Sentenza n. 17/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,
terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, promossi con ordinanze
emesse il 23 ottobre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di
Civitavecchia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Marini Sergio ed altri e di Sander Gerda, iscritte ai nn. 348 e 349 del
registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1973 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 23 ottobre 1970
nel corso di procedimenti penali a carico rispettivamente di Marini
Sergio e altri e di Sander Gerda, il giudice istruttore presso il
tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice
penale con riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e
secondo comma, della Costituzione. In entrambe le fattispecie, infatti,
il Ministro della giustizia aveva negato l'autorizzazione a procedere
contro gli imputati del reato di cui all'art. 290 del codice penale ed
in conseguenza il Procuratore della Repubblica aveva per essi chiesto
il proscioglimento.
Secondo il giudice a quo, mediante l'esercizio della facoltà di
concedere o negare l'autorizzazione a procedere l'autorità
amministrativa verrebbe a disporre discrezionalmente del diritto
punitivo dello Stato - e, in definitiva, a giudicare in base a ragioni
di convenienza politica se esso debba trovare attuazione od arrestarsi
- svolgendo così attività che caratterizza la funzione
giurisdizionale costituzionalmente riservata al giudice.
Sotto altro profilo, inoltre, l'insindacabilità del provvedimento
di diniego dell'autorizzazione contrasterebbe con i principi
costituzionali sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della
pubblica Amministrazione lesivi di diritti o di interessi legittimi. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi hanno identico contenuto e sono perciò riuniti
per un'unica decisione.
2. - Stando all'assunto delle ordinanze, l'art. 313, terzo comma,
seconda ipotesi, del codice penale, contrasterebbe con l'art. 102,
primo comma, della Costituzione, attribuendo al Ministro per la
giustizia l'esercizio di attività rientranti nella funzione
giurisdizionale, e con l'art. 113 Cost., essendo l'autorizzazione a
procedere un atto amministrativo in ordine al quale non è data alcuna
garanzia giurisdizionale.
La questione non è fondata.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 102, primo comma,
della Costituzione, perché la valutazione, rimessa al Ministro per la
giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a
procedere è tipicamente una valutazione di politica opportunità, che
non può pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e
l'applicazione ad essi delle norme di legge caratterizzanti la funzione
giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona - dall'esterno
- il valido esercizio, che rimane - ove quella sia stata data -
interamente riservato alla autorità giudiziaria.
Nemmeno sussiste violazione dell'art. 113 Cost., poiché questa
disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione, o per
determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti
medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se
situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo. Ciò che non
si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od
anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato
di un reato ad essere, o a non essere, sottoposto a procedimento
penale.
La situazione, sotto questo aspetto, è diversa da quella
dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa
Corte n. 175 del 1971, perché l'amnistia incide, prima ancora che sul
processo, sulla punibilità del fatto. Laddove, l'autorizzazione a
procedere si configura come un presupposto. La mancanza del quale
impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire,
togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere
medio tempore, e preclude perciò in modo assoluto al giudice qualsiasi
indagine e pronuncia di merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale,
sollevata in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e
secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte