Sentenza n. 173/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 678/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (recante modifiche alla legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale), convertito nella legge
26 gennaio 1982, n. 12, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 marzo 1982 dal Pretore di Fermo nel
procedimento civile vertente tra il Laboratorio di analisi cliniche
"San Giorgio" ed altro e la Unità Sanitaria Locale n. 21 della
Regione Marche ed altra, iscritta al n. 538 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25
dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 4 marzo 1983 dal Pretore di Pesaro nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra la Unità Sanitaria Locale
n. 3 di Pesaro e Comandini Mario, iscritta al n. 515 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 315 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 17 marzo 1982 il Pretore di Fermo ha
sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e
77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (recante
modifiche alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale),
nella parte in cui subordina l'accesso agli ambulatori e alle
strutture private convenzionate all'autorizzazione dell'Unità
Sanitaria Locale, che la rilascia una volta constatata
l'impossibilità delle strutture pubbliche della U.S.L. stessa a
soddisfare entro tre giorni la richiesta di prestazioni.
Si legge nell'ordinanza che "pur essendo costituzionalmente
ammissibile, ai sensi dell'art. 43 della Carta, un eventuale
monopolio pubblico di servizi sanitari, questo dovrebbe peraltro
essere imposto da una apposita, esplicita legislazione, e non
conseguire, di fatto, alla contingente locale esistenza di presidi
sanitari pubblici sufficienti". Il dubbio di costituzionalità viene
ravvisato dal giudice a quo nel fatto che la disposizione denunciata
verrebbe a determinare un'arbitraria discriminazione tra dipendenti
delle strutture private convenzionate, impossibilitati a svolgere la
loro attività lavorativa, e dipendenti delle strutture pubbliche, ai
quali sarebbe riservata l'assistenza sanitaria, con conseguente
violazione anche del diritto al lavoro (art. 4 Cost.).
Nell'ordinanza si dubita, infine, della legittimità del ricorso
al decreto-legge per regolare la materia, richiamando i motivi
esposti in recenti ricorsi delle Regioni.
Il giudizio de quo ha per oggetto - come si legge nell'ordinanza
di rimessione - una controversia che "concerne un rapporto di
collaborazione ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c.", in cui "la parte
ricorrente agisce per la tutela della sua attività di erogazione di
prestazioni medico-specialistiche in regime di convenzione".
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, assumendo l'infondatezza della questione proposta.
Dalla confusa esposizione dei profili di incostituzionalità non
si comprende - secondo l'Avvocatura - quale sia il privilegio
assicurato alle strutture pubbliche, dal momento che le loro
prestazioni sono gratuite, e neppure si comprende quale sia il
pregiudizio dei prestatori d'opera dei presidi privati, che restano
del tutto liberi di esercitare la loro attività in favore di chi la
richieda a proprie spese. Se però le prestazioni devono essere poste
a carico della collettività, anche se fornite da strutture private,
"non è contestabile - conclude la difesa dello Stato - il diritto di
consentirne il soddisfacimento (...) solo quando quella pubblica non
sia in grado di ottemperarvi in tempo ragionevole".
Circa, infine, la prospettata violazione dell'art. 77 della
Costituzione, l'avvenuta conversione del decreto-legge n. 678 del
1981 nella legge 11 novembre 1983, n. 638 rende irrilevante tale
profilo di incostituzionalità. E va ulteriormente considerato che
l'impugnato art. 3 ha sostituito gli originari commi sesto e settimo
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dettando una nuova
disciplina nei commi dal sesto al dodicesimo del riformulato
articolo.
3. - Analoga questione è stata sollevata, in relazione agli artt.
3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro con ordinanza del 4
marzo 1983, nel corso di un giudizio avente questa volta ad oggetto
la pretesa di un utente del servizio sanitario di accedere ad una
struttura convenzionata, per le prestazioni di diagnostica
strumentale, senza i vincoli imposti dalla norma impugnata (e quindi
senza dover sottostare alla condizione che la struttura pubblica non
sia in grado di soddisfare la richiesta entro tre giorni oppure, se
indicata come urgente, immediatamente).
Quanto al contrasto con l'art. 32 della Costituzione, l'ordinanza
rimanda integralmente alle motivazioni svolte da altri giudici che
hanno sollevato identica questione (ordinanze del Pretore di Iseo del
3 maggio 1982, del Tribunale di Ascoli Piceno del 5 novembre 1982 e
del Pretore di Recanati del 26 novembre 1982).
La lesione dell'art. 3 della Costituzione viene invece ravvisata
nella disparità di trattamento che la normativa denunciata
determinerebbe tra i cittadini, in relazione alle loro condizioni
economiche e sociali, in quanto "l'elevatissimo costo della cura
della salute (...) renderebbe praticamente impossibile alla
stragrande maggioranza dei cittadini il ricorso alla c.d. libera
medicina e, dunque, impraticabile la libertà di scelta" tra
struttura pubblica, sostenuta a spese della collettività, e
struttura privata.
4. - Anche nel secondo gudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che rileva innanzitutto l'inammissibilità del
primo profilo di incostituzionalità, riguardante la violazione
dell'art. 32 della Costituzione, in quanto la motivazione viene
svolta nell'ordinanza per relationem, in contrasto con quanto impone
al giudice remittente l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (cfr.
ordinanza di questa Corte n. 96 del 26 luglio 1979).
Il secondo profilo, riguardante il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, sarebbe invece infondato in quanto la disparità
lamentata dal giudice a quo "non è frutto della legge, ma delle
condizioni di mercato e della diversità delle situazioni economiche
soggettive". Anzi è proprio l'istituzione del servizio sanitario
nazionale a consentire ai meno abbienti di superare l'ostacolo degli
alti costi delle cure. La legge 26 gennaio 1982, n. 12 limita
semplicemente la scelta tra strutture pubbliche e presidi privati
convenzionati e quindi si indirizza evidentemente al malato che ha
già optato per l'assistenza sanitaria pubblica gratuita, della quale
i presidi suddetti fanno ugualmente parte, in quanto convenzionati e
per essere le spese delle relative prestazioni a carico del servizio
sanitario nazionale.
Non si vede pertanto - argomenta l'Avvocatura - quale sia la
lamentata disparità di trattamento, essendo tutti gli utenti del
servizio sanitario nazionale posti sullo stesso piano, qualunque sia
la loro condizione economica.
Se poi il Pretore ravvisa l'incostituzionalità della norma
nell'impedimento al malato di scegliere a sua discrezione tra
strutture pubbliche e private convenzionate, tale impedimento non
urterebbe comunque - secondo l'Avvocatura - contro alcun diritto
costituzionalmente garantito, "poiché non esiste alcuna norma o
principio costituzionale che attribuisca il diritto di curarsi ove si
desideri e farsi pagare le cure dallo Stato".
D'altronde se l'onere delle prestazioni sanitarie è in entrambe
le ipotesi a carico dello Stato, deve pur ammettersi il diritto dello
Stato stesso di esaurire tutte le possibilità operative della
struttura pubblica, prima ancora di accollarsi la spesa delle
prestazioni rese dal presidio privato convenzionato. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle due ordinanze in epigrafe hanno
in comune la stessa norma impugnata e vanno pertanto decise con unica
sentenza.
1.1 - L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (recante
modifiche alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale),
convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, che, nel lasciare
inalterati i primi cinque commi dell'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") ha
sostituito gli originari commi sesto e settimo con una nuova
disciplina, dettata, nel testo riformulato, nei commi dal sesto al
dodicesimo, i quali recitano:
"Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di
diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma,
presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di
cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli artt.
39, 41 e 42 della presente legge.
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti
specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi
della presente legge.
L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati
per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le
quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in
grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse.
In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente
l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa.
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in
relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato
immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture di cui
al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori
o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale
appone sulla richiesta la relativa annotazione.
Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che
le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle
loro strutture.
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al
domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei
ricoveri ospedalieri.
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono
rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione
strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi
caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo
uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della
presente legge".
1.2 - Il Pretore di Fermo, nell'ordinanza del 17 marzo 1982,
ritiene che la norma pregiudichi l'attività dei privati fino ad
eliminarla del tutto qualora le strutture pubbliche siano in grado di
soddisfare completamente la domanda di prestazioni sanitarie,
determinando così una vera e propria nazionalizzazione o monopolio
pubblico del settore di tali attività professionali. Siffatta
conseguenza, secondo il Pretore, non può derivare di fatto
dall'assorbimento della domanda da parte dei servizi sanitari
pubblici localmente sufficienti, ma richiederebbe apposita legge. In
ogni caso una disciplina limitatrice della iniziativa economica
privata dovrebbe provvedere alla tutela del diritto al lavoro dei
lavoratori operanti nel settore privato, in regime di convenzione, i
quali sarebbero altrimenti discriminati a favore dei lavoratori
attivi nelle strutture pubbliche, con violazione del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, della
garanzia costituzionale del diritto al lavoro di cui all'art. 4,
primo comma, della Costituzione, nonché del principio della riserva
di legge di cui all'art. 77 della Costituzione.
1.3 - La questione non è fondata.
Già durante i lavori preparatori relativi alla conversione in
legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, presso la XIV
Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati
(cfr. Bollettino delle Commissioni, Mercoledì 13 gennaio 1982), si
sostenne tra l'altro che l'esercizio della libera scelta tra
strutture sanitarie pubbliche e private garantita al cittadino dagli
artt. 19 e 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarebbe reso più
difficile dall'art. 3 del citato decreto-legge, che configurerebbe
strutture private convenzionate come subalterne di quelle pubbliche,
con l'effetto paventato di attuare una completa statalizzazione del
settore sanitario.
Come si vede, gli argomenti del Pretore remittente riecheggiano
queste preoccupazioni.
Ma, come nella sede parlamentare fu ribadito dal rappresentante
del Governo, scopo di quel disegno di legge n. 3005 era la
razionalizzazione e il contenimento della spesa sanitaria, e tale
ratio legis appare a questa Corte perseguita in forme non
irragionevoli.
Il disposto dell'impugnato art. 3 regola infatti un sistema
correttamente integrato di strutture sanitarie pubbliche e private
convenzionate, dalle quali ultime il cittadino è autorizzato dalla
U.S.L. competente ad ottenere, a spese della collettività,
prestazioni che le prime non sono in grado di soddisfare nel termine
di tre giorni. Con tale disciplina la struttura pubblica è stimolata
a rendere servizi utilizzando al massimo le proprie potenzialità,
garantendosi a quella privata convenzionata l'intervento integrativo,
fermo restando il diritto del cittadino di rivolgersi al mercato
privato a proprie spese. In un tale sistema equilibrato e finalizzato
alla tutela del diritto fondamentale alla salute non è ravvisabile
alcun disegno di statalizzazione emarginatrice dell'iniziativa
economica privata, né di discriminazione di lavoratori nel settore
sanitario privato rispetto a quello pubblico.
Quanto alla pretesa violazione del principio della riserva di
legge, essa non è riscontrabile nella specie, sia perché il
decreto-legge contenente la norma censurata è stato regolarmente
convertito in legge, sia perché non è ravvisabile in materia
l'introduzione di un regime di statalizzazione o di monopolio
pubblico, richiedente apposita ed esplicita legislazione.
2. - Il Pretore di Pesaro, nell'ordinanza del 4 marzo 1983,
ritiene che la norma impugnata leda gli artt. 3 e 32 della
Costituzione.
Quanto all'asserito contrasto con l'art. 32 della Costituzione,
essendo esso motivato con il richiamo ad ordinanze di altri giudici,
questa Corte non può non ribadire che "la motivazione di ogni
provvedimento giurisdizionale deve invece risultare da un'autonoma e
diretta valutazione del giudice; che, del resto, l'art. 23 della
legge n. 87 del 1953, contenente "Norme sulla costituzione ed il
funzionamento della Corte costituzionale', prescrive che il giudice a
quo riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità
costituzionale, della quale egli è tenuto a delibare la non
manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere" (cfr.
Corte cost., ordinanza n. 96 del 1979). Pertanto la questione in
riferimento all'art. 32 della Costituzione va dichiarata
inammissibile.
2.1 - In ordine alla ipotizzata violazione del principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per essere i
cittadini discriminati sulla base delle loro condizioni economiche,
essendo inibito "alla stragrande maggioranza" di essi di servirsi
delle prestazioni sanitarie private per il loro elevatissimo costo,
la questione è infondata.
Non esiste un principio costituzionale che garantisca la astratta
libertà di scelta tra medicina privata e strutture sanitarie
pubbliche. L'istituzione del servizio sanitario nazionale è
finalizzata a rendere effettivo e regolato l'esercizio del diritto
fondamentale alla salute a spese della intera collettività
nazionale, ivi compreso l'utente, a favore del quale se ne
individualizzano le prestazioni. Dalla legge non si distingue tra
cittadini a seconda delle condizioni economico-sociali, essendo anzi
essi posti in piena posizione di parità rispetto al servizio
pubblico o privato convenzionato offerto. Se, nel fatto, taluno
ritenga di preferire il libero mercato delle prestazioni sanitarie
private, ciò tocca un profilo estraneo alla previsione legale e da
questa in alcun modo condizionato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678
(recante modifiche alla legge istitutiva del servizio sanitario
nazionale), convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 77 della
Costituzione, dal Pretore di Fermo e dal Pretore di Pesaro con le
ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 3 del decreto-legge 26 novembre
1981, n. 678, sollevata, in riferimento all'art. 32 della
Costituzione, dal Pretore di Pesaro con l'ordinanza del 4 marzo 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte