Sentenza n. 172/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 105,
109 e 119 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi
sulle imposte dirette) promossi con cinque ordinanze emesse il 28
dicembre 1974 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì
sul ricorso dell'Ente Morale Ospedale civile di Forlimpopoli iscritte
ai nn. 595, 596, 597, 598 e 599 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno
1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'ufficio distrettuale delle imposte di Forlì accertava nel
1967 a carico dell'Opera pia "Ospedale civile di Forlimpopoli" redditi
tassabili per gli esercizi dal 1962 al 1966 ai fini dell'imposta di
ricchezza mobile, categoria B, ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), applicando altresì le penalità e le sopratasse di
cui all'art. 243 per omessa presentazione, relativamente alla gestione
ospedaliera, della dichiarazione dei redditi prescritta dall'art. 17.
L'Ospedale di Forlimpopoli ricorreva alla commissione distrettuale
delle imposte di Forlì e, poiché questa aveva confermato gli
accertamenti, impugnava tale decisione dinanzi alla commissione
tributaria di secondo grado, contestando anzitutto la tassabilità per
ricchezza mobile, cat. B, dell'Opera pia ospedaliera, stante la sua
attività istituzionale, e denunciando poi l'illegittimità
costituzionale degli artt. 105, 109 e 119 del menzionato testo unico
per eccesso di delega, e perciò in riferimento all'articolo 76 Cost..
La Commissione adita, dopo avere osservato che dalla
interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni del testo
unico si evince che "la tassazione ai fini dell'imposta di ricchezza
mobile, categoria B, prescinde sia dall'esercizio dell'impresa" sia
dall'obbligo, per un ente pubblico, quale l'opera pia "Ospedale civile
di Forlimpopoli", di tenere la propria contabilità in base alle
particolari disposizioni di cui al r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, ha
ritenuto che effettivamente il Governo, introducendo con le
disposizioni del d.P.R. impugnato obbligazioni tributarie non previste
per gli enti che non esercitassero attività d'impresa né dalla legge
5 gennaio 1956, n. 1, né dalla legislazione precedente, avrebbe
superato il limite dei poteri delegatigli dal Parlamento con l'art. 63
della stessa legge n. 1 del 1956. In particolare ha rilevato che tutti
i precedenti normativi specifici dei tre articoli denunziati
sembrerebbero infatti riferirsi a persone giuridiche pubbliche o
private esercenti attività d'impresa: così gli artt. 25 del T.U. 24
agosto 1877, n. 4021, e 9 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 per quanto
concerne l'art. 119 del d.P.R. n. 645 del 1958; gli artt. 7 e 8 della
citata legge n. 1 del 1956 per quel che attiene all'art. 109 del d.P.R.
n. 645 del 1958; le norme che lo stesso art. 105 del d.P.R. n. 645
richiama, per quanto riguarda tale disposizione. Ed ha concluso nel
senso che il sostanziale ampliamento della sfera dei soggetti tassabili
in ricchezza mobile, cat. B, operato dalle disposizioni denunziate con
l'inclusione degli enti pubblici non esercenti attività
imprenditoriali renderebbe evidente il contrasto delle norme stesse con
l'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la
sollevata questione venga dichiarata infondata.
Si afferma, in particolare, nell'atto di intervento che tutta la
normativa dettata in materia di imposta di ricchezza mobile, dal T.U.
24 agosto 1877, n. 4021 e dalle norme successive, "ha sempre definito
il presupposto di tale imposta senza alcun riferimento alla natura ed
alle qualità del soggetto produttore del reddito ed alla relativa
destinazione". Le condizioni soggettive del soggetto passivo
dell'imposta sono invero sempre venute in rilievo ai soli fini di
eventuali esenzioni, peraltro non previste per soggetti quali l'opera
pia in questione.
La diversa, e non nuova, problematica concernente
l'assoggettabilità all'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di
gestione degli enti pubblici concerne invece il punto dell'incidenza
sulla qualifica del reddito come tassabile dell'eventuale vincolo
legale di destinazione che limita la disponibilità degli utili.
Ma sul punto in questione - oggetto di "secolare interpretazione,
anche giurisprudenziale" - né la legge delega 5 gennaio 1956, n. 1,
né il d.P.R. n. 645 del 1958 recano innovazioni rispetto alla
normativa precedente, onde sarebbe del tutto inconsistente l'assunto
che le norme del decreto delegato vadano oltre i limiti posti dalla
delega legislativa.
La questione che la Commissione tributaria di secondo grado di
Forlì deve risolvere - conclude l'Avvocatura - è, in definitiva,
"soltanto quella relativa alla natura dell'utile di cui si discute ed
alla sua oggettiva qualificazione come reddito soggetto ad imposta di
ricchezza mobile". Considerato in diritto :
La questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di
Forlì, con le cinque ordinanze in epigrafe di identico contenuto e di
pari data, è se l'assoggettamento dei pubblici ospedali all'imposta di
ricchezza mobile, categoria B, in quanto non previsto, né dalla legge
di delegazione (5 gennaio 1956, n. 1), né dalla legislazione a questa
anteriore, ma egualmente introdotto dal decreto delegato (articoli 105,
109 e 119 del t.u. n. 645 del 1958 sulle imposte dirette), possa
considerarsi costituzionalmente legittimo in riferimento all'art. 76
Cost..
Premesso che l'impugnazione degli artt. 105 e 109, concernenti non
già l'an, ma il quantum, e dell'art. 119, concernente l'accertamento,
presuppone l'applicabilità dell'art. 8 del t.u. n. 645 del 1958, va al
riguardo preliminarmente osservato che nessuna delle disposizioni
denunciate - e nessuna delle altre disposizioni dello stesso testo
normativo - indica nominatim gli enti ospedalieri quali soggetti
passivi del rapporto tributario in parola. È in via di
interpretazione, pertanto, che la Commissione, sostanzialmente
adeguandosi sul punto all'indirizzo dell'ufficio distrettuale delle
imposte, perviene al riconoscimento della tassabilità in ricchezza
mobile, cat. B, dei pubblici ospedali, affermando testualmente che
proprio "da questa interpretazione deriva la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale". Senonché, già anteriormente alla
data di emissione delle cinque ordinanze de quibus, le sezioni unite
della Corte di Cassazione avevano statuito (sentenza 4 marzo 1974, n.
594) che "i proventi netti degli ospedali civili non rientrano nella
nozione di reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile",
dovendosi ravvisare nella disciplina normativa quel "vincolo legale di
destinazione dei proventi degli ospedali dipendenti da enti pubblici",
che toglie a tali proventi "il carattere di ricchezza autonoma" ed
induce perciò ad "escludere dalla nozione di reddito mobiliare
imponibile i proventi di attività che realizzano servizi continuativi
di pubblico interesse"; tanto più che la disciplina normativa degli
ospedali, già secondo l'"ordinamento disposto con la legge 12 febbraio
1968, n. 132, s'è evoluta con l'accentuazione della considerazione
pubblicistica dei servizi ospedalieri, anche nei riguardi tributari,
essendo stati equiparati a tali effetti gli enti ospedalieri alle
amministrazioni dello Stato". Tale interpretazione, confermata da altre
pronunce della stessa Corte di Cassazione, è stata successivamente
accolta dalle sezioni unite della Commissione tributaria centrale e
fatta propria persino dal Ministero delle finanze, che con apposita
nota della competente Direzione generale delle imposte dirette (20
aprile 1978, n. 11/679) ha comunicato ai dipendenti uffici
"l'inopportunità di procedere agli accertamenti ai fini dell'imposta
di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società per gli avanzi di
gestione degli enti ospedalieri", disponendo che pertanto "devono
essere abbandonate tutte le contestazioni pendenti relativamente alle
quali non sono intervenute decisioni passate in giudicato".
Da quanto precede si deduce che nella specie non si configura già
una questione di legittimità costituzionale - quella, appunto, secondo
cui "il Governo sarebbe andato oltre ai poteri delegatigli dal
Parlamento con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1", così
violando l'art. 76 Cost. - bensì di interpretazione, la quale può
essere risolta alla luce del diritto vivente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 105, 109 e 119 del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette)
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Forlì con cinque ordinanze
emesse il 28 dicembre 1974 (R.o. 595, 596, 597, 598 e 599 del 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte