Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza

emessa il 16 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Napoli sul ricorso proposto da Mirabella Umberto contro il

primo ufficio delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 623 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 (pervenuta

alla Corte il 18 ottobre 1988) dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Mirabella Umberto

contro il primo ufficio delle imposte dirette di Napoli è stata

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 36- bis del d.P.R.29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) poiché, "non prevedendo il

predetto articolo alcun obbligo dell'ufficio di comunicare al

contribuente gli eventuali errori ed omissioni riscontrati nella

dichiarazione dei redditi, si viene a violare il diritto di difesa di

esso contribuente";

che è stato depositato atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, deducendosi che la questione è stata già

dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale

(ordinanza n. 430 del 1988);

Considerato che, non rinvenendosi motivi tali da indurre ora la

Corte a modificare il precedente orientamento, va dichiarata

nuovamente la manifesta infondatezza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte