Sentenza n. 173/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206, secondo
comma, del r.d. 16 marzo n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
22/4-13/5/1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
ricorso proposto da Maiocco Gianfranco, in proprio e nella qualità,
contro il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ed altri,
iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1994.
Visti gli atti di costituzione di Maiocco Gianfranco, in proprio e
nella qualità, della s.p.a. Barclays Financial Service Italia e di
Pandiani Luciano, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi l'avv. Marcello Adornato per Maiocco Gianfranco, l'avv.
Giuliano Berruti per la s.p.a. Barclays Financial Service Italia,
l'avv. Alberto Jorio per Pandiani Luciano e l'Avvocato dello Stato
Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di ricorso di Maiocco Gianfranco, quale
amministratore e socio accomandatario della società SICMU s.a.s. di
G. Maioco & C. in amministrazione straordinaria, diretto
all'annullamento del decreto del 2 agosto 1991 con cui il Ministro
dell'industria, commercio e artigianato autorizzava il commissario
straordinario della società suddetta a transigere le controversie
pendenti nei confronti del Gruppo Barclays accettando la proposta
transattiva formulata dalla Barclays Bank - ricorso fondato (tra
l'altro) sulla doglianza, espressa dal ricorrente, di non essere
stato messo a conoscenza dell'operazione, se non successivamente alla
sua definizione - l'adito T.A.R del Lazio ha sollevato, con
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 206, comma 2, r.d. 16 marzo
1942 n. 267 (legge fallimentare) in via principale nella parte in
cui, nel precisare la procedura da seguire per il compimento degli
atti indicati nell'art. 35 l. fall., non prevede nel suo contesto
anche l'audizione del debitore; in via subordinata, nella parte in
cui, nel richiamare l'art. 35 cit. per l'individuazione degli atti
cui applicare la procedura prevista dal medesimo art. 206, comma 2,
non prevede altresì il richiamo dell'ultimo comma dell'art. 35
stesso.
In particolare il tribunale rimettente - affermata
pregiudizialmente la propria giurisdizione e respinta preliminarmente
l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della società
Barclays, costituita in giudizio, sul rilievo che l'avvenuta
esecuzione della transazione non escludeva che la stessa potesse
essere privata ex tunc del relativo fondamento giuridico con
conseguente piena efficacia ripristinatoria della situazione qua ante
- osserva nel merito che la doglianza del ricorrente avrebbe dovuto
ritenersi infondata giacché la normativa vigente non prescrive, per
atti quali la transazione stipulata dal commissario straordinario, la
previa audizione dell'amministratore della società in liquidazione.
Infatti il rinvio operato dall'art. 206 l. fall. al precedente art.
35 riguarda unicamente la determinazione degli atti da sottoporre
alla relativa procedura, con esclusione quindi della disposizione
dell'ultimo comma dell'art. 35 stesso, che (per un serie di atti, tra
cui la transazione, compiuti dal curatore fallimentare nell'ordinaria
procedura fallimentare) prevede che venga sentito ove possibile il
fallito.
Ma in tale parte l'art. 206, comma 2, cit. contrasta con gli artt.
3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede nel suo contesto, per il
compimento degli atti ivi indicati, anche l'audizione del debitore
(sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria). In particolare il T.A.R. rimettente richiama la de
cisione di questa Corte (n. 181 del 1987), con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, comma 1, l.
fall., applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore
individuale o gli amministratori della società o della persona
giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal
commissario con riferimento alla formazione dello stato passivo. La
ratio sulla quale è stato ritenuto fondato il dubbio di
incostituzionalità dell'art. 209, comma 1, può riproporsi - secondo
il TAR rimettente - anche nei confronti dell'art. 206, comma 2,
essendo del tutto irragionevole che l'imprenditore individuale o gli
amministratori della società in amministrazione straordinaria deb
bano essere sentiti dal Commissario per quanto concerne la formazione
dello stato passivo (tra cui rientra l'elenco dei crediti ammessi o
respinti) e non lo debbano essere, invece, per il compimento degli
atti di cui all'art. 35 l. fall., mediante i quali si può incidere
parimenti sull'ammissione o meno di crediti. Inoltre la prescrizione
che solo il fallito debba essere previamente sentito nell'ordinaria
procedura fallimentare, seppur "in quanto possibile" ( ex art. 35, u.
co.), comporta anche una irragionevole disuguaglianza tra debitori in
relazione al tipo di procedura concorsuale, se quella ordinaria
fallimentare o quella di liquidazione coatta amministrativa (a cui
l'amministrazione straordinaria è sostanzialmente equiparata).
Altresì appare ingiustificata la mancata partecipazione in ogni caso
alla relativa procedura di detti soggetti, quando ormai anche per
procedimenti di modesta entità economica viene assicurato il diritto
degli interessati a parteciparvi (v. art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241).
Sotto altro profilo poi la mancata possibilità a favore del debitore
(sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria) di esporre le proprie ragioni in occasione del
compimento degli atti di cui all'art. 35 l. fall. viene a
compromettere in modo rilevante anche la tutela giurisdizionale ex
art. 24 Cost. giacché, qualora tali ragioni fossero esposte, i
relativi organi della procedura potrebbero operare una più ponderata
valutazione della proposta transattiva e della sua convenienza in
relazione ai vari interessi da tener presenti.
In via subordinata ritiene poi il T.A.R. rimettente che l'art.
206, 2 comma, contrasti con gli evocati parametri nella parte in cui
richiama il precedente art. 35 solo per la individuazione degli atti
cui è applicabile la procedura, senza prevedere anche l'audizione
del fallito o debitore in quanto possibile, così come contempla
l'ultimo comma di quest'ultima disposizione. È infatti irragionevole
una maggior tutela del fallito nella procedura ordinaria (sia pure
nei limiti di cui all'art. 35, ultimo comma, l. fall.) rispetto al
debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad
amministrazione straordinaria richiedendosi per tutti il presupposto
comune dello stato di insolvenza.
La questione è rilevante - precisa infine il TAR rimettente -
anche perché non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale
secondo cui la mancata audizione del fallito non incide sulla
validità dell'eventuale transazione non di meno stipulata dal
curatore fallimentare, essendo invece preferibile la diversa
interpretazione secondo cui l'autorità preposta alla procedura deve
valutare se l'audizione del fallito sia possibile e, qualora sia
mancata ogni valutazione o sia stata omessa tale audizione nonostante
il risultato positivo della relativa valutazione, l'autorizzazione
che ne sia seguita è invalida.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata.
Innanzi tutto l'Avvocatura ritiene che il ricorrente Maiocco - che
ha proposto ricorso "in proprio e quale amministratore e socio
accomandatario della s.a.s. SICMU di G. Maiocco & C." - non è in
realtà legittimato a rappresentare la società, come organo in
carica della stessa in quanto questa è rappresentata solo dal
commissario. Né residua la legittimazione in proprio in quanto socio
accomandatario responsabile per i debiti della società non avendo lo
stesso Maiocco addotto tale ragione di legittimazione.
Inoltre il Maiocco non può dolersi (perché affatto estraneo) del
fatto che la s.a.s. Sicmu (già sottoposta a procedura fallimentare
prima ancora che ad amministrazione straordinaria) abbia transatto
una controversia con la Barclays Bank relativa alla revocatoria
azionata dal curatore dell'anteriore fallimento in quanto le
revocatorie fallimentari sono esperite non certo a vantaggio del
fallito (e men che mai degli ex amministratori o dei soci della
società fallita), bensì esclusivamente nell'interesse della
amministrazione fallimentare (o straordinaria) e della massa dei
creditori. Infine - come ulteriore profilo di inammissibilità -
l'Avvocatura censura l'ordine logico in cui sono state esaminate le
censure mosse dal ricorrente nei confronti dell'atto autorizzatorio
impugnato perché il TAR rimettente avrebbe dovuto va lutare
preliminarmente il secondo motivo del ricorso (attinente alla
convenienza della transazione) e non già il primo (relativo alla
fase istruttoria della proposta transattiva); infatti la reiezione
del secondo motivo avrebbe assorbito l'esame del primo motivo.
Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondata la questione di
costituzionalità perché il giudice rimettente muove dal presupposto
non condivisibile di un diretto interesse del fallito a far valere il
suo punto di vista in occasione della adozione degli atti e
provvedimenti di cui all'art. 35 l. fall. Invece il fallito è
sentito, quando espressamente previsto dalla l. fall. , soltanto in
funzione dell'interesse della procedura (e quindi del ceto
creditorio), non già del suo stesso interesse, dovendo in
particolare escludersi che le ragioni fatte valere dal debitore in
sede di formazione dello stato passivo possano legittimarlo, ove quel
le ragioni siano (anche ingiustamente) disattese, ad impugnare in
qualsiasi modo lo stato passivo stesso. Dunque, l'ipotizzato vizio
consistente nella omessa audizione del fallito (o del soggetto
sottoposto ad amministrazione straordinaria) non potrebbe in alcun
caso esser fatto valere con una autonoma azione di nullità, ma
potrebbe al più essere dedotto solo con altro rimedio (quale
l'impugnazione ex art. 100 l. fall. dei crediti ammessi); ciò
peraltro soltanto in caso di mancata audizione del fallito nella
formazione dello stato passivo, mentre nel diverso contesto dell'art.
35 l. fall. la mancata audizione non può avere neppure tale
rilevanza indiretta.
Da ultimo rileva l'Avv.ra che la specialità della procedura di
amministrazione straordinaria esclude che possa essere invocata la
disciplina del fallimento come tertium comparationis.
3. - Si è costituita la parte privata Maiocco aderendo alla
prospettazione dell'ordinanza e chiedendo la declaratoria di
incostituzionalità della norma censurata.
4. - Si è costituita anche la procedura di amministrazione
straordinaria della SICMU s.a.s. in persona del Commissario
liquidatore chiedendo (anche con successiva memoria) che la questione
sia dichiarata infondata ed in particolare sostenendo che
l'omissione, nell'art. 206 l. fall., della previsione di
consultazione dell'imprenditore è riconducibile alla più accentuata
autonomia riconosciuta dalla legge al commissario liquidatore (nella
procedura di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione
straordinaria) rispetto a quella riservata al curatore e si
giustifica con riferimento ai diversi presupposti e alle differenti
finalità che presiedono alle rispettive procedure.
5. - Si è costituita infine la società Barclays Financial
Services Italia s.p.a. eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità
della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza nel
giudizio a quo giacché l'eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 206, comma 2, l. fall. non potrebbe
esplicare quella efficacia ripristinatoria della situazione quante,
con restituzione innanzi tutto delle somme versate, postulata
dall'ordinanza di rimessione; né sarebbe possibile far valere una
responsabilità civile per colpa del commissario liquidatore che ha
legittimamente operato sulla base della normativa vigente.
Nel merito la difesa della società ha poi chiesto che la
questione sia dichiarata comunque non fondata, sostenendo in
particolare essere di versa la posizione dell'impresa o della
società soggetta ad amministrazione straordinaria in ordine al
compimento degli atti indicati nell'art. 35 l. fall. In questa
ipotesi, infatti, non viene in rilievo la determinazione dello stato
di insolvenza o la quantificazione dell'esposizione debitoria, ma il
compimento di operazioni di gestione del patrimonio che la legge ha
voluto affidare ad un organo appositamente istituito in vista della
rilevanza degli interessi pubblici coinvolti nell'amministrazione
straordinaria; non è invece configurabile un interesse concreto e
giuridicamente rilevante a che il debitore assoggettato alla
procedura sia sentito in occasione del compimento delle singole
operazioni che la legge attribuisce al Commissario sotto la vigilanza
dell'autorità amministrativa. D'altra parte nell'amministrazione
straordinaria - a differenza che nel fallimento - prevale l'elemento
pubblicistico, sicché appare logico che venga data minore importanza
all'audizione degli amministratori di un'impresa o di una società
che sono stati estromessi dalla gestione, prevedendo la legge altri e
più penetranti tipi di controllo funzionalizzati al coordinamento
dell'amministrazione straordinaria dell'impresa in crisi con gli
interessi della pubblica economia e dell'occupazione. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art.
206, comma 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella
parte in cui non prescrive, obbligatoriamente e in ogni caso, la
previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento
degli atti indicati dalla medesima disposizione (tra cui le
transazioni) per sospetta violazione:
del principio di ragionevolezza perché è prevista (dal
successivo art. 209, comma 1, come emendamento dalla sentenza n. 181
del 1987 di questa Corte) tale audizione per la formazione dello
stato passivo e non invece anche per il compimento di atti (quali
quelli indicati dall'art. 35) che possono incidere parimenti
sull'ammissione, o meno, di crediti con conseguente ingiustificato
sacrificio degli interessi del debitore medesimo;
del diritto alla tutela giurisdizionale perché il debitore non
è posto nella condizione di esporre le sue ragioni che potrebbero
indurre gli organi della procedura di liquidazione ad una diversa
valutazione degli atti da compiere, tanto più che analoga
partecipazione è in generale prevista in procedimenti amministrativi
di minor rilievo ( ex art. 7 l. n. 241/90);
del principio di eguaglianza perché, mentre è previsto che il
fallito sia sentito, seppur "in quanto possibile", in relazione al
compimento degli atti di cui all'art. 35 l. fall., analoga audizione
non è prescritta per il debitore sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
In via subordinata il medesimo art. 206 cit. è poi censurato (in
riferimento ai medesimi parametri) nella parte in cui richiama il
precedente art. 35 solo per la individuazione degli atti cui è
applicabile la procedura, senza prevedere anche l'audizione del
fallito o debitore "in quanto possibile", secondo quanto contemplato
dall'ultimo comma di quest'ultima disposizione, per sospetta
violazione:
del principio di eguaglianza per l'ingiustificata disciplina
differenziata applicabile al fallito ed al debitore sottoposto a
liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria
dovendo il primo essere sentito "in quanto possibile" nei casi di cui
all'art. 35, u. co., mentre del secondo non è in nessun caso
prevista l'audizione;
del diritto alla tutela giurisdizionale (sotto il medesimo
profilo indicato in via principale).
2. - Premesso che le censure di incostituzionalità, ancorché
riferite testualmente al solo art. 206, comma 2, l. fall., devono in
realtà intendersi proposte (come indirettamente può desumersi dalla
stessa ordinanza) con riguardo al combinato disposto dalla medesima
norma e dell'art. 1, comma 6, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito
in legge 3 aprile 1979 n. 95, che ne statuisce l'applicabilità alla
procedura di amministrazione straordinaria, vanno pregiudizialmente
esaminate le eccezioni di inammissibilità della questione di
costituzionalità come sopra posta. Deve in particolare verificarsi
se la questione di costituzionalità sia inammissibile: a) per
difetto di rilevanza, perché un'eventuale dichiarazione di
incostituzionalità della norma censurata non potrebbe incidere
sull'efficacia e sulla validità dell'intervenuta transazione; b) per
difetto di legittimazione ad agire del ricorrente nel giudizio
amministrativo proposto innanzi al TAR Lazio, giudice rimettente; c)
per difetto di interesse ad agire del ricorrente medesimo perché la
transazione autorizzata con l'atto impugnato afferisce al
(precedente) esercizio di una revocatoria fallimentare; d) (ancora)
per difetto di rilevanza sotto il profilo che il corretto ordine
logico dell'esame delle censure mosse dal ricorrente nei confronti
del decreto ministeriale impugnato avrebbe richiesto che il giudice
rimettente avesse preliminarmente valutato il secondo motivo del
ricorso, attinente alla convenienza della transazione, e non già il
primo, relativo alla fase istruttoria della proposta transattiva.
3. - Nessuna di tali eccezioni può essere accolta.
In generale sia il riscontro dell'interesse ad agire che la
verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla
valutazione del giudice rimettente attenendo entrambi alla rilevanza
dell'incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di
riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile (v. sent. n.
124 del 1968, n. 17 del 1960, n. 24 del 1959), qual è quella nella
specie espressa dal TAR nell'ordinanza di rimessione.
3.1. - D'altra parte mette conto rilevare, quanto all'incidenza
del domandato annullamento dell'impugnataautorizzazione ministeriale
sulla validità della transazione, che ciò rappresenta un posterius
rispetto alla pronuncia richiesta al tribunale rimettente e
costituisce questione (eventualmente) rimessa alla giurisdizione di
altro giudice secondo il criterio di riparto affermato da ultimo
dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 5223 del
1989); criterio questo che postula uno sdoppiamento di giurisdizione
con riferimento, da un lato, agli atti amministrativi adottati nel
quadro della procedura di liquidazione e, dall'altro, ai negozi di
diritto privato attinenti ai diritti soggettivi patrimoniali posti in
essere nello stesso contesto. E quanto alla effettiva in cidenza, in
tesi, sulla transazione della mancata audizione del debitore, nonché
quanto al soggetto, in ipotesi, legittimato a farla valere, il
(motiva to e non implausibile) convincimento espresso dal T.A.R.
rimettente, se non è in sintonia con la giurisprudenza e la dottrina
prevalenti sul tema del la validità in generale della transazione
stipulata dal curatore fallimentare senza la previa audizione del
fallito, trova però un indiretto con forto in quell'altro indirizzo
giurisprudenziale che riconosce in testa anche al debitore
legittimazione ed interesse ad impugnare davanti al giudice
amministrativo proprio i provvedimenti di autorizzazione al
compimento di atti della procedura di amministrazione straordinaria
(Cass. S.U. n. 12068/90). Mentre, d'altro canto, la individuazione
del soggetto legittimato a far valere davanti al giudice ordinario le
conseguenze in tesi derivanti sulla transazione dall'eventuale
accoglimento di siffatta impugnazione è problema di competenza di
quest'ultimo giudice.
3.2. - Parimenti non implausibile è l'asserita legittimazione del
Maiocco, quale amministratore della società SICMU in amministrazione
straordinaria, a dolersi della mancata previa audizione della
società stessa, atteso che il soggetto al quale fa riferimento
l'art. 35 cit. è l'imprenditore assoggettato alla procedura
concorsuale, ovviamente rappresentato - come in tutti gli altri casi
di sopravvivenza in capo ad esso di una legittimazione straordinaria
a contrapporsi in proprio alla proce dura medesima - in persona di
sé stesso, se soggetto fisico, o dei suoi organi istituzionali, se
persona giuridica. Come del resto riconosciuto da questa stessa
Corte, quando (sent. n. 181 del 1987) ha affermato, proprio riguardo
alla fattispecie parallela dell'art. 209 l. fall. oggi invocata,
essere "d'uopo che il commissario .. formi, con l'intervento
dell'imprenditore individuale o degli amministratori della società o
della persona giuridica in amministrazione straordinaria, l'elenco
dei creditori ammessi o respinti ..".
3.3. - Quanto infine agli ulteriori profili di inammissibilità è
sufficiente rilevare che l'apprezzamento dell'origine della pretesa
transatta (assertivamente derivante dal precedente esecizio di
un'azione revocatoria fallimentare) come ragione idonea ad escludere
ogni interesse della società ricorrente all'annullamento della
transazione è questione rimessa al giudice (in ipotesi)
successivamente adito per la declaratoria di invalidità dell'atto
stesso. Né è censurabile in questa sede (sent. 43/93; sent. 73/91)
l'ordine delle questioni, seguito dal TAR rimettente, peraltro del
tutto plausibilmente, atteso che il primo motivo di ricorso era di
carattere procedimentale sicché l'eventuale suo accoglimento avrebbe
comportato l'annullamento della autorizzazione impugnata, con
assorbimento del secondo motivo concernente la valutazione di
convenienza, o meno, della transazione autorizzata.
4. - Nel merito le questioni, sia principali che subordinate, sono
tutte non fondate.
4.1. - La censura di irragionevolezza intrinseca (art. 3 Cost.)
poggia sul rilievo che una volta ritenuto da questa Corte (sent. n.
181 del 1987) costituzionalmente obbligata la previa audizione del
debitore ai fini della formazione dello stato passivo sarebbe
contraddittorio non riconoscerla obbligata anche in sede di
autorizzazione alla transazione, quest'ultima non potendo non
influire sullo stato passivo stesso.
Questa prospettata contraddittorietà svela però la sua
inconsistenza se sol si considera che la formazione dello stato
passivo (art. 95 l. fall.) costituisce un atto del tutto diverso
dalla transazione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
L'accostamento tra tali due atti (enfatizzato dal T.A.R. rimettente)
è meramente empirico e fattuale nel senso che la transazione,
determinando modifiche di situazioni soggettive afferenti alla
procedura concorsuale comporta, o può comportare, effetti
conseguenziali sullo stesso stato passivo o sulla massa attiva. Ma si
tratta di un'incidenza indiretta e mediata e variamente articolata
secondo le contingenze del caso concreto, potendo in ipotesila
transazione riguardare unicamente crediti della procedura ovvero
debiti della stessa già ammessi allo stato passivo (sicché nell'un
caso nessunaalterazione ne consegue sullo stato passivo e nell'altro
il debitore assoggettato alla procedura deve essere già stato
sentito). Ove poi dalla transazione - che in ipotesi avesse ad
oggetto debiti non ancora ammessi - residuasse una situazione
complessiva di debito per la procedura, questa dovrebbe comunque
transitare attraverso l'ammissione allo stato passivo (atteso che in
tale evenienza l'art. 95 l. fall. non soffre eccezione) sicché è
fatto salvo il diritto del debitore assoggettato alla procedura di
conoscere ogni credito ammesso destinato a concorrere al riparto.
Diverso è poi l'interesse del debitore ad essere previamente
sentito nelle due fattispecie. Nella formazione dello stato passivo
il debitore ha interesse ad avere piena contezza della estensione
della situazione debitoria in prospettiva della (ordinaria) sua
responsabilità patrimoniale, dopo la restituzione in bonis, per i
crediti (o la parte dei crediti) non soddisfatti; interesse che è
riconosciuto (dal legislatore nell'art. 95 legge fall. e, dopo il
cit. intervento di questa Corte, anche dall'art. 209 legge fall.) con
l'attribuzione di una situazione tutelata nella forma dell'obbligo
della previa audizione del debitore stesso. Viceversa nella
transazione non è identificabile un interes se di identico o analogo
contenuto, ma semmai un altro interesse (quale quello alla conoscenza
anticipata di dati informativi relativi ad un atto che potrebbe avere
un'incidenza indiretta sulla situazione debitoria complessiva) che il
legislatore può apprezzare in termini diversi da quello afferente la
formazione dello stato passivo.
In conclusione l'obbligo di audizione (affermato nella formazione
dello stato passivo) non necessariamente deve estendersi alla fase
relativa alla autorizzazione alla transazione (o agli altri atti
elencati nell'art. 35 l. fall.) data la diversità delle due
situazioni complessivamente conside rate.
4.2. - Quanto alla dedotta violazione del diritto alla tutela
giurisdizionale si può osservare che, se la censura deve intendersi
più specificamente riferita alla mancata audizione del debitore - in
sé considerata - nello svolgimento del procedimento di
autorizzazione alla transazione, la invocazione dell'art. 24 Cost.
non è pertinente perché il riconoscimento, o meno, nella
fattispecie di un interesse tutelato del debitore in proprio,
distinto e autonomo rispetto a quello della procedura sulla quale
ricadono direttamente gli effetti della transazione, attiene alla
posizione del debitore nel corso ed all'interno del procedimento
amministrativo, mentre la proiezione della stessa nel processo
rappresenta soltanto una mera conseguenza futura ed ipotetica sicché
la doglianza di denegata tutela giurisdizionale rimane estranea alla
fase amministrativa qui considerata. Né è utile evocare - come fa
il T.A.R. rimettente - la legge n. 241 del 1990, che (all'art. 7)
prescrive il previo avviso di avvio del procedimento amministrativo
ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale (nella specie
l'autorizzazione ministeriale) è destinato a produrre effetti
diretti, perché tali sono quelli che si determinano per la procedura
rappresentata dai suoi organi e non già per il debitore
personalmente.
Se invece si vuole intendere la censura in esame come formulata
con riferimento al generale accesso ai mezzi di tutela
giurisdizionale, essa è comunque infondata alla luce della
giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 12068 del 1990
cit.) che riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo in
ordine al ricorso del debitore che tale provvedimento impugni.
Per le medesime ragioni la questione di costituzionalità è poi
non fondata anche nella prospettazione subordinata del giudice
rimettente che rappresenta null'altro che un'ipotesi alternativa di
pronuncia additiva sul ritenuto (ma insussistente) presupposto del
vulnus del diritto alla tutela giurisdizionale.
4.3. - Infine non sussiste la violazione del principio di
eguaglianza (dedotta con le medesime argomentazioni sia in via
principale che subordinata e quindi suscettibile di esame congiunto)
sotto il profilo che nel fallimento (art. 35 ult. comma) il debitore
deve essere sentito "in quanto possibile", mentre nella
amministrazione straordinaria non ne è prevista affatto l'audizione.
La censura è destituita di fondamento perché le innegabili
differenze strutturali tra le due procedure rendono sufficiente
ragione di un diverso apprezzamento degli obblighi gravanti
rispettivamente sul curatore fallimentare e sul commissario
liquidatore.
Questa Corte (sent. n. 218 del 1991) ha già avuto modo di
evidenziare la peculiare finalità della procedura di amministrazione
straordinaria che - a differenza del fallimento - persegue
l'obiettivo - quando possibile - del salvataggio e risanamento
dell'impresa in crisi, sottolineando in special modo la "
..subordinazione dell'interesse particolare dei creditori
dell'imprenditore in dissesto ad interessi più generali, correlati
al mantenimento in vita dell'impresa .."; ed è questo coinvolgimento
di uno specifico interesse pubblico che giustifica la disciplina
differenziata in ordine alla previa audizione del debitore (profilo
questo peraltro non di maggiore momento rispetto ad altri aspetti
differenziali presi in considerazione dalla medesima pronuncia, quali
quelli afferenti ai meccanismi di partecipazione e di consenso dei
creditori alla determinazione di continuare l'esercizio dell'impresa,
previsti dall'art. 90 l. fall. soltanto per il fallimento e non anche
per l'amministrazione straordinaria).
Quindi, mentre nel fallimento il legislatore ha ritenuto di porre
uno specifico obbligo di diligenza per il curatore imponendogli
(seppur solo in quanto possibile) di sentire previamente il fallito
(al fine di acquisire utili elementi informativi per valutare
l'opportunità, o meno, di porre in essere gli atti di cui all'art.
35 l. fall.), invece nell'amministrazione straordinaria ha
privilegiato (in funzione del superiore interesse pubblico al
risanamento dell'impresa in crisi) la rapidità della procedura
astenendosi dal porre un tale obbligo, senza che peraltro ciò
significhi esclusione in ogni caso della (mera) facoltà del
commissario liquidatore, ove lo ritenga opportuno, di consultare (al
medesimo fine) il debitore assoggettato alla procedura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 206, comma 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte