Sentenza n. 173/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 2/1959
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
lett. a, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (norme concernenti la
disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare
ed economico), e dell'articolo unico, quarto comma prima parte, della
relativa legge di delegazione 21 marzo 1958, n. 447, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Schiavo Michele ed altri e l'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato, iscritta al n. 160
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;
2) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Stauder Guido e l'Istituto nazionale
per le case degli impiegati dello Stato, iscritta al n. 369 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Schiavo Michele ed altri e di
Stauder Guido e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Ugo Ferrari, per Stauder Guido, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 15 gennaio 1971, pronunziata nei giudizi civili
promossi separatamente da cinque ufficiali superiori dell'esercito
contro l'INCIS e riuniti per connessione, il tribunale di Torino ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2,
in forza del quale sono esclusi dalla cessione in proprietà gli
alloggi costruiti o da costruire da parte dell'INCIS ai sensi dell'art.
343 del t.u. delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato
con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, del d.l.C.P.S. 7 maggio 1948, n.
1152, e delle leggi 28 luglio 1950, n. 737, 27 dicembre 1953, n. 980, e
15 maggio 1951, n. 336, e successive integrazioni, norme tutte aventi
per oggetto la costruzione da parte dell'INCIS di alloggi per ufficiali
e sottufficiali dell'esercito e di altre forze armate dello Stato, con
il concorso economico delle Amministrazioni interessate, con gestione
autonoma e bilancio distinto.
Secondo il giudice a quo, con la norma denunziata viene posta in
essere una disparità di trattamento tra gli ufficiali e sottufficiali
delle forze armate e gli altri dipendenti dello Stato, iscritti
all'INCIS, con i medesimi oneri, disparità che non trova una razionale
giustificazione oggettiva e si risolve, quindi, in una mera
differenziazione, determinata dalla posizione soggettiva degli
assegnatari.
2. - Analoga denunzia è stata fatta dal tribunale di Milano con
ordinanza 23 marzo 1971, pronunziata nella causa promossa da un
capitano dell'esercito contro l'INCIS per il diniego di ammissione alla
cessione in proprietà dell'alloggio del quale detto ufficiale è
assegnatario.
Con questa ordinanza, poi, la non manifesta infondatezza della
inconstituzionalità dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. del 1959, estesa
anche alla prima parte del quarto comma dell'articolo unico della legge
di delega 21 marzo 1958, n. 447, viene prospettata anche in riferimento
all'art. 47 della Costituzione, in quanto, secondo il giudice a quo, la
impugnata norma apparirebbe, altresì, "in contrasto con il principio
della promozione, tutela ed agevolazione del risparmio in tutte le sue
forme e particolarmente in quella tendente alla realizzazione della
generale aspirazione alla proprietà dell'abitazione".
3. - Nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e si sono costituite le parti private promotrici
delle cause civili nel corso delle quali sono state pronunziate le
ordinanze di rinvio a questa Corte.
L'Avvocatura dello Stato, con l'atto d'intervento, sostiene
l'infondatezza delle proposte questioni, rilevando che la
discriminazione effettuata dalla norma impugnata nei riguardi dei
militari trova un razionale fondamento giuridico nella obbiettiva
esigenza di rapido spostamento dei propri dipendenti, particolarmente
sentita dall'Amministrazione militare e dalla corrispondente necessità
di garantire ai dipendenti stessi una pronta ed adeguata sistemazione
di alloggio.
Di queste peculiari esigenze sono dimostrazioni evidenti, sia il
fatto che l'assegnazione degli alloggi è devoluta alla stessa
Amministrazione militare e non agli organi dell'INCIS, sia il fatto che
per i militari, ai quali non riesca possibile assegnare un alloggio
INCIS, è preveduta una indennità di alloggio che non è invece
riconosciuta al rimanente personale statale.
Nell'interesse delle parti private i rispettivi patroni, con
distinte memorie, dettagliatamente illustrate le argomentazioni delle
ordinanze di rinvio, chiedono che le proposte questioni vengano
dichiarate fondate. Considerato in diritto :
1. - Manifesta, anzitutto, si appalesa l'opportunità della
riunione dei due giudizi, come sopra promossi, data la quasi identità
del loro oggetto.
2. - L'art. 2 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, emanato in
attuazione della delega contenuta nella legge 21 marzo 1958, n. 447, ed
avente per oggetto "Norme concernenti la disciplina della cessione in
proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico" dispone
testualmente:
"Sono esclusi dalla cessione in proprietà:
a) gli alloggi costruiti o da costruirsi ai sensi dell'articolo
343, secondo comma, del t.u. delle leggi sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, del
decreto legislativo C.P S. 7 maggio 1948, n. 1152, e delle leggi 28
luglio 1950, n. 737, 27 dicembre 1953, n. 980, e 15 maggio 1954, n.
336, e successive integrazioni;
b) gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata
alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
c) gli alloggi che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno
sede uffici, comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni
predette".
Con le ordinanze sopra richiamate, i tribunali di Torino e di
Milano, nel corso di giudizi civili promossi da ufficiali dell'Esercito
contro il rifiuto dell'INCIS di ammetterli alla cessione in proprietà
degli alloggi loro concessi in locazione, motivato sul disposto della
lettera a del riportato art. 2 del d.P.R. n. 2 del 1959, dubitano della
legittimità costituzionale di detta norma, in quanto violerebbe il
principio di eguaglianza, dato che a differenza delle lettere b e c,
riguardanti i cosiddetti alloggi di servizio, che, pertanto, hanno un
evidente fondamento oggettivo, la detta lettera a porrebbe in essere
una differenziazione meramente soggettiva, che non ha alcuna razionale
giustificazione.
Il tribunale di Milano dubita, altresì, della legittimità
costituzionale della prima parte del comma quarto dell'articolo unico
della legge delega n. 447 del 1958, di cui la ripetuta lettera a
dell'art. 2 del decreto delegato contiene esatta attuazione, non
soltanto sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza, ma anche sotto quello della violazione del principio
dell'accesso alla proprietà dell'abitazione, sancito dall'art. 47,
secondo comma, della Costituzione.
Chiaritine, così, i termini, passando all'esame delle questioni
proposte si rileva:
3. - Anzitutto è pacifico che gli alloggi dei quali gli attori nei
giudizi pendenti davanti i tribunali che hanno emesso le ordinanze di
rinvio hanno chiesto la cessione in proprietà, appartengono alla
categoria che il primo comma dell'art. 376 del t.u. n. 1165 del 1938
definisce come soggetti a "particolare destinazione", con espresso
richiamo all'art. 343, comma secondo, dello stesso testo unico che
così dispone: "L'Istituto è autorizzato, altresì, a fornire alloggi
per ufficiali e sottufficiali dell'esercito in servizio permanente
effettivo. Tale attività è considerata come una gestione autonoma con
bilancio distinto".
Per l'art. 381, comma primo, dello stesso testo unico, tali alloggi
sono concessi in locazione ad ufficiali e sottufficiali del presidio
dai comandi militari di divisione competenti per territorio, cui spetta
anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi dell'art. 386.
Tale articolo, poi, dispone:
"Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto:
(omissis)
d) il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio
attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli articoli 343
(secondo comma) e 345, lettera b".
Si viene così a profilare una disciplina differenziata riguardante
non già i militari, come tali, ma gli alloggi a loro particolarmente
destinati.
Occorre, quindi, accertare se tale disciplina differenziata, nei
limiti risultanti da quanto precede, corrisponda ad una posizione
oggettiva corrispondentemente differenziata, in relazione alla quale
abbia razionale giustificazione.
Al riguardo è opportuno tenere presente che - come è anche
ricordato nella relazione alla Camera dei deputati per la legge delega
21 marzo 1958, n. 447 - l'INCIS venne istituito nel dopo-guerra 1915-18
per far fronte ad una crisi degli alloggi che minacciava l'equilibrio
economico del Paese, crisi che presentava particolari aspetti nei
confronti dell'Amministrazione dello Stato, in quanto sia per la
scarsità degli alloggi disponibili, sia per l'alto livello raggiunto
dai canoni di locazione, sia per le disagiate condizioni economiche dei
ceti a reddito fisso e, segnatamente, degli impiegati dello Stato, la
difficoltà per questi di trovare un alloggio, specie nei casi di
trasferimento per esigenze di servizio, comprometteva l'organizzazione
ed il funzionamento della pubblica Amministrazione.
Scopo precipuo dell'istituzione di tale Ente risulta, quindi,
quello di far fronte ad esigenze di interesse pubblico, rispetto alle
quali gli aspiranti assegnatari degli alloggi si trovavano ad essere
titolari di un mero interesse occasionalmente protetto.
Dopo l'ultima guerra si è verificata un'analoga crisi degli
alloggi ancor più imponente, perché aggravata dalle distruzioni
operate dai bombardamenti aerei e dalla svalutazione della moneta, alla
quale molto lentamente e non completamente sono stati adeguati gli
stipendi dei dipendenti statali, con i medesimi riflessi per quanto
attiene alle esigenze della organizzazione ed il funzionamento della
pubblica Amministrazione, particolarmente alle esigenze dei quadri
delle ricostituende forze armate.
L'urgenza e la serietà di tali esigenze è dimostrata dai
provvedimenti legislativi richiamati nella stessa lettera a dell'art. 2
del d.P.R. n. 2 del 1959, del quale si contesta la legittimità
costituzionale, in forza dei quali è stata affidata all'INCIS la
costruzione di alloggi a "particolare destinazione" anche per gli
ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia
di finanza.
Anche se ha sempre fatto del suo meglio per far fronte ai suoi
compiti istituzionali l'INCIS, peraltro, non ha potuto raggiungere quel
fine ultimo, che sarebbe auspicabile, di poter avere alloggi
disponibili per tutti i dipendenti dello Stato.
Non solo, ma ha risentito in modo particolarmente grave le
ripercussioni dell'ultima crisi sotto un peculiare aspetto: mentre i
canoni di locazione, a norma di legge, erano stati e sono determinati
in modo da coprire soltanto l'importo dell'ammortamento dei capitali
impiegati, le spese di ordinaria manutenzione e le spese di
amministrazione, il blocco dei canoni di locazione e l'aumentato costo
della manutenzione, specie per gli edifici di più vecchia costruzione
- che sono poi i più numerosi e, per giunta, ormai occupati non da
personale in attività di servizio ma da pensionati o loro discendenti
- hanno fatto sì che la gestione in locazione di tali edifici è
diventata notevolmente passiva.
Di qui la presentazione, nel 1950, di una proposta di legge
tendente alla "Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare
dell'INCIS e degli Istituti similari, al fine di incrementare le nuove
costruzioni".
Una legge, cioè, diretta a permettere all'INCIS - fermi restando i
suoi compiti istituzionali - di eliminare, mediante cessione in
proprietà agli assegnatari in locazione, le vecchie costruzioni, la
cui manutenzione era divenuta troppo onerosa, autofinanziandosi nel
contempo per incrementare nuove costruzioni.
Ma l'originario disegno di tale legge, attraverso vicende
acutamente illustrate nella relazione alla Camera dei deputati sopra
citata, si è concretizzato nella legge di delega n. 447 del 1959, in
forza della quale la cessione in proprietà, anche di alloggi da
costruire, diventa la regola.
All'Istituto, infatti, è data soltanto facoltà di escludere dalla
cessione una certa quota di alloggi, ritenuta necessaria "perché gli
enti proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni
nel settore della edilizia popolare". Sono in ogni caso esclusi dalla
cessione in proprietà gli alloggi a "particolare destinazione" ed, in
sostanza, quelli di servizio.
È chiaro, quindi, che il legislatore pur avendo ritenuto, nella
sua insindacabile discrezionalità, di dover consentire l'accesso alla
proprietà della casa a vaste categorie di cittadini non abbienti
(relazione al Senato) non ha voluto nel contempo trascurare,
addirittura sopprimendole, le funzioni istituzionali, particolarmente,
dell'INCIS, al quale, pertanto, per evidenti esigenze di interesse
pubblico, ha conservata la disponibilità di una certa quota (fissata
nel 30% del suo patrimonio immobiliare dall'art. 3, primo comma, del
d.P.R. n. 2 del 1959) nonché la gestione autonoma con bilancio
separato degli alloggi a "destinazione particolare".
È molto significativa, al riguardo, la legge 18 marzo 1959, n.
134, che commette all'INCIS, concedendo all'uopo un congruo contributo,
la costruzione di alloggi da assegnare in locazione semplice al
personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei
carabinieri, sia perché emanata dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n.
2 del 1959, sia perché tali alloggi sono espressamente assimilati a
tutti gli effetti a quelli contemplati nell'art. 343, secondo comma,
del t.u. n. 1165 del 1938 più volte richiamato (art. 3, comma secondo)
e, per giunta, prescrive che l'assegnazione può essere disposta solo
limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede
nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere
revocata qualora il personale medesimo sia trasferito in altra sede o
cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza o dell'Arma dei carabinieri (art. 4, u.c.).
4. - Da quanto precede risulta in modo evidente che la
differenziata disciplina degli alloggi a "destinazione particolare"
quali, come sopra si è chiarito, sono quelli che hanno dato origine ai
due presenti giudizi, trova piena giustificazione in esigenze
obbiettive di interesse della pubblica Amministrazione, che
conferiscono agli alloggi stessi se non proprio la natura di alloggi di
servizio un carattere analogo, in quanto sono costruiti, assegnati ed
utilizzati nell'interesse precipuo del servizio.
Risulta, altresì, che dalla particolare destinazione di tali
alloggi non deriva disparità soggettiva di trattamento tra personale
militare ed altro personale dello Stato, perché anche il personale
militare può avere assegnati alloggi dell'INCIS non "a destinazione
particolare" nel qual caso, al pari degli altri dipendenti statali, ha
titolo per la cessione in proprietà (art. 376 del t.u. approvato con
r.d. n. 1165 del 1938).
Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza,
tanto la questione sollevata dal tribunale di Torino, quanto quella
sollevata dal tribunale di Milano, vanno dichiarate infondate.
5. - Anche la questione di costituzionalità prospettata dal solo
tribunale di Milano sotto il profilo della violazione dell'art. 47
della Costituzione va dichiarata infondata, dato che i motivi di
interesse della pubblica Amministrazione che giustificano la
costruzione e la gestione degli alloggi "a destinazione particolare"
spiegano come gli alloggi stessi debbono essere mantenuti disponibili e
non possono essere quindi ceduti in proprietà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lettera a, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, "Norme
concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di
tipo popolare ed economico", sollevata dal tribunale di Torino con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nonché le questioni di legittimità costituzionale della
prima parte del comma quarto dell'articolo unico della legge 21 marzo
1958, n. 447, "Delega al Governo per la disciplina della cessione in
proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed
economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero
con il suo concorso o contributo" e dello stesso art. 2, lettera a, del
d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, sollevate dal tribunale di Milano, con
l'altra ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 47
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte