Sentenza n. 171/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 576/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi primo
e secondo della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno
1985 dal Pretore di Enna nel procedimento civile vertente tra Faraci
Giuseppe e la Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e
procuratori, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.9/1ª s.s.
dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale previdenza e
assistenza avvocati e procuratori nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Lucio V. Moscarini per la Cassa nazionale previdenza
e assistenza avvocati e procuratori e l'Avvocato dello Stato Giorgio
Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Avanti al Pretore di Enna, in funzione di giudice del lavoro,
l'avvocato Giuseppe Faraci con ricorso del 14 gennaio 1985 ha
convenuto in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e di
assistenza degli avvocati e procuratori "per vedere dichiarata
erronea la liquidazione della pensione di vecchiaia, effettuata a suo
favore, ed applicabile la previgente normativa di cui alla l. 22
luglio 1975 n. 319, avendo il ricorrente compiuto 65 anni di età il
1° gennaio 1982".
A seguito di che il Pretore, con ordinanza emessa l'11 giugno
1985, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata ex art. 3
Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo
e secondo comma, l. 20 settembre 1980 n. 576, nella parte in cui, nel
determinare il termine di decorrenza della nuova disciplina, fissata
con la menzionata legge, non è previsto che, anche quando la
pensione sia maturata in data successiva al 1° gennaio 1982, la
liquidazione della stessa deve essere comunque effettuata,
relativamente a tutto il periodo antecedente a quella data, secondo
lo schema della anteriore l. 22 luglio 1975 n. 319.
La questione riguarderebbe, secondo il remittente, "un profilo
attiguo e tuttavia diverso" da quelli evidenziati con la sentenza n.
132 del 1984 della Corte costituzionale, che ebbe "buon gioco" deduce
l'ordinanza - nell'affermare (rigettandosi le sollevate questioni),
sia la necessità della fissazione di un momento temporale di
decorrenza; sia la non intangibilità del trattamento pensionistico
previgente a fronte "di un indimostrabile diritto" al riguardo,
quando siasi trapassato dal sistema mutualistico ad altro di natura
solidaristica.
Invece, l'odierna fattispecie concernerebbe, secondo il Pretore,
"un distinto reale diritto soggettivo a che il nuovo sistema faccia
salvo tutto il periodo antecedente al 1° gennaio 1982".
Si avrebbe, così, il risultato di "cumulare, in capo allo stesso
soggetto, un trattamento complessivo dato dalla sintesi del sistema
vecchio con quello nuovo; operazione, questa, contabilmente forse
meno comoda, ma certo l'unica rispettosa del principio di
uguaglianza".
2. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza per gli avvocati e procuratori che ha concluso, in
memoria, per l'infondatezza della questione. Dopo aver richiamato la
già citata sent. n. 132 del 1984 di questa Corte, viene messo in
evidenza il carattere "previdenziale in senso proprio, dalle
connotazioni pubblicistiche ineliminabili", del sistema adottato per
la Cassa previdenziale forense; viceversa il giudice a quo avrebbe
sollevato la questione come se l'art. 26 impugnato "fosse inserito in
un rapporto assicurativo di natura privata".
Si pone in evidenza la fragilità della prospettazione del
pretore, per il quale sopravviverebbe un "sistema misto", cumulante
cioè due discipline ispirate a due diversi criteri (mutualistico da
un lato, solidaristico, dall'altro) in contrasto con "l'ottica
pubblicistica che ispira il rapporto previdenziale".
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza (o quanto meno per la non
fondatezza) della questione sollevata.
Secondo l'Avvocatura, "la prospettazione dell'ordinanza non appare
del tutto difforme da quella delle altre ordinanze alle quali si
riferisce" la sent. n. 132 del 1984 che, tra l'altro, proprio in
relazione all'impugnato art. 26 ha osservato che "la fissazione di un
momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque
modificazione normativa", affermando poi la non configurabilità di
un diritto all'intangibilità del trattamento pensionistico
previgente. Considerato in diritto
1. - L'art.26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre
1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) stabilisce
che le pensioni maturate posteriormente al 1° gennaio del secondo
anno successivo alla sua entrata in vigore (e cioè a partire dal
1982) sono disciplinate dalla nuova normativa introdotta con la legge
medesima, restando regolate da quella previgente le altre maturate,
invece, anteriormente.
Secondo il giudice a quo tali disposizioni confliggerebbero con
l'art. 3 Cost. poiché verrebbe rimesso "all'arbitrio supremo
dell'occasionalità e cioè a un dato del tutto irrazionale perché
cieco il criterio di calcolo del trattamento, a seconda che il
diritto ad esso maturi prima o dopo quella data".
2. - La questione non è fondata.
Il remittente mostra di non ignorare che la Corte - in punto
specifico - dopo aver considerato che la fissazione di un momento
temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque
modificazione normativa, ha espressamente osservato che il sistema
previdenziale introdotto con la legge n. 576 del 1980, disancorato
com'è dalla corrispondenza fra contributi e pensioni, non porta
assolutamente a configurare un diritto dell'iscritto
all'intangibilità del trattamento pensionistico previgente (sentenza
n. 132 del 1984).
Senonché, sempre secondo l'ordinanza, è il sottostante criterio
di calcolo della effettiva liquidazione che dovrebbe essere tenuto
distinto nei diversi periodi, prima e dopo, cioè, l'intervento della
nuova disciplina.
Con il che, basterà considerare, verrebbe a reintrodursi - altro
non rappresentando il calcolo liquidatorio se non l'elemento
oggettivo di computo del trattamento - quella intangibilità del
trattamento medesimo che - sul piano dell'art. 3 Cost. - la Corte ha
ritenuto non sussistere, essendosi verificato il razionale trapasso
dal sistema contributivo a quello retributivo.
Per contro, si prospetterebbe irrazionale, nel momento in cui
radicalmente - come detto - si trasforma la disciplina da
mutualistica in solidaristica, proprio l'introduzione di un sistema
di computo misto - quale quello assunto in ipotesi dal giudice a quo
- che per il suo palmare e discutibile ibridismo negli addendi di
calcolo contrasterebbe altresì, in concreto, con quella chiarezza
nella applicazione del dettato normativo, che rappresenta contributo
essenziale alla certezza del diritto (sentenza n. 31 del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge 20 settembre 1980 n.
576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevata dal Pretore
di Enna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte