Sentenza n. 170/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1975 · relatore Paolo Rossi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 27 dicembre 1973, depositato in cancelleria il
4 gennaio 1974 ed iscritto al n. 1 del registro 1974, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dell'accordo di amicizia e collaborazione
siglato a Perugia il 19 settembre 1973 tra il Presidente della Regione
Umbria e il Presidente della Regione di Potsdam (Repubblica democratica
tedesca).
Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 27 dicembre 1973, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha proposto ricorso per la risoluzione del conflitto di
attribuzione sorto per effetto di uno schema di accordo di amicizia e
collaborazione tra la Regione Umbria - Repubblica Italiana - e la
Regione di Potsdam - R.D.T. - , chiedendo fosse dichiarata l'esclusiva
competenza dello Stato nella politica estera e nella stipulazione di
trattati internazionali e conseguentemente venisse annullato l'accordo
impugnato per quanto concerne la partecipazione della Regione Umbria.
La difesa dello Stato premette che il 19 settembre 1973 i
Presidenti delle Regioni Umbria e Potsdam siglarono in Perugia un
accordo di amicizia e collaborazione tra le due Regioni, condizionato,
quanto all'entrata in vigore, all'approvazione dei consigli regionali.
Con detto accordo le due parti, richiamatesi alla volontà di pace dei
popoli della Repubblica Italiana e della Repubblica Democratica Tedesca
e nell'intento di dare ogni contributo all'attuazione della risoluzione
della Conferenza europea per la sicurezza, e dell'Accordo quadripartito
su Berlino, si sono impegnate ad uno scambio di delegazioni e di
informazioni sulle esperienze di Governo locale, e nelle principali
materie di intervento sociale, nonché all'allestimento di mostre ed
esposizioni culturali, sulla base di un programma da concordarsi
annualmente.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva che detto accordo, per
l'assoluta incompetenza delle Regioni nella materia della politica
estera e dei trattati internazionali, viola gli articoli 1, 5 e 117
della Costituzione.
L'unità ed indivisibilità della Repubblica non consente che le
Regioni si attribuiscano la capacità di porre in essere accordi con
organi o enti di altri soggetti internazionali, o di svolgere comunque
direttive di politica estera, riservate dalla Costituzione agli organi
sovrani dello Stato.
La Regione Umbria, costituendosi tardivamente il 19 giugno 1974, ha
chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.
La resistente premette che con lo schema di accordo, siglato dai
Presidenti delle due Regioni in rappresentanza delle stesse, le parti
riaffermavano la decisione di operare fattivamente per l'attuazione
della Conferenza europea sulla sicurezza e sulla cooperazione, nello
spirito dell'Accordo quadripartito su Berlino, ed intendevano
disciplinare lo scambio periodico di informazioni e la collaborazione
d'esperienze nelle materie di stretta competenza regionale:
agricoltura, istruzione pubblica, sanità, urbanistica.
La difesa della Regione precisa che la Giunta regionale, con
delibera 25 settembre 1973, n. 1891, proponeva al Consiglio regionale
l'approvazione dell'accordo bilingue, soltanto "subordinatamente al
benestare che su di esso saranno chiamati ad esprimere i competenti
organi centrali dello Stato". Lo schema d'accordo veniva quindi
trasmesso al Ministero degli affari esteri ed in difetto di risposta
non veniva tradotto in alcun autentico atto originale.
Conseguentemente non sussisterebbe atto idoneo ad invadere sfere
decisionali di esclusiva competenza statale.
Nel merito la Regione osserva che l'accordo impugnato, anche se
giuridicamente inidoneo a produrre effetti giuridici obbligatori tra le
parti, è tuttavia manifestazione di una legittima volontà politica.
Invero nell'attuale realtà politica e sociale non sarebbe esatta
la tesi della Presidenza del Consiglio secondo cui gli unici organi
competenti ad esprimere valutazioni di politica estera dovrebbero
essere quelli indicati dalla Costituzione (artt. 80 e 87), e cioè il
Capo dello Stato, il Governo e i rappresentanti diplomatici. Oggi
l'operato degli organi ufficiali sarebbe legittimamente condizionato
dalla condotta di partiti, di sindacati, di gruppi di pressione
industriale, ed anche dall'iniziativa degli enti territoriali. Considerato in diritto :
La Corte è chiamata a decidere se il progetto d'accordo d'amicizia
e collaborazione tra la Regione Umbria e la Regione di Potsdam,
parafato e siglato dai rispettivi Presidenti il 19 settembre 1973 a
Perugia, invada o meno la sfera di competenza riservata dalla
Costituzione allo Stato in materia di trattati internazionali e
rapporti di politica estera (artt. 1, 5 e 117, in relazione agli artt.
80 e 87 Cost.).
Si deve, anzitutto, dichiarare inammissibile la costituzione in
giudizio della Regione Umbria, avvenuta tardivamente soltanto il 19
giugno 1974, ben oltre i venti giorni dalla notifica del ricorso,
effettuata il 27 dicembre 1973, mentre, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, i termini per la costituzione in
giudizio sono perentori anche per la parte resistente.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel proporre ricorso per
regolamento di competenza, si è richiamato alla ben nota
giurisprudenza di questa Corte secondo cui a base dell'ordinamento
regionale stanno interessi regionalmente localizzati, sicché le
relative competenze sono finalizzate alla cura di interessi
territorialmente circoscritti e mai unitari (da ultimo sentenze n. 138
e 142 del 1972). Tale giurisprudenza esclude dalle attribuzioni
regionali gli apprezzamenti di politica estera e la formulazione di
accordi con soggetti propri di altri ordinamenti, compiti spettanti nel
nostro sistema costituzionale esclusivamente agli organi dello Stato
sovrano (sentenze n. 21 del 1968; n. 32 del 1960).
Peraltro il presente ricorso dello Stato risulta inammissibile.
Invero l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 ricollega la proponibilità
del ricorso per conflitto d'attribuzione alla previa emanazione, ad
opera della Regione, di un atto già invasivo della sfera di competenza
assegnata allo Stato dalla Costituzione.
Nella specie sottoposta all'esame di questa Corte non si è
realizzata alcuna lesione di siffatta competenza, perché la Regione
non ha posto in essere atti idonei a produrre in concreto alcun
effetto. Lo schema d'accordo siglato dal Presidente della Regione
Umbria era subordinato, infatti, quanto alla sua entrata in vigore,
alla conferma da parte del Consiglio regionale, ed era quindi di per
sé assolutamente inefficace. Tale conferma non v'è stata, perché
avendo la Giunta regionale richiesto un preventivo assenso del
Ministero degli esteri, con esito negativo, la Regione Umbria non ha
dato alcun seguito allo schema di accordo.
Manca dunque, nella specie, un atto regionale idoneo ad essere
impugnato innanzi a questa Corte nelle forme del regolamento di
competenza, ed il ricorso dello Stato va dichiarato inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio
della Regione Umbria;
dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza
proposto dallo Stato avverso uno schema d'accordo di amicizia e
collaborazione tra la Regione Umbria e quella di Potsdam, siglato a
Perugia il 19 settembre 1973, perché non idoneo, in quanto
assolutamente inefficace, a costituire oggetto d'un reale conflitto
d'attribuzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte