Sentenza n. 17/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 425r.d.l. 1404/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 425, comma
primo, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
(Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) promosso
con ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dal Tribunale per i minorenni
di Venezia nel procedimento penale a carico di Bassetto Paola,
iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Bassetto Paola -
imputata dei reati di violenza privata aggravata, lesioni personali,
ingiuria aggravata: artt. 610, comma secondo (in relazione all'art.
339), 582, 594 e 61, n. 1, cod. pen. - il Tribunale per i minorenni di
Venezia, con ordinanza pronunciata alla udienza del 23 novembre 1976,
ha dichiarato non manifestamente infondate le questioni sollevate dal
difensore dell'imputata e concernenti la legittimità costituzionale
degli artt. 425, comma primo, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i
minorenni) in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 2, comma primo,
3, comma primo, e 31, comma secondo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 29 giugno 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 29 aprile 1977, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.
La causa è stata chiamata e discussa nell'udienza pubblica del 19
dicembre 1979. Rinviata a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980,
è stata discussa nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980, nella
quale l'Avvocatura dello Stato ha confermato la richiesta che siano
dichiarate infondate le proposte questioni di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Secondo il Tribunale per i minorenni di Venezia gli artt.
425, comma primo, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
(Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) sarebbero
illegittimi in riferimento agli articoli 1, comma secondo, 2, comma
primo, 3, comma primo, e 31, comma secondo, della Costituzione in
quanto non prevedono che il dibattimento contro i minori possa
svolgersi pubblicamente ove essi espressamente lo richiedano e la
pubblicità appaia utile o necessaria alla tutela di un loro diritto
della personalità.
Il divieto di pubblicità dei dibattimenti sarebbe in contrasto
con l'art. 1, comma secondo, della Costituzione, perché il principio
della pubblicità delle udienze costituirebbe applicazione, nel
processo, della esigenza generale dei regimi liberi di assicurare il
controllo della pubblica opinione su tutte le manifestazioni della
sovranità popolare. La deroga a tale principio, anche alla luce di
quanto dispone, nell'art. 6, la Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, potrebbe trovare fondamento costituzionale nell'art. 31,
comma secondo, della Costituzione solo nei casi in cui risponda ad una
effettiva tutela del minore, ma dovrebbe cessare quando dalla sua
applicazione potrebbe derivare pregiudizio al minore per
l'impossibilità di far conoscere all'opinione pubblica la verità sul
suo comportamento e tutelare il suo patrimonio morale, garantito come
diritto inviolabile dall'art. 2 della Costituzione. Inoltre, poiché
il divieto assoluto di pubblicità del dibattimento non opera nei casi
in cui il minore è imputato con maggiorenni, sussisterebbe la
violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.
2. - Con riguardo a tutti i parametri costituzionali invocati, la
questione si palesa non fondata.
Anche ad ammettere che si possa direttamente desumerne il
principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la
disposizione dell'art. 1, cpv., Cost. precisa che la sovranità
popolare si esercita "nelle forme e nei limiti della Costituzione";
sicché, per questo aspetto, non può dirsi illegittima la previsione
del dibattimento a porte chiuse, quando essa miri a tutelare interessi
come quelli propri dei minori, specificamente riguardati dall'art. 31,
comma secondo, della stessa Carta costituzionale.
3. - Quanto all'art. 2 Cost., va considerato che l'esigenza della
pubblicità nel dibattimento, pur nel suo innegabile rilievo
costituzionale (vedi sentenze n. 25 del 1965 e n. 12 del 1971), non
può tuttavia essere intesa così rigidamente da farne scaturire, nei
termini ed agli effetti indicati dall'ordinanza di rimessione, un
diritto inviolabile dell'uomo. Vero è che le deroghe alla regola
della pubblicità si sottraggono alle censure di questa Corte, quando
siano operate in funzione di altri valori ugualmente garantiti dalla
Costituzione, qual è la protezione della gioventù, di cui al
capoverso dell'art. 31 Cost. Né si può assumere sulla base di una
norma come quella contenuta nell'art. 6, n. 1, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, resa efficace nel nostro ordinamento per
mezzo di una legge ordinaria, che il bilanciamento degli interessi in
questione sia costituzionalmente riservato al giudice, con il
risultato di escludere ogni discrezionalità legislativa circa i
dibattimenti da celebrare a porte chiuse (sent. n. 16 del 1981).
Del resto, va rilevato come lo stesso art. 6, n. 1 - statuendo che
"la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma stampa e pubblico
possono essere esclusi da tutto il processo o da una parte di esso...
quando lo richiedono gli interessi dei minori..., ovvero, nella misura
ritenuta strettamente necessaria dal giudice... quando la pubblicità
pregiudicherebbe gli interessi della giustizia" - non comporti che la
deroga in questione debba essere disposta dal giudice anziché dalla
legge: non diversamente dall'art. 14, n. 4, del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici (adottato il 16 dicembre 1966 e
ratificato in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881), per cui "la
procedura applicabile ai soggetti che la legge penale considera
minorenni terrà conto della loro età e dell'interesse che presenta
la loro rieducazione".
4. - Non sussiste neppure la lesione del principio di uguaglianza
per diverso trattamento degli imputati minori secondo che siano o meno
coimputati con soggetti maggiori di diciotto anni.
La competenza del Tribunale per i minorenni e la speciale
disciplina del processo minorile sono dirette al conseguimento di
finalità di tutela del minore. Nel caso, invece, che con il minore
siano coimputati maggiori degli anni diciotto è operante la
competenza del Tribunale ordinario per la necessità di contestuale
accertamento e valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dei
reati nei confronti di tutti gli imputati, specie con riguardo e in
applicazione dei principi di cui agli artt. 110 e seguenti cod. pen.,
concernenti il concorso di persone nei reati. E dunque si giustifica
che la disciplina del processo minorile per il suo speciale carattere
non sia applicabile nei casi suddetti (cfr. sentenza di questa Corte
n. 130 del 1963).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 425, comma primo, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i
minorenni) proposte dal Tribunale per i minorenni di Venezia, con
ordinanza 23 novembre 1975, in riferimento agli artt. 1, comma
secondo, 2, comma primo, 3, comma primo, e 31, comma secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte