Sentenza n. 172/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 660/1973
- art. 3legge 823/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 19
dicembre 1973, n. 823 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria") promosso con
ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dalla Commissione Tributaria di
secondo grado di Roma sul ricorso proposto da D'Archivio Giuseppe
iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Sig. D'Archivio Giuseppe definiva tramite concordato con
l'Amministrazione finanziaria il reddito di ricchezza mobile e quello
complementare per l'anno 1970. Tale reddito ineriva a due distinte
attività commerciali, delle quali una ceduta nel corso dell'anno,
nonché al ricavo derivante dalla cessione di quest'ultima attività e
del relativo avviamento commerciale. Successivamente il D'Archivio
chiedeva di definire con la procedura automatica (c.d. condono) di cui
al decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19
dicembre 1973, n. 823, le controversie relative alle dichiarazioni dei
redditi per gli anni dal 1971 al 1973. L'Ufficio accoglieva l'istanza
e, in applicazione dell'art. 3 del detto decreto legge, liquidava le
imposte sulla base dei redditi definiti per il 1970 con l'aumento del
10 per cento l'anno. Il contribuente proponeva allora ricorso
sostenendo che, ai fini del conteggio per il condono, fra i redditi
definiti per il 1970 non si sarebbe dovuto prendere in considerazione
quello relativo all'attività commerciale cessata né quello definito
per la cessione dell'avviamento commerciale, trattandosi di redditi
occasionali e comunque non riprodottisi.
Nel corso di tale giudizio, la Commissione Tributaria di secondo
grado di Roma, con ordinanza del 20 dicembre 1977 (Reg. ord. n.
432/78), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1973, n. 823 - recte: dell'art. 3 del decreto legge 5
novembre 1973, n. 660 ("Norme per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria"), così come modificato dall'articolo
unico della legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823 - , "nella
parte in cui, per i periodi di imposta antecedenti al 31 ottobre 1973,
scaduto il termine per la dichiarazione, ma non quello per
l'accertamento, prevede la commisurazione dell'imposta maggiorata del
10 per cento per ciascun periodo, sulla base dell'ultimo imponibile
definito nei modi ordinari o a norma dell'art. 2 della stessa legge".
Osserva la Commissione Tributaria che l'applicazione automatica
dell'aumento del 10 per cento anche relativamente ai redditi
occasionali o comunque non più riprodotti negli anni successivi,
comporta per il contribuente "una situazione di particolare onerosità,
tale da porlo in posizione differenziata e più gravosa rispetto agli
altri cittadini", e determina, a causa della sua irrazionalità, una
violazione del principio di eguaglianza e del criterio di capacità
contributiva. Ed invero, conclude la Commissione, "il contribuente, nel
chiedere di beneficiare del condono, non può, per il solo motivo che
la legge relativa prevede un freddo automatismo di applicazione del
prelievo fiscale, trovarsi in posizione differenziata rispetto ad altri
cittadini in analoghe condizioni e, inoltre, subire una imposizione
fiscale non correlata al criterio della effettiva capacità
contributiva".
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
2. - E intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo il rigetto della questione.
Osserva l'Avvocatura che è evidente la manifesta infondatezza
della tesi del giudice a quo, secondo il quale il sistema di
determinazione automatica del prelievo fiscale ancorato ad una
situazione pregressa, comporterebbe, nel caso di mancato rinnovamento
di tale situazione, una particolare onerosità per il contribuente,
tale da porlo in una posizione differenziata e più gravosa rispetto
agli altri cittadini.
In primo luogo, infatti, la legge n. 823 del 1973 non prevede alcun
sistema di imposizione, ma dispone soltanto in ordine alla definizione
in via amministrativa delle controversie pendenti e relative al vecchio
sistema d'imposizione, per cui essa non può essere in contrasto col
principio della capacità contributiva, che governa il sistema
tributario sostanziale, ma non interessa il relativo contenzioso.
In secondo luogo, il sistema della definizione in via
amministrativa attuato dalla legge in questione non può mai aggravare,
ma soltanto agevolare la posizione dei contribuenti, poiché questi
ultimi non sono tenuti a sottostare alla definizione stessa ma devono
espressamente richiederla. Questa facoltà di scelta rappresenta invero
la più efficace garanzia degli interessi dei contribuenti, i quali
soltanto sono abilitati a porre in moto il procedimento di definizione
alle condizioni prestabilite mentre l'Amministrazione non può
sottrarsi alla richiesta. Tale sistema, spesso significativamente,
anche se impropriamente, indicato come un condono, costituisce in
definitiva un beneficio per i contribuenti e non può pertanto
comportare violazione delle fondamentali garanzie costituzionali del
cittadino. Considerato in diritto :
1. - In occasione dell'entrata in vigore della riforma tributaria,
col decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dalla legge
di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, sono state emanate
disposizioni dirette ad eliminare sollecitamente il rilevante
contenzioso relativo alle vecchie imposte ed a consentire una
tempestiva, seppure ridotta, entrata tributaria. È stata così
prevista la possibilità di definire, a richiesta dei contribuenti, le
controversie tributarie in via amministrativa, a condizioni
oggettivamente predeterminate sulla base d'un equo contemperamento fra
le pretese, effettive od anche solo possibili, dell'ufficio e le
dichiarazioni dei contribuenti stessi.
Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (cfr.
sentenze n. 32 del 1976, 96 e 119 del 1980) si è voluto, infatti, nel
momento in cui diveniva operante una riforma intesa a determinare un
diverso e più corretto rapporto tra fisco e contribuenti, offrire a
questi ultimi un mezzo non solo per chiudere le controversie pendenti
dinanzi alle commissioni tributarie, od ancora in istruttoria presso
gli uffici finanziari, ma anche per definire in modo semplificato, con
rapidità ed automaticità, tutti quei rapporti col fisco suscettibili
di contestazione, relativamente ai tributi soppressi o modificati per
effetto della riforma tributaria.
In particolare, per le imposte dirette da liquidare sulla base
delle dichiarazioni prodotte dai contribuenti ed ancora suscettibili di
rettifica da parte dell'ufficio, l'art. 3 del summenzionato
provvedimento legislativo ha ammesso il contribuente a richiedere la
definizione in via amministrativa di ogni eventuale controversia sulla
base del maggiore imponibile tra quello dichiarato e l'ultimo
imponibile definito, aumentato del 10 per cento per ciascun anno.
2. - Nella concreta applicazione di tale disposizione, sono
peraltro sorte alcune difficoltà interpretative per l'ipotesi in cui
nell'ultimo imponibile definito siano ricompresi redditi non più
riprodotti negli anni successivi o perché relativi ad entrate
eccezionali ed irripetibili o comunque perché derivanti da attività
cessate.
La Corte non ignora, infatti, che al riguardo si è venuto a
determinare un contrasto fra la giurisprudenza della Commissione
Tributaria Centrale e quella della Corte di Cassazione.
La prima, invero, ha costantemente e fermamente ritenuto che nella
determinazione del reddito, su cui applicare la maggiorazione
automatica ai fini del c.d. condono previsto dalla disposizione in
esame, non può tenersi conto del reddito una tantum, derivante da
un'entrata di carattere eccezionale rispetto alla normale attività del
ricorrente e perciò non ripetibile negli anni successivi, quale, ad
esempio, il valore di avviamento derivante dalla cessione di un'azienda
o d'una quota sociale o la plusvalenza derivante dalla vendita d'un
terreno edificatorio.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, invece, ha altrettanto
fermamente e costantemente affermato che, in conseguenza della
rigidità ed automaticità dei criteri che il decreto legge n. 660 del
1973 e la legge di conversione n. 823 del 1973 dettano per la
liquidazione degli imponibili, impugnabile unicamente per errori
materiali, non è consentito compiere accertamenti analitici sui
componenti dell'imponibile medesimo e decurtarlo di eventuali redditi
occasionali, sicché, nell'applicare la maggiorazione automatica ai
fini del c.d. condono, deve necessariamente tenersi conto anche dei
redditi una tantum o occasionali e di quelli derivanti da attività
cessate. In altre parole, secondo la Cassazione, la disposizione
impugnata assume l'ultimo imponibile accertato o dichiarato nella sua
unità ed inscindibilità, presumendosi, iuris et de iure, che esso,
aumentato d'una percentuale fissa specificamente stabilita, corrisponda
al reddito complessivo degli anni immediatamente successivi, e, quindi,
costituisca anche la base per la determinazione delle imposte relative
a tali anni.
Il giudice a quo, cui compete peraltro l'esame ermeneutico delle
norme che regolano la fattispecie, ha aderito all'interpretazione
adottata dalla Cassazione ma ha ritenuto che le norme così
interpretate si pongano in contrasto con i principii di eguaglianza e
di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto
prevedono un sistema di determinazione automatica del prelievo fiscale
ancorato ad una situazione pregressa. Questo sistema, infatti, nel
caso di mancato rinnovamento di tale situazione, e quindi nel caso in
cui l'ultimo imponibile accertato o definito comprenda redditi
eccezionali e non più ripetibili, comporterebbe per il contribuente
una situazione di particolare onerosità, rispetto ad altri cittadini
in analoghe condizioni. Secondo il giudice a quo, invero, nei confronti
della concessa possibilità di definire in via amministrativa le
controversie tributarie, il contribuente che versi nella descritta
situazione verrebbe a ricevere, rispetto agli altri contribuenti, che
negli stessi anni abbiano goduto di uguali redditi, un trattamento
differenziato privo di razionale giustificazione, essendo fondato
esclusivamente sul "freddo automatismo" del sistema di condono e
sull'occasionale circostanza di aver goduto, in un certo periodo, d'un
reddito eccezionale e non più riprodotto. E poiché la liquidazione
automatica dell'imponibile viene effettuata anche sulla base di questo
reddito una tantum, il medesimo contribuente verrebbe a subire
un'imposizione fiscale non correlata al criterio d'effettiva capacità
contributiva.
3. - Le sollevate questioni di legittimità costituzionale non sono
fondate.
Quanto al presunto contrasto con l'art. 53 Cost. è infatti esatto
il rilievo dell'Avvocatura dello Stato, che il decreto legge n. 660 del
1973 e la legge di conversione n. 823 del 1973 non prevedono alcun
sistema d'imposizione (regolato dalle singole leggi d'imposta) ma
dispongono soltanto in ordine alla definizione in via amministrativa
delle controversie tributarie relative al vecchio sistema
d'imposizione, dettando una peculiare disciplina per l'accertamento
dell'imponibile, rimessa all'iniziativa dei singoli interessati. Non
può esservi perciò contrasto col principio della capacità
contributiva di cui all'art. 53 Cost., che riguarda la disciplina
sostanziale dei tributi e non il relativo contenzioso e la tutela
giurisdizionale dei contribuenti (cfr. ordinanze di questa Corte n. 367
del 1983 e n. 252 del 1985).
Quanto al dedotto contrasto con l'art. 3 Cost., va osservato che il
sistema delineato dalla disposizione impugnata, ed i rigidi criteri
d'automatismo per l'accertamento dell'imponibile da esso introdotti,
trovano razionale giustificazione proprio nella rilevata esigenza d'una
rapida definizione delle pendenze relative alle imposte abrogate e
d'una tempestiva acquisizione da parte dell'erario d'un introito, anche
se ridotto. D'altra parte, poiché il detto sistema poteva non sempre
riuscire vantaggioso per il contribuente, appunto a causa della
liquidazione degli imponibili secondo criteri rigidamente prefissati ex
lege, non ne è stata prevista un'applicazione obbligatoria; né la sua
attuazione è stata rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione.
Al contrario, è stato razionalmente stabilito che la definizione in
via amministrativa delle controversie tributarie potesse aver luogo
soltanto a seguito d'esplicita istanza del contribuente; quest'ultimo,
con l'impiego della normale diligenza, ben avrebbe potuto conoscere,
con assoluta precisione, il risultato economico della definizione da
darsi alla pendenza, e pertanto ben avrebbe potuto liberamente
decidere, secondo un personale giudizio di convenienza, di rimanere
assoggettato all'ordinario sistema d'accertamento o di chiedere che
quella sua pendenza venisse definita col predetto particolare
procedimento automatico.
Questa esclusiva facoltà di scelta, egualmente concessa a tutti i
contribuenti, rappresenta la più efficace garanzia dei loro interessi
e la dimostrazione che il sistema introdotto costituisce, in
definitiva, un beneficio per i contribuenti medesimi: non può,
pertanto, profilarsi la prospettata violazione del principio
d'eguaglianza.
D'altra parte, non è nemmeno possibile un giudizio astratto di
maggiore o minore onerosità della situazione nella quale, a seguito
della richiesta di condono, venga a trovarsi un contribuente rispetto
ad un altro, basando esclusivamente tale giudizio sul diverso importo
liquidato con la procedura automatica. La valutazione di convenienza,
infatti, non può tener conto soltanto della differenza tra reddito
determinabile automaticamente e reddito prevedibilmente determinabile
in via analitica ma anche dell'eventuale vantaggio, assai variabile da
caso a caso, rappresentato dall'esonero dal pagamento degli interessi,
delle maggiorazioni d'imposta e delle pene pecuniarie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato
dall'articolo unico della legge di conversione 19 dicembre 1973, n.
823, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte