Sentenza n. 17/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 431Codice di procedura civile
- art. 1legge 533/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 431
del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge
11 agosto 1973. n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dal pretore di San Genesio
nella causa di lavoro vertente tra Giorgi Quinto ed altri e Compagnucci
Felice, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
2) ordinanza emessa il 16 aprile 1974 dal pretore di Chiavenna
nella causa di lavoro vertente tra Martinucci Armando e Seminara
Michele, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Modena nella
causa di lavoro vertente tra Biondi Corinno e Carnevali Bruno, iscritta
al n. 407 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974;
4) ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Roma nella causa vertente tra Barbagallo Antonio e la
società Alitalia, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 18
dicembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Compagnucci Felice e della
società Alitalia, nonché gli atti d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino, Maurizio Marazza e Rosario
Flammia, per la società Alitalia, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 30 maggio 1974 del pretore di Modena, è stato
denunziato, per violazione del precetto costituzionale
dell'eguaglianza, il comma primo dell'art. 431 del codice di procedura
civile come modificato dall'art. 1 della legge (sul nuovo rito del
lavoro) 11 agosto 1973, n. 533, per la parte in cui prevede a favore
del solo lavoratore l'esecutorietà della sentenza di primo grado.
Identica questione è stata proposta dal pretore di Chiavenna, con
ordinanza 16 aprile 1974, che estende l'impugnativa al comma secondo
della norma sopradetta, ipotizzandone il contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto prevede che alla esecuzione della sentenza si
possa procedere "con la sola copia del dispositivo, in pendenza del
termine per il deposito".
Con altra ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice del lavoro del
tribunale di Roma è stato, poi, denunziato, sempre in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, anche il comma quarto dell'art. 431
citato, là dove esclude che la sospensione della esecuzione in sede di
appello (quale prevista dal precedente comma terzo) possa disporsi per
la parte della sentenza di condanna che non superi le 500.000 lire.
Infine, l'art. 431 è stato censurato, nel suo complesso, in
riferimento ad entrambi i parametri di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con ordinanza 19 febbraio 1974 del pretore di San
Genesio.
In tutti i giudizi vi è stato intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Si sono, inoltre, costituite le parti Compagnucci e società
Alitalia, convenute nei procedimenti, rispettivamente, relativi alle
ordinanze del pretore di San Genesio e del tribunale di Roma. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 431 cod. proc. civ. come modificato dall'art.
1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro: il quale,
secondo la prospettazione dei giudici a quibus, contrasterebbe sotto
vari profili con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
I relativi giudizi, in quanto riguardano la stessa disposizione di
legge, vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
2. - Le questioni sollevate sono inammissibili. Infatti la norma
impugnata - in tutte le disposizioni di cui si compone - attiene alla
esecuzione della sentenza o al giudizio di appello, cosicché non
assume rilevanza nei giudizi a quibus (tutti in fase di primo grado).
Non vale osservare in contrario, come fa il pretore di San Genesio,
che la denunzia dell'art. 431 in sede diversa da quella del giudizio di
primo grado costringerebbe il convenuto a subire, nel frattempo, il
pregiudizio della esecuzione, poiché tale argomento (che per altro non
è in tutto esatto) non può, in ogni caso, condurre ad ammettere
l'impugnazione di una norma in un giudizio in cui questa non è
destinata a trovare applicazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 431 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.
1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte