Sentenza n. 174/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26r.d.l. 1578/1933
- art. 30r.d.l. 1578/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, lett.
b) e 30, lett. a) e b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore), promosso con ordinanza
emessa il 13 ottobre 1977 dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite
Civili - sul ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e Procuratori di Roma contro Mirelli di Teora Luigi ed altri, iscritta
al n. 237 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978.
Visti gli atti di costituzione di Mirelli di Teora Luigi e del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi gli avvocati Giuseppe Valensise e Fernando della Rocca per il
Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, gli
avvocati Leopoldo Mazzarolli e Franco Gaetano Scoca per Mirelli di
Teora Luigi e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1977, le Sezioni Unite Civili
della Corte di Cassazione sollevavano, in via incidentale, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 26, lett. b) e 30, lett. a) e
b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito nella legge 22
gennaio 1934, n. 36), "Ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore", nella parte in cui dette norme prevedono l'iscrizione di
diritto nell'albo dei procuratori e degli avvocati di magistrati
militari aventi particolari requisiti, per preteso contrasto con l'art.
33, comma quinto, della Costituzione.
Il Dr. Luigi Mirelli di Teora, laureato in giurisprudenza e già
componente e presidente f.f. del Tribunale Supremo militare nella sua
qualità di generale di divisione dell'Esercito in s.p.e., aveva
chiesto, nel 1974, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e
procuratori di Roma l'iscrizione di diritto negli albi Professionali,
in applicazione degli artt. 26, 30 e 34 del citato r.d.l. n. 1578 del
1933.
Sul ricorso del Mirelli, avverso la negativa decisione del
Consiglio dell'Ordine di Roma, il Consiglio Nazionale Forense, dopo
aver dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale delle norme citate in riferimento allo art. 33, quinto
comma, della Costituzione, ordinò, con decisione in data 20 dicembre
1974, l'iscrizione del Mirelli negli Albi professionali.
A sua volta, il Consiglio romano proponeva ricorso per Cassazione;
e, come mezzo al fine di ottenere la cassazione senza rinvio della
decisione di cui si è detto, chiedeva alle Sezioni Unite di dichiarare
non manifestamente infondata (e per conseguenza di rimettere all'esame
della Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzionale
delle norme in base alle quali il Consiglio Nazionale Forense aveva
ordinata l'iscrizione di diritto del Mirelli negli Albi professionali,
per asserito contrasto con l'art. 33, comma quinto, della
Costituzione.
Premesso che le norme (artt. 26, lett. a) e 30, lett. a) e b) del
r.d.l. n. 1578/1933) della cui aderenza alla Costituzione si discute
devono essere, nel caso concreto, richiamate unicamente nella parte in
cui disciplinano l'iscrizione di diritto dei magistrati militari negli
Albi professionali; rilevato ancora che " ogni distinzione circa
l'appartenenza alle categorie dei componenti del Tribunale Supremo
militare" non ha formato oggetto di specifica censura, che l'Ordine
ricorrente non contesta in alcun modo al Mirelli la sua provenienza
dalla magistratura militare; le Sezioni Unite hanno ritenuto la
proposta questione di costituzionalità rilevante e non manifestamente
infondata.
Rifacendosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale relativa
all'esame di Stato, le Sezioni Unite Civili hanno da un lato rilevato
come la Corte abbia escluso la necessità dell'esame di Stato per
talune categorie di persone in quanto esercenti attività che non hanno
natura tipicamente professionale; mentre non si sono avute pronunce
della Corte con riguardo a norme che, per ordinamenti professionali in
cui l'esame di Stato sia previsto, " ne esonerino... particolari
categorie di soggetti".
Per escludere che un siffatto sistema si ponga in contrasto con
l'art. 33 della Costituzione occorrerebbe, ad avviso del Supremo
Collegio remittente, interpretare la norma costituzionale nel senso che
questa " malgrado la sua rigorosa formulazione" consentirebbe al
legislatore ordinario di disporre che l'accertamento in concreto del
possesso da parte dell'interessato della preparazione, attitudine e
capacità tecnica necessarie per l'esercizio pubblico della professione
prescelta possa essere effettuato anche mediante " strumenti
alternativi" quali, come nella specie, esami precedentemente sostenuti
od attività espletate in concreto.
Pur senza respingere una siffatta interpretazione (peraltro
contrastata dalla " lettura immediata" del testo del parametro
costituzionale e dalla mancanza di " puntuali interventi esplicativi
della Corte costituzionale"), le Sezioni Unite ritengono che
l'eventuale accoglimento di essa dovrebbe passare attraverso un'analisi
dell'art. 33 Cost. " tanto approfondita e penetrante" da travalicare il
limite della delibazione della manifesta infondatezza della questione,
questa sola consentita al giudice ordinario.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata e si
costituivano il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di
Roma e il Mirelli; spiegava altresì intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato.
Nel suo atto di costituzione, il Consiglio di Roma osserva che la
norma di cui al quinto comma dell'art. 33 della Costituzione è "
chiara e tassativa" nel prescrivere la necessità dell'esame di Stato
per l'accesso a determinate categorie professionali; e che la
giurisprudenza della Corte non ha ammesso possibilità di deroga a tale
principio.
La normativa vigente, nella parte in cui prevede l'iscrizione di
diritto di magistrati della giustizia militare aventi particolari
requisiti, sarebbe quindi in deciso contrasto con il precetto
costituzionale; si conclude pertanto per l'accoglimento della proposta
questione di costituzionalità.
Con una diffusa memoria di costituzione, il Mirelli chiede che la
Corte addivenga ad una pronuncia di infondatezza della questione. A
sostegno di tale tesi, vengono svolte più argomentazioni, atte ad
integrarsi tra loro.
In primo luogo si respinge la tesi secondo cui solo una norma di
rango costituzionale potrebbe ovviare alla prescrizione concernente
l'obbligatorietà dell'esame di Stato.
Si prospetta poi, ricordata mediante l'elencazione di numerosi
esempi legislativi la "politica degli equipollenti", come la norma di
cui all'art. 33 Cost. sia stata interpretata dal legislatore come non
preclusiva di strumenti alternativi all'esame di Stato.
Sotto tale profilo si osserva che nell'ambito stesso della legge
professionale forense si prescinderebbe dall'esame di Stato per i
procuratori che intendano conseguire la qualifica di avvocato e che
sarebbe da considerarsi prossima l'emanazione di una legge nazionale
che consenta agli avvocati degli altri Paesi della Comunità Europea di
esercitare liberamente in Italia.
Si nega poi validità all'argomento che il Consiglio di Roma desume
dall'esame del terzo comma dell'art. 106 Cost. se letto in relazione al
primo comma e cioè che occorrerebbe una norma pariordinata per
derogare ad una regola generale contenuta nella Costituzione.
Si conclude asserendo che una corretta interpretazione del
parametro costituzionale invocato, tale da allargarne l'ambito
letterale e perciò la pratica applicazione, sarebbe consentita siccome
improntata a criteri di ragionevolezza.
L'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato si apre con una
eccezione di irrilevanza: le norme impugnate si riferirebbero infatti
ai magistrati militari, non ai giudici militari, quali il Mirelli, a
cui deve riconoscersi uno "status" diverso da quello dei primi e che
inoltre non sono sottoposti all'esame di concorso per l'ingresso nella
Magistratura militare.
Nel merito si ritiene corretta la soluzione adottata dal
legislatore, in quanto la stessa consente l'iscrizione all'Albo di
qualificati operatori del diritto, in grado di far valere il
superamento di severi esami concorsuali nonché il continuato esercizio
di funzioni giudiziarie.
Con memorie depositate per l'udienza del 21 maggio, poi differita a
quella odierna, sia il Mirelli che il Consiglio dell'Ordine di Roma
hanno insistito nelle rispettive tesi.
In particolare, la difesa del Consiglio forense di Roma insiste
sulla natura precettiva della norma costituzionale di riferimento.
La difesa del Mirelli, nel ribadire nel merito le tesi già
esposte, respinge anche l'eccezione di irrilevanza sollevata
dall'Avvocatura dello Stato. Sul punto, si osserva da un lato che tale
questione sarebbe preclusa, come del resto già ritenuto nell'ordinanza
di rimessione, atteso che al riguardo non venne formulata censura
alcuna; e che comunque " magistrato dell'ordine militare" non può che
indicare chi" abbia svolto funzioni giurisdizionali" nell'ambito della
giustizia militare. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione di cui in
narrativa chiama la Corte a decidere se l'art. 33, comma quinto, della
Costituzione, il quale prescrive un esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale, consenta che quell'accertamento
preventivo, fatto con serie garanzie, il quale " assicuri
nell'interesse della collettività e dei clienti che il professionista
abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il
retto esercizio professionale" possa essere effettuato anche mediante
strumenti alternativi e "in particolare mediante la valorizzazione di
prove altra volta sostenute in vista di un esercizio di un'attività -
professionale o anche non professionale - diversa" (nella specie:
"esame di concorso per l'ingresso nella magistratura militare"). Di
ciò, stante la " rigorosa formulazione letterale" dell'art. 33, comma
quinto, della Costituzione, le Sezioni Unite della Cassazione dubitano,
e perciò sollevano questione di legittimità costituzionale degli
artt. 26 lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, nelle "parti in cui attribuiscono ai magistrati militari aventi
particolari requisiti il diritto di essere iscritti negli Albi
professionali forensi senza il preventivo superamento di un esame di
Stato".
2. - Di tale questione di legittimità costituzionale nei termini
detti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato la rilevanza,
considerando che la provenienza del dott. Mirelli dalla Magistratura
militare non era contestata né dal Consiglio Nazionale Forense, nella
decisione oggetto del ricorso innanzi le Sezioni Unite, né dal
ricorrente Consiglio dell'Ordine di Roma; sicché la questione di
legittimità costituzionale che veniva sollevata doveva riferirsi, ed
esclusivamente, ai magistrati militari.
Innanzi alla Corte, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato ha
contestato la rilevanza della questione adducendo che il Mirelli aveva,
sì, esercitato le funzioni di Vice Presidente del Tribunale Supremo
militare in quanto ufficiale generale, ma senza avere lo status di
magistrato militare.
La Corte non ritiene di poter prendere in considerazione tale
contestazione, una volta che, come si è visto, la rilevanza della
questione è stata affermata nei termini detti dal giudice a quo. E
ciò in conformità della propria giurisprudenza che fissa nel giudizio
di rilevanza espresso e motivato dal giudice che ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale i limiti del controllo che la
Corte può esercitare.
3. - Un esame di Stato è prescritto dall'art. 33, comma quinto,
della Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale. Il
termine, preciso ed incisivo, usato dal Costituente ("prescritto"),
toglie ogni pregio alle dispute intorno al carattere precettivo o
programmatico della norma: non può essere posta in dubbio la
necessità di un esame di Stato per accertare l'attitudine
all'esercizio di una professione. Il legislatore ordinario è vincolato
da questa prescrizione costituzionale. Peraltro, prescrivendo "un
esame di Stato", senza alcuna specificazione in ordine ad esso, la
norma costituzionale demanda al legislatore ordinario di determinare i
criteri e il contenuto di questo esame, purché, si intende, esso
soddisfi ragionevolmente l'esigenza " che un accertamento preventivo,
fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse della collettività
e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di
preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio
professionale" (sentenza n. 77 del 1964).
Se, dunque, non può disconoscersi che la legge ordinaria, cioè
quella forense (artt. 21 e 29), ancorché precedente alla Costituzione,
potesse determinare concretamente la portata e le modalità degli esami
per l'accesso alle professioni di procuratore e di avvocato (esami che
la stessa legge, artt. 20 e 28, definisce quali esami di Stato), deve
ritenersi che la medesima legge ordinaria potesse stabilire la
congruità, ai fini dell'accertamento della capacità professionale,
dell'esame di Stato sostenuto - e sempre preceduto dalla laurea in
giurisprudenza - nel concorso per l'accesso alla magistratura, nella
specie quella militare. Il che, appunto, fanno gli artt. 26 lett. b) e
30 lett. a) e b), della cui legittimità costituzionale è questione,
quando dispongono che, nel concorso di altri requisiti di esperienza
pratica, possono essere iscritti, rispettivamente nell'Albo dei
procuratori e in quello degli avvocati, " i magistrati dell'Ordine...
militare", i quali, per accedere alla detta magistratura hanno dovuto
sostenere un esame di concorso in materie giuridiche, ovvero provengono
dalla magistratura ordinaria nella quale sono entrati superando gli
esami di concorso prescritti appunto per l'accesso alla magistratura
ordinaria (artt. 12 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316 e 20 r.d. 30 dicembre
1923, n. 2903).
Contro questa conclusione non sembra possa ricavarsi un argomento
decisivo dall'art. 106, terzo comma, della Costituzione, il quale
stabilisce che " su designazione del Consiglio Superiore della
magistratura, possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e
siano iscritti agli albi professionali per le giurisdizioni superiori".
Si argomenta da questa disposizione che, dunque, quando volle derogare
al primo comma dello stesso art. 106 che prescrive il concorso per le
nomine dei magistrati, il Costituente lo scrisse nella Costituzione, il
che non ha fatto per derogare dalla prescrizione dell'esame di Stato
per l'esercizio professionale forense.
L'argomento potrebbe avere peso contro la pretesa di sostituire
l'esame di Stato con equipollenti generici, quali l'esercizio di
un'attività e di una funzione che si pretende puramente e
semplicemente assimilabile a quella della professione forense,
prescindendo dall'avvenuto superamento di un esame di Stato. Ma non ne
ha quando il legislatore ha in sostanza, come si è detto, preso in
considerazione l'appartenenza ad una magistratura che presuppone un
esame di Stato di concorso sostanzialmente equiparato a quello
prescritto dalla legge forense, che, per il conseguimento
dell'abilitazione alla professione di procuratore, è pur esso un "
esame di concorso" con " valore di esame di Stato" (art. 20 della legge
forense).
In questo caso non c'è deroga al precetto dell'art. 33, quinto
comma, della Costituzione, ma sua sostanziale osservanza da parte del
legislatore ordinario il quale, con un giudizio che la Corte potrebbe
censurare solo se irragionevole (e tale non è per le considerazioni
innanzi svolte), ha riconosciuto nella legge forense l'esame di Stato
concorsuale per l'accesso alla magistratura atto, al pari di quello
previsto nella stessa legge, ad assicurare quell'accertamento della
capacità professionale, successivamente suffragato dall'esercizio
delle funzioni per il periodo previsto dalla legge, del quale innanzi
si è parlato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 26, lett. b) e 30 lett. a) e b) del r.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nelle
parti in cui stabiliscono che hanno diritto di essere iscritti
nell'albo dei procuratori e nell'albo degli avvocati "coloro che per
cinque anni almeno" e rispettivamente "coloro che per otto anni almeno"
"siano stati magistrati dell'Ordine... militare", questione come in
narrativa sollevata dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili -
con riferimento allo art. 33, comma quinto, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte