Sentenza n. 170/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 441/1998
applicata al caso
- art. 3legge 441/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,
3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6, della legge 15 dicembre
1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della
imprenditoria giovanile in agricoltura), promosso con ricorso della
Provincia autonoma di Trento, notificato il 21 gennaio 1999,
depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al numero 5
del registro ricorsi 1999.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la
Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Maurizio
Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 21 gennaio 1999, la Provincia
autonoma di Trento ha sollevato, in riferimento agli articoli 8,
numeri 21) e 29), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 4
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6, della
legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la
valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura).
2. - Premette la Provincia ricorrente che essa, ai sensi
dell'art. 8, numeri 21) e 29), dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, dispone di potestà legislativa primaria in
materia di agricoltura e di formazione professionale e che, per
effetto del successivo art. 16 dello statuto citato, gode anche delle
correlate potestà amministrative.
Esercitando tali poteri, con legge della Provincia di Trento
31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di
agricoltura), oggetto nel tempo di successive modifiche, essa ha
disciplinato organicamente gli interventi di promozione e
valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura,
prevedendo, anche in applicazione del regolamento del Consiglio delle
comunità europee n. 2328/1991, del 15 luglio 1991, sia agevolazioni
in favore del primo insediamento dei giovani imprenditori agricoli -
individuando anche i criteri e le modalità di accesso ad esse - che
corsi di qualificazione professionale agli stessi destinati.
Soggiunge la ricorrente di essere intervenuta anche con
riferimento al settore della formazione professionale in agricoltura,
attualmente disciplinato dagli artt. 44 e 45 della deliberazione
della giunta della Provinciaautonoma di Trento 22 dicembre 1988,
n. 16561 (Testo unico delle disposizioni di cui alla legge
provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed
integrazioni), anch'essa oggetto nel tempo di successive ulteriori
modifiche.
3. - Tale essendo in materia l'assetto normativo provinciale, è
intervenuta la legge n. 441 del 1998, oggetto della censura di
incostituzionalità.
Detta legge, adottata in applicazione del regolamento del
Consiglio della comunità europea n. 950/1997, del 20 maggio 1997,
viene impugnata nella parte in cui prevede:
a) all'art. 1, comma 1, che "le disposizioni [in essa
contenute] costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica";
b) all'art. 3, comma 5, che il "Ministro per le politiche
agricole, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi
o convenzioni" con università, enti di ricerca, ordini e collegi
professionali per lo svolgimento di corsi di preparazione
professionale dei giovani agricoltori;
c) all'art. 4, comma 3, che la Cassa per la formazione della
proprietà contadina può realizzare "programmi di ricomposizione
fondiaria dei terreni resi disponibili" in favore dei giovani
agricoltori;
d) all'art. 12, che il Ministro per le politiche agricole
provvede, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e
dopo aver sentito la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, i
rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili e degli ordini
e collegi professionali del settore, "ad attuare mirate campagne di
informazione per pubblicizzare in maniera idonea" le disposizioni
della legge n. 441 del 1998;
e) all'art. 14, comma 6, che il Governo è autorizzato a
disciplinare con proprio regolamento, adottato su proposta dei
Ministri per le politiche agricole e delle finanze, le modalità di
concessione ai giovani agricoltori degli aiuti alla introduzione
della contabilità nelle aziende agricole previsti dall'art. 13 del
regolamento (CE) n. 950/1997.
4. - Sostiene la provincia ricorrente la illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998 in
quanto, invece di attribuire valenza di "norme fondamentali di
riforma economico-sociale" solamente ai principi ispiratori della
legge, conferisce tale qualifica a tutte le disposizioni in essa
contenute, costituendo, in tal modo, ciascuna di esse un vincolo
rilevante nei rapporti fra legislazione statale e legislazione
regionale.
Con riferimento all'art. 3, comma 5, della stessa legge le
censure della provincia hanno ad oggetto la attribuzione al Ministro
per le politiche agricole di competenze, sia decisionali che di
gestione, in materia di formazione professionale, riservata alla
legislazione esclusiva della provincia nonché alla potestà
amministrativa attuativa della medesima.
Né, ritiene la provincia, l'illegittimità viene meno in quanto
la norma censurata richiede che la funzione ministeriale sia
espletata "d'intesa con le regioni".
Infatti, per un verso, l'ordinario strumento di tutela della
sfera di autonomia normativa ed amministrativa attribuita alla
ricorrente non è costituito dal "diniego di intesa" su una proposta
specifica formulata da altri soggetti, e, per altro verso, una volta
riconosciuta la legittimità della competenza ministeriale, l'intesa
potrebbe essere negata solo per specifiche ragioni relative al merito
della singola iniziativa.
Riguardo al contenuto dell'art. 4, comma 3, della legge in
questione, la provincia è dell'avviso che la realizzazione di
programmi di ricomposizione fondiaria da parte della Cassa per la
formazione della proprietà contadina in attuazione del regolamento
del Consiglio delle comunità europee n. 2079/1992, del 30 giugno
1992 si ponga in contrasto con i principi statutari sull'autonomia
amministrativa - in particolare con l'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 266 del 1992 - in quanto nulla nel regolamento
comunitario impone una gestione centralizzata degli interventi da
esso previsti, né giustifica un'alterazione dell'ordinario regime
delle competenze amministrative.
Con riferimento all'art. 12 della legge la norma viene censurata
sul rilievo che il contenuto informativodalla stessa previsto
concerne le sole disposizioni della legge n. 441 del 1998, potendo
così ingenerare, secondo la prospettazione della ricorrente, la
falsa opinione (o, peggio, la falsa aspettativa) che si tratti di
legge applicabile direttamente e negli stessi termini letterali anche
nel territorio provinciale in luogo delle corrispondenti
leggiprovinciali.
Aggiunge la ricorrente un ulteriore profilo di doglianza, là
dove osserva che le campagne informative ministeriali, se
autonomamente gestite e svolte, possono essere solo campagne di
portata nazionale e non possono concretizzarsi, stante il divieto di
attività statale, amministrativa e di spesa, posto dall'art. 4 del
decreto legislativo n. 266 del 1992 nelle materie in cui la provincia
ha competenza esclusiva, in attività amministrativa localmente
svolta né in finanziamenti localmente erogati o utilizzati.
Infine, per quel che riguarda l'ultima disposizione impugnata,
l'art. 14, comma 6, la provincia ritiene che attraverso la previsione
di aiuti alla introduzione della contabilità nelle aziende agricole,
essendo riservata ad apposito regolamento governativo la
specificazione delle modalità di concessione di detti aiuti ai
giovani agricoltori, si sia chiaramente inteso attribuire la relativa
competenza allo Stato, mentre, ritenuti gli aiuti in questione solo
un particolare tipo di aiuti alle imprese agricole, la relativa
funzione amministrativa rientra pienamente fra quelle di competenza
provinciale.
5. - Con atto dell'8 febbraio 1999 si è costituito nel giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le dedotte
questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate infondate.
In particolare, rileva la difesa erariale che la legge n. 441 del
1998 ha la finalità di contrastare il fenomeno del cosiddetto esodo
rurale favorendo il ricambio generazionale nel settore agricolo
attraverso la costituzione di un vero e proprio "pacchetto" di
opportunità agevolative dell'insediamento giovanile nel comparto.
In relazione a queste finalità la legge in questione ha, secondo
la stessa difesa, indubbiamente la portata di riforma
economico-sociale, introducendo una serie di principi generali a
carattere innovativo, in coerenza con il regolamento (CE)
n. 950/1997, che assumono carattere vincolante per le Regioni.
Specificamente, in relazione alle singole norme censurate,
l'Avvocatura esclude che l'art. 3, comma 5, della legge n. 441 del
1998 possa interferire con le competenze provinciali in materia di
formazione professionale.
La norma abilita il Ministro per le politiche agricole a
stipulare accordi con alcuni enti per lo svolgimento di corsi
orientati alla preparazione professionale dei giovani agricoltori; di
tali accordi le regioni e le province autonome potranno, a loro
scelta, giovarsi o meno.
Quanto all'art. 4, comma 3, la norma è stata, ad avviso della
difesa erariale, fraintesa dalla provincia ricorrente in quanto,
lungi dall'interferire con la materia della ricomposizione fondiaria
oggetto di specifica competenza locale, autorizza la Cassa per la
formazione della proprietà contadina a riassegnare i terreni già
nella sua disponibilità.
Relativamente alle campagne di informazione di cui all'art. 12
della legge impugnata osserva la difesa resistente che esse,
precedute dalla consultazione della conferenza Stato-Regioni,
rientrano fra quelle di pubblica utilità realizzate dal Governo.
Infine, riguardo agli aiuti alla introduzione della contabilità,
essi, consistenti in deduzioni di imposta, si inquadrano "nel
pacchetto di benefici fiscali a favore dell'insediamento giovanile in
agricoltura" e non confliggono con le competenze regionali in materia
di provvidenze previste dalla normativa comunitaria.
6. - In prossimità della udienza la provincia ricorrente ha
depositato memoria di replica contestando il fatto che l'intero
contenuto della legge n. 441 del 1998 assuma la portata di riforma
economico-sociale, come tale vincolante per la normazione regionale
o, nel caso, provinciale.
Osserva la ricorrente che l'unico "principio generale" che
potrebbe essere rinvenuto nella legge, cioè quello espresso
dall'art. 1, "discende già dai regolamenti comunitari nn. 2328/1991
e 950/1997".
Per il resto, secondo la provincia, si tratta di norme di
dettaglio, che riproducono o integrano quellecomunitarie.
Ribadita, quindi, la illegittimità della generale
autoqualificazione di tutte le disposizioni della legge impugnata
come norme fondamentali di riforma economico-sociale, la provincia
ritiene di non essere tenuta ad applicare le norme impugnate, avendo
essa stessa la potestà, già attuata, di dettare la normativa
integrativa dei regolamenti comunitari.
Nessun rilievo può, peraltro, avere il fatto che la legge n. 441
del 1998 sia stata, come ricordato dalla difesa erariale, discussa,
prima di essere portata in Parlamento, in seno alla Conferenza
Stato-Regioni, in quanto ciò non potrebbe aver determinato la
"acquiescenza" delle singole regioni e province autonome al contenuto
della legge stessa. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato, con ricorso in
via principale, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6, della
legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la
valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura),
essenzialmente per violazione delle norme statutarie attributive
della competenza legislativa ed amministrativa nelle materie
interessate dalle disposizioni di legge censurate.
1.1. - Più precisamente la ricorrente, premesso di essere
titolare di potestà normativa primaria sia in materia di agricoltura
che di formazione professionale e di godere altresì in via esclusiva
delle correlate competenze amministrative, contesta la legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998
nella parte in cui qualifica tutte le disposizioni in essa contenute
"norme fondamentali di riforma economico-sociale".
1.2. - La Provincia autonoma di Trento dubita peraltro della
legittimità costituzionale anche delle ulteriori seguenti
disposizioni contenute nella stessa legge:
a) dell'art. 3, comma 5, nella parte in cui prevede che il
Ministro per le politiche agricole sia autorizzato a stipulare,
d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di
istruzione, enti di formazione e collegi professionali, per lo
svolgimento di corsi di formazione professionale "finalizzati
all'inserimento lavorativo in agricoltura di giovani laureati o
diplomati";
b) dell'art. 4, comma 3, là dove affida alla Cassa per la
formazione della proprietà contadina il compito di realizzare
programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni;
c) dell'art. 12 il quale prevede la possibilità per il
Ministro per le politiche agricole di promuovere "mirate campagne di
informazione per pubblicizzare in maniera idonea" il contenuto della
legge in questione;
d) dell'art. 14, comma 6, nella parte in cui autorizza il
Governo a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di
concessione delle agevolazioni connesse alla introduzione della
contabilità nelle aziende agricole.
2. - La articolata questione è parzialmente fondata nei limiti
di seguito precisati.
2.1. - Giova premettere che il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) individua all'art. 8
le materie relativamente alle quali la Provincia autonoma di Trento
ha potestà legislativa; fra di esse figurano, rispettivamente ai
nn. 21) e 29) della elencazione contenuta nella norma citata, le
materie dell'agricoltura e dell'addestramento e formazione
professionale.
Secondo quanto previsto dal successivo art. 16 del d.P.R.,
n. 670, del 1972, in tali materie la provincia gode anche di potestà
amministrativa.
Riguardo alle materie elencate nel predetto art. 8, fra le quali
come detto vi sono quelle della agricoltura e della formazione
professionale, la potestà normativa provinciale incontra "i limiti
indicati dall'art. 4" del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972.
Conseguentemente, per quanto ora interessa, l'ente territoriale
può legiferare nelle materie in questione "con il rispetto delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
2.2. - Posto che talune delle disposizioni contenute nella legge
censurata hanno ad oggetto materie nelle quali la Provincia autonoma
di Trento gode - secondo i termini costituzionalmente rilevanti dello
statuto di autonomia - di potestà legislativa primaria e di potestà
amministrativa esclusiva, e che quindi relativamente ad esse
l'eventuale natura di "norma fondamentale di riforma
economico-sociale della Repubblica" opererebbe come limite
all'esercizio delle ricordate potestà, si pone come logicamente
prioritario lo scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma 1, della legge n. 441 del 1998, che ha qualificato tutte le
disposizioni in essa contenute "norme fondamentali di riforma
economico-sociale".
3. - Già in passato questa Corte ha avuto modo di precisare i
criteri di individuazione della nozione di "norma fondamentale di
riforma economico-sociale".
3.1. - È stato così ripetutamente escluso qualsiasi rilievo
decisivo alla autoqualificazione operata dal legislatore, occorrendo,
invece, far riferimento alla obbiettiva natura della norma in
discussione (cfr. sentenze n. 355 del 1994 e n. 151 del 1986). E si
è altresì evidenziata l'esigenza di unità delle scelte politiche
fondamentali della Repubblica, esigenza a difesa della quale è
appunto posto il limite alla potestà normativa regionale o, come nel
caso, provinciale.
Atteso l'evidente vincolo che in tale modo potrebbe essere posto
alla concreta esplicazione della potestà normativa locale, questa
Corte ha costantemente affermato che non qualsiasi modifica
legislativa merita di essere definita di "riforma economico-sociale",
spettando, invece, tale qualità solo a quelle norme che
corrispondono a scelte di "incisiva innovatività" in settori
qualificanti la vita sociale del Paese e, in particolare, a quelle
che mirano a strutturare tali settori attraverso istituzioni che, per
la natura degli interessi che coinvolgono, non possono che valere
sull'intero territorio nazionale.
Peraltro non tutte le disposizioni contenute in una legge di
riforma hanno il carattere di "norma fondamentale", dovendo questo
essere riconosciuto esclusivamente ai principi fondamentali enunciati
o, comunque, desumibili (cfr., fra le ultime, le sentenze n. 477 del
2000 e n. 482 del 1995), ovvero a quelle disposizioni che siano
legate ai principi fondamentali da un vincolo di coessenzialità o di
necessaria integrazione (cfr. sentenza n. 323 del 1998).
3.2. - Nel presente caso il legislatore ha, invece, genericamente
definito "norme fondamentali" non solamente i principi espressi nella
legge censurata, ma tutte le disposizioni nella medesima contenute.
3.3. - Sotto tale profilo emerge la illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998 nella parte in cui
qualifica "norme fondamentali di riforma economico-sociale" tutte le
disposizioni in essa contenute e non soltanto i principi espressi o,
comunque, desumibili dalla medesima.
4. - La dichiarazione di fondatezza della questione nei limiti
precisati comporta la verifica dei diversi profili di
incostituzionalità denunziati riguardo alle altre norme dalla
Provincia ricorrente.
5. - Quanto all'art. 3, comma 5, della legge n. 441 del 1998, è
indubbio che il suo contenuto vada ad incidere su di una competenza
normativa esclusiva della Provincia autonoma di Trento.
5.1. - Infatti dispone l'art. 8, numeri 21) e 29), dello statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige che la Provincia autonoma
di Trento ha la potestà di emanare norme legislative, fra le altre,
anche in materia di agricoltura e di formazione professionale e
certamente la norma censurata, nel prevedere che il Ministro per le
politiche agricole sia autorizzato a stipulare, d'intesa con le
regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di
formazione e collegi professionali, per lo svolgimento di corsi di
formazione professionale "finalizzati all'inserimento lavorativo in
agricoltura di giovani laureati o diplomati", tratta specificamente
della formazione professionale in agricoltura.
Né può ritenersi che la norma sia espressiva di un principio
fondamentale contenuto nella legge ovvero che sia legata ad esso da
un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, essendo,
invece, una norma di dettaglio e di mera attuazione.
5.2. - Di essa deve, pertanto, essere dichiarata la
illegittimità costituzionale nella parte in cui va, appunto, a
ledere l'ambito di competenza legislativa esclusiva propria della
Provincia autonoma di Trento, con particolare riguardo alle
attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale.
6. - Diversamente il discorso si atteggia in ordine alla censura
mossa all'art. 4, comma 3, della legge n. 441 del 1998.
6.1. - In questo caso, infatti, la norma impugnata non va a
collidere con alcuna competenza della ricorrente, dovendo essere
interpretata nel senso che con essa si è esclusivamente inteso
ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della Cassa per la
formazione della proprietà contadina: rilevare, tramite atti posti
in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una
volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analogo
regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi
determinati requisiti professionali e di età.
7. - Una corretta interpretazione della legge vale ad escludere
la fondatezza anche della censura di incostituzionalità mossa nei
confronti dell'art. 12 della legge n. 441 del 1998.
7.1. - Infatti, dovendo essere privilegiata fra le
interpretazioni possibili di una norma quella conforme a
Costituzione, ritiene la Corte che la disposizione in questione vada
intesa, in piena conformità peraltro con il principio di leale
collaborazione che deve informare di sé i rapporti fra Stato ed enti
autonomi, nel senso che gli organi della amministrazione centrale,
nello svolgere anche a livello locale l'opera di divulgazione dei
contenuti della legge n. 441 del 1998, non debbano trascurare,
tenendone anzi espressamente conto, le competenze locali in materia.
8. - Questione fondata è, viceversa, quella avente ad oggetto il
comma 6 dell'art. 14 della legge in discussione.
8.1. - Dispone, infatti, la norma citata che il Governo è
autorizzato a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di
concessione delle agevolazioni connesse alla introduzione della
contabilità nelle aziende agricole.
8.2. - Ritiene la Corte che l'intervento governativo in sostanza
consiste nella erogazione, in attuazione di quanto previsto dal
regolamento del Consiglio della comunità europea n. 950/1997, del
20 maggio 1997, di un beneficio in favore di quanti fra i giovani
agricoltori abbiano introdotto la contabilità nella azienda da loro
condotta.
In tal senso esso certamente va ad incidere su di una autonoma
competenza amministrativa provinciale, in violazione di quanto
previsto sia dall'art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto
Adige che dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), il quale espressamente vieta la attribuzione agli
organi statali di funzioni amministrative, diverse da quelle già a
questi spettanti secondo lo statuto di autonomia, in materie di
competenza propria della provincia autonoma.
8.3. - Posto, quindi, che la norma esaminata interferisce con
l'ambito di autonomia amministrativa statutariamente rimessa alla
competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento, così
ledendone le prerogative, senza caratterizzarsi per essere "norma
fondamentale di riforma economico-sociale", di essa deve essere
dichiarata la illegittimità costituzionale.
9. - La presente sentenza spiega i suoi effetti anche per quanto
attiene alla Provincia autonoma di Bolzano avuto riguardo alla
unicità ed identità di contenuto della normativa che attribuisce le
competenze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la
diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in
agricoltura):
a) art. 1, comma 1, nella parte in cui dispone che
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le
disposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli principi
in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili;
b) art. 3, comma 5, nella parte in cui autorizza, con
riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare,
d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di
istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo
svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani
agricoltori;
c) art. 14, comma 6, nella parte in cui autorizza il Governo,
con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le
modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti
dall'art. 13 del regolamento del Consiglio della comunità europea
n. 950/1997, del 20 maggio 1997;
2) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 12
della legge n. 441 del 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte