Sentenza n. 172/2002
Altra decisione · depositata il 10/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati
dell'11 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dott.
Roberto Pennisi, promosso con ricorso del Tribunale di Roma,
notificato il 9 agosto 2001, depositato in cancelleria il 31
successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 2001.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati, nonché
l'atto di intervento di Pennisi Roberto;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato
Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, il Tribunale
di Roma, con ricorso del 10 ottobre 2000, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla deliberazione adottata in data 11 novembre 1999, con la quale è
stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto
procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, come tali insindacabili a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
Il collegio ricorrente ha premesso che il deputato Vittorio
Sgarbi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui
agli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), "perché, fuori
dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offendeva la
reputazione di Pennisi Roberto - sostituto procuratore della
Repubblica presso la D.D.A. di Reggio Calabria, nonché magistrato
inquirente nell'indagine relativa all'omicidio Ligato - mediante le
seguenti espressioni: "Pennisi, un nuovo Torquemada, un torturatore
autore di una "vera persecuzione politica (...) non si sottolinea da
parte di nessuno il comportamento disumano e persecutorio di Pennisi
; espressioni diffuse tramite un comunicato stampa ANSA e pubblicate
sul quotidiano Il giornale di Calabria in data 31 maggio 1994".
La Camera dei deputati aveva approvato la predetta delibera
dell'11 novembre 1999, in conformità alla proposta della Giunta per
le autorizzazioni a procedere, la quale aveva osservato che "le frasi
pronunziate dal collega Sgarbi erano in stretta ed immediata
connessione con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del
suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati,
alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia
cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica berlina. Si
trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da
parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della
medesima si erano rivelate del tutto infondate, non senza aver
arrecato, tuttavia, un grave vulnus non solo alla reputazione degli
interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe
politica. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con
atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito,
attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione
tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito
politico. Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della
costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge,
in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso distorto degli
strumenti giudiziari".
Il Tribunale di Roma, con una prima ordinanza del 14 dicembre
1999, aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che la
deliberazione della Camera dei deputati sarebbe stata lesiva delle
attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del giudizio sulla
responsabilità penale del deputato Sgarbi, perché adottata in
palese carenza di specifici profili di collegamento tra
l'espletamento della funzione parlamentare e le opinioni espresse da
Vittorio Sgarbi mediante la divulgazione delle frasi a lui imputate.
In particolare il tribunale aveva osservato che il richiamo, operato
nella riportata motivazione della proposta di insindacabilità
adottata dalla Giunta, al generico inquadramento delle espressioni di
cui si tratta nel contesto della battaglia politica, portata avanti
dallo Sgarbi, in Parlamento ed al di fuori di esso, contro l'uso
improprio degli strumenti giurisdizionali, non poteva comunque
considerarsi sufficiente a ricondurre tali dichiarazioni nell'alveo
dell'esercizio delle funzioni parlamentari, posto che, come
evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 289 del
1998, se è vero che la funzione parlamentare non si estrinseca solo
negli atti tipici, potendo ricomprendere anche quanto sia presupposto
o conseguenza di questi ultimi, ciò non di meno ad essa non può
essere ricollegata automaticamente l'"intera" attività politica
svolta dal parlamentare, in quanto ciò comporterebbe la
trasformazione della prerogativa parlamentare in privilegio
personale.
2. - Nell'imminenza della data fissata per la decisione
sull'ammissibilità del conflitto, aveva depositato "atto di
intervento", a mezzo dei suoi difensori, il dottor Roberto Pennisi,
parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di
Roma, il quale aveva rivendicato la propria legittimazione ad
intervenire, già nella fase di delibazione circa l'ammissibilità
del conflitto sollevato dal Tribunale di Roma sulla base della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
3. - La Corte, con l'ordinanza n. 264 del 2000, aveva dichiarato
inammissibile il ricorso per conflitto in considerazione della
mancanza nell'atto introduttivo dello stesso di qualsiasi riferimento
agli specifici fatti per cui si procedeva e alla loro esatta
qualificazione giuridica, nonché del difetto, sia nel dispositivo
sia nella motivazione, di una domanda rivolta alla Corte.
4. - Il Tribunale di Roma, con il predetto secondo ricorso in
data 10 ottobre 2000, con il quale ha provveduto ad ovviare a quelle
carenze che avevano determinato la dichiarazione di inammissibilità
del primo, ha quindi nuovamente sollevato il conflitto, ritenendo,
per i motivi già esposti, che la delibera della Camera dei deputati
di cui si tratta integri una menomazione delle attribuzioni
costituzionali del potere giudiziario.
5. - Il dottor Pennisi ha depositato un nuovo atto di intervento,
chiedendo alla Corte di riconoscere la sua legittimazione ad
intervenire nel procedimento e, nel merito, di ritenere inammissibile
il conflitto, in quanto nessuna efficacia inibente sulla prosecuzione
del procedimento giurisdizionale davanti allo stesso tribunale
sarebbe da riconoscere alla deliberazione dell'11 novembre 1999 con
la quale la Camera dei deputati ha affermato l'insindacabilità delle
opinioni diffamatorie espresse dal deputato Sgarbi a carico dello
stesso dottor Pennisi; in subordine, di ritenere illegittima, e,
quindi, annullare la citata deliberazione, affermando che non spetta
alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Sgarbi.
6. - La Corte, con ordinanza n. 265 del 17 luglio 2001,
"impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a
contraddittorio integro) anche in ordine alla ammissibilità del
ricorso e dell'intervento", ha dichiarato ammissibile il ricorso,
disponendone la notifica, unitamente alla predetta ordinanza, alla
Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere depositati, presso
la cancelleria della Corte, con la prova della eseguita notificazione
entro il termine di venti giorni dalla stessa, con richiamo
all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
7. - La notifica è stata effettuata al Presidente della Camera
dei deputati in data 9 agosto 2001, mentre il ricorso, unitamente
alla prova della stessa, è stato depositato presso la cancelleria
della Corte in data 31 agosto 2001.
8. - La Camera dei deputati si è costituita nel giudizio,
concludendo per la inammissibilità del conflitto, e, in subordine,
per la infondatezza dello stesso.
Sotto il primo profilo nella memoria si osserva che il ricorso è
stato notificato al Presidente della Camera dei deputati, e non a
quest'ultima in persona del suo Presidente.
Un secondo profilo di inammissibilità viene, poi, ravvisato
nella mancata identificazione degli elementi necessari ai fini della
compiuta percezione delle ragioni del conflitto; ed un terzo nella
riproposizione di un conflitto già dichiarato inammissibile, ciò
che, ad avviso della difesa della Camera, non sarebbe consentito.
Nel merito, si sostiene la sussistenza di un nesso funzionale tra
le dichiarazioni contestate al deputato Sgarbi ed il suo mandato
parlamentare.
9. - Nell'imminenza della data fissata per la camera di
consiglio, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una
memoria, con la quale ha dedotto la improcedibilità del ricorso
introduttivo del giudizio, in quanto depositato in data successiva
alla scadenza del termine stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle
norme integrative, insistendo, comunque, per la inammissibilità ed
infondatezza del ricorso stesso. Quanto all'intervento del dott.
Pennisi, nella memoria si conclude per la inammissibilità dello
stesso, osservando che i rari casi in cui la Corte ha ammesso al
contraddittorio soggetti diversi da quelli direttamente coinvolti nel
conflitto, lo ha fatto pur sempre in considerazione della natura
costituzionale delle attribuzioni che tali soggetti erano interessati
a tutelare, mentre l'apertura all'intervento contenuta nella recente
sentenza n. 76 del 2001 riguarda il giudizio per conflitto tra Stato
e Regione, e non la differente ipotesi di conflitto interorganico, in
cui la identificazione dei soggetti interessati al conflitto, che
viene compiuta dalla Corte in sede di preliminare delibazione di
ammissibilità, è compiuta con riferimento all'oggetto peculiare del
giudizio, che risiede nella determinazione dei confini delle
attribuzioni rispettive degli organi tra i quali è insorto il
conflitto, ciò che renderebbe lo stesso inidoneo ad accogliere
soggetti terzi, che non siano titolari di attribuzioni
costituzionali. Senza considerare la diversità di fondamento
dell'autonomia dei consigli regionali e della sovranità della Camera
dei deputati.
Nella memoria si sottolinea, poi, la irritualità dell'intervento
del dott. Pennisi, in quanto effettuato prima della ordinanza della
Corte, che ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto. Quanto al
successivo intervento dello stesso dott. Pennisi, depositato in data
27 ottobre 2001, esso sarebbe comunque tardivo, si rileva nella
memoria, in quanto non rispettoso del termine di venti giorni dalla
pubblicazione della ordinanza di ammissibilità nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica (25 luglio 2001).
Ha depositato memoria altresì la difesa del dott. Pennisi,
richiedendo un riesame della giurisprudenza costituzionale sulla
inapplicabilità al processo costituzionale dell'istituto della
sospensione dei termini nel periodo feriale, in considerazione
dell'applicabilità di detto istituto in tutti i procedimenti
giurisdizionali, ove si esercita il patrocinio di liberi
professionisti, e tenuto altresì conto del fatto che la Corte
costituzionale applicherebbe l'istituto in esame anche alla propria
attività, quanto alla fissazione dei ruoli di udienza e agli altri
adempimenti. Nella memoria si ipotizza, qualora si ritenga
inapplicabile al caso in esame la legge 7 ottobre 1969, n. 742
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), la
opportunità che la Corte sollevi di ufficio questione di
legittimità costituzionale relativa alla esclusione dei giudizi
avanti la Corte dall'ambito di applicabilità della stessa legge.
Nella memoria si insiste, infine, per l'ammissibilità
dell'intervento del dott. Pennisi e per la tempestività del relativo
deposito, effettuato nel termine di dieci giorni previsto
dall'art. 38 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la
procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato) nel testo modificato dall'art. 1, ultimo comma, della legge
21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa) che troverebbe applicazione nel procedimento davanti
alla Corte in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge
n. 87 del 1953. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato
promosso con ricorso 10 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma, nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera, da
quest'ultima adottata nella seduta dell'11 novembre 1999 (atti
Camera, doc. IV-quater n. 86), che ha ritenuto che i fatti per i
quali è in corso procedimento penale nei confronti del deputato
Vittorio Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
2. - Preliminarmente - a prescindere da ogni altro profilo
relativo alla reiterabilità del ricorso per conflitto di
attribuzione e alla ammissibilità e ritualità dell'intervento del
dottor Pennisi - deve essere esaminato il profilo di
improcedibilità, eccepito dalla difesa della Camera dei deputati,
relativo alla mancanza di una valida e tempestiva instaurazione del
giudizio per conflitto di attribuzione.
Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedurali, nelle
quali si articola il giudizio - destinate a concludersi, la prima con
la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso e la seconda
con la decisione definitiva sul merito, oltre che sull'ammissibilità
- è rimesso all'iniziativa della parte (potere interessato,
promotore del conflitto), che, in particolare, all'esito della prima
fase sommaria, ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, sia
alla notificazione del ricorso e della relativa ordinanza, sia al
deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati, nel
termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi
dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (sentenze n. 253 del 2001; n. 203
del 1999; n. 449 del 1997).
L'anzidetto termine di venti giorni ha carattere perentorio,
perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini
stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto
comma, delle richiamate norme integrative (v., oltre alle citate
sentenze n. 253 del 2001; n. 203 del 1999 e n. 449 del 1997; sentenze
n. 50 e n. 35 del 1999; n. 342 e n. 274 del 1998).
3. - Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della
Corte, con la prova delle notificazioni eseguite a norma
dell'art. 37, comma quarto, della legge 31 marzo 1953, n. 87, il
31 agosto 2001, oltre il termine di venti giorni dall'ultima
notificazione, avvenuta il 9 agosto 2001 (art. 26, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
16 marzo 1956), termine peraltro espressamente richiamato
nell'ordinanza di questa Corte 11 luglio 2001 n. 264, emessa nella
fase preliminare del conflitto ai sensi dell'art. 37 della citata
legge n. 87 del 1953.
Non può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell'ulteriore
fase del giudizio e non resta che dichiarare la improcedibilità del
ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti
della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte