Sentenza n. 171/2002
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 2000 dal Tribunale di
Siena nel procedimento civile vertente tra la UST-CISL di Siena e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore
Franco Bile;
Udito l'avvocato Adriana Pignataro per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 6 novembre 2000 il Tribunale di Siena
ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della
Costituzione - la questione di costituzionalità degli artt. 4 e 9
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui, rispettivamente, non
comprendono i sindacalisti tra le "persone assicurate" e le
associazioni sindacali tra i "datori di lavoro", con particolare
riguardo ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
(provinciali o nazionali), collocati in aspettativa non retribuita ai
sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), e svolgenti attività sindacale con esposizione al
medesimo rischio professionale di altre categorie di lavoratori
specificatamente tutelate.
L'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione
proposto da un'organizzazione sindacale contro il decreto ingiuntivo
emesso nei suoi confronti, sulla base di un verbale di accertamento
dell'INAIL, per il pagamento di premi assicurativi non corrisposti (e
delle relative sanzioni), relativamente a lavoratori collocati in
aspettativa e svolgenti presso la stessa organizzazione un'attività
protetta in quanto rischiosa.
Il giudice rimettente rileva che l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del
1965 comprende nell'assicurazione, in presenza di specifici
requisiti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi (artigiani),
soci di cooperative ed altre categorie; e ritiene che non si possa in
via interpretativa annoverare i sindacalisti tra le "persone
assicurate" di cui al citato articolo, e le associazioni sindacali
tra i "datori di lavoro" di cui all'art. 9.
Peraltro, a suo avviso, la tendenza evolutiva dell'ordinamento,
anche a seguito di interventi della Corte costituzionale, pone in
dubbio la giustizia e la razionalità dell'esclusione dalla tutela
dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, per i quali
non impropriamente può parlarsi di lavoro sindacale, anche
considerando che essi fruiscono di un'indennità a carico
dell'organizzazione, commisurata alla retribuzione già percepita.
Circa la rilevanza, il giudice osserva che nella specie i
lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svolgevano nella sede
provinciale dell'organizzazione sindacale un'attività, da essa
retribuita, oggettivamente protetta dalla legge, in quanto facevano
uso non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti,
nonché di personal computers, fotocopiatrici, macchine elettriche ed
elettroniche esistenti presso l'organizzazione.
Circa poi la non manifesta infondatezza della questione, la
mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori è considerata dal
rimettente in contrasto con l'art. 3 Cost., per la disuguaglianza di
trattamento a fronte della tutela accordata ad altri lavoratori
prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio; con
l'art. 2 Cost., per la lesione del diritto dell'individuo al pieno
svolgimento della propria personalità nella forma dell'attività
sindacale, e per la possibilità che l'assenza di copertura
assicurativa ostacoli la scelta di impegno sindacale del lavoratore,
con ulteriore violazione degli artt. 18 e 39 Cost; con l'art. 38,
comma 2, Cost., che garantisce alla generalizzata categoria dei
lavoratori i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita anche in
caso di infortunio.
2. - L'INAIL ha presentato una memoria a sostegno della
dichiarazione di fondatezza della questione, ove la normativa di cui
agli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non possa ritenersi
estensibile in via interpretativa anche alla fattispecie in esame. A
suo avviso, l'attività dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali a tempo pieno prestata sotto le direttive e per le
finalità dell'organizzazione sindacale (configurabile come
associazione privata non riconosciuta) riveste i caratteri della
collaborazione continuativa, onde i sindacalisti devono ritenersi
associati che agiscono per l'associazione, come tali coperti da
garanzia assicurativa in presenza di rischio tutelato. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Siena solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella
parte in cui non comprendono tra le "persone assicurate" ed i "datori
di lavoro" rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché
chiamati a ricoprire cariche sindacali (nazionali e provinciali) e le
organizzazioni sindacali, nell'ipotesi di svolgimento, da parte dei
primi, di attività comportante esposizione a rischio professionale.
2. - La questione è fondata.
Nel sistema di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 il godimento della
tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali è condizionato all'esistenza congiunta di un
presupposto soggettivo e di uno oggettivo. Sotto il primo profilo
sono assicurati i soggetti compresi in una delle categorie
specificamente enumerate dall'art. 4; sotto il secondo i soggetti
così individuati devono svolgere una delle attività, protette in
quanto ritenute pericolose, indicate dall'art. 1. I datori tenuti
alla contribuzione sono poi individuati dall'art. 9 in quelli che
esercitano le attività di cui all'art. 1 ed occupano le persone di
cui all'art. 4.
Su tale sistema la Corte costituzionale è intervenuta
ripetutamente, affermando il principio secondo cui presupposto
esclusivo per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è
l'esposizione al rischio, e ricavandone la tendenziale estensione
della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese
in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile
alle lavorazioni protette (sentenza n. 98 del 1990), a prescindere
dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato (sentenze
n. 476 del 1987, n. 160 del 1990 e n. 332 del 1992).
In applicazione di questo principio, la Corte ha inciso
sull'art. 9, ampliando la nozione di "datore di lavoro" tenuto agli
adempimenti contributivi, in particolare escludendo che il soggetto
ad essi obbligato sia necessariamente colui che determina le
condizioni di rischio (sentenza n. 98 del 1990).
Ed ha anche esteso la portata dell'art. 4, ritenendo
ingiustificata l'esclusione, dall'elenco delle persone assicurate,
dei prestatori di attività lavorative operanti nelle stesse
condizioni di rischio di altre categorie protette (sentenze n. 476
del 1987, n. 137 del 1989, n. 332 del 1992).
Ne risulta un sistema che, comprendendo tra i beneficiari
dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 4 non solo i lavoratori
operanti in regime di subordinazione, ma anche (a seguito dei citati
interventi di questa Corte) i collaboratori di imprese familiari e
gli associati in partecipazione, soddisfa l'esigenza della massima
estensione della tutela contro gli infortuni e le malattie
occasionate da attività di lavoro.
Parallelamente l'evoluzione legislativa ha allargato il novero
delle categorie protette, prevedendo, oltre la copertura assicurativa
degli infortuni in ambito domestico (legge n. 493 del 1999) -
l'obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati e gli
sportivi professionisti (legge n. 38 del 2000, artt. 5 e 6).
3. - In tale prospettiva deve essere valutata l'attività che i
lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300
del 1970 svolgono - sotto le direttive e per le finalità
dell'organizzazione sindacale, presso cui ricoprono cariche
provinciali o nazionali - con esposizione ad un rischio
obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette dall'art. 1 del
d.P.R. n. 1124 del 1965.
Alla stregua della ricordata giurisprudenza, la mancata
inclusione di questi soggetti tra i beneficiari dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viola
l'art. 3, primo comma, Cost.
4. - L'illegittimità di tale mancata inclusione comporta,
specularmente, l'illegittimità dell'esclusione dell'organizzazione
sindacale dai soggetti, indicati dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del
1965, da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla
contribuzione assicurativa.
La già rilevata esigenza di tutelare il lavoro attraverso
l'estensione dell'assicurazione obbligatoria comporta infatti la
svalutazione del titolo o del regime giuridico in base al quale
l'attività sia espletata, tanto da rendere irrilevante la questione
circa la definizione della natura del rapporto in virtù del quale il
lavoratore in aspettativa agisca nell'interesse dell'organizzazione
sindacale, essendo sufficiente riscontrare il suo assoggettamento ad
un rischio professionale identico a quello di categorie protette.
5. - Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e tra gli obbligati alle relative contribuzioni,
rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a
ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le
organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano
attività previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.
Rimangono assorbite le altre ragioni di censura dedotte dal
rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non prevedono, tra i
beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati,
rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a
ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le
organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano
attività previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte