Sentenza n. 172/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Trentino-Alto Adige
contro il Ministro del Tesoro, notificato il 2 luglio 1981 depositato
nella Cancelleria della Corte costituzionale l'8 luglio 1981, iscritto
al n. 28 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto
a seguito dei decreti del Ministro del Tesoro 11 aprile 1981 (G.U. n.
120) e 5 maggio 1981 (G.U. n. 136) in tema di autonomia finanziaria,
contabile e patrimoniale;
visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il giudice relatore
dott. Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Alessandro Pace, per la Regione Trentino-Alto Adige e
l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 2 luglio 1981 la Regione
Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta regionale,
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro del
Tesoro avverso i decreti dello stesso ministro dell'11 aprile e del 5
maggio 1981 (pubblicati sulla GG. UU. del 4 maggio 1981 n. 120 e del 20
maggio 1981 n. 136).
La Regione premette di aver già sollevato in via principale, con
ricorso dell'8 maggio 1981 depositato il 16 successivo, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 40 e 35 della legge n.
119/1981, dei quali i due decreti ministeriali costituiscono
attuazione.
Secondo la Regione, infatti, il legislatore nazionale con le citate
disposizioni della legge n. 119 del 1981 e, conseguentemente, con i due
decreti impugnati in questa sede, ha invaso la competenza legislativa
regionale in tema di autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale,
nonché in ordine alla disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria dei Comuni e dell'ordinamento degli enti sanitari e
ospedalieri.
La Regione conclude chiedendo che la Corte costituzionale, "previa
declaratoria d'incostituzionalità degli artt. 35 e 40 della legge n.
119/1981, voglia affermare la competenza della Regione Trentino-Alto
Adige nelle materie sopra indicate e conseguentemente annullare i
decreti del Ministro del tesoro 11 aprile e 5 maggio 1981 in tutte
quelle parti in cui viene invasa la competenza legislativa e
amministrativa regionale".
Con lo stesso ricorso si chiede inoltre la sospensione
dell'esecuzione del D.M. 11 aprile 1981.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo
in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, a norma degli artt. 39
l. 11 marzo 1953 n. 87 e 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956,
essendo rivolto e notificato al Ministro del Tesoro anziché al
Presidente del Consiglio. L'Avvocatura richiama in proposito la
sentenza di questa Corte del 26 gennaio 1957 n. 6.
Nel merito la difesa dello Stato ha rilevato che le disposizioni
richiamate, indicando nel conto corrente con il Tesoro lo strumento per
accreditare ai Comuni le somme provenienti dallo Stato, da un lato
trovano il loro sicuro fondamento nell'art. 119 Cost., dall'altro
regolano materia che esula dalla competenza regionale in tema di
ordinamento degli enti locali.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina dell'uso delle
disponibilità (art. 40 l. n. 119/1981), essa interferisce
indubbiamente sulla normativa di competenza regionale, ma trova
comunque il suo fondamento negli artt. 4 e 5, prima parte, dello
Statuto T.A.A.. Occorre, infatti distinguere tra risorse provenienti
dal bilancio dello Stato e ogni altra risorsa di pertinenza del Comune.
Per le prime, in consonanza con quanto la Corte ha affermato nelle
sentenze nn. 94 e 95/1981, deve ritenersi che la disciplina del loro
accredito ai comuni costituisca la naturale prosecuzione del potere di
disciplina della finanza comunale mediante l'attribuzione di risorse
che transitano per il bilancio dello Stato.
Per le seconde - osserva l'Avvocatura - le disposizioni dettate con
l'art. 40 l. n. 119/1981 si inseriscono in un quadro unitario diretto a
salvaguardare, per quanto concerne la finanza degli enti, la
possibilità di programmare la spesa e di destinare le risorse di loro
competenza ai bisogni la cui cura è ad essi attribuita (secondo quanto
dispone per le Regioni l'art. 119 comma secondo Cost.).
Viceversa l'uso patrimoniale delle medesime risorse, cioè la loro
giacenza fruttifera in attesa dell'impiego, costituisce un momento del
fenomeno finanziario che lo Stato ha il potere di regolare coordinando
la propria finanza con quella degli enti, giacché la separazione dei
flussi delle risorse prima del loro impiego genera fenomeni economici
distorsivi, che è nell'interesse generale della comunità evitare.
L'Avvocatura conclude chiedendo che la Corte costituzionale,
respinta la domanda di sospensione, dichiari il ricorso inammissibile
oppure lo rigetti, statuendo che allo Stato spetta dettare le
disposizioni emanate con i decreti ministeriali 11 aprile e 5 maggio
1981. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se i DD.MM.
del Ministro del Tesoro dell'11 aprile e del 5 maggio 1981 siano o meno
lesivi della sfera di competenza legislativa regionale, in tema di
autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale, della regione
Trentino-Alto Adige (artt. 3,23, 81 e 97 della Costituzione e 4, 5, 16,
69 e ss. dello Statuto Speciale T.A.A.).
Con il primo di detti decreti il Ministro, richiamandosi all'art.
40 della legge 30 marzo 1981 n. 119, ha disposto che gli enti pubblici
di cui agli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (tra i
quali le regioni a statuto ordinario e speciale), nonché le province e
i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e con bilancio
di entrata superiore a un miliardo di lire, non possano mantenere
disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di
credito, di cui all'art. 5 del r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, per un
importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste
dal bilancio di competenza degli enti medesimi. Ha conseguentemente
dettato tutta una serie di norme che disciplinano gli obblighi di
informazione posti a carico degli enti predetti in favore delle aziende
di credito; i modi di afflusso delle disponibilità degli enti stessi
in contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato; la sottoposizione delle relative contabilità
alle norme del r.d.l. 23 maggio 1924 n. 827; il riconoscimento a favore
di tali contabilità di un interesse annuo posticipato del 5%;
l'afflusso in dette contabilità di tutte le assegnazioni, i contributi
e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato, fatta eccezione per
i fondi di cui all'art. 38 dello Statuto della regione siciliana,
nonché quelli destinati alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e Bolzano.
Con il secondo decreto (5 maggio 1981) lo stesso Ministro,
richiamandosi questa volta all'art. 35, comma primo, della legge n.
119/1981, ha stabilito che le unità sanitarie locali, di cui all'art.
14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, devono affidare la gestione del
proprio servizio di tesoreria a determinate istituzioni creditizie che
vengono tassativamente indicate.
Nel ricorso la Regione prospetta quattro motivi di conflitto: 1)
violazione, da parte del D.M. 11 aprile 1981 e dell'art. 40 della legge
n. 119/1981, della competenza legislativa secondaria in tema di
ordinamento dei Comuni (art. 5 n. 1 St. T.A.A., art. 81 Cost. e art. 16
St. T.A.A.). 2) Violazione, da parte dello stesso D.M. 11 aprile 1981 e
dell'art. 40 della legge n. 119/1981, dell'autonomia contabile e
finanziaria della Regione (artt. 69 ss. St. T.A.A.) e dell'autonomia
patrimoniale dell'ente. Disparità di trattamento e irragionevolezza
della disciplina (artt. 3 e 97 Cost.). 3) Violazione, da parte del
D.M. predetto e del citato art. 40 l. n. 119/1981, dagli artt. 23
Cost. e 16 St. T.A.A., sempre in tema di autonomia contabile,
finanziaria e patrimoniale della Regione. 4) Violazione, da parte del
D.M. 20 maggio 1981 e dell'art.35 della legge n. 119/1981, dell'art. 4
n. 7 e dell'art. 16 St. T.A.A., in relazione all'art. 6 bis del D.L. 30
dicembre 1979 n. 663, così come modificato dalla legge 29 febbraio
1980 n. 33, e all'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975 n. 474.
2. - Il ricorso, tuttavia, è inammissibile per non essere stato
notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, bensì al Ministro
del Tesoro.
Questa Corte ha più volte affermato che i conflitti di
attribuzione tra Stato e Regioni "devono svolgersi esclusivamente nel
contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri, da un lato,
e del Presidente della Regione, dall'altro, di qualunque autorità
dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva"
(sentenza n. 6/1957), disponendo in tal senso gli artt.39 della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 27 delle norme integrative 16 marzo 1956.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso con il
ricorso in epigrafe indicato, dalla Regione Trentino- Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte