Sentenza n. 17/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1971 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 25 novembre
1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato, del
r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative norme di
attuazione, e del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, sulla
revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale
speciale per la difesa dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 7
giugno 1969 dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati sul
ricorso di Magini Enrico, iscritta al n. 284 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del
6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito del ricorso con cui Magini Enrico aveva chiesto alla
Commissione elettorale mandamentale di Recanati di essere iscritto
nelle liste elettorali del locale comune, dalle quali era stato
cancellato per effetto di una sentenza penale pronunciata dal Tribunale
speciale per la difesa dello Stato il 30 giugno 1943 per frodi
valutarie ed altro, cui conseguiva la sua interdizione perpetua dai
pubblici uffici, la Commissione, con ordinanza 7 giugno 1969, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 25
novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello
Stato, del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le
relative norme di attuazione, e del decreto luogotenenziale 5 ottobre
1944, n. 316, sulla revisione delle sentenze di condanna emesse dal
Tribunale speciale, dopo la sua soppressione avvenuta col regio
decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668; in riferimento agli artt. 3, 24,
25, ed all'intero titolo IV della parte Il della Costituzione.
Nel provvedimento si afferma innanzi tutto che la Commissione
elettorale mandamentale, in sede di decisione dei ricorsi proposti ai
sensi dell'art. 18 del testo unico n. 223 del 1967, è un organo
giurisdizionale speciale, come è dimostrato dalla circostanza che
contro le sue decisioni è previsto il ricorso alla Corte di appello,
la quale è un organo investito di giurisdizione di secondo grado, e
dal fatto che le decisioni da essa emanate in difetto di gravame
assumono carattere di irrevocabilità (con effetti assimilabili a
quelli del giudicato) senza che alcun altro organo giurisdizionale
possa essere adito a tutela del diritto soggettivo dell'interessato, ed
infine dalla loro impugnabilità anche da parte del pubblico ministero.
In contrario non può argomentarsi, a giudizio della Commissione,
dal fatto che essa è investita altresì di compiti a carattere
amministrativo, poiché vi sono numerosi altri casi in cui uno stesso
organo viene ad assumere funzioni eterogenee; e neppure dall'art. 102,
capoverso, della Costituzione, in quanto si tratta di una giurisdizione
anteriore, cui è applicabile la VI disposizione transitoria.
Affermata quindi la rilevanza della questione, muovendo
dall'osservazione che l'eventuale incostituzionalità delle leggi
regolatrici del Tribunale speciale e del decreto luogotenenziale del
1944, che conservò efficacia, salva la revisione, ad una parte delle
sentenze da esso emanate, farebbe perdere a queste ogni effetto, con
conseguente eliminazione dell'ostacolo alla iscrizione del Magini nelle
liste elettorali, la Commissione ricorda la origine del Tribunale
speciale, mettendo in luce come esso venisse concepito dal legislatore
dell'epoca non già come un organo imparziale, bensì come un istituto
cui era assegnato il compito di difendere il regime fascista; compito
alla realizzazione del quale non si riteneva idonea la Magistratura
ordinaria proprio perché non sufficientemente allineata alle direttive
politiche del partito.
Da queste caratteristiche del Tribunale speciale deriva
l'illegittimità costituzionale delle norme che lo regolarono (legge e
norme di attuazione, alle quali la Commissione riconosce natura di
legge delegata), nonché del decreto luogotenenziale che ha conservato
efficacia alle sue sentenze, in riferimento ai su citati articoli della
Costituzione.
In particolare, il contrasto con l'art. 3 appare alla Commissione
evidente in ogni singola norma della legge istitutiva del Tribunale
speciale e delle disposizioni di attuazione, nonché del complesso
normativo organicamente considerato; il contrasto con l'art. 24
risulta, ad esempio, dal fatto che la difesa poteva essere esclusa (ove
il difensore non fosse un militare) quando il presidente, a suo
giudizio insindacabile, lo ritenesse necessario nel pubblico interesse,
nonché dalla possibilità che le fosse interdetto di prendere visione
dei documenti e delle cose sequestrate; il contrasto col principio del
giudice naturale discende dalla devoluzione al Tribunale dei processi
pendenti al momento in cui la legge entrò in attuazione e dalla
disciplina della connessione; il contrasto con gli artt. 101 e 108,
della Costituzione, dalle norme sulla composizione del Tribunale;
mentre evidente è poi la mancanza di ogni garanzia dell'indipendenza
dei suoi membri e la mancata previsione della ricorribilità in
Cassazione delle sue sentenze, per non dire di altri vizi minori. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza emessa dalla Commissione elettorale mandamentale
di Recanati, nel denunciare, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e
dell'intero titolo IV della Costituzione, la legge 25 novembre 1926, n.
2008, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato,
nonché il r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, di attuazione della
precedente, ed il d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, sulla revisione
delle sentenze di condanna emesse da detto tribunale, si dà carico di
mettere in rilievo gli elementi dai quali si dovrebbe argomentare la
natura di organo giurisdizionale rivestita dalla Commissione, e quindi
la ammissibilità della proposizione della questione.
2. - L'esame compiuto pregiudizialmente in ordine a tale punto
induce a far ritenere non fondate le deduzioni dell'ordinanza (né
altre addotte da una parte della dottrina) circa il carattere di
giurisdizione speciale che si assume essere rivestito dalla Commissione
allorché provvede alla decisione sui ricorsi relativi alle iscrizioni
nelle liste elettorali; giurisdizione che, ai sensi della VI
disposizione transitoria, non sarebbe contrastante con l'art. 102, dato
che preesisteva alla entrata in vigore della Costituzione (d.lg.lgt. n.
247 del 1944, modificato con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058) e non è
stata sottoposta a revisione post-costituzionale.
Risulta dagli artt. 16, 18 e 28 del t.u. n. 223 del 1967 che la
Commissione elettorale comunale "propone" le iscrizioni e le
cancellazioni negli elenchi predisposti in occasione della revisione
semestrale delle liste elettorali; invita poi chiunque intenda avanzare
ricorso alla Commissione mandamentale contro dette operazioni a farlo
nei termini ivi stabiliti, ed infine, decorsi tali termini, trasmette
tutti gli elenchi, i ricorsi e i verbali delle operazioni a detta
Commissione.
Quest'ultima, ai sensi del successivo art. 29, esamina tutte le
operazioni già compiute, cancella d'ufficio dagli elenchi i cittadini
indebitamente proposti per la iscrizione o la cancellazione, decide
sulle domande nuove ad essa direttamente indirizzate, ed infine
pronuncia sui ricorsi avverso le proposte della Commissione comunale.
Da tale normativa emerge chiaramente come le Commissioni mandamentali
operino non già quali organi di secondo grado, di controllo sui
provvedimenti emessi da quelle comunali, bensì come i soli organi
abilitati ad emettere decisioni sulla intera formazione delle liste,
provvedendo, oltre che sulle proposte, anche all'infuori di queste, di
propria iniziativa, e tanto su denuncia ad essa pervenuta quanto su
ricorso; decisioni che rivestono carattere definitivo e vincolano le
Commissioni comunali alla loro esecuzione. Deve quindi escludersi che
la funzione della Commissione assuma una duplice natura, amministrativa
o giurisdizionale secondo che essa provveda senza impulso di parte o su
ricorso, poiché in ogni caso esplica sempre attività provvedimentale,
quale unico titolare del potere di formazione delle liste, il ricorso
costituendo solo una eccitazione più puntuale al buon esercizio del
potere medesimo. Non giova quindi invocare in contrario l'esempio delle
Giunte provinciali amministrative, poiché a parte la considerazione
che le funzioni a queste attribuite in sede amministrativa si
esauriscono nel mero controllo rimanendo loro inibito ogni potere
sostitutivo dell'amministrazione attiva, esse operano (o operavano) con
composizione differente secondo la diversa indole dell'attività
esercitata.
Non vale neppure, a condurre a diversa conclusione, il rilievo
secondo cui oggetto delle deliberazioni in parola siano diritti
soggettivi perché provvedimenti in ordine a questi sono, in modo
analogo, emessi normalmente tutte le volte che l'esercizio di un
diritto è subordinato a forme varie di intervento della pubblica
autorità. Neppure probante è la considerazione desunta dalla
definitività che le deliberazioni stesse assumono allorché siano
decorsi i termini per la loro impugnativa, dato che analogo effetto si
verifica per ogni specie di provvedimento amministrativo contro cui non
sia stato tempestivamente prodotto il ricorso consentito contro di
esso. Altrettanto deve dirsi dell'argomento desunto dalla
proponibilità del ricorso da parte di ogni cittadino, dato che, per
potersi dare a tale iniziativa il significato di azione popolare,
occorrerebbe prima dimostrare il carattere giurisdizionale dell'organo
innanzi a cui si fa valere: sicché vere azioni popolari devono
ritenersi solo quelle proponibili alla Corte di appello, ai sensi
dell'art. 42, da quisque de populo.
Che la vera fase giurisdizionale abbia inizio allorché si adisce
la Corte di appello risulta, oltre che dalla stessa lettera della legge
che dà al titolo IV, riferentesi a tale fase, l'intitolazione "dei
ricorsi giudiziari", dalla prescrizione del citato art. 42, secondo la
quale il ricorso alla Corte dev'essere notificato, a pena di nullità,
alla Commissione elettorale; il che contrasterebbe con i principi se al
detto organo si attribuisse la veste di giudice di primo grado.
È inoltre da mettere in rilievo come i ricorsi alla Corte di
appello siano, secondo già sì e rilevato, ammissibili anche quando
non siano stati preceduti da reclami avanzati alla Commissione
mandamentale, o quando contengano domande nuove rispetto a quelle prima
dedotte, il che conferma che essa non pronuncia in sede di appello.
Che poi la Corte in questo, come del resto in altri casi conosciuti
dalla nostra legislazione, assuma la veste di giudice di primo ed unico
grado non è in contrasto con la Costituzione, dato che questa non ha
assunto fra i suoi principi quello del doppio grado di giurisdizione.
Quanto alla allegata proponibilità di ricorsi da parte del
pubblico ministero, ex art. 44, è da osservare come tale intervento
trovi logico fondamento nella considerazione che la regolare formazione
delle liste elettorali giova a soddisfare non già solo il diritto dei
cittadini, in possesso dei richiesti requisiti all'iscrizione nelle
medesime, ma altresì il pubblico interesse alla realizzazione delle
condizioni per la regolare espressione del voto popolare, considerato
dalla Costituzione, oltre che come diritto del cittadino, anche suo
dovere, e posto a fondamento del regime democratico.
Infine l'improcedibilità dei ricorsi alla Corte di appello
direttamente avverso l'operato delle Commissioni comunali discende non
già, come ritenuto dall'ordinanza, dal fatto che, se altrimenti fosse,
si salterebbe un grado di giurisdizione, bensì dalla già rilevata
natura dell'attività di dette Commissioni, non decisoria ma meramente
preparatoria, e perciò stesso insuscettibile di impugnativa in sede
contenziosa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del Tribunale
speciale per la difesa dello Stato, del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062,
di attuazione della predetta legge, e del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n.
316, sulla revisione delle sentenze di condanna emesse dal suddetto
tribunale, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla
Commissione elettorale mandamentale di Recanati in riferimento agli
artt. 3, 24, 25 ed al titolo IV della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte