Sentenza n. 171/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/06/1984 · relatore Leopoldo Elia
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29
(Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana) promosso con
l'ordinanza emessa il 12 novembre 1982 dal Tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Sbrigata Leonardo e Granata Luigi ed
altri iscritta al n. 925 del registro ordinanze 1982 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Sbrigata Leonardo nonché l'atto di
intervento del Presidente della Regione Sicilia.
Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Uditi l'avvocato Leonardo Sbrigata per se stesso e l'avvocato dello
Stato Giuseppe del Greco per il Presidente della Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 12 novembre 1982, il Tribunale di
Palermo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, nella parte in
cui considera ineleggibili i commissari, i liquidatori, i presidenti o
i componenti di consigli di amministrazione o di collegi sindacali, i
direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla
vigilanza o tutela della Regione, ovvero di enti in genere che siano
ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria, indipendenza
di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti, di
contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione, i quali in
conseguenza di dimissioni o di altra causa siano effettivamente cessati
dalle loro funzioni prima della convalida dell'elezione, ma non almeno
novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle
precedenti elezioni regionali, in relazione all'art. 51, primo comma,
della Costituzione.
L'ordinanza veniva pronunciata nel corso di un procedimento in cui
Leonardo Sbrigata, primo dei non eletti di una lista per l'assemblea
regionale siciliana, chiedeva venisse annullata l'elezione di Luigi
Granata, adducendo che lo stesso si trovava in patente condizione di
ineleggibilità, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge
Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29. Il Granata infatti, già
amministratore di un ente ospedaliero, aveva sì presentato le
dimissioni dalla carica prima dei novanta giorni previsti dall'art. 10
cit., ma le aveva indirizzate al presidente dell'Ospedale civico,
organo secondo lo Sbrigata incompetente, anziché al Consiglio Comunale
dal quale promanava la sua nomina.
A sostegno della dedotta illegittimità costituzionale della norma
impugnata, il Tribunale richiamava le sentenze di questa Corte nn.
129/1975 e 45/1977, entrambe nel senso che le dimissioni possono essere
date fino alla convalida delle elezioni, volendosi con simili cause di
ineleggibilità, non già evitare il pericolo di una deformazione del
risultato elettorale per effetto dell'esercizio di funzioni
utilizzabili come strumento di captatio benevolentiae, bensì impedire
il possibile conflitto di interessi tra la Regione e gli enti nei
confronti dei quali la stessa esercita i suoi poteri di vigilanza.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1983.
Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito lo Sbrigata,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvio De Fina. È intervenuto il
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Generale dello Stato.
3. - La difesa dello Sbrigata chiede che la questione venga
dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza
riscontrabile ex actis. Osserva infatti che l'oggetto esclusivo del
giudizio a quo era la validità delle dimissioni presentate dal Granata
e non la tempestività delle medesime e quindi un'eventuale pronunzia
della Corte costituzionale non avrebbe alcuna influenza ai fini della
risoluzione della controversia.
Anche l'Avvocatura dello Stato chiede che la questione venga
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ma per motivi
diversi. Ed infatti, dopo aver rilevato che, ove fosse applicabile
l'art. 10 cit., la questione sarebbe rilevante perché le dimissioni
furono accettate dal Consiglio Comunale (organo competente a riceverle)
entro i novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla
data della precedenti elezioni regionali, osserva che l'Ospedale civile
di Cammarata, a seguito dell'entrata in vigore della legge sul servizio
sanitario nazionale, non è più compreso tra gli enti sottoposti alla
vigilanza della Regione, né fra quelli ammessi a godere di contributi,
concorsi o sussidi.
4. - Nella memoria successivamente presentata, lo Sbrigata, mentre
ribadisce il motivo di irrilevanza già dedotto, osservando che la
presentazione di dimissioni ad un organo incompetente deve far
considerare le stesse inesistenti, quindi tali da non poter essere
validamente accettate neppure dall'organo competente, rileva che ai
sensi dell'art. 61 della legge n. 833/1978 il servizio sanitario
nazionale si sarebbe dovuto attuare mediante un graduale trasferimento
ai Comuni per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali. Di
fatto in Sicilia le unità sanitarie sono entrate in funzione il 1
gennaio 1983, essendo rimasti operanti fino a quella data, secondo il
vecchio ordinamento, gli enti ospedalieri.
Entrando poi nel merito della questione, la difesa dello Sbrigata,
citando le sentenze n. 46/1969, n. 129/1975 e 45/1977, assume che
questa Corte ha sempre presupposto la legittimità costituzionale della
ineleggibilità degli amministratori degli enti vigilati. Se la nuova
legge n. 154/1981 ha sanzionato in modo meno rigoroso, degradandolo ad
incompatibilità, il divieto di cumulo per gli amministratori, tale
legge non potrebbe certo inficiare la disciplina in esame, tenuto conto
della potestà normativa esclusiva spettante alla Regione siciliana. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Palermo investe in parte qua il combinato disposto del
primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge reg. sic.
20 marzo 1951, n. 29, come modificato dall'art. 1 della legge reg. sic.
13 luglio 1972, n. 33, e dall'art. 33 della legge reg. sic. 6 gennaio
1981, n. 6. In particolare, dimensionandosi il thema decidendum in
relazione al requisito della rilevanza, si tratta di accertare se
contrasti con l'art. 51, primo comma, Cost. il citato combinato
disposto, nella parte in cui considera ineleggibili i componenti dei
consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, "i quali, in
conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati
dalle loro funzioni prima della convalida dell'elezione, ma non almeno
novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle
precedenti elezioni regionali".
2. - Preliminarmente è stata sollevata dalla parte attrice
eccezione di inammissibilità per irrilevanza ex actis, in quanto nel
giudizio a quo si sarebbe dovuto decidere soltanto sulla validità
delle dimissioni del proclamato eletto e non sulla loro tempestività.
L'eccezione non è fondata. Il Tribunale infatti ha rilevato che le
dimissioni, in un primo tempo presentate ad un organo incompetente
(consiglio di amministrazione di ente ospedaliero) erano state poi, ma
non tempestivamente, accettate dall'organo competente (consiglio
comunale). Implicitamente quindi ha ritenuto che l'unico motivo per
dubitare della validità delle dimissioni, e perciò della nullità
della convalida, dedotta in via generale dal ricorrente, fosse quello
della tempestività dell'accettazione, così respingendo la tesi della
inesistenza o della non sanabilità delle dimissioni presentate ad un
organo incompetente.
Comunque, ove fosse accolta la questione di legittimità
costituzionale, la presentazione delle dimissioni prima delle elezioni
non sarebbe obbligatoria ai fini di cui trattasi, giacché la causa di
ineleggibilità si sarebbe trasformata in causa di incompatibilità.
Sorte egualmente negativa è da riservare alla eccezione
dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'art. 10 non sarebbe
applicabile agli amministratori dell'ospedale civile di Cammarata,
perché la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23
dicembre 1978, n. 833) avrebbe sottratto ospedali ed unità sanitarie
locali alla vigilanza o tutela della Regione. Risulta infatti dalla
stessa ordinanza che in Sicilia, nel periodo che interessa il giudizio
a quo, i procedimenti di trasferimento ai comuni previsti dall'art. 61
della stessa legge nonché quelli relativi alla costituzione delle
U.S.L. non si erano ancora conclusi.
3. - Nel merito la questione è fondata. In effetti, la ratio che
ispira le pronunzie di questa Corte richiamate nella ordinanza del
Tribunale di Palermo (n. 129/1975 e n. 45 del 1977) non può non
estendersi alla fattispecie normativa in esame.
In particolare, le sentenze nn. 129 del 1975 e 129 del 1977 hanno
dichiarato illegittime la normativa statale e regionale
(rispettivamente art. 15, n. 3, del T.U. approvato con d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 e art. 18, secondo comma, della legge regionale
Trentino Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7
della Legge reg. TAA 14 agosto 1967, n. 15)) l, nelle parti in cui
consideravano ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o
aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del comune,
che fossero cessati dalla carica o che si fossero dimessi prima della
convalida della elazione.
La giurisprudenza avviata dalla sentenza n. 129 del 1975 (e
proseguita con la pronunce nn. 45 e 129 del 1977) tende a dare le
precetto dell'art 51, primo comma, Cost., la più ampia estensione
applicativa, compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo
svolgimento della competizione elettorale in condizioni di eguaglianza
tra i candidati e di assicurare la autenticità o la genuinità del
voto.
A tal fine il ricorso all'istituto della ineleggibilità andava
delimitato in termini più rigorosi, in modo da escludere tutte le
situazioni di conflitto rilevanti soltanto a seguito dell'assunzione
della carica elettiva e suscettibili di essere rimosse in relazione
all'effettivo esercizio dei poteri da esso derivanti. Adottando nel
1975 e nel 1977 le scelte giurisprudenziali che tendevano ad ampliare
l'elettorato passivo (in precedenza conformato dal legislatore con
discrezionalità ben più larga di quella consentita per l'elettorato
attivo), questa Corte era certo consapevole che le ipotesi di rinunzia,
di opinione e di decadenza conseguenti all'espansione della sfera delle
incompatibilità si sarebbero verificate con maggior frequenza,
comportando variazioni rispetto alla composizione degli organi
collegiali immediatamente risultante dalle votazioni, ma ha pure
ritenuto che tali situazioni non fossero comunque assimilabili a quelle
che possono alterare la genuinità dei comportamenti elettorali.
Con la legge 23 aprile 1981, n. 154 (relativa alle cariche di
consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale), il
legislatore statale ha adottato anch'esso criteri ampliativi in tema di
elettorato passivo (del resto, secondo la L. 25 febbraio 1971, n. 67,
la pendenza della lite innanzi alle commissioni tributarie non
determinava più l'ineleggibilità a consigliere comunale): sicché di
quanto si è ridotta la sfera delle ineleggibilità, di tanto si è
dilatata quella delle incompatibilità.
La fattispecie di ineleggibilità, prevista dall'art 10, comma
primo, n. 4 della legge per l'elezione dei deputati all'Assemblea
regionale siciliana, nella parte che concerne gli enti ospedalieri,
corrisponde appunto ad uno dei casi di incompatibilità stabiliti
dall'art. 3, comma primo, n. 1, della legge n. 154 del 1981. Per dare
dunque sul punto piena attuazione all'art 51, primo comma Cost.,
interpretato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, occorre
che le situazioni di ineleggibilità siano ridotte a situazioni di
incompatibilità, con le conseguenze già previste per le cause di
ineleggibilità sopravvenute dall'art. 62 della legge reg. sic. 20
marzo 1951, n. 29. Tale risultato raggiungendosi attraverso la
dichiarazione di illegittimità della norma che stabilisce ora, per il
caso predetto, l'obbligo di presentare le dimissioni dalla carica
almeno 90 giorni prima del compimento del quinquennio dalla data delle
precedenti elezioni regionali.
Né varrebbe opporre che la potestà legislativa della Regione
siciliana a proposito di elezione dell'Assemblea regionale incontra
limiti soltanto nei "principi fissati dalla Costituente in materia di
elezioni politiche" (art. 3, comma primo, Statuto, approv. con R.D.Lgs.
15 maggio 1946, n. 455); poiché è giurisprudenza ben ferma di questa
Corte che anche la potestà legislativa della Regione siciliana e delle
altre a statuto speciale, in materia di requisiti per accedere in
condizione di eguaglianza alle cariche elettive, deve essere
strettamente limitata dai principi della legislazione statale (sent. n.
105 del 1957 e sent. n. 26 del 1965) : deroghe ai criteri da questa
adottati quanto all'esercizio della capacità elettorale passiva sono
perciò ammissibili solo "in presenza di situazioni concernenti
categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero
si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle
stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in
ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela
di un interesse generale" (sent. n. 108 del 1969; cfr. altresì la
sent. n. 189 del 1971). Ma né in questa né nelle altre simili
fattispecie sottoposte all'esame della Corte si è potuta ravvisare per
la Regione siciliana una peculiarità soggettiva tale da giustificare
discipline più restrittive in tema di elettorato passivo. Ancor meno
plausibile risulterebbe dopo l'eliminazione di ineleggibilità già
previste per le elezioni comunali siciliane (sent. n. 45 del 1977) in
relazione a cariche e a funzioni esercitate in ambiti più ristretti,
il mantenimento di simili ineleggibilità per consultazioni che si
svolgono in circoscrizioni più ampie, e che lasciano minor spazio a
considerazioni di interessi puramente locali e particolari.
Per le ragioni sovraesposte si impone la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della normativa denunziata, mentre spetta
alla Regione siciliana di disciplinare la procedura per la rimozione
delle cause di incompatibilità (alle quali, del resto, è fin d'ora
riferibile l'art. 62, terzo comma, della legge reg. sic.n. 29 del
1951).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto
del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 10 delle Legge
regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 - come modificato dall'art. 1
della Legge regionale 13 luglio 1972, n. 33 e dall'art. 33 della Legge
regionale 6 gennaio 1981, n. 6 - nella parte in cui è prevista la
ineleggibilità dei componenti del consigli di amministrazione degli
enti ospedalieri, i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in
conseguenza di dimissioni o di altra Causa, almeno 90 giorni prima del
compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni
regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea
regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di
convocazione dei comizi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte