Sentenza n. 174/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12r.d. 1022/1941
- art. 22r.d. 1022/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12,
secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento
giudiziario militare di pace), promossi con ordinanze emesse il 10
aprile e il 27 settembre 1973 dal tribunale militare territoriale di La
Spezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Schimenti
Antonio e di Ceresoli Luciano, iscritte al n. 276 del registro
ordinanze 1973 e al n. 29 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973 e
n. 69 del 13 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse rispettivamente il
10 aprile 1973 nel corso di un procedimento personale a carico di
Schimenti Antonio ed il 27 settembre dello stesso anno nel corso di
altro procedimento a carico di Ceresoli Luciano, il tribunale militare
territoriale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli articoli 12, secondo comma, e 22 dell'Ordinamento
giudiziario militare di pace, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, che
rispettivamente prevedono: il primo per il Ministro della difesa,
quando ricorrano particolari esigenze di servizio, la facoltà di non
designare in tutto o in parte ufficiali delle rispettive forze armate
quali giudici nei tribunali militari territoriali; il secondo, in
relazione a tale facoltà, il trasferimento della causa al tribunale
più vicino quando non sia possibile per la mancanza di giudici di
alcuna delle forze armate costituire regolarmente il collegio
giudicante. Nella specie, infatti, verificatasi, per omessa
designazione da parte del Ministro della difesa di ufficiali della
marina militare alle funzioni di giudice militare, una carenza nella
composizione organica del tribunale militare di Torino,
territorialmente competente, il pubblico ministero in applicazione
delle norme impugnate aveva rimesso il procedimento al giudice a quo,
ritenuto il più vicino tra i tribunali militari. Secondo l'ordinanza
entrambe le norme anzidette contrastano con il principio costituzionale
della precostituzione per legge del giudice naturale.
È intervenuto nel secondo dei due giudizi innanzi a questa Corte
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 2
aprile 1974, chiedendo una pronuncia di infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale militare
di La Spezia hanno ad oggetto la medesima questione, relativa agli
artt. 12 e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, sull'ordinamento
giudiziario militare di pace, per contrasto con l'art. 25, primo comma,
Cost., e vanno pertanto decisi con unica sentenza.
2. - Il predetto art. 12 del r.d. del 1941, disciplinando "la
rappresentanza delle forze armate dello Stato nella composizione
organica dei tribunali militari", stabilisce, tra l'altro, che i
giudici debbano appartenere in numero di cinque, rispettivamente,
all'esercito, alla marina e all'aeronautica, ed in numero di due alla
guardia di finanza: ciò al fine di permettere che, in ogni collegio
giudicante, almeno due giudici siano della stessa forza armata cui
appartiene l'imputato, ove quest'ultimo sia militare dell'esercito o
della marina o dell'aeronautica, ed uno della guardia di finanza, ove
l'imputato ad essa appartenga (art. 15 successivo).
Senonché, l'ultimo comma dell'art. 12 consente che, "quando
ricorrono particolari esigenze di servizio", il Ministro della difesa
possa non designare, "in tutto o in parte", ufficiali dell'una o
dell'altra forza: verificandosi la quale ipotesi, e non potendosi
conseguentemente formare un collegio giudicante così come disposto nel
citato art. 15, l'art. 22 prevede che la causa sia rimessa "al
tribunale militare più vicino, nel quale sia possibile comporre il
collegio giudicante nei modi stabiliti dal predetto art. 15".
Ora, sebbene da qualche passo delle ordinanze laddove queste
riassumono i termini delle eccezioni di illegittimità costituzionale
sollevate nei giudizi instaurati dinanzi al tribunale militare di La
Spezia, possa sembrare che vengano proposte due distinte questioni, e
una di esse concerna l'ultimo comma dell'art. 12 (che sarebbe peraltro
di per sé irrilevante, la criticata facoltà del Ministro di non
procedere alle designazioni configurandosi come presupposto indiretto e
remoto delle norme degli artt. 15 e 22, applicabili nella specie), in
realtà il vero ed unico oggetto della questione sottoposta alla Corte
sta nel combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, e dell'art. 22:
lamentandosi, in sostanza, che, per l'impossibilità di formare il
collegio giudicante nei modi prescritti dall'art. 15, ed essendo tale
impossibilità da far risalire a sua volta all'insindacabile esercizio
di una facoltà praticamente illimitata (secondo l'assunto) del
Ministro della difesa, l'imputato sia sottratto al proprio giudice
naturale, con violazione quindi del primo comma dell'art. 25 della
Costituzione.
3. - Ciò posto, ed a prescindere dal rilievo che, a norma
dell'ultimo comma dell'art. 12 del r.d. del 1941, il Ministro della
difesa non ha una mera facoltà, che egli possa a suo piacimento
esercitare o non esercitare, ma un preciso obbligo di provvedere alle
designazioni occorrenti per mettere tutti i tribunali militari in
condizione di funzionare nella composizione di legge (obbligo cui
soltanto eccezionalmente, per effettive "particolari esigenze di
servizio", è dato derogare), la questione di legittimità
costituzionale, nei termini poc'anzi, precisati, non è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la
figura del giudice naturale precostituito per legge "non si
cristallizza nella determinazione... di una competenza generale",
potendo altresì specificarsi in forza di particolari disposizioni che
vi apportino delle deroghe in funzione dei diversi interessi presenti
nel processo e del loro necessario contemperamento (così,
sostanzialmente, tra le più recenti, le sentenze n. 139 del 1971, n.
96 del 1973, n. 274 del 1974).
E tale è appunto il caso in oggetto, nel quale la competenza del
tribunale più vicino a quello che sarebbe stato competente ratione
loci è determinata dalla legge in linea preventiva, generale ed
astratta, quasi come una competenza subordinata bensì, rispetto alla
prima, ma, al medesimo titolo, istituzionale, per l'ipotesi che non sia
altrimenti possibile soddisfare l'esigenza (posta anche a garanzia
degli imputati) di una composizione del collegio nel quale siano
presenti giudici della stessa forza cui, di volta in volta, quelli
appartengono. Di guisa che nessuna scelta discrezionale, è rimessa al
pubblico ministero od al giudice istruttore nell'atto di disporre il
rinvio a giudizio dell'imputato, né quanto al tribunale che dovrà
giudicarlo, né quanto al verificarsi dei presupposti ai quali, ope
legis, è condizionata la deroga al criterio primario della competenza
per territorio. La situazione è perciò diversa da quella su cui ebbe
a pronunciarsi la sentenza n. 82 del 1971, alla quale (anche se con
indicazione erronea) si richiamano entrambe le ordinanze.
Né dicasi, come incidentalmente osserva una delle ordinanze, che
lo stesso concetto di tribunale "più vicino" sarebbe pur esso vago ed
elastico, trattandosi invece di nozione di comune esperienza, spesso
ricorrente nella prassi ed agevolmente determinabile (si veda ad
esempio il terzo comma dell'art. 41 cod. proc. pen., la cui
applicazione non risulta abbia dato origine a contestazioni od
incertezze).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 12, secondo comma, e 22 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022
(Ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata dal tribunale
militare di La Spezia con le ordinanze di cui in epigrafe, in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte