Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/06/1984 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29

(Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana) promosso con

l'ordinanza emessa il 12 novembre 1982 dal Tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Sbrigata Leonardo e Granata Luigi ed

altri iscritta al n. 925 del registro ordinanze 1982 e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione di Sbrigata Leonardo nonché l'atto di

intervento del Presidente della Regione Sicilia.

Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Uditi l'avvocato Leonardo Sbrigata per se stesso e l'avvocato dello

Stato Giuseppe del Greco per il Presidente della Regione Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 12 novembre 1982, il Tribunale di

Palermo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in

cui considera ineleggibili i commissari, i liquidatori, i presidenti o

i componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i

direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla

vigilanza o tutela della Regione, ovvero di enti in genere che siano

ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria, indipendenza

di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti, di

contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione, i quali in

conseguenza di dimissioni o di altra causa siano effettivamente cessati

dalle loro funzioni prima della convalida dell'elezione, ma non almeno

novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle

precedenti elezioni regionali, in relazione all'art. 51, primo comma,

della Costituzione.

L'ordinanza veniva pronunciata nel corso di un procedimento in cui

Leonardo Sbrigata, primo dei non eletti di una lista per l'assemblea

regionale siciliana, chiedeva venisse annullata l'elezione di Luigi

Granata, adducendo che lo stesso si trovava in patente condizione di

ineleggibilità, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge

Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29. Il Granata infatti, già

amministratore di un ente ospedaliero, aveva sì presentato le

dimissioni dalla carica prima dei novanta giorni previsti dall'art. 10

cit., ma le aveva indirizzate al presidente dell'Ospedale civico,

organo secondo lo Sbrigata incompetente, anziché al Consiglio Comunale

dal quale promanava la sua nomina.

A sostegno della dedotta illegittimità costituzionale della norma

impugnata, il Tribunale richiamava le sentenze di questa Corte nn.

129/1975 e 45/1977, entrambe nel senso che le dimissioni possono essere

date fino alla convalida delle elezioni, volendosi con simili cause di

ineleggibilità, non già evitare il pericolo di una deformazione del

risultato elettorale per effetto dell'esercizio di funzioni

utilizzabili come strumento di captatio benevolentiae, bensì impedire

il possibile conflitto di interessi tra la Regione e gli enti nei

confronti dei quali la stessa esercita i suoi poteri di vigilanza.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1983.

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito lo Sbrigata,

rappresentato e difeso dall'avv. Silvio De Fina. È intervenuto il

Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, rappresentato e difeso

dall'Avvocato Generale dello Stato.

3. - La difesa dello Sbrigata chiede che la questione venga

dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza

riscontrabile ex actis. Osserva infatti che l'oggetto esclusivo del

giudizio a quo era la validità delle dimissioni presentate dal Granata

e non la tempestività delle medesime e quindi un'eventuale pronunzia

della Corte costituzionale non avrebbe alcuna influenza ai fini della

risoluzione della controversia.

Anche l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione venga

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ma per motivi

diversi. Ed infatti, dopo aver rilevato che, ove fosse applicabile

l'art. 10 cit., la questione sarebbe rilevante perché le dimissioni

furono accettate dal Consiglio Comunale (organo competente a riceverle)

entro i novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla

data della precedenti elezioni regionali, osserva che l'Ospedale civile

di Cammarata, a seguito dell'entrata in vigore della legge sul servizio

sanitario nazionale, non è più compreso tra gli enti sottoposti alla

vigilanza della Regione, né fra quelli ammessi a godere di contributi,

concorsi o sussidi.

4. - Nella memoria successivamente presentata, lo Sbrigata, mentre

ribadisce il motivo di irrilevanza già dedotto, osservando che la

presentazione di dimissioni ad un organo incompetente deve far

considerare le stesse inesistenti, quindi tali da non poter essere

validamente accettate neppure dall'organo competente, rileva che ai

sensi dell'art. 61 della legge n. 833/1978 il servizio sanitario

nazionale si sarebbe dovuto attuare mediante un graduale trasferimento

ai Comuni per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali. Di

fatto in Sicilia le unità sanitarie sono entrate in funzione il 1

gennaio 1983, essendo rimasti operanti fino a quella data, secondo il

vecchio ordinamento, gli enti ospedalieri.

Entrando poi nel merito della questione, la difesa dello Sbrigata,

citando le sentenze n. 46/1969, n. 129/1975 e 45/1977, assume che

questa Corte ha sempre presupposto la legittimità costituzionale della

ineleggibilità degli amministratori degli enti vigilati. Se la nuova

legge n. 154/1981 ha sanzionato in modo meno rigoroso, degradandolo ad

incompatibilità, il divieto di cumulo per gli amministratori, tale

legge non potrebbe certo inficiare la disciplina in esame, tenuto conto

della potestà normativa esclusiva spettante alla Regione siciliana. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale di Palermo investe in parte qua il combinato disposto del

primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge reg. sic.

20 marzo 1951, n. 29, come modificato dall'art. 1 della legge reg. sic.

13 luglio 1972, n. 33, e dall'art. 33 della legge reg. sic. 6 gennaio

1981, n. 6. In particolare, dimensionandosi il thema decidendum in

relazione al requisito della rilevanza, si tratta di accertare se

contrasti con l'art. 51, primo comma, Cost. il citato combinato

disposto, nella parte in cui considera ineleggibili i componenti dei

consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, "i quali, in

conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati

dalle loro funzioni prima della convalida dell'elezione, ma non almeno

novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle

precedenti elezioni regionali".

2. - Preliminarmente è stata sollevata dalla parte attrice

eccezione di inammissibilità per irrilevanza ex actis, in quanto nel

giudizio a quo si sarebbe dovuto decidere soltanto sulla validità

delle dimissioni del proclamato eletto e non sulla loro tempestività.

L'eccezione non è fondata. Il Tribunale infatti ha rilevato che le

dimissioni, in un primo tempo presentate ad un organo incompetente

(consiglio di amministrazione di ente ospedaliero) erano state poi, ma

non tempestivamente, accettate dall'organo competente (consiglio

comunale). Implicitamente quindi ha ritenuto che l'unico motivo per

dubitare della validità delle dimissioni, e perciò della nullità

della convalida, dedotta in via generale dal ricorrente, fosse quello

della tempestività dell'accettazione, così respingendo la tesi della

inesistenza o della non sanabilità delle dimissioni presentate ad un

organo incompetente.

Comunque, ove fosse accolta la questione di legittimità

costituzionale, la presentazione delle dimissioni prima delle elezioni

non sarebbe obbligatoria ai fini di cui trattasi, giacché la causa di

ineleggibilità si sarebbe trasformata in causa di incompatibilità.

Sorte egualmente negativa è da riservare alla eccezione

dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'art. 10 non sarebbe

applicabile agli amministratori dell'ospedale civile di Cammarata,

perché la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23

dicembre 1978, n. 833) avrebbe sottratto ospedali ed unità sanitarie

locali alla vigilanza o tutela della Regione. Risulta infatti dalla

stessa ordinanza che in Sicilia, nel periodo che interessa il giudizio

a quo, i procedimenti di trasferimento ai comuni previsti dall'art. 61

della stessa legge nonché quelli relativi alla costituzione delle

U.S.L. non si erano ancora conclusi.

3. - Nel merito la questione è fondata. In effetti, la ratio che

ispira le pronunzie di questa Corte richiamate nella ordinanza del

Tribunale di Palermo (n. 129/1975 e n. 45 del 1977) non può non

estendersi alla fattispecie normativa in esame.

In particolare, le sentenze nn. 129 del 1975 e 129 del 1977 hanno

dichiarato illegittime la normativa statale e regionale

(rispettivamente art. 15, n. 3, del T.U. approvato con d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570 e art. 18, secondo comma, della legge regionale

Trentino Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7

della Legge reg. TAA 14 agosto 1967, n. 15)) l, nelle parti in cui

consideravano ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o

aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del comune,

che fossero cessati dalla carica o che si fossero dimessi prima della

convalida della elazione.

La giurisprudenza avviata dalla sentenza n. 129 del 1975 (e

proseguita con la pronunce nn. 45 e 129 del 1977) tende a dare le

precetto dell'art 51, primo comma, Cost., la più ampia estensione

applicativa, compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo

svolgimento della competizione elettorale in condizioni di eguaglianza

tra i candidati e di assicurare la autenticità o la genuinità del

voto.

A tal fine il ricorso all'istituto della ineleggibilità andava

delimitato in termini più rigorosi, in modo da escludere tutte le

situazioni di conflitto rilevanti soltanto a seguito dell'assunzione

della carica elettiva e suscettibili di essere rimosse in relazione

all'effettivo esercizio dei poteri da esso derivanti. Adottando nel

1975 e nel 1977 le scelte giurisprudenziali che tendevano ad ampliare

l'elettorato passivo (in precedenza conformato dal legislatore con

discrezionalità ben più larga di quella consentita per l'elettorato

attivo), questa Corte era certo consapevole che le ipotesi di rinunzia,

di opinione e di decadenza conseguenti all'espansione della sfera delle

incompatibilità si sarebbero verificate con maggior frequenza,

comportando variazioni rispetto alla composizione degli organi

collegiali immediatamente risultante dalle votazioni, ma ha pure

ritenuto che tali situazioni non fossero comunque assimilabili a quelle

che possono alterare la genuinità dei comportamenti elettorali.

Con la legge 23 aprile 1981, n. 154 (relativa alle cariche di

consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale), il

legislatore statale ha adottato anch'esso criteri ampliativi in tema di

elettorato passivo (del resto, secondo la L. 25 febbraio 1971, n. 67,

la pendenza della lite innanzi alle commissioni tributarie non

determinava più l'ineleggibilità a consigliere comunale): sicché di

quanto si è ridotta la sfera delle ineleggibilità, di tanto si è

dilatata quella delle incompatibilità.

La fattispecie di ineleggibilità, prevista dall'art 10, comma

primo, n. 4 della legge per l'elezione dei deputati all'Assemblea

regionale siciliana, nella parte che concerne gli enti ospedalieri,

corrisponde appunto ad uno dei casi di incompatibilità stabiliti

dall'art. 3, comma primo, n. 1, della legge n. 154 del 1981. Per dare

dunque sul punto piena attuazione all'art 51, primo comma Cost.,

interpretato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, occorre

che le situazioni di ineleggibilità siano ridotte a situazioni di

incompatibilità, con le conseguenze già previste per le cause di

ineleggibilità sopravvenute dall'art. 62 della legge reg. sic. 20

marzo 1951, n. 29. Tale risultato raggiungendosi attraverso la

dichiarazione di illegittimità della norma che stabilisce ora, per il

caso predetto, l'obbligo di presentare le dimissioni dalla carica

almeno 90 giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle

precedenti elezioni regionali.

Né varrebbe opporre che la potestà legislativa della Regione

siciliana a proposito di elezione dell'Assemblea regionale incontra

limiti soltanto nei "principi fissati dalla Costituente in materia di

elezioni politiche" (art. 3, comma primo, Statuto, approv. con R.D.Lgs.

15 maggio 1946, n. 455); poiché è giurisprudenza ben ferma di questa

Corte che anche la potestà legislativa della Regione siciliana e delle

altre a statuto speciale, in materia di requisiti per accedere in

condizione di eguaglianza alle cariche elettive, deve essere

strettamente limitata dai principi della legislazione statale (sent. n.

105 del 1957 e sent. n. 26 del 1965) : deroghe ai criteri da questa

adottati quanto all'esercizio della capacità elettorale passiva sono

perciò ammissibili solo "in presenza di situazioni concernenti

categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero

si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle

stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in

ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela

di un interesse generale" (sent. n. 108 del 1969; cfr. altresì la

sent. n. 189 del 1971). Ma né in questa né nelle altre simili

fattispecie sottoposte all'esame della Corte si è potuta ravvisare per

la Regione siciliana una peculiarità soggettiva tale da giustificare

discipline più restrittive in tema di elettorato passivo. Ancor meno

plausibile risulterebbe dopo l'eliminazione di ineleggibilità già

previste per le elezioni comunali siciliane (sent. n. 45 del 1977) in

relazione a cariche e a funzioni esercitate in ambiti più ristretti,

il mantenimento di simili ineleggibilità per consultazioni che si

svolgono in circoscrizioni più ampie, e che lasciano minor spazio a

considerazioni di interessi puramente locali e particolari.

Per le ragioni sovraesposte si impone la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della normativa denunziata, mentre spetta

alla Regione siciliana di disciplinare la procedura per la rimozione

delle cause di incompatibilità (alle quali, del resto, è fin d'ora

riferibile l'art. 62, terzo comma, della legge reg. sic.n. 29 del

1951).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto

del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 10 delle Legge

regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 - come modificato dall'art. 1

della Legge regionale 13 luglio 1972, n. 33 e dall'art. 33 della Legge

regionale 6 gennaio 1981, n. 6 - nella parte in cui è prevista la

ineleggibilità dei componenti del consigli di amministrazione degli

enti ospedalieri, i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in

conseguenza di dimissioni o di altra Causa, almeno 90 giorni prima del

compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni

regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea

regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di

convocazione dei comizi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte