Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma

e 23, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promossi con due ordinanze emesse il 6 ottobre 1981

dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Corsini

Giovan Battista ed altri e la s.p.a. A.T.B. Bisider e tra Cattaneo

Domenico ed altri e la s.p.a. Pietra ed altra, iscritte ai nn. 771 e

772 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di

Brescia dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità

costituzionale degli artt. 23, primo comma e 20, primo comma, l. 20

maggio 1970 n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), in quanto -

prevedendo che i permessi sindacali siano "retribuiti" e che in

relazione alla partecipazione ad assemblee, nel limite di 10 ore

annue, sia corrisposta la "normale retribuzione" - non precisano se

nel concetto di retribuzione debbano essere o meno ricomprese "anche

le maggiorazioni spettanti a chi lavora continuativamente su turni";

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha

chiesto dichiararsi l'infondatezza di tali questioni;

Considerato che il quesito sul se le predette maggiorazioni siano

o meno da ricomprendere nel concetto di retribuzione adottato dalle

norme impugnate involge questioni di mera interpretazione, che come

tali spettano al giudice adito per la soluzione della controversia ed

esulano, viceversa, dai compiti di questa Corte;

che pertanto le proposte questioni vanno dichiarate

inammissibili;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 20, primo comma e 23, primo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 sollevate in riferimento

all'art. 3 Cost. dal Pretore di Brescia con ordinanze del 6 ottobre

1981 (r.o. nn. 771 e 772/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte