Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/1982

Altra decisione · depositata il 26/10/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 78 t.

u. 16 maggio 1960 n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e

le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali), promosso con

ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Tribunale di Busto Arsizio sul

ricorso proposto da Piotti Francesco contro il Comune di Albizzate ed

altro, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ricorso depositato nella cancelleria del

Tribunale di Busto Arsizio il 12 settembre 1980, Piotti Francesco,

premesso che nelle ultime elezioni amministrative era stato eletto

consigliere comunale del Comune di Albizzate in una con il proprio

genero Magnini Paolo, e che il Comune, con delibera 30 luglio 1980 n.

60, aveva, in sede di convalida, rilevato l'incompatibilità dei due

eletti a motivo del loro rapporto di affinità e proceduto alla surroga

di esso Piotti, che aveva riportato voti in minor numero del Magnini,

con il primo dei non eletti Corradini Roberto, chiese dichiararsi il

proprio diritto a far parte del Consiglio comunale di Albizzate

eccependo a tal fine l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 e

78 t.u. 16 maggio 1960 n. 570 in riferimento agli artt. 2, 3 e 48

Cost.

che:

2. - Con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 (pervenuta alla

Corte il 27 agosto 1981), notificata il 9 e comunicata il 15 giugno,

pubblicata nella G. U. n. 357 del 30 dicembre 1981 e iscritta al n. 579

R.O. 1981 l'adito Tribunale ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata la questione così come sollevata dal ricorrente.

che:

3. - Non essendosi alcuna delle parti costituita in questa

sede né avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, la trattazione dell'incidente è stata fissata per l'adunanza

del 19 luglio 1982 in camera di consiglio, nella quale il giudice

Andrioli ha svolto la relazione.

che:

4. - La legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di

incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), per un

verso ha abrogato, tra l'altro e a far tempo dal 28 aprile 1981, gli

artt. 16 e 78 t.u. 570/1960 (art. 10) e per altro verso si applica

anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in

corso al 28 aprile 1981 (sua data di entrata in vigore) e non ancora

definiti con sentenza passata in giudicato (art. 12).

che:

5. - S'impone pertanto la restituzione degli atti al giudice a

quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio che

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e

78 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in riferimento agli artt. 2, 3 e 48

Cost., con ordinanza 14 novembre 1980 (n. 579 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte