Sentenza n. 171/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1,
lettera b), parte seconda, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), promosso, con ordinanza emessa il
1° giugno 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino
sui ricorsi riuniti proposti dall'ente morale fondazione Rachelina
Ambrosini contro il Centro servizio imposte dirette di Salerno,
iscritta al n. 688 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 1° giugno 2000 (r.o. n. 688 del 2000), la
Commissione tributaria provinciale di Avellino - nel corso di un
giudizio avente ad oggetto la richiesta di rimborso, da parte di un
ente morale, della ritenuta di acconto effettuata nei suoi confronti,
in occasione della percezione dell'indennità di esproprio di un
suolo che era stato ad esso devoluto per testamento - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1,
lettera b), parte seconda, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede la
esclusione, dalla imposta sui redditi, delle plusvalenze realizzate
in occasione della espropriazione di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione, che siano stati acquisiti dall'espropriato
per successione o donazione.
2. - Il giudice a quo osserva che l'art. 81, comma 1, del d.P.R.
n. 917 del 1986, mentre, nella prima parte della lettera b),
annovera, tra i redditi diversi, le plusvalenze realizzate in
occasione della cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni, escludendo, tuttavia, "quelli
acquisiti per successione o donazione", nella seconda parte
ricomprende, "in ogni caso", tra le plusvalenze tassabili, quelle
realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione (alle quali vanno equiparate, secondo la
sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 1995, le plusvalenze
da espropriazioni).
Detta disposizione, rendendo sempre tassabili le plusvalenze da
ultimo accennate, senza che l'imposizione possa intendersi limitata
ai beni costruiti o acquistati da non più di cinque anni o esclusa
per i beni acquisiti per successione o donazione, collide, secondo il
rimettente, con il principio di equità fiscale, a causa della
ingiusta disparità di trattamento che, in violazione dell'art. 3
della Costituzione, posto in relazione al principio di capacità
contributiva di cui all'art. 53, viene a determinarsi fra i
contribuenti, a seconda che si trovino nella situazione prevista
dalla prima ovvero dalla seconda parte della disposizione stessa.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità o la infondatezza della
questione.
L'inammissibilità, secondo la difesa erariale, deriverebbe dal
fatto che, avendo il giudizio principale per oggetto il rimborso
delle ritenute operate in occasione del pagamento al ricorrente
dell'indennità di esproprio di un terreno edificabile, che era stato
devoluto al medesimo per testamento, la norma da applicare è il
comma 5 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La parte
pubblica eccepisce, perciò, il difetto di ogni delibazione e
valutazione, da parte del rimettente, in ordine alla rilevanza della
questione, essendo questa prospettata direttamente con riferimento
alla norma di cui all'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917
del 1986.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione
stessa, trovando la diversità di trattamento tra le fattispecie
considerate giustificazione nella diversa configurazione e natura
delle plusvalenze poste a raffronto.
Andrebbe considerato, in proposito, che, per i beni immobili
diversi dai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la
plusvalenza realizzata in dipendenza della loro cessione a titolo
oneroso è tassata in funzione di un'attività speculativa,
oggettivamente desunta dalla circostanza che la cessione sia avvenuta
entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile;
ciò che giustifica l'esclusione dalla "imponibilità" quando
l'immobile sia stato acquisito per successione o donazione, mancando,
in tal caso, il presunto intento lucrativo. Invece, per i terreni a
destinazione edificatoria, la tassazione del plusvalore realizzato, a
seguito della loro cessione onerosa, prescinde dal collegamento con
una attività speculativa e si fonda, unicamente, sul dato oggettivo
della avvenuta destinazione edificatoria del terreno all'atto della
cessione. Donde la ragionevolezza della tassazione anche quando le
plusvalenze siano realizzate per effetto di cessioni di terreni
pervenuti al cedente a titolo non oneroso. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria
provinciale di Avellino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), parte seconda, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione delle testo unico delle imposte sui redditi), nella
parte in cui non prevede la esclusione dalla imposta sui redditi
delle plusvalenze realizzate in occasione della espropriazione di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che siano
stati acquisiti dal cedente per successione o donazione.
Secondo il rimettente, la mancata equiparazione, a fini
impositivi, di dette plusvalenze a quelle realizzate in occasione
delle cessioni degli altri beni indicati nella prima parte della
lettera b) della disposizione denunciata determinerebbe una
irragionevole disparità di trattamento fra contribuenti, così
violando gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
2. - Al fine di meglio inquadrare la questione portata all'esame
della Corte, giova richiamare, sia pure in breve sintesi, il quadro
normativo in cui essa si colloca, rammentando che l'art. 81, comma 1,
lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
unico delle imposte sui redditi, aveva, in un primo tempo, previsto
la tassazione, quali redditi diversi, delle sole "plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni", escludendo però,
dalla tassazione, "quelli acquisiti per successione o donazione e le
unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo
intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state
adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari".
In prosieguo, l'art. 11 della legge 31 dicembre 1991, n. 413,
integrando la fattispecie impositiva già prevista dal menzionato
art. 81, ha disposto, al comma 1, lettera f), l'assoggettamento ad
imposta anche delle "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a
titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria,
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".
La disciplina risultante da detta modifica, è stata resa applicabile
dal comma 5 del medesimo art. 11 della legge n. 413 del 1991, pure
alle "plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti
che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o
di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di
procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per
effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza
divenute illegittime", relative a terreni con destinazione
urbanistica.
3. - Ciò posto, va respinta, anzitutto, l'eccezione di
inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura dello
Stato, non potendo in alcun modo sostenersi che il rimettente,
essendosi limitato a denunciare l'art. 81, comma 1, lettera b), del
d.P.R. n. 917 del 1986, non abbia correttamente enunciato la
disposizione applicabile alla fattispecie. Sia pure attraverso il
rinvio contenuto nel comma 5 dell'art. 11 della legge n. 413 del
1991, non è dubbio che sia l'art. 81, comma 1, lettera b), del
d.P.R. n. 917 del 1986, la disposizione che stabilisce il regime
tributario destinato a regolare la fattispecie all'esame del
rimettente.
4. - Nel merito, la questione non è fondata, non sussistendo il
lamentato vizio di disparità di trattamento fra la disciplina
tributaria delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo
oneroso di terreni edificatori, acquisiti dal cedente per successione
o donazione, e quello delle plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei beni immobili indicati nella prima parte della
disposizione censurata.
Trattandosi di stabilire se quest'ultima sia tale da determinare
una irragionevole discriminazione fra situazioni meritevoli di essere
considerate allo stesso modo, il giudizio richiesto alla Corte si
incentra, così come già altre volte rilevato (vedi, in particolare,
sentenze n. 89 del 1996, n. 5 e n. 441 del 2000), nel verificare il
"perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto
egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione (oppure, a
seconda dei casi, quella specifica equiparazione), traendone, quindi,
le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo.
E ciò nel senso che, ove una siffatta verifica dovesse evidenziare
una carenza di causa o ragione della disciplina stessa, potrà dirsi
realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma,
proprio perché fondato sulla irragionevole differenziazione ovvero,
a seconda dei casi, sulla irragionevole omologazione delle situazioni
poste a raffronto.
Tanto premesso, va osservato che, così come giustamente rileva,
nel suo atto di intervento, il Presidente del Consiglio, il
legislatore, con l'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917
del 1986, ha ritenuto di tassare le plusvalenze realizzate in
dipendenza della cessione a titolo oneroso di beni immobili in quanto
significative di una attività speculativa del soggetto,
oggettivamente dimostrata dall'indice temporale costituito dalla
cessione del bene intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto o
dalla costruzione dell'immobile.
In relazione a ciò, la disposizione oggetto di censura ha,
coerentemente, escluso la tassazione, in ogni caso, degli immobili
pervenuti all'interessato a titolo successorio o di donazione,
circostanze queste di per sé atte a dimostrare l'inesistenza del
presunto intento speculativo. Viceversa, per la plusvalenza
realizzata a seguito della cessione di terreni a destinazione
edificatoria, la considerazione di essa quale reddito, da parte del
legislatore, prescinde dal collegamento con una attività speculativa
del soggetto percettore e si basa, unicamente, come questa Corte non
ha mancato di evidenziare, sul mero dato oggettivo della lievitazione
dei prezzi degli stessi, a seguito dell'avvenuta destinazione
edificatoria in sede di pianificazione urbanistica (sentenza n. 533
del 1995).
Non è dunque irragionevole o discriminatorio, in relazione alla
diversa ratio ispiratrice dei due trattamenti fiscali posti a
raffronto, il fatto che la legge abbia sottoposto a tassazione le
plusvalenze aventi le caratteristiche da ultimo accennate, anche
quando si tratti di terreni acquisiti a titolo non oneroso, e quindi
per successione o per donazione. E questo assoggettandole ad una
specifica disciplina che attiene anche alle modalità di imposizione
fiscale; imposizione che, alla luce di quanto previsto dal medesimo
art. 11, comma 1, lettera c), della legge n. 413 del 1991, avviene,
infatti, secondo il regime di tassazione separata, di cui
all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, comma 1, lettera b), parte seconda, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte