Sentenza n. 173/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali),
in relazione all'art. 1 della legge-delega 8 ottobre 1997, n. 352
(Disposizioni sui beni culturali) e all'art. 127 dello stesso
decreto, promosso nell'ambito di un giudizio penale, con ordinanza
emessa dal Tribunale di Piacenza il 14 giugno 2001, iscritta al
n. 792 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Piacenza ha sollevato, con riferimento
all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali), in relazione all'art. 1
della legge-delega 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni
culturali), e all'art. 127 dello stesso decreto.
Il rimettente - premesso di procedere nei confronti di due
persone imputate dei reati di cui agli artt. 110 del codice penale, 3
e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla
contraffazione od alterazione di opere d'arte), per avere, in
concorso tra loro, fatto commercio o, comunque, detenuto per il
commercio, opere contraffatte di vari pittori piacentini, nonché nei
confronti di altra persona, imputata del reato di cui all'art. 4,
numeri 1) e 2), della stessa legge, per aver autenticato le predette
opere d'arte - rileva che nelle more del procedimento è intervenuto
il decreto legislativo n. 490 del 1999, emanato ai sensi dell'art. 1
della legge-delega n. 352 del 1997, nel quale sono state inserite,
tra le altre, sia le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089
(Tutela delle cose di interesse artistico e storico), sia le
disposizioni della legge 20 novembre 1971, n. 1062, leggi che sono
state contestualmente abrogate dall'art. 166 del medesimo decreto.
In particolare, pur avendo l'art. 127 del decreto legislativo
n. 490 del 1999 riprodotto le disposizioni già contenute negli
articoli da 3 a 7 della legge n. 1062 del 1971, l'ambito di
applicazione della nuova normativa non sarebbe affatto sovrapponibile
alla precedente: mentre infatti la disciplina originaria prevedeva
come illecito penale la messa in commercio o la detenzione a fini
commerciali ovvero l'autenticazione di qualsiasi opera di pittura,
scultura o grafica contraffatta o alterata, a prescindere e
indipendentemente dall'epoca in cui l'opera fosse stata realizzata o
dal fatto che il suo autore fosse vivente o meno, l'art. 2, comma 6,
del testo unico n. 490 del 1999, riprendendo testualmente la
disposizione dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 1089 del 1939,
prevede espressamente che "non sono soggette alla disciplina di
questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori
viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni". Ne
consegue, secondo il rimettente, che tali opere "vengono ad essere
escluse dall'ambito di operatività del testo unico" e segnatamente
dalla disciplina concernente le sanzioni penali, prevista
dall'art. 127.
Il giudice a quo ritiene che la modifica della sfera di
applicazione della legge n. 1062 del 1971 sia sostanziale e quindi
non autorizzata dai principi e criteri direttivi della legge-delega
n. 352 del 1997, il cui art. 1, comma 2, lettera b), prevede che alle
disposizioni inserite nel testo unico "devono essere apportate
esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento
formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la
semplificazione dei procedimenti". La norma censurata si porrebbe
quindi in contrasto con il disposto dell'art. 76 Cost.
Considerato inoltre il tenore letterale delle richiamate
disposizioni della disciplina dei beni culturali, il rimettente
ritiene che l'art. 127 del testo unico non "possa essere interpretato
in modo da estenderne l'ambito di applicazione al di là dei chiari
limiti posti dal citato art. 2, comma 6".
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva
che, qualora la disciplina censurata fosse ritenuta conforme a
Costituzione, gli imputati "dovrebbero essere sicuramente assolti
perché il fatto non è (piu) previsto dalla legge come reato con
riferimento, quanto meno, alla stragrande maggioranza" dei falsi loro
contestati. Ove, invece, la norma fosse ritenuta costituzionalmente
illegittima, "occorrerebbe procedere a un approfondito esame della
posizione degli imputati con riferimento a ciascuno dei quadri
oggetto di contestazione".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
L'Avvocatura rileva che il rimettente muove da una non
condivisibile interpretazione delle disposizioni censurate, la cui
esatta lettura dovrebbe essere nel senso che gli illeciti concernenti
le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre
cinquanta anni sono tuttora sanzionati penalmente ai sensi
dell'art. 127 del decreto legislativo n. 490 del 1999, che in nulla
avrebbe modificato la disciplina previgente.
Secondo l'Avvocatura, infatti, il decreto legislativo si sarebbe
limitato a riprodurre nell'art. 127 gli artt. 3 e 4 della legge
n. 1062 del 1971, come peraltro confermato dall'art. 166 dello stesso
testo unico che, nell'abrogare la legge n. 1062 del 1971, prevede che
rimanga in vigore l'art. 9 che, nel secondo comma, fa obbligo al
giudice, nei processi per contraffazione di opere d'arte moderna e
contemporanea, di assumere sempre come testimone l'autore cui l'opera
è attribuita, rendendo così evidente la volontà del legislatore di
non escludere tali opere dalla tutela penale prevista dall'art. 127
del testo unico. Considerato in diritto
1. - Il rimettente, chiamato a giudicare alcuni soggetti imputati
dei reati di cui agli artt. 110 del codice penale, 3 e 4, comma 1,
numeri 1) e 2), della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali
sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), per avere fatto
commercio o, comunque, detenuto per il commercio, opere contraffatte
di pittori contemporanei, e per avere autenticato tali opere, rileva
che nelle more del giudizio è entrato in vigore il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali), il cui
art. 2, comma 6, avrebbe escluso dalla sfera di applicazione delle
norme incriminatrici "le opere di autori viventi o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni".
Ad avviso del giudice a quo la nuova disciplina si pone in
contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto il legislatore
delegato, nel riunire e coordinare nel testo unico, emanato in forza
dell'art. 1 della legge-delega 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni
sui beni culturali), le disposizioni legislative vigenti in materia
di beni culturali e ambientali, si sarebbe dovuto limitare, alla
stregua del comma 2, lettera b), del predetto art. 1, "ad apportare
esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento
formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la
semplificazione dei procedimenti".
2. - La questione è infondata.
3. - Il testo unico n. 490 del 1999 è diviso in due titoli,
dedicati, rispettivamente, ai beni culturali e ai beni paesaggistici
e ambientali; nel Titolo primo sono inserite, tra l'altro, sia le
disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle
cose di interesse artistico e storico, sia le norme incriminatrici
della legge n. 1062 del 1971, relative alla contraffazione delle
opere d'arte, ora contenute nell'art. 127, sotto la rubrica
"Contraffazione di opere d'arte".
La legge n. 1089 del 1939, trasfusa nel testo unico, recava la
disciplina generale dei beni culturali e apprestava le varie forme di
tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico nazionale. La
legge, tra l'altro, classificava i beni culturali e definiva le
condizioni per la relativa dichiarazione di interesse culturale,
individuava i vincoli da apporre ai beni ritenuti di rilevante o
eccezionale interesse culturale, anche ai fini di assicurarne la
conservazione e l'integrità, stabiliva divieti e limiti alla loro
alienazione - tra cui il diritto di prelazione in favore dello Stato
-, determinava le sanzioni in caso di violazione della disciplina
vincolistica. In particolare, l'art. 1, terzo comma, stabiliva che
"non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di
autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni".
La limitazione della sfera di applicazione della legge venne
giustificata sia nella Relazione che accompagna il testo legislativo,
sia dalla dottrina, in base alle esigenze di non estendere ad opere
di autori viventi o di recente esecuzione una disciplina vincolistica
che ne avrebbe impedito o comunque notevolmente ostacolato le
possibilità di commercializzazione e di utilizzazione economica e di
evitare giudizi affrettati sul valore delle opere, che avrebbero
potuto essere modificati dal trascorrere del tempo.
La legge n. 1089 del 1939 non dettava alcuna disciplina sulla
contraffazione delle opere d'arte, che, a seconda dei casi, veniva
ricondotta dalla giurisprudenza nell'ambito dei reati di truffa,
falsità in scrittura privata, frode nell'esercizio del commercio,
ovvero delle fattispecie incriminatrici previste dalla legge sul
diritto d'autore.
In tale contesto normativo è intervenuta la legge n. 1062 del
1971 che ha sanzionato penalmente la condotta di chi "contraffà,
altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un
oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico".
Il legislatore del 1971 si è mosso in una prospettiva del tutto
autonoma rispetto alle finalità di tutela del patrimonio artistico
nazionale perseguite dalla legge del 1939: a prescindere dal formale
riconoscimento dell'interesse culturale e dal valore artistico
dell'opera, la legge si pone l'obiettivo di tutelare l'interesse
dell'autore alla salvaguardia della genuinità della propria
produzione, nonché l'interesse generale alla regolarità e
correttezza degli scambi commerciali nel mercato delle cose d'arte,
senza alcun richiamo alla normativa del 1939.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina
avevano ritenuto che i limiti posti dall'art. 1, terzo comma, della
legge n. 1089 del 1939 alla sfera di applicazione della legge
medesima fossero funzionali alla protezione del patrimonio storico e
artistico nazionale e che non potessero pertanto estendersi alla
disciplina prevista della legge n. 1062 del 1971, diverse essendo le
esigenze di tutela connesse alla repressione della contraffazione di
qualsiasi opera d'arte, anche contemporanea.
Nella compilazione del testo unico n. 490 del 1999, gli artt. 3,
4, 5, 6 e 7 della legge n. 1062 del 1971, relativi alla
contraffazione, al commercio e alla autenticazione di opere d'arte, o
di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico
contraffatti o alterati, sono stati riprodotti nell'art. 127.
L'art. 166 del testo unico ha poi provveduto ad abrogare la legge
n. 1062 del 1971, ad eccezione degli artt. 8, secondo comma, e 9, il
cui secondo comma stabilisce che nei procedimenti penali per
contraffazione di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è
tenuto ad assumere come testimone l'autore cui l'opera è attribuita
o di cui l'opera stessa rechi la firma.
4. - Le ragioni che giustificano la diversa sfera di applicazione
delle due leggi trasfuse nel Titolo primo del testo unico non
consentono di condividere l'interpretazione della disciplina
censurata posta dal rimettente a base della questione di legittimità
costituzionale.
La formulazione dell'art. 2, comma 6, del Titolo primo del testo
unico n. 490 del 1999, secondo cui - con riferimento al comma 1,
lettera a), che indica tra i beni culturali disciplinati dal testo
unico "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o demo-etno-antropologico" - non sono soggette
"alla disciplina di questo Titolo [...] le opere di autori viventi o
la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni" è frutto della
meccanica trasposizione della esclusione che figurava, espressa nei
medesimi termini, nell'art. 1, terzo comma, della legge n. 1089 del
1939, ove era però riferita alla disciplina della "presente legge"
che a differenza dell'attuale testo unico era dedicata esclusivamente
alla tutela dei beni culturali, definiti come "cose di interesse
storico e artistico".
Al di là di questo dato di carattere testuale, quel che importa
soprattutto tenere presente è che la legge n. 1089 del 1939 non
prevedeva, come già detto, alcuna disciplina penale sulla
contraffazione delle cose di interesse storico o artistico.
Appare dunque evidente che si è in presenza di un mero difetto
di coordinamento formale tra l'originario testo della legge n. 1089
del 1939 e l'impianto del Titolo primo del testo unico, come
d'altronde emerge dalla constatazione che il legislatore delegato si
è limitato a riprodurre il contenuto delle fattispecie
incriminatrici già previste dagli artt. da 3 a 7 della legge n. 1062
del 1971, senza apportarvi alcuna modifica sostanziale, nel pieno
rispetto dei criteri direttivi posti dall'art. 1, comma 2, lettera
b), della legge-delega n. 352 del 1997, che lo legittimava ad
apportare esclusivamente "le modificazioni necessarie per il [...]
coordinamento formale e sostanziale" delle disposizioni legislative
vigenti (nel senso che nell'interpretazione della legge delegata va
privilegiato il criterio della conformità alla legge di delegazione,
v., da ultimo, sentenze n. 96 del 2001, n. 425 e n. 276 del 2000).
L'intento di rispettare i limiti posti dalla delega risulta
espresso nella stessa Relazione allo schema del testo unico, ove si
precisa che le disposizioni penali riproducono quelle previste dalla
legge n. 1062 del 1971 in materia di contraffazione di opere d'arte e
che "l'unica modifica, sulla base del criterio del coordinamento
sostanziale posto dalla legge-delega, riguarda l'adeguamento della
disciplina alle norme del codice penale in tema di pene accessorie
(commi 2 e 3)".
La necessità di aderire ad una interpretazione
logico-sistematica degli artt. 2, comma 6, e 127 del decreto
legislativo, suggerita dalle rispettive sfere di applicazione delle
due leggi n. 1089 del 1939 e n. 1062 del 1971, quali erano state
individuate prima della trasfusione nel Titolo primo del testo unico,
trova infine conferma nell'espressa esclusione dall'abrogazione
dell'art. 9, comma 2, della legge del 1971: non avrebbe infatti
alcuna ragione continuare a prevedere che il giudice debba assumere
come testimone l'autore a cui è attribuita l'opera d'arte
contraffatta se le fattispecie incriminatrici contenute nell'art. 127
non si riferissero anche alle opere di autori viventi.
Si deve pertanto concludere che le norme incriminatrici relative
alla contraffazione, al commercio e alla autenticazione di opere
d'arte contraffatte o alterate, contenute nella legge n. 1062 del
1971 e trasfuse nell'art. 127 del decreto legislativo n. 490 del
1999, continuano ad applicarsi anche alle opere di autori viventi o
la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. Ne consegue che
la questione di legittimità costituzionale, essendo stata sollevata
sulla base di un'erronea interpretazione della norma censurata, deve
essere dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali), in relazione all'art. 1 della legge-delega
8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali) e
all'art. 127 dello stesso decreto, sollevata, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte