Sentenza n. 17/1986
Altra decisione · depositata il 30/01/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima
parte, n. 4, del codice di procedura civile promosso con ordinanza
emessa il 30 settembre 1982 dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione sul ricorso proposto da Arneodo Allemano Severina contro
Allemano Felice, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno
1983;
Visto l'atto di costituzione di Arneodo Allemano Severina;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Giuseppe Taranto per Arneodo Allemano Severina.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 8 febbraio 1983 n. 10 (pervenuta alla Corte il 16
marzo 1983; notificata il 14 e comunicata il 24 successivi; pubblicata
nella G. U. n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritta al n. 234 R.O. 1983)
le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione han disposto la
sospensione della trattazione del ricorso di Arneodo Severina contro
Allemano Felice e la trasmissione alla Corte Costituzionale " affinché
dica se sia l'art. 395, prima parte e n. 4 c.p.c., in quanto non
prevede la revocazione delle sentenze di Cassazione affette da errore
di fatto, in contrasto con l'art. 3 comma terzo e 24 comma primo e
secondo Cost. ".
Tali le ultime battute della motivazione della ordinanza di
rimessione, nel dispositivo della quale la Cassazione si limita a
disporre " l'immediata trasmissione degli atti alla Corte.
Costituzionale per la decisione della questione di legittimità
Costituzionale indicata in motivazione ".
1.2. - A seguito di ricorso proposto il 3 aprile 1971 al Tribunale
di Torino da Felice Allemano nello intento di ottenere la dichiarazione
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui
contratto con Severina Arneodo - si apprende dal " Fatto " della
ordinanza - " fu fissata dal Presidente l'udienza di comparizione dei
coniugi. Ad essa, tuttavia, non fu presente la resistente, che si
costituì, invece, innanzi al giudice istruttore, chiedendo, tra
l'altro la fissazione di una nuova udienza di comparizione. L'istanza
non fu accolta dal Tribunale, il quale dichiarò con sentenza la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e provvide sullo
affidamento provvisorio della bambina da esso nata, dopo aver
osservato, in aggiunta a considerazioni di principio, che " nel caso di
specie la rimessione in istruttoria appare comunque ingiustificato, in
quanto la convenuta si limitò a far pervenire a mezzo di un'agenzia di
recapito un certificato medico attestante il suo impedimento a
comparire", ma che " la missiva fu personalmente indirizzata al
Presidente della Sezione divorzi, allora esistente... mentre la udienza
presidenziale in cui fu chiamata la causa fu tenuta dal Presidente
facente funzioni, il quale ignorava l'allegato impedimento in quanto il
documento fu acquisito agli atti successivamente ", sicché " la
segnalazione... fu proposta irritualmente, né alla udienza
presidenziale intervenne difensore o rappresentante per sollecitare il
potere discrezionale ".
Avverso la sentenza 14 dicembre 1979, con la quale la Corte
d'appello di Torino aveva riformato la pronuncia di prime cure
giudicando non essenziale il tentativo di conciliazione ai fini della
procedibilità della domanda di sentenza dichiarativa della cessazione
degli effetti civili di matrimonio concordatario, spiegò ricorso la
Arneodo mediante sei motivi, il primo dei quali investiva la decisione
sulla rilevanza o meno del preliminare tentativo di conciliazione, il
secondo gli effetti processuali e il terzo e il quarto gli effetti
sostanziali della separazione di fatto.
Con sent. 7 novembre 1981, n. 5874, la Sezione prima civile della
Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo rinviando la
causa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino,
ed ha respinto i due primi motivi, osservando, a proposito del primo,
in punto di diritto che, data l'importanza del tentativo di
conciliazione e, quindi, dell'udienza presidenziale, nella quale viene
il tentativo esperito, " non può essere consentito di privare il
convenuto del suo diritto (di difesa, costituzionalmente garantito) a
comparire ed a tutelare i suoi interessi nella fase presidenziale "e
che " pertanto, ove non venga provata la sussistenza di un grave motivo
che giustifichi l'assenza del convenuto (malattia che impedisca alla
parte di recarsi all'udienza, detenzione, emigrazione, ecc.), deve
considerarsi pienamente legittima la prosecuzione del processo di
divorzio e compiutamente valida la pronuncia resa, nonostante il
mancato espletamento del tentativo ".
Fermati questi punti di diritto, Così prosegul' la motivazione
della Sezione I civile della Cassazione: " Nella ipotesi di specie -
poiché non è stata fornita (ritualmente e tempestivamente) la
dimostrazione della malattia dell'Arneodo che aveva impedito a questa
di essere presente all'udienza presidenziale dell'11 dicembre 1971
(nella quale il presidente del Tribunale, a seguito della mancata
comparsa della convenuta, ha affidato a questa la figlia minore ed ha
fissato l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore) in
quanto il certificato medico attestante la malattia dell'Arneodo e
l'impossibilità per la stessa di recarsi all'udienza è stato
consegnato al Presidente del Tribunale di Torino dall'agenzia di
recapito espressi F. Defendini, via S. Teresa 19 F, Torino, cui era
stato affidato per la trasmissione, in data 21 dicembre 1971 (come
risulta dal timbro apposto dall'Agenzia recapiti per l'annullamento dei
francobolli postali apposti sulla busta, sulla quale è anche il visto
di ricezione del cancelliere capo dott. Liborio Lo Gange), e cioè ben
dieci giorni dopo che la fase presidenziale si era oramai compiuta -
deve ritenersi che, in mancanza della prova (tempestiva e rituale), da
parte del coniuge convenuto non comparso, del legittimo e grave
impedimento che non gli aveva consentito la comparizione alla udienza
presidenziale - validamente il procedimento di divorzio sia proseguito
passando dalla fase presidenziale a quella istruttoria, nonostante
l'omissione del tentativo di conciliazione a quella istruttoria (tra
l'altro, non consentito neppure innanzi al giudice istruttore per non
essersi presentato il coniuge convenuto all'udienza fissata per
l'interrogatorio libero delle parti), e che conseguentemente la
sentenza di divorzio sia stata validamente resa ".
2. - Ravvisando in tali rilievi un errore di fatto, quale descritto
nel n. 4 dell'art. 395 c.p.c., la Arneodo si rivolse di bel nuovo alla
Corte di Cassazione con ricorso depositato il 17 dicembre 1981 e
notificato il 4 e l'11 dicembre precedenti rispettivamente all'Allemano
personalmente e al difensore di lui per la revocazione della sentenza
dcnunciando la necessità di estendere, attraverso l'intervento della
Corte costituzionale, il rimedio della revocazione previsto nella prima
parte di quell'articolo solo per le sentenze dei giudici di merito,
potendo essere anch'esse affette da errore, specialmente dopo che alla
Corte di Cassazione è stato attribuito il controllo sui vizi "in
procedendo".
Replicò il resistente Felice Allemano che l'istanza non poteva
essere presa in considerazione sia perché il ricorso gli era stato
notificato presso il proprio difensore e domiciliatario dopo i trenta
giorni prescritti a pena di decadenza dall'art. 396 comma secondo
c.p.c., sia perché essa era comunque manifestamente infondata per non
essere consentita la revocazione delle sentenze della Cassazione,
sottratte a tutti i mezzi d'impugnazione.
Con la ordinanza di rimessione le Sezioni unite, cui la trattazione
della domanda era stata assegnata, hanno ritenuto che non vi fosse
materia per porre un problema di tempestività del ricorso in quanto, a
parte ogni altra più complessa dichiarazione, i termini di decadenza
per atti da compiersi, dopo il 1 dicembre 1981, a mezzo degli ufficiali
giudiziari del distretto di Roma, sono stati prorogati, con d.m. 11
dicembre 1981, pubblicato nella G. U. 14 dicembre 1981, n. 342, di
quindici giorni dalla data di pubblicazione, nella stessa Gazzetta, del
successivo decreto che avrebbe accertato l'esaurimento di uno sciopero
allora in atto presso l'Ufficio unico di quel distretto, e nella specie
l'impugnazione è stata notificata nei limiti di tale proroga. Ha poi
giudicato rilevante la questione sulla duplice constatazione che "
l'errore revocatorio è concepibile anche con riguardo alla sentenzadi
cassazione e che appunto in esso sembra essere incorsa la sentenza n.
5874 del 1981 " per ciò che " l'anomalia rilevante in revocazione
afferisce a profili meramente processuali purché incidenti sulla sorte
della domanda o di un capo di essa e non su mere preclusioni o nullità
verificatesi all'interno del processo ". Di tal che " la revocabilità
della sentenza di cassazione non può essere negata " a priori ", non
essendovi sostanziale diversità, ad esempio, fra la sentenza di un
giudice di merito e la sentenza di cassazione quando entrambe
concludano la lite per ragioni processuali ".
2.1. - Avanti la Corte si è costituito, giusta delega in margine
all'atto di deduzioni depositato il 5 marzo 1983, l'avv. Giuseppe
Taranto argomentando e concludendo nell'interesse della Severina
Arneodo per la declaratoria di fondatezza della proposta questione;
argomentazioni e conclusioni ribadite e ampliate nella memoria
depositata il 24 dicembre 1985. Non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2. - Nella pubblica udienza dell'8 gennaio 1986, il Giudice
Andrioli ha svolto la relazione e l'avv. Taranto ha argomentato e
concluso per la fondatezza della proposta questione. Considerato in diritto :
3.1. - Posto che il dispositivo del provvedimento del giudice va
inteso in correlazione con la motivazione dello stesso, il dispositivo
della ordinanza di rimessione sottopone al giudizio di questa Corte il
problema della revocabilità (non di ogni e qualsiasi sentenza della
Corte di Cassazione, sibbene) di sentenza resa su ricorso basato sul n.
4 dell'art. 360 c.p.c.; problema questo che sol si poneva e poteva
porsi nella specie in cui la Sezione I civile della Cassazione, con la
sent. 7 novembre 1981, n. 5874, aveva reietto il primo motivo del
ricorso, basato dalla Arneodo sull'errore in cui la Corte di appello di
Torino era incorsa con dire ritualmente svolta la udienza presidenziale
preliminare alla istruzione e alla decisione della domanda di
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sol per
aver tenuto conto di una sola delle missive dalla Arneodo racchiuse in
due buste affidate ad una azienda recapiti di Torino.
Pertanto la sentenza che questa Corte va a pronunciare incide sulla
sola revocabilità di sentenze dalla Cassazione rese su ricorsi basati
sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. vuoi perché questo è il tema del
giudizio a quo vuoi perché tale e non altra è la questione
d'illegittimità costituzionale prospettata dalle Sezioni unite civili
della Cassazione.
3.2. - Contenuta nei limiti imposti dal principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la questione non può non
dirsi fondata perché il diritto di difesa, in ogni stato e grado del
procedimento garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., sarebbe
gravemente offeso se l'errore di fatto, Così come descritto nell'art.
395 n.4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato
perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia.
Né le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di
rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la
ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine
cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da
quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando
scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame.
4. - L'autorità della sentenza che la Corte va a pronunciare non
va oltre la specie concreta che ha consentito alle Sezioni unite di
provocarla: l'eliminazione, cioè, dell'esclusione della sentenza di
Cassazione resa su ricorso basato su error in procedendo di cui
all'art. 360 c.p.c., mentre le modalità della proposizione della
domanda di revocazione di tali sentenze della Corte regolatrice affette
dal vizio descritto nell'art. 395 n. 4 c.p.c. e il modus procedendi
sono stati verificati nella sent. 574/1981 della Sezione I civile
della Cassazione e nella ordinanza di rimessione e, pertanto, il vigore
di tali verifiche non va oltre l'area nella quale sono state
effettuate. Spetta quindi al potere legislativo di colmare la lacuna,
in quanto necessario e auspica questa Corte che la propria non sia vox
clamans in deserto anche perché la estrema rarità delle vicende, in
cui si è imputata a giudici di merito la commissione del motivo di
revocazione di cui all'art. 395 n. 4, non fa temere aumento di accessi
alla Corte di Cassazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite
civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), dichiara
l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella
parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di
Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e
affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte