Sentenza n. 17/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47legge 663/1986
- art. 47Ordinamento penitenziario
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma
primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà"), come modificato ed integrato dalla legge 10 ottobre
1986, n. 663 e come modificato dalla sentenza n. 386/89 della Corte
costituzionale promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal
Tribunale di sorveglianza di Torino nei procedimenti di sorveglianza
riuniti nei confronti di Abbate Gaetano ed altri iscritta al n. 383
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 26
ottobre 1990, emessa nei procedimenti riuniti relativi
all'affidamento in prova al servizio sociale di Gaetano Abbate ed
altri, ha dubitato della legittimità costituzionale:
a) dell'art. 47 comma primo, dell'ordinamento penitenziario
(leggi n. 354/75 e n. 663/86), che esclude la concessione del
suddetto beneficio "se la pena detentiva inflitta supera i tre anni",
nel testo attuale quale risultante dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 386 del 1989 che ha dichiarato la parziale
illegittimità della norma "nella parte in cui non prevede che .. ai
fini della determinazione del limite dei tre anni non si debba tener
conto .. delle pene espiate": per contrasto con gli artt. 111 e 70
Cost.;
b) in subordine, dello stesso art. 47 ord. pen. come
interpretato dalla Corte di Cassazione, sulla base della menzionata
sentenza costituzionale, nel senso della concedibilità del beneficio
anche a soggetti condannati "con unica sentenza" a pena superiore ai
tre anni, quando il residuo di pena in espiazione sia inferiore al
detto limite: per contrasto con l'art. 3 Cost.
Nella specie - venendo il beneficio richiesto da soggetti che,
ancorché condannati con sentenza unica o con più sentenze cumulate
a pene superiori ai tre anni, hanno tutti allo stato da espiare
(detratta la parte di pena già sofferta) un residuo inferiore al
detto limite - l'ammissibilità delle istanze dipende appunto -
sottolinea il Tribunale - dalla applicazione della norma denunciata:
dal che la rilevanza delle questioni sollevate.
Nel merito, poi, il dubbio di legittimità del modificato art. 47
ord. pen. sarebbe - sempre ad avviso del giudice a quo - non
manifestamente infondato, in riferimento, innanzitutto, agli articoli
111 e 70 Cost.
In relazione al primo dei due richiamati parametri, la ricordata
sentenza n. 386/89 - argomentando l'irragionevolezza del computo (ai
fini del superamento del limite dei tre anni) della pena già espiata
in comparazione ad una, in realtà insussistente, costante
giurisprudenza della Cassazione escludente, agli stessi fini, il
computo delle pene condonate o comunque estinte - sarebbe infatti
incorsa in un palese errore nella ricognizione del diritto vivente
(individuabile nell'interpretazione del citato art. 47 o.p. data
dalle Sezioni unite, in senso puntualmente contrario a quella
presupposto dalla Corte Costituzionale), conseguentemente così di
fatto annullando una decisione del Giudice della nomofilachia, in
violazione appunto del citato art. 111 Cost.
Parallelamente, con riguardo al parametro dell'art. 70 Cost.,
l'ipotizzata usurpazione della funzione legislativa è ravvisata dai
giudici torinesi nell'alterazione che sempre la menzionata sentenza
386/89 avrebbe arbitrariamente operato della finalità
dell'affidamento in prova che nel disegno del legislatore,
chiaramente espresso nell'iter parlamentare del provvedimento,
avrebbe dovuto costituire una alternativa non già generica alla
detenzione dell'ultimo triennio, sibbene specifica alla pena, di
contenuta entità, inflitta a delinquenti "minimi o redimibili".
Inoltre, la norma denunciata - così come poi interpretata dalla
Corte di Cassazione, sulla base della citata sentenza costituzionale
386/89, nel senso che, per la concessione dell'affidamento, occorra
ora fare unicamente riferimento alla pena residua, prescindendo dalla
entità di quella inflitta sia con più condanne cumulate che con
unica condanna - opererebbe una irragionevole equiparazione, ai fini
indicati, di situazioni non omogenee.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri per eccepire preliminarmente
l'inammissibilità delle sollevate questioni, in quanto
surrettiziamente rivolte a provocare un non consentito sindacato di
una decisione costituzionale di accoglimento, e in subordine, nel
merito, la loro infondatezza.
In particolare, ha escluso che possa ipotizzarsi la denunciata
violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole
equiparazione di situazioni non omogenee, dacché, viceversa "in
relazione alla identica pena espianda non è legittimo distinguere le
posizioni dei singoli condannati con riferimento ai reati commessi e
alle relative sentenze di condanna".
Mentre la diversità di posizioni con riferimento ai precedenti
penali assumerebbe rilievo con riferimento alla prognosi relativa
agli effetti rieducativi del provvedimento di affidamento e alla
prevenzione del pericolo di ricadute: ai fini quindi della
concessione in concreto e non già dell'ammissibilità in astratto
del beneficio in parola. Considerato in diritto
1. - L'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento
penitenziario (come modificato dall'art.11 della legge 10 ottobre
1986 n. 663) - nel disciplinare l'affidamento in prova, del
condannato al servizio sociale, fuori dall'istituto, per un periodo
uguale a quello della pena da scontare - dispone, al comma primo, che
il beneficio può essere concesso "se la pena inflitta non supera i
tre anni".
2. - Con sentenza n. 386 dell'11 luglio 1989, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta
"nella parte in cui non prevede che, nel computo delle pene, ai fini
della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener
conto" (agli effetti della detraibilità del quantum originariamente
irrogato) "anche delle pene espiate" (al pari di quelle condonate od
estinte).
E, con successiva ordinanza n. 509 del 1990, nel chiarire la
portata di quella pronuncia, ha puntualizzato che essa - "se pur ha
risolto una questione concernente un cumulo di pene derivanti da più
sentenze" - si riferisce anche ai casi di pene inflitte "per più
reati con unica sentenza".
3. - Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di
Torino impugna ora nuovamente il citato art. 47 o.p. "nel testo
risultante dalla sentenza costituzionale n. 386 del 1989",
assumendone il contrasto:
a) con l'art. 111 della Costituzione, sul rilievo che la
ricordata sentenza sarebbe frutto di una errata ricognizione del
diritto vivente, per avere essa presupposto che la norma in oggetto,
nella sua applicazione giurisprudenziale, già consentisse di non
tener conto (agli effetti del limite in questione) delle pene
condonate, così di fatto annullando la contraria interpretazione sul
punto viceversa espressa dalla Cassazione, cui spetta il compito
della nomofilachia;
b) con l'art.70 della Costituzione, per avere la stessa
sentenza ribaltato la finalità legislativamente assegnata
all'affidamento in prova di misura alternativa alla pena inflitta a
microdelinquenti.
E, in via subordinata, denuncia il medesimo art. 47 - "come
interpretato dalla (successiva giurisprudenza della) Cassazione,
sulla base della predetta sentenza n. 386/89 della Corte
Costituzionale", nel senso che la regola di detraibilità (anche)
dell'espiato, ai fini del computo della "pena inflitta", trovi
applicazione "sia nel caso di esecuzione di pene irrogate con
pluralità di sentenze di condanna, che con unica decisione" - per
l'irragionevole equiparazione, che ne conseguirebbe, di situazioni
non omogenee, in violazione dell'art. 3 Cost.
4. - L'avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha eccepito in linea preliminare la manifesta
inammissibilità della impugnativa e, in via gradata, la sua
infondatezza.
5. - L'eccezione di inammissibilità va senz'altro accolta con
riguardo alle due prime questioni.
E, invero, le censure di violazione degli artt. 111 e 70 della
Costituzione in esse formulate - se pur nominalmente riferite
all'art. 47 o.p. "come risultante a seguito della sentenza n. 386/89"
- sono all'evidenza sostanzialmente invece rivolte a sindacare
proprio la suddetta statuizione della Corte: il che - come è
pacifico - è irrimediabilmente precluso dal principio di non
impugnabilità delle decisioni della Corte consacrato nell'art. 137
co. 3, Costituzione (cfr., ex plurimis. ord.ze 27/90; 482/90).
6. - Ma anche la successiva (subordinata) denuncia di violazione
dell'art. 3 Cost. è, per l'identico motivo, del pari inammissibile:
dacché, nel censurare l'estensione del principio di detraibilità
della pena espiata (ai fini del computo della pena inflitta ex art.
47 cit.) anche a fattispecie di condanna a pena superiore ai tre
anni, per effetto di concorso o continuazione, "con unica sentenza",
il Tribunale rimettente erroneamente attribuisce alla successiva
esegesi della Cassazione una statuizione che (come precisato nella
ricordata ordinanza n. 509/90) era in realtà, invece, già insita
nella sentenza n. 386/89. Per cui, anche sotto tale profilo, la
denuncia si risolve in una non consentita impugnativa di precedente
decisione della Corte di accoglimento.
7. - Diverso quesito - che, per quanto risulta dai dati di fatto
riferiti nella ordinanza, potrebbe riguardare la posizione di taluno
dei condannati interessati nel procedimento a quo - è quello se il
beneficio in parola possa concedersi anche a soggetti (cui resti da
espiare un residuo di pena inferiore ai tre anni, ma) ai quali sia
stata inizialmente irrogata una pena superiore al detto limite per un
unico reato.
Il punto - che non forma oggetto di specifica denunzia
nell'ordinanza di rinvio - non è stato esaminato dalla ricordata
sentenza n. 386/89 né, a quanto risulta, dalla successiva
giurisprudenza dei giudici ordinari: in proposito, quindi, il
tribunale a quo è pienamente libero nel suo potere interpretativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 47 comma primo della legge 10 ottobre 1986
n. 663 "come risultante a seguito della sentenza n. 386 del 1989
della Corte Costituzionale", sollevate dal Tribunale di sorveglianza
di Torino in riferimento agli artt. 3, 70, 111 Cost., con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte