Sentenza n. 173/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1996 dal
magistrato di sorveglianza di Palermo nel procedimento relativo a
Brandaleone Stefano, iscritta al n. 1236 del registro ordinanze 1996
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il magistrato di sorveglianza di Palermo solleva, in
riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 32 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), come modificata dalla legge
10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede, per il caso di
denunzia del condannato per il reato di evasione (art. 47-ter, comma
8, dell'ordinamento suddetto), la "sospensione automatica della
detenzione domiciliare". Premesso che il condannato aveva ottenuto
l'ammissione a tale beneficio, da parte del competente tribunale di
sorveglianza, sulla base dell'art. 47-ter, comma 1, n. 2 ("persona
in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali"), "con il divieto di
allontanarsi dalla propria abitazione, ad eccezione degli spostamenti
da e per i presidii sanitari territoriali, secondo le modalità
previamente concordate con il Centro di servizio sociale per adulti
di Palermo e con obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza
dell'uscita e del rientro nell'abitazione", che il condannato stesso
viveva da solo in un "alloggio ubicato in un sottoscala costituito da
una sola stanza ... sprovvisto di telefono, con problemi di
approvvigionamento idrico e carente delle condizioni obiettive per
poter cucinare i pasti" e che la denuncia era stata inoltrata perché
"in occasione di un intervento di vigilanza il detenuto non era stato
trovato all'interno dell'abitazione", essendosi, come riferito dallo
stesso in occasione di altro sopralluogo effettuato due ore dopo,
"allontanato temporaneamente per effettuare una telefonata", il
magistrato rimettente osserva che la norma impugnata impone al
magistrato di sorveglianza una "acritica presa d'atto", che impedisce
qualsiasi apprezzamento delle circostanze concrete e delle ragioni
che possono giustificare o meno l'interruzione della misura
alternativa in questione secondo i suoi presupposti ed i suoi fini.
Violato sarebbe dunque, a parere del giudice a quo in primo luogo
il principio di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
che esclude ogni presunzione di colpevolezza, in quanto la
sospensione della detenzione domiciliare è legata alla mera
comunicazione della notizia di reato, determinando "una sorta di
effetto potestativo nella sfera giuridica del denunciato,
comprimendone la libertà personale", indipendentemente e prima di
qualsiasi verifica, anche sommaria, della fondatezza della denuncia,
della sussistenza o meno di giustificati motivi o di circostanze
esimenti, nonché al di fuori di qualsiasi apprezzamento in ordine
alle esigenze di tipo cautelare che giustifichino il provvedimento
restrittivo. Il tutto, sottolinea il rimettente, aggravato dalla
possibilità che tale misura restrittiva si protragga anche per tempi
lunghi, in attesa del definitivo esito giudiziario della denuncia per
evasione e senza che neppure esista un termine finale di efficacia
del provvedimento sospensivo, a differenza di quanto è invece
previsto per la sospensione cautelativa delle misure alternative
dall'art. 51-ter dello stesso Ordinamento penitenziario.
La norma si porrebbe poi in contrasto con la funzione rieducativa
della pena, giacché riconnette l'automatico effetto interruttivo
della detenzione domiciliare alla semplice denuncia per evasione, a
prescindere dalla verifica circa l'idoneità di tale condotta ad
interrompere il rapporto esecutivo ed il percorso risocializzativo,
riabilitativo e terapeutico.
Vulnerato sarebbe inoltre l'art. 32 della Costituzione, attesa
l'indifferenza normativa verso le conseguenze lesive del bene della
salute che la sospensione automatica della detenzione domiciliare
può determinare nei confronti di soggetti che - come il condannato
nel caso di specie - versino in condizioni di salute particolarmente
gravi.
Si appaleserebbe, infine, un contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto il legislatore riserva un trattamento
irragionevolmente deteriore nell'ipotesi di denuncia per evasione del
detenuto domiciliare, mentre, in presenza di denunce o in pendenza di
procedimenti per reati assai più gravi dell'evasione verificatisi
nel corso della esecuzione, rimette la valutazione in ordine alla
sospensione cautelativa della misura alternativa alla
discrezionalità del magistrato di sorveglianza a norma dell'art.
51-ter dell'ordinamento penitenziario.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A
parere della Avvocatura non sussiste violazione dell'art. 27, secondo
comma, della Costituzione, in quanto la sospensione di un beneficio
non costituisce di per sé violazione della presunzione di non
colpevolezza, considerato che quel principio non esclude
l'applicazione di limitazioni alla libertà personale per i motivi
previsti dall'ordinamento. Neppure violato sarebbe l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, in quanto lo stato di malattia legittima
l'applicazione di misure alternative purché ne siano rispettate le
prescrizioni, mentre provvedimenti restrittivi "non sono
incompatibili di per sé con lo stato di malattia, conservando pur
anche finalità educative". Per le stesse ragioni non sarebbe violato
neppure l'art. 32 della Costituzione. In merito, poi, al dedotto
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, conclude l'Avvocatura, la
peculiarità che caratterizza nella specie il reato di evasione rende
la previsione censurata "ben diversa da quella in cui si verifichi la
commissione di altri tipi di reato per i quali, mancando una
connessione diretta con il modo di espiazione della pena, bene è
prevista una valutazione discrezionale del giudice". Considerato in diritto
1. - Il magistrato di sorveglianza di Palermo, ricevuta dal
commissariato di pubblica sicurezza una denuncia per il reato di
evasione ascritto ad un condannato che fruiva del beneficio della
detenzione domiciliare concessogli dal tribunale di sorveglianza ai
sensi dell'art. 47-ter, comma 1, n. 2, dell'ordinamento
penitenziario, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 47-ter, ultimo comma, che a suo avviso impone di
pronunciare l'immediata sospensione della misura alternativa non
appena perviene al magistrato di sorveglianza la notitia del reato di
cui al comma ottavo dello stesso articolo.
Il giudice rimettente considera che l'automatismo imposto dalla
norma denunciata urti contro quattro norme della Costituzione, e
precisamente contro i commi secondo e terzo dell'art. 27, contro
l'art. 32 e contro l'art. 3.
Il principio secondo cui "l'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva" sarebbe violato da una disposizione
che impone una misura restrittiva della libertà personale (nella
specie il trasferimento in carcere) di persona che non è neanche
imputata, ma soltanto denunciata, senza alcuna previa possibilità di
verifica giudiziale circa la fondatezza della notizia stessa (che
potrebbe, in ipotesi, provenire anche da soggetti privati), circa
l'esistenza o meno di giustificati motivi dell'allontanamento
dall'abitazione nel quale sia stato nella denuncia identificato il
reato, circa l'esistenza o meno di altre circostanze esimenti,
nonché del tutto al di fuori di ogni valutazione circa la
sussistenza di esigenze cautelari che giustifichino il trattamento
più restrittivo. E questa situazione risulta ancora più grave -
aggiunge il magistrato rimettente - quando si consideri la durata dei
processi penali e il fatto che non sia neanche previsto (come invece
nell'art. 51-ter dello stesso ordinamento penitenziario) un termine
finale di efficacia del provvedimento sospensivo.
Secondo il giudice a quo sarebbe anche violato il terzo comma dello
stesso art. 27 perché il denunciato automatismo della sospensione
contrasterebbe con la funzione rieducativa della pena, impedendo ogni
verifica circa l'idoneità della condotta denunciata (nella specie,
allontanamento dall'abitazione per qualche ora) ad interrompere il
rapporto esecutivo come stabilito nel provvedimento del tribunale di
sorveglianza ed il relativo percorso risocializzativo, riabilitativo
e terapeutico intrapreso.
Ancora, sarebbe violato l'art. 32 della Costituzione quando,
trattandosi, come nella specie, di condannato ritenuto dal tribunale
in condizioni di salute particolarmente gravi, la cessazione dello
stato di detenzione domiciliare senza alcun accertamento potrebbe
indurre conseguenze lesive della salute, alle quali l'ordinamento non
può essere indifferente sino al punto da anteporvi automaticamente
la violazione del bene oggetto della norma incriminatrice
dell'evasione. Il magistrato rimettente ricorda al riguardo che la
particolare previsione del n. 2 del primo comma dell'art. 47-ter,
sottolinea come requisito della concessione del beneficio, oltre alle
condizioni di salute particolarmente gravi, la necessità di costanti
contatti con i presidi sanitari territoriali, contatti che possono
imporre frequenti allontanamenti del soggetto dall'abitazione.
Al riguardo l'ordinanza richiama la sentenza n. 186 del 1995 di
questa Corte, che nei confronti della revoca della liberazione
anticipata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54,
terzo comma, dell'ordinamento penitenziario in quanto esso legava
automaticamente la revoca ad una condanna per delitto non colposo
anziché ad una valutazione di incompatibilità della condotta con il
mantenimento del beneficio. A fortiori ogni automatismo dovrebbe
essere escluso, ove sia in giuoco la salute del condannato.
Infine la disposizione denunciata violerebbe il principio di
ragionevolezza e di razionale uniformità del trattamento normativo,
come risulterebbe dal confronto del suo contenuto con quelli
dell'art. 51-ter, dello stesso ordinamento penitenziario, che
sottopone la sospensione cautelativa delle misure alternative (che
può essere determinata anche dalla commissione di reati più gravi
di quello di evasione), ad una valutazione discrezionale del
magistrato di sorveglianza. Secondo tale disposizione il magistrato
stesso provvede con decreto motivato ed è previsto un termine finale
di efficacia della sospensione ove non intervenga la revoca da parte
del tribunale.
L'art. 51-ter, già ricordato nell'ordinanza del giudice a quo a
proposito delle censure sollevate in nome dell'art. 27, secondo
comma, della Costituzione, viene espressamente indicato, a proposito
del richiamo all'art. 3 della Costituzione, come tertium
comparationis.
2. - Il dubbio di costituzionalità avanzato dal giudice rimettente
sulla base dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
mancanza di uniformità di trattamento del caso in esame rispetto a
quanto viceversa disposto dall'art. 51-ter dell'ordinamento
penitenziario, non è fondato.
Detto art. 51-ter, giova ricordare, fu inserito nell'ordinamento
penitenziario (originariamente fissato nella legge 26 luglio 1975, n.
354) con la stessa legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale fu
introdotto l'istituto della detenzione domiciliare: la cui menzione,
accanto a quelle dell'affidamento in prova al servizio sociale e
della semilibertà, fu frutto di un emendamento proposto durante la
discussione delle varie innovazioni nel Senato della Repubblica (Atti
Assemblea, 5 giugno 1986). Una disciplina così fortemente
differenziata stabilita in uno stesso contesto normativo, elaborato
nel medesimo torno di tempo, non può non avere una sua ragione. E la
ragione, nonostante il silenzio dei lavori preparatori, è da
rinvenirsi nella forte valenza del reato di evasione (e delle
infrazioni ad esso assimilate, come quella dell'allontanamento dalla
propria abitazione, di cui al comma 8 dell'art. 47-ter) rispetto alle
misure alternative consentite nel quadro del regime penitenziario.
L'evasione (comprese in questa le forme assimilatevi dalla legge)
rappresenta una specifica rottura con tale regime e in particolare
con i presupposti delle misure alternative. E ciò giustifica una
sua specifica considerazione da parte della legge, sia come causa di
sospensione che come causa di revoca del trattamento stabilito dal
tribunale di sorveglianza in alternativa alla detenzione. In tale
contesto una comparazione con la commissione di altri reati, anche
più gravi dell'evasione, a cui può dar luogo la sospensione
cautelativa di cui all'art. 51-ter, non è possibile. La regola
fissata nell'ultimo comma dell'art. 47-ter (sulla quale, si ripete,
non v'è traccia - al di là della proposta del relatore, senatore
Gallo, approvata dal Senato e poi dalla Camera - di specifici
interventi nei lavori parlamentari che precedettero la legge n. 663
del 10 ottobre 1986) fu evidentemente mutuata da quella già
esistente sin dal 1975 nell'art. 51 dell'ordinamento penitenziario
relativamente alla semilibertà. In quest'ultimo articolo, l'assenza
dall'istituto penitenziario senza giustificato motivo per un tempo
maggiore delle dodici ore dà luogo al delitto di evasione (art. 51,
comma terzo) e la denuncia per tale delitto importa la sospensione
del beneficio, mentre la condanna per il delitto stesso importa la
revoca.
Disconoscere la specificità dell'infrazione consistente
nell'evasione rispetto alle altre infrazioni di qualsiasi genere non
è possibile senza togliere al sistema penitenziario uno dei cardini
del suo funzionamento.
Sotto altro profilo non appare del tutto appropriato neanche il
richiamo che, sempre a proposito del parametro costituito dall'art.
3 della Costituzione, l'ordinanza del giudice a quo fa alla sentenza
n. 186 del 1995, con cui questa Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma terzo,
dell'ordinamento penitenziario sostituendo, come presupposto della
revoca, alla condanna per delitto non colposo commesso nel corso
dell'esecuzione della pena l'incompatibilità determinata dalla
condanna stessa con il mantenimento del beneficio. A parte il fatto
che l'art. in questione riguarda un caso di revoca, e non di
sospensione, il beneficio denominato "liberazione anticipata"
consiste in detrazioni di pena che per lo più intervengono durante
il corso dell'esecuzione e che solo in alcune situazioni possono
determinare, di fatto, in forza di quelle detrazioni, la cessazione
del regime detentivo. La citata sentenza di questa Corte sottolinea
la valenza del tutto particolare che l'istituto suddetto è chiamato
a svolgere nella evoluzione del rapporto esecutivo e agli effetti del
trattamento rieducativo, anche per la particolare collaborazione che
richiede da parte del condannato. Tuttavia, ciò doverosamente
premesso per rilevare la differenza tra le due situazioni, deve
affermarsi che sarebbe auspicabile che il legislatore unificasse in
relazione alle varie misure alternative i presupposti sia della
sospensione che della revoca, devolvendo l'applicazione di questi
istituti, pur tenendo rigorosamente conto di determinati presupposti
indicati dalla legge, alla prudente valutazione del giudice riferita
alla compatibilità o meno con la prosecuzione della prova: così
come la legge dispone oggi per il solo affidamento in prova al
servizio sociale (art. 47, penultimo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354).
3. - Ma se non è conferente la comparazione della disposizione
denunciata con quanto stabilito dall'art. 51-ter, in relazione a
cause di sospensione diverse dalla denuncia per evasione, diversa è
invece la prospettiva aperta dall'ordinanza del giudice a quo sul
piano della ragionevolezza del sistema instaurato con la sospensione
automatica della detenzione domiciliare.
Prima di tutto è da rilevare che anche nel sistema dell'art. 51,
relativo alla semilibertà, il reato di evasione mediante assenza
dall'istituto penitenziario vede il proprio termine iniziale soltanto
dopo dodici ore dal mancato rientro in istituto. Nelle prime dodici
ore di assenza scattano soltanto una punizione in via disciplinare e
la proposta di revoca della concessione del beneficio. Nella
sospensione prevista dall'ultimo comma dell'art. 47-ter non vi è
traccia di una simile differenziazione, e ciò nonostante il fatto
che il mancato rientro in istituto nel caso della semilibertà sia
più significativo per la rottura unilaterale del rapporto esecutivo
di quanto possa esserlo un allontanamento di poche ore dalla propria
abitazione. Il caso di cui all'ordinanza del giudice a quo, dove la
denuncia si riferiva ad un allontanamento durato non più di due ore,
è in proposito esemplare.
Inoltre, mentre la revoca, prevista nella stessa disposizione
denunciata (come in quella dell'art. 51, quarto comma, per la
semilibertà) consegue ad una condanna, ed è dunque preceduta da un
completo accertamento giudiziale quanto meno sull'esistenza del reato
in tutti i suoi estremi oggettivi e soggettivi, e sulle eventuali
cause di giustificazione o di scusa, nulla del genere accade per la
sospensione. In assenza di indirizzi giurisprudenziali interpretativi
sul punto (essi esistono solo limitatamente alla revoca della
semilibertà), questa Corte non può che partire dalla non
implausibile interpretazione della disposizione data dal giudice a
quo, il quale si ritiene assolutamente vincolato al presupposto della
semplice denuncia di reato senza spazio per un accertamento, sia pure
incidentale e limitato alla verifica del fumus boni iuris sulla
esistenza del reato. E questo automatismo, non preceduto da alcun
accertamento giudiziale neppure in via di delibazione, urta
indubbiamente contro il principio di ragionevolezza.
4. - Alla luce del criterio di ragionevolezza la disposizione
denunciata a questa Corte dal giudice a quo va peraltro vista anche
con riguardo agli altri parametri costituzionali invocati: esclusione
di presunzioni di colpevolezza, funzione rieducativa della pena,
tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.
La questione è fondata sotto questi ultimi due aspetti (funzione
rieducativa della pena e tutela della salute individuale), restando
assorbita ogni considerazione sul profilo relativo all'esclusione di
presunzioni di colpevolezza.
5. - La misura alternativa alla detenzione denominata detenzione
domiciliare è indubbiamente caratterizzata da una finalità
umanitaria ed assistenziale, come rilevato anche da questa Corte
(sentenza n. 165 del 1996) e come è sottolineato dal suo
riconnettersi prevalentemente a condizioni di salute della persona
condannata alla pena della reclusione non superiore a tre anni: art.
47-ter, comma 1, nn. 1), 2), 3) e in parte anche n. 4). Tuttavia non
può negarsi che essa ha in comune con le altre misure alternative -
come avverte anche
la giurisprudenza della Corte di cassazione (e prima ancora - sia
pure incidentalmente - la ordinanza n. 327 del 1989 di questa Corte)
- la finalità della rieducazione e del reinserimento sociale del
condannato. E alla possibilità del raggiungimento di tale finalità,
così come ben può guardarsi nel momento della concessione del
beneficio, deve indubbiamente guardarsi anche nel momento in cui si
sia chiamati a procedere alla sospensione del trattamento. Una
brusca ed automatica sospensione di tale trattamento può
interrompere senza sufficiente ragione un percorso risocializzativo e
riabilitativo; sì che occorre riconoscere che la sospensione
automatica, senza valutazione delle circostanze in cui
l'allontanamento denunciato come reato è avvenuto, confligge con la
finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e
dunque anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento
penitenziario.
6. - La disposizione denunciata come viziata da illegittimità
costituzionale urta, senza dubbio, anche contro l'art. 32 della
Costituzione.
L'istituto della detenzione domiciliare risponde indubbiamente - e
in modo primario nella maggior parte delle ipotesi previste dalla
legge come presupposti della concessione - anche ad una finalità
volta alla protezione della salute del condannato. Il fare
bruscamente cessare tale regime, sulla base di una semplice denuncia
(l'ordinanza ricorda che potrebbe trattarsi anche della denuncia di
un privato), senza che il magistrato di sorveglianza possa vagliare
la compatibilità della traduzione in carcere con le condizioni di
salute del condannato stesso, e senza dare il tempo al competente
tribunale di sorveglianza di valutare l'esperibilità di altre misure
in quei casi in cui queste siano ammesse o imposte dalla legge,
rappresenta indubbiamente una lesione, o quanto meno un grave rischio
di lesione, di un bene tutelato come fondamentale dalla Costituzione.
7. - Alla luce dei riferiti rilievi spetterà dunque al magistrato
di sorveglianza verificare, caso per caso, se la condotta posta in
essere dal condannato, ed in ordine alla quale è stata presentata
denuncia per il delitto di cui al comma 8 dell'art. 47-ter
dell'ordinamento penitenziario, presenti le caratteristiche,
soggettive ed oggettive, di una non giustificabile sottrazione
all'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo
altrimenti indicato ai sensi di detto art. 47-ter, disponendo quindi
soltanto in ipotesi di positivo riscontro la sospensione della misura
alternativa. Decisione, quest'ultima, che, proprio perché derivante
da un apprezzamento di merito della situazione di specie,
necessariamente dovrà essere adottata con le forme del provvedimento
motivato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nella parte in cui fa derivare automaticamente la
sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una
denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte