Sentenza n. 17/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/03/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967
recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria
addetto alla pulizia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione siciliana notificato il 29 marzo 1967, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 4 aprile successivo ed
iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1967.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti; uditi il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv.
Salvatore Villari, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella seduta del 27 marzo 1967 l'Assemblea regionale siciliana ha
approvato la legge concernente l'"Istituzione del ruolo del personale
salariato di IV categoria addetto alla pulizia" ruolo in cui dovrà
essere inquadrato il personale che attualmente attende al servizio di
pulizia degli uffici della Regione. Sul trattamento di assistenza,
previdenza e quiescenza di tale personale la legge stabilisce che
verrà regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale 23
febbraio 1962, n. 2, e dispone che il periodo di servizio antecedente
alla data di inquadramento è riscattabile, su domanda degli
interessati, sin dalla data di assunzione in servizio. In dipendenza
del maggiori oneri, non coperti dai contributi di riscatto, derivanti
al fondo di quiescenza, la legge prevede la concessione di un
contributo annuo nel limite di lire 20 milioni per dieci anni,
provvedendo alla spesa afferente l'esercizio in corso mediante
riduzione di pari somma del capitolo 643 del bilancio regionale del
1967.
Con ricorso notificato il 29 marzo 1967 il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana ha impugnato detta legge denunciandone
l'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, ultimo
comma, della Costituzione, perché l'art. 4 assicura il finanziamento
dell'onere ricadente nell'esercizio finanziario corrente senza
contenere alcuna indicazione dei mezzi di copertura per gli esercizi
futuri. Secondo il Commissario dello Stato il denunziato vizio
d'illegittimità assume maggiore rilevanza ove si consideri che alla
copertura della spesa relativa all'esercizio in corso si fa fronte
mediante prelievo di somme iscritte in bilancio per spese in conto
capitale e aventi altra destinazione.
Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'avv.
Salvatore Villari, si è costituito nel presente giudizio con deposito
di deduzioni in cancelleria in data 8 aprile 1967. La difesa della
Regione, dopo aver rilevato che la copertura per l'esercizio corrente
è da ritenersi costituzionalmente legittima dato che nel caso in esame
i fondi stanziati nel cap. 643 non sono stati ancora assegnati, venendo
al motivo di incostituzionalità formulato in ordine alla mancanza di
copertura per gli esercizi successivi, osserva che, in applicazione del
criteri enunciati dalla Corte nella sentenza n. 1 del 1966, all'onere
delle spese future può farsi fronte con la riduzione di spese già
autorizzate.
Nella specie, pertanto, deve essere ammessa la previsione che la
spesa del cap. 643 venga contenuta oppure che lo stesso capitolo possa
aver maggiore capienza aumentandone gli stanziamenti con riduzioni di
altri capitoli. L'importante è che l'aumento e la riduzione - come
rilevato dalla Corte - siano fatti con "ragionevolezza in un
equilibrato rapporto con la spesa che s'intende effettuare negli
esercizi futuri".
Conclude, quindi, la difesa chiedendo che la Corte voglia
dichiarare l'infondatezza del ricorso.
In una memoria depositata il 16 gennaio 1968 l'Avvocatura dello
Stato, in rappresentanza e difesa del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, afferma che la legge impugnata è incostituzionale
perché non contiene alcuna indicazione, neppure generica, del mezzi
per far fronte alla nuova spesa per gli esercizi futuri e che a tale
omissione non può sopperire la precisazione fatta in giudizio dalla
difesa regionale. Questo vizio - secondo l'Avvocatura - è assorbente
ed esonera da ogni indagine sulla idoneità del mezzo indicato per far
fronte alle spese dell'esercizio in corso, rilievo quest'ultimo
formulato non come motivo di ricorso ma piuttosto come una
considerazione di merito che colora il vero motivo di
incostiuzionalità.
La difesa della Regione, in una memoria depositata il 31 gennaio
1968, afferma che è infondato il rilievo dell'Avvocatura sul carattere
assorbente del vizio relativo alla mancata copertura per gli esercizi
futuri.
L'art. 4 della legge impugnata stabilisce infatti un limite massimo
e non una misura fissa di spesa, consentendo così alle successive
leggi di bilancio di valutare, tra le componenti necessarie alla
determinazione della somma da iscrivere ad un dato capitolo, quella che
attiene alla spesa in questione, e nello stesso tempo non vincolando in
modo tassativo a mantenere lo stanziamento in misura costante. Il
problema della copertura, che va affrontato al momento della
deliberazione della spesa, non deve essere necessariamente risolto
indicando nuove entrate, ma può essere risolto modificando con legge
di spesa gli stanziamenti di bilancio non rigidamente vincolati nel
quantum o, naturalmente, modificando le stesse leggi di spesa su cui si
basa il bilancio.
La difesa della Regione soggiunge che l'obbligo della copertura sia
per le spese relative all'esercizio in corso sia per quelle afferenti
agli esercizi futuri riguarda soltanto quelle che possono considerarsi
nuove o maggiori spese in senso tecnico. La legge impugnata è una
legge di spesa perché determina una componente di un capitolo di
spesa, ma non comporta né una nuova né una maggiore spesa nel senso
tecnico in cui tale espressione va intesa. Considerato in diritto :
1. - Nel ricorso indicato in epigrafe la legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967,
concernente l'"Istituzione del ruolo del personale salariato di IV
categoria addetto alla pulizia", è stata denunciata come
costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 81, ultimo
comma, della Costituzione, per un unico motivo: la mancanza di
indicazione del mezzi di copertura, per gli esercizi successivi a
quello in corso, della maggior spesa derivante dal fondo di quiescenza
per il riscatto del periodo di servizio prestato dal personale in
questione anteriormente alla data della sistemazione in ruolo.
L'indagine della Corte va pertanto limitata a tale censura di
incostituzionalità e non può estendersi all'osservanza del citato
precetto costituzionale in relazione alla copertura della spesa
afferente l'anno in corso.
È vero che in merito alla scelta fatta dal legislatore regionale
per sopperire alla maggiore spesa dell'esercizio 1967 è stata posta in
dubbio l'ammissibilità della riduzione del capitolo 643 del bilancio
riguardante spese per lavori di manutenzione e miglioramento degli
edifici della Regione, ma - come risulta espressamente dal ricorso e
dalla successiva memoria dell'Avvocatura dello Stato - trattasi di
rilievo svolto non come ulteriore motivo di incostituzionalità, bensì
per dare maggiore rilevanza al motivo già dedotto.
2. - La Corte ritiene che il difetto denunciato sia sufficiente a
concretare la violazione dell'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione. Non è dubbio che il riscatto, autorizzato con l'art. 2
della legge impugnata, del periodo di servizio prestato dal personale
addetto alla pulizia anteriormente alla data di sistemazione in ruolo
comporti un maggior onere per il fondo di quiescenza, previdenza ed
assistenza per i dipendenti della Regione. L'art. 3 parla di "maggiori
oneri, non coperti dai contributi di riscatto, derivanti al fondo per
effetto della presente legge", precisandone l'ammontare complessivo
nonché la ripartizione annuale (lire 20 milioni per dieci anni). Il
successivo art. 4 si limita a stabilire che "all'onere ricadente
nell'esercizio in corso si fa fronte mediante riduzione di pari somma
del capitolo 643 del bilancio della Regione per l'esercizio 1967" ma
nulla assolutamente dispone in ordine al modo di fronteggiare il
riconosciuto aumento di spesa per i successivi nove esercizi
finanziari.
A tale omissione non possono certo supplire le considerazioni
svolte dalla difesa della Regione circa i possibili mezzi di copertura
della maggiore spesa per gli esercizi successivi a quello in corso, fra
i quali sono alternativamente indicati il contenimento della spesa per
la manutenzione degli edifici regionali nella misura risultante dalla
riduzione eseguita per l'esercizio 1967 oppure la riduzione di altre
non precisate spese.
Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi non si può
provvedere con le leggi approvative dei bilanci di detti esercizi. È,
infatti, giurisprudenza costante della Corte che debba essere la legge
sostanziale, dalla quale deriva la nuova o maggiore spesa, a indicare i
mezzi per farvi fronte non solo per l'esercizio in corso ma anche per
quelli successivi fra i quali la spesa sia stata ripartita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967
recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria
addetto alla pulizia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte