento
tributario - insiste l'Avvocatura - non è preveduta da alcuna norma
costituzionale, è contraria al sistema ed è atta a turbare gravemente
il regime fiscale vigente. Tale equiparazione potrà essere disposta,
in conformità dell'ordinamento tributario, soltanto con leggi dello
Stato e per determinati tributi, non essendo consentito alla Regione
attribuirsi quella sovranità la quale ovviamente esclude per lo Stato,
che ne è titolare, la soggezione ai tributi locali, salve le ipotesi
nelle quali ciò sia eccezionalmente disposto.
Denunciato così il conflitto di attribuzione, l'Avvocatura dello
Stato conclude chiedendo che la Corte, esclusa ogni equiparazione della
Regione siciliana allo Stato per quanto attiene al trattamento
tributario in genere e all'art. 29, n. 5, del regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, in specie, dichiari che non spetta agli organi
regionali, legislativi ed amministrativi, ed in particolare agli
Assessori ai lavori pubblici ed alle finanze, alcuna competenza in
materia di imposta di consumo e, conseguentemente, annulli la circolare
n. 2035 del 13 giugno 1961 dell'Assessore ai lavori pubblici.
In data 3 ottobre 1961 ha depositato le proprie deduzioni nella
cancelleria di questa Corte il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso con procura speciale per atto notaio Vito di
Giovanni di Palermo del 19 settembre 1961 dall'avvocato Camillo
Ausiello Orlando, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv.
Giuseppe Bartoli, in via Oreste Tommasini n. 16.
In via preliminare la Regione eccepisce la irricevibilità del
ricorso.
All'uopo rileva che la circolare in questione reca la data del 13
giugno 1961 e che il ricorso è stato notificato il 15 settembre 1961.
In difetto di notificazione o pubblicazione - soggiunge - è dalla
avvenuta conoscenza dell'atto che decorre il termine di sessanta giorni
per produrre il ricorso, a norma dell'art. 39, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87. Ma nella specie la data di tale avvenuta
conoscenza non è precisata dal ricorrente. Il quale ne ha l'obbligo,
trattandosi di elemento diretto a dimostrare la tempestività
dell'azione da lui instaurata e, quindi, la sussistenza del presupposto
della ricevibilità della istanza da parte dell'organo adito.
La Regione eccepisce ancora la improponibilità e la
inammissibilità del ricorso.
Il conflitto di attribuzione - osserva - può essere determinato da
qualsiasi atto, comunque formalmente qualificato - e quindi anche da
una "circolare" - ove con le disposizioni in essa contenute si leda la
sfera di competenza costituzionalmente attribuita ad altro ente. Il che
si verifica ove l'atto dispieghi effetti verso l'esterno, ossia produca
modificazioni nell'ordinamento giuridico generale.
Richiamate, a dimostrazione di tale assunto, le sentenze n. 11 e
12, entrambe del 26 gennaio 1957 di questa Corte, la Regione fa
presente che nella specie trattasi di una circolare dell'Assessorato ai
lavori pubblici, intesa unicamente ad impartire istruzioni ad uffici ed
enti dipendenti in materie di appalti di opere disposte e finanziate
dall'Amministrazione regionale e, quindi, esplicante effetti soltanto
interni. Onde la sua inidoneità a produrre le cennate modificazioni
nell'ordinamento giuridico generale, caratteristica propria degli atti
a rilevanza esterna.
Dubita, poi, la Regione, che si chieda un regolamento di competenza
tra organi amministrativi dello Stato e della Regione, qualora si
assuma - come si fa nel ricorso - che la circolare contiene il
riconoscimento di un diritto alla esenzione dalla imposta di consumo
sui materiali da costruzione e si invochi che la Corte dichiari che
agli organi regionali legislativi ed amministrativi non spetta alcuna
competenza al riguardo. Piuttosto - osserva - sollecitando la pronuncia
su un difetto di potestà anche legislativa si decampa totalmente
dall'ambito del conflitto di attribuzione, con ciò confermandosi,
sotto altro profilo, la improponibilità della impugnazione.
Denunzia ancora la Regione la mancata indicazione, nel ricorso,
degli effetti dell'atto de quo in pregiudizio della competenza dello
Stato e la inesistenza della violazione delle norme costituzionali
richiamate nel ricorso stesso. La ripartizione costituzionale delle
sfere di competenza - chiarisce - può essere turbata non già dalla
semplice affermazione della pertinenza di un diritto soggettivo, ma
dall'esercizio o anche dalla affermazione di una potestà. Il conflitto
di attribuzioni è un conflitto di potestà onde il suo regolamento ha
per fine la dichiarazione della titolarità della potestà tra gli enti
che se la contendono. Ma nella specie l'Assessore, pur affermando il
suo convincimento della pertinenza del diritto alla esenzione
tributaria, non ha esercitato e neppure affermato alcuna potestà in
proposito. Anzi, ha fatto chiaro ed esplicito riferimento ai
procedimenti contenziosi e giurisdizionali da promuovere per ottenere
il riconoscimento del diritto da parte degli organi competenti a
dichiararne l'esistenza.
La circolare - insiste la Regione - ha soltanto per oggetto la
emanazione di istruzioni e di direttive ad enti ed organi ricadenti
nella esclusiva sfera di controllo dell'amministrazione regionale dei
lavori pubblici, ai sensi degli artt. 14, lett. g, e 20 dello Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione, emanate con D.P.R. 30
luglio 1950, n. 878, trattandosi di opere non di prevalente interesse
nazionale. Anzi, la limitazione agli appalti di opere "disposte e
finanziate" dall'Assessorato regionale, restringe ancor più la portata
dell'intervento, configurandolo come la semplice estrinsecazione del
normale potere direttivo che compete all'ente, che dispone e finanzia
l'opera, nei confronti dei propri organi d'esecuzione.
La questione - chiarisce ancora la Regione - dell'applicabilità
all'amministrazione regionale della esenzione tributaria preveduta nel
n. 5 dell'art. 29 del T.U. per la finanza locale, esenzione cui si
ritiene di avere diritto, in contrasto con la tesi sostenuta
dall'esattore delle imposte di consumo, ha dato luogo ad una numerosa
serie di opposizioni e di procedimenti in sede contenziosa
amministrativa, nonché giudiziaria. Le istruzioni impartite
dall'Assessorato, pertanto, tendono ad evitare il moltiplicarsi di tali
procedimenti tra esattore dell'imposta e impresa appaltatrice
dell'opera, procedimenti ai quali, peraltro, l'Amministrazione restava
estranea. E tendono altresì a concentrare la difesa nei diretti
confronti delle Amministrazioni interessate, anche a fini di unità di
indirizzo. Con ciò - si ribadisce - non si è per nulla interferito
sulla questione di diritto - se cioè l'esenzione competa -; né si è
violata alcuna delle norme costituzionali richiamate nel ricorso. Si è
soltanto fatto uso di una facoltà di modificazione contrattuale
spettante all'ente che dispone le opere.
A completamento la Regione fa presente che con la eliminazione
dell'accollo del carico d'imposta all'appaltatore dell'opera, non si
vengono a sgravare le imprese costruttrici in pregiudizio della
Amministrazione regionale. Ove, infatti, dovesse rimanere fermo
l'assoggettamento dell'appaltatore al tributo, tale onere verrebbe a
ripercuotersi sull'andamento delle future gare e ad incidere sulle
offerte di ribasso, con un conseguente aggravio del costo delle opere
pubbliche regionali e, quindi, in definitiva, sempre in pregiudizio
dell'Amministrazione.
Nelle deduzioni, infine, si pone in rilievo che, atteso il
carattere interno dell'atto e la sua inidoneità a produrre diretti
effetti regolatori verso la generalità, neppure l'aver disposto che il
gravame, in terza istanza, deve essere proposto all'Assessore alle
finanze, può essere assunto come atto di esercizio o di affermazione
di una competenza, tale da dar luogo all'ipotesi propria del conflitto.
L'Avvocatura con memoria depositata nei termini sostiene la
tempestività del ricorso presentato entro 60 giorni decorrenti dalla
conoscenza della circolare impugnata, pervenuta al Presidente del
Consiglio con nota 11 agosto 1961, n. 7/015407 (art. 39 legge 11 marzo
1953, n. 87). La circolare dell'Assessore regionale ai lavori pubblici
- prosegue l'Avvocatura - non è un atto interno, come si afferma dalla
difesa della Regione, sia perché diretta ad uffici statali e a vari
enti pubblici della Regione, sia perché regola il comportamento dei
terzi verso la pubblica Amministrazione e fra di loro. Disponendo, poi,
che il ricorso in terzo grado dovesse farsi non al Ministro delle
finanze, come prescrive l'art. 90 del T.U. della finanza locale, ma
all'Assessore, avrebbe invaso, in assenza di norme di attuazione, la
sfera di competenza riservata all'organo centrale dello Stato.
La circolare in oggetto, continua l'Avvocatura, affermando che
l'art. 29, n. 5, del T.U. sulla finanza locale si applica ai lavori
finanziati dalla Regione in quanto questa per la natura e l'estensione
del decentramento regionale, lungi dal porsi in posizione di
subordinazione autarchica nei confronti dello Stato, si è posta con
essa (nelle materie attribuite alla sua competenza) in rapporti di
autonomia paritaria, sostituendoglisi nella titolarità dei rapporti,
esorbita dal rapporto tributario tra stazione appaltante e Comune,
invadendo la sfera di attribuzione dello Stato.
L'affermazione di una insussistente equiparazione della Regione
allo Stato, ai fini dell'esonero dell'imposta di consumo sui materiali
da costruzione, viene sostanzialmente ad introdurre nell'ordinamento
regionale una esenzione tributaria.
È poi da considerare, sempre secondo l'Avvocatura, che la
esenzione di cui all'art. 29, n. 5, è di natura soggettiva ed è
fondata sul principio che lo Stato, cui spetta il potere sovrano, non
può soggiacere ai tributi degli enti minori. Essa per la sua ratio
non è un tipo di esenzione e, quindi, non è estensibile ad altri
enti, se non con leggi dello Stato. E sarebbe illogico che mentre
benefici fiscali in materia d'imposta di consumo di tipo diverso dai
benefici previsti dalle leggi dello Stato non possano essere introdotti
con legge regionale, lo possano, invece, con provvedimento
amministrativo. L'Avvocatura conclude richiamandosi alle precedenti
richieste.
Nell'udienza del 7 febbraio 1962 la difesa delle parti illustra
ulteriormente le rispettive posizioni difensive insistendo nelle su
menzionate conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Regione siciliana eccepisce la
inammissibilità del ricorso perché notificato il 15 settembre 1961
mentre la circolare dell'Assessore regionale, che ha dato luogo al
presente conflitto di attribuzione, reca la data del 13 giugno 1961.
Rileva in proposito che in mancanza di notificazione o pubblicazione
dell'atto il termine di 60 giorni prescritto per l'impugnativa dallo
art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre dalla
data di conoscenza dell'atto, nella specie non precisata dal ricorrente
cui incombe l'onere della prova.
La eccezione va disattesa.
È incontestato che la circolare n. 2035 del 13 giugno 1961 fu
trasmessa al Ministero delle finanze con nota n. 1485 dall'I.N.G.I.C.
del 27 luglio 1961, protocollata in arrivo il 24 luglio 1961. E, con
nota 11 agosto 1961, n. 7/015407, ritrasmessa dal Ministero al
Presidente del Consiglio dei Ministri che, con atto 15 settembre 1961,
depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 successivo,
proponeva il presente ricorso. E poiché il termine di cui al secondo
comma del citato art. 39 decorre dalla conoscenza che dell'atto abbia
l'organo legittimato a proporre la impugnazione (Corte cost. sent. n.
82 del 18 dic. 1958), questa, nella specie, è ammissibile perché il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha potuto prendere visione
dell'atto soltanto successivamente all'11 agosto 1961.
2. - Secondo l'Avvocatura dello Stato l'Assessore regionale ai
lavori pubblici, diramando la circolare impugnata, avrebbe esercitato
funzioni attribuite all'Assessore per le finanze, il solo competente ad
impartire istruzioni in materia di imposte di consumo su materiali da
costruzione.
In proposito va rilevato che la invasione della sfera di competenza
di un organo regionale da parte di altro organo della stessa Regione
quando, come nella specie, la competenza non sia statutariamente
stabilita, può determinare soltanto un conflitto interno, sottratto
all'esame della Corte costituzionale.
3. - Inoltre, la Regione deduce la improponibilità del ricorso per
regolamento di competenza, non esistendo un conflitto di attribuzione
per mancanza del presupposto di esso: cioè un atto amministrativo con
efficacia esterna, idoneo a produrre modificazioni nell'ordinamento
giuridico generale. Trattandosi di una circolare che regola l'attività
degli enti pubblici dipendenti dalla Regione relativamente agli appalti
di opere pubbliche, non sussisterebbe possibilità d'invasione della
sfera di competenza dello Stato da parte degli organi della Regione.
Soltanto la circolare che non esaurisce la sua efficacia nell'ambito
dell'amministrazione, può dare luogo ad una ipotesi di invasione di
poteri che sta a base del conflitto.
L'eccezione non è fondata.
Questa Corte in situazione analoga (conflitto sollevato in
occasione della circolare 7 novembre 1947, n. 657, dell'Assessore ai
lavori pubblici della Regione siciliana; sent. n. 11 del 18 gennaio
1957) ha ritenuto che la natura dei conflitti di attribuzione ed il
modo della loro risoluzione comporta che "qualsiasi atto" dello Stato o
della Regione, che invada la sfera di competenza assegnata allo Stato o
alla Regione, è idoneo a configurare il conflitto (ex artt. 38 e 39
legge 11 marzo 1953, n. 87). Particolarmente anche una circolare può
costituire un atto che può dare luogo ad un regolamento di competenza.
E non è a dubitare che la circolare in esame sia idonea a tale fine,
perché è un atto di un organo regionale (Assessorato) con rilevanza
esterna rispetto all'amministrazione che lo ha emanato. Infatti, essa
è indirizzata anche ad enti ed uffici estranei alla amministrazione
della Regione (Ufficio Genio civile - Istituto case popolari - Gestione
speciale ente zolfi, ecc.); regola rapporti contrattuali tra enti
pubblici e cittadini disponendo che nel "contratto di appalto stipulato
con l'appaltatore delle opere disposte e finanziate dall'Assessorato
sia soppressa la clausola contrattuale che prevede l'accollo pattizio,
da parte dell'appaltatore, del pagamento del tributo locale sui
materiali da costruzione"; stabilisce che i ricorsi amministrativi per
l'imposta di consumo sui materiali edilizi devono essere proposti in
terza istanza all'Assessore regionale alle finanze anziché al Ministro
delle finanze, regolando in tale modo il comportamento del contribuente
nei confronti della pubblica Amministrazione.
4. - Passando al merito, l'Avvocatura sostiene che la circolare n.
2035, prescrivendo che il capitolato speciale di appalto non contenga
la suddetta clausola, non si limita a dare istruzioni per
l'applicazione di norme giuridiche, ma, equiparando nel trattamento
tributario la Regione allo Stato, afferma il diritto della Regione alla
esenzione soggettiva di cui all'art. 29, n. 5, del T. U. sulla finanza
locale (legge 14 settembre 1931, n. 1175), introducendo così
nell'ordinamento tributario regionale una nuova ipotesi di esenzione.
In tale modo l'Assessore ha esercitato una potestà che esorbita dalle
sue attribuzioni, potendosi soltanto con una legge dello Stato disporre
la cennata esenzione.
La censura va accolta.
La circolare dopo avere stabilito che, nei contratti di appalto per
le opere disposte e finanziate dall'Assessorato regionale, sia
soppressa la su menzionata clausola, soggiunge che "nel capitolato
speciale di appalto venga chiaramente espresso che fra gli obblighi e
gli oneri dell'appaltatore sia escluso quello relativo al pagamento
della imposta di consumo o alla rivalsa di chi abbia effettuato tale
pagamento". Afferma, inoltre, che anche le Amministrazioni della
Regione siciliana hanno diritto alla esenzione di cui all'articolo 29,
n. 5, del T.U. della finanza locale, nonché gli enti diversi
dall'Amministrazione regionale dei lavori pubblici; che, comunque,
conservano sempre il titolo a far valere la su menzionata esenzione
davanti alle competenti autorità. Seguono, nella circolare,
provvedimenti per snellire, in questa materia, il lavoro degli uffici e
per accelerare la definizione dei procedimenti contenziosi e
giurisdizionali, ove tale diritto sia contestato.
L'Assessore, così disponendo, non si è limitato, come sostiene la
difesa della Regione, ad impartire istruzioni relativamente agli
appalti di opere pubbliche di sua competenza, esercitando una normale
attività amministrativa, spettante all'ente che commissiona e finanzia
le opere, nei confronti dei propri organi esecutivi. Ordinando, invero,
di eliminare dal capitolato speciale di appalto di opere pubbliche la
clausola che onera l'appaltatore della imposta sui materiali edilizi
(imposta non di produzione, ma di consumo: artt. 20 T.U. finanza
locale e 34 R.D. 30 giugno 1936, n. 1138), viene sostanzialmente, sotto
l'apparenza della abolizione di una clausola contrattuale, ad
introdurre nell'ordinamento regionale una nuova ipotesi di esenzione
fiscale, intervenendo così a disciplinare materia tributaria riservata
agli organi dello Stato. Né si dica che la circolare non contiene
l'affermazione di un diritto alla esenzione tributaria, bensì
l'interpretazione della norma che la dispone, la cui esattezza la
stessa circolare rimette agli organi giurisdizionali competenti.
Giacché, considerata nei suoi effetti, la circolare, oltre ad
affermare il diritto della Regione alla esenzione di cui all'art. 29,
n. 5, del T.U. per la finanza locale, viene a privare il bilancio dei
Comuni di un gettito rilevante, costituito dall'imposta in esame,
modificando in tal modo, con un provvedimento amministrativo,
l'ordinamento tributario sulla finanza locale (art. 20, primo comma,
T.U. per la finanza locale). Ed in proposito è a ricordare che la
potestà amministrativa della Regione siciliana, in materia di tributi,
è limitata alla riscossione delle imposte; che le norme statali
vigenti non contengono una sistemazione completa e definitiva dei
rapporti finanziari tra Stato e Regione; che per il passaggio dallo
Stato alla Regione di uffici e funzioni occorrono apposite norme di
attuazione non ancora emanate, per cui la relativa competenza
amministrativa permane nello Stato (sent. nn. 9, 13, 19 del 1957,
ecc.).
5. - Infine, la circolare nell'ultima parte stabilisce, come si è
accennato, che per le controversie insorte relativamente all'imposta di
consumo il "ricorso, in sede amministrativa, va prodotto in prima
istanza al Sindaco del Comune del luogo ove sono stati impiegati i
materiali, in seconda istanza al Prefetto e in terza istanza
all'Assessore regionale delle finanze".
Giustamente rileva, in proposito, l'Avvocatura dello Stato che la
circolare, devolvendo la decisione dei ricorsi in terza istanza
all'Assessore, ha usurpato poteri che una legge dello Stato attribuisce
al Ministro per le finanze, senza che in materia sia intervenuto il
trasferimento di funzioni e senza che sia stata emanata altra norma.
Dispone, infatti, l'art. 90, primo comma, del T.U. per la finanza
locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; art. 344 del regolamento per
la riscossione delle imposte di consumo - R.D. 30 aprile 1936, n. 1138)
che "contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli
appaltatori, si può ricorrere, in sede amministrativa... in terzo
grado al Ministro per le finanze...". La sostituzione dell'Assessore
regionale al Ministro mentre modifica il sistema delle garanzie
amministrative, costituisce altra invasione dell'organo regionale nella
sfera di competenza dell'organo centrale legislativamente investito del
potere di decidere tali controversie tributarie in terza istanza.
Pertanto, la circolare del 13 giugno 1961, n. 2035 dell'Assessore
ai lavori pubblici della Regione siciliana deve essere annullata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali della Regione siciliana,
dichiara la competenza dello Stato nella materia riguardante
l'imposta di consumo sui materiali da costruzione, nonché la
disciplina dei relativi ricorsi in via amministrativa, oggetto della
circolare dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici del 13
giugno 1961;
annulla, in conseguenza, la detta circolare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROS1NI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte