Sentenza n. 174/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio
1974 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Celano Armando ed altri, iscritta al n. 289 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Al termine dell'istruttoria formale a carico di minori degli
anni 18 e maggiori degli anni 14, coimputati con maggiorenni, il
giudice istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevede il proscioglimento
istruttorio per non imputabilità, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione. I predetti minori sono stati riconosciuti
privi di capacità di intendere e di volere al momento della
commissione dei delitti di detenzione e di porto abusivo di materiale
esplosivo.
2. - Per il giudice istruttore il contrasto tra la norma impugnata
con il principio costituzionale di inviolabilità del diritto alla
difesa in ogni stato e grado del procedimento sussisterebbe per
l'aspetto particolare che assumerebbe il proscioglimento di persona non
imputabile nel contesto delle altre formule di proscioglimento previste
dallo stesso art. 378 del codice di procedura penale.
Tale aspetto particolare sarebbe rappresentato dal fatto che il
proscioglimento di persona non imputabile presupporrebbe un pieno
accertamento di responsabilità e, quindi, come logica conseguenza, un
giudizio di "riferibilità al prevenuto del reato al completo di tutti
i suoi elementi oggettivi e soggettivi", senz'altro parificabile al
dibattimento a seguito del quale viene stabilita la pena che in
concreto deve essere applicata e sulla base della quale viene fissata
anche la natura ed entità della misura di sicurezza.
Nella fase istruttoria tale accertamento "di responsabilità" si
svolgerebbe senza che la difesa dell'imputato abbia possibilità di
realizzarsi compiutamente in quanto al difensore dell'imputato non
sarebbe concesso di partecipare ad ogni singolo elemento di prova,
così come avviene nel dibattimento attraverso il contraddittorio,
quantunque sostanzialmente ogni elemento conduca ad una "decisione
potenzialmente definitiva".
A riguardo sarebbe, per il proponente, orientativa la sentenza n.
64 del 1972 della Corte costituzionale stante l'analogia tra la
situazione giuridica in essa presa in considerazione e quella oggetto
della ordinanza di rimessione. Con tale sentenza, infatti, è stato
dichiarato incostituzionale l'art. 304 bis del cod. proc. pen. nella
parte in cui "esclude il diritto del difensore dell'imputato di
assistere alla testimonianza a futura memoria e al confronto tra
imputato e testimone esaminato a futura memoria".
Né varrebbe obiettare, a riguardo, che le misure di sicurezza del
ricovero in manicomio o riformatorio giudiziario non rientrerebbero tra
le pene in senso proprio; in effetti il loro "profilo contenutistico" -
privazione della libertà personale - indurrebbe a doverle classificare
pur sempre tra le "sanzioni penali", per cui al destinatario di esse
dovrebbe essere data possibilità completa di difesa.
D'altra parte, se è pur vero che imputato e difensore potrebbero
sempre giovarsi dei normali gravami contro le decisioni istruttorie,
tuttavia il rimedio sarebbe limitato in quanto il gravame stesso
rimarrebbe circoscritto alla semplice valutazione delle prove assunte
fatta dal giudice, e non potrebbe incidere sulla loro essenza che bene
avrebbe potuto essere diversa se al difensore fosse stato concesso di
intervenire alla loro formazione.
La questione di legittimità costituzionale assumerebbe una
maggiore incisività qualora si dovesse seguire un dato orientamento
giurisprudenziale per il quale sarebbe preclusa, in sede istruttoria,
ogni indagine sulla sussistenza di eventuali circostanze attenuanti; in
tal caso al prosciolto in istruttoria per non imputabilità sarebbe
riservato un trattamento più grave, con lesione del principio
costituzionale di eguaglianza, di quello spettante al prosciolto per lo
stesso motivo in sede dibattimentale, dove le circostanze attenuanti
troverebbero pieno inserimento ad ogni effetto giuridico.
3. - Nel giudizio vi è stato solo l'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato.
Per l'Avvocatura la questione, così come sarebbe stata formulata,
comporterebbe la necessità che il proscioglimento del non imputabile
possa avvenire solo in sede dibattimentale, il che non sarebbe né
giuridicamente né logicamente reso possibile per l'incapacità di
intendere e di volere dell'imputato, il quale può sì essere assistito
dal difensore, ma non rappresentato.
Nel merito osserva che anche nel caso prospettato alla Corte la
difesa sarebbe sufficientemente garantita poiché il difensore oltre a
poter assistere all'interrogatorio dell'imputato, alla perizia e alle
perquisizioni verrebbe posto, anche, a conoscenza di tutti gli atti
processuali attraverso il deposito di essi prima della decisione del
giudice istruttore.
Non solo, ma proprio a norma dell'art. 372 dei cod. proc. pen. il
difensore dell'imputato potrebbe pur sempre presentare quelle istanze e
memorie che ritenga opportune al fine di colmare le lacune ravvisabili
negli atti formati senza il suo intervento. Considerato in diritto :
1. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 378 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore
del tribunale di Torino.
Per il proponente l'articolo impugnato contrasterebbe con il
diritto di difesa in quanto prevederebbe il proscioglimento istruttorio
per non imputabilità senza che il difensore dell'imputato abbia avuto
modo di intervenire - non essendogli riconosciuta tale facoltà - al
compimento di tutti gli atti istruttori diretti ad accertare i fatti e
le circostanze di cui è procedimento e la loro riferibilità
all'imputato. Il contrasto assumerebbe particolare rilievo nella
considerazione che il proscioglimento per non imputabilità, quando ad
esso potrebbe conseguire una automatica applicazione di misure di
sicurezza detentive, si risolverebbe, a differenza di quanto avviene
per altri motivi di proscioglimento istruttorio, in un vero e proprio
giudizio di accertamento di responsabilità e, quindi, in una decisione
non accompagnata da un riscontro di ogni singolo elemento di prova
così come avverrebbe, invece, attraverso il dibattimento,
caratterizzato dal contraddittorio.
2. - Questa Corte, in numerose sentenze, ha esaminato la posizione
della difesa nell'istruzione formale ed ha dichiarato la
incostituzionalità di quelle norme procedurali per le quali il diritto
di difesa era reso difficile o ne veniva frustrato lo scopo o la
funzione.
In tali sentenze (v., tra l'altro, la n. 46 del 1975 e la 62 del
1971) la Corte ha individuato l'ambito del diritto di difesa nella
possibilità effettiva del suo esercizio, stabilendo che non è affatto
necessario che esso debba essere disciplinato in modo identico in ogni
tipo di procedimento e in ogni fase processuale, sibbene che sia
adeguato, nelle sue modalità, alle speciali caratteristiche del
procedimento stesso.
L'ordinanza di rimessione si riferisce, in particolare, alla
sentenza della Corte n. 64 del 1972, ravvisando una certa conformità
tra la situazione giuridica presa in essa in esame e quella oggetto del
presente giudizio.
Invero, l'analogia è solo apparente. Infatti la sentenza n. 64 del
1972 si inquadra nell'orientamento della Corte di considerare il
diritto di difesa nei suoi concreti aspetti finalistici e funzionali.
La dichiarata incostituzionalità dell'articolo 304 bis del codice di
procedura penale, nella parte in cui escludeva il diritto del difensore
dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria, poggia
sulla considerazione che trattandosi di atti istruttori assunti nel
presupposto della loro irripetibilità, la difesa non avrebbe potuto
dispiegare in ordine ad essi quei mezzi di riscontro che le competono
in via diretta o indiretta.
3. - Nella fase istruttoria le garanzie di difesa trovano una
duplice articolazione: l'una contestuale, l'altra successiva. Le
garanzie contestuali sostanzialmente fanno perno sugli articoli 304,
304 bis, 304 ter, 304 quater del cod. proc. pen. e sulla estensione ad
essi data dalla Corte costituzionale con le sue sentenze; le garanzie
successive sono soprattutto rappresentate dalle disposizioni contenute
negli artt. 372 e 387 del cod. proc. penale. Esse ben si inquadrano
nella armonia del sistema.
Invero, attraverso il deposito degli atti e documenti del processo
e la facoltà dei difensori di trarne copia e di presentare le istanze
e le memorie che ritengono opportune, la difesa ha possibilità di
realizzarsi nell'intero arco della fase istruttoria con pienezza di
diritti; ciò comporta, anche, la piena facoltà di richiedere al
giudice istruttore l'espletamento di ogni altro mezzo di prova ritenuto
necessario per l'accertamento della "verità" e, allo stesso fine, di
richiedere, anche, la reiterazione di quei mezzi di prova già
espletati, ma ritenuti incompleti o comunque contraddittori; di
eccepire le eventuali nullità incorse nell'istruttoria stessa e di
provocare la rinnovazione o la rettifica degli atti viziati di
nullità. Né, d'altra parte, può il giudice istruttore ignorare le
istanze della difesa sulle quali è obbligato a provvedere o con
ordinanza o con la sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio
giuridico.
Attiene, anche, all'esercizio del diritto di difesa la possibilità
della impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento.
4. - Nella motivazione il giudice a quo esprime, altresì, delle
perplessità sulla legittimità costituzionale dell'articolo contestato
in riferimento all'art. 3 della Costituzione in considerazione di una
parte dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "nella
istruzione il fatto commesso non può essere valutato se non nei limiti
della contestazione e questa, per principio inderogabile, comprende
solo il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono
comportare l'applicazione di una misura di sicurezza, con esclusione
delle circostanze attenuanti". Ciò comporterebbe un diverso
trattamento tra il prosciolto in istruttoria per totale incapacità di
intendere e di volere e il prosciolto per lo stesso motivo in sede di
dibattimento dove le eventuali circostanze attenuanti debbono essere
tenute presenti dal giudice.
Rileva a riguardo la Corte che la questione, oltre a non essere
stata formalmente proposta col dispositivo dell'ordinanza, essa
comunque riguarderebbe l'art. 384 n. 2 del codice di procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 378 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza
in epigrafe dal giudice istruttore del tribunale di Torino, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte