Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1996 dal

pretore di Vicenza sez. distaccata di Thiene, sul ricorso proposto da

Chimello Alberto contro il Prefetto di Vicenza, iscritta al n. 467

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione avverso

un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente

a seguito della contestazione del reato di guida sotto l'influenza

dell'alcool, il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, con

ordinanza emessa il 30 novembre 1996, ha sollevato - in riferimento

all'art. 25 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui

prevede la competenza a conoscere di un reato ai fini

dell'applicazione "anticipata" della sanzione accessoria della

sospensione della patente di guida in capo al prefetto, autorità

amministrativa, in luogo e vece del giudice naturale penale previsto

per legge";

che, secondo il rimettente, nella fattispecie la sanzione della

sospensione della patente non è una sanzione amministrativa

conseguente ad una figura tipizzata di illecito amministrativo,

perché la norma di riferimento, contenente il precetto, lo definisce

inequivocamente, e soltanto, un comportamento costituente reato, e

non anche illecito amministrativo;

che, di conseguenza, osserva il pretore a quo come la procedura

contemplata dalla norma impugnata finisca di fatto per prevedere, non

già una competenza in sede propria del prefetto con riguardo ad una

figura di illecito amministrativo, bensì una sovrapposizione di

competenza tra autorità penale ed amministrativa, in ragione della

quale quest'ultima si occupa e conosce (prima del giudice naturale

competente ex art. 220 del codice della strada) di un fatto

costituente reato, sostituendosi al giudice naturale penale

precostituito per legge, ed applicando in sua vece una sanzione

accessoria che solo può conseguire all'accertamento del reato nella

sede propria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della

sollevata questione.

Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto che

l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, volti

rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una

accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento di

violazioni di norme della circolazione costituenti reato;

che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n.

194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di

finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di

sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dal censurato

art. 223) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di

guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale -

ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia stato

commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato

(artt. 220 e segg.);

che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva

- connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo

di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della

violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della

circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva

all'ordinanza di rimessione) - la sospensione provvisoria è

provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di

natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto

all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e

teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e

l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il

quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati

inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività

palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;

che l'asserito vizio di incostituzionalità del vigente sistema

di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza

ad adottare le diverse sanzioni, risulta denunciato esclusivamente

sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 223, comma 3, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal pretore di Vicenza,

sezione distaccata di Thiene, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte