Sentenza n. 174/1991
Altra decisione · depositata il 22/04/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
citata
- art. 88d.P.R. 285/1990
- art. 94d.P.R. 285/1990
- art. 96d.P.R. 285/1990
- art. 39d.P.R. 285/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
il 7 dicembre 1990, depositato in Cancelleria l'11 dicembre
successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 10 settembre
1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 7 dicembre 1990 la Regione Lombardia ha sollevato
conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 10 settembre 1990, n.
285, deducendo che gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88,
94 e 96 di tale regolamento esorbitano dalla sfera delle competenze
statali e invadono la sfera delle competenze regionali, violando gli
artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché gli artt. 5, 6, 7,
11 e 15 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e gli artt. 27 e 31 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Nel ricorso si deduce che, in base al d.P.R. n. 616 del 1977 ed
alla l. n. 833 del 1978, è devoluta alla competenza legislativa
regionale - e non a quella regolamentare statale - la disciplina dei
criteri di organizzazione, gestione e funzionamento delle unità
sanitarie locali e dei loro servizi. In particolare, compete alla
regione (fatte salve le disposizioni di principio relative
all'organizzazione del governo delle unità sanitarie locali
contenute nell'art. 15 della l. n. 833 del 1978), individuare gli
organi e gli uffici delle UU.SS.LL. ai quali assegnare le singole
competenze: materia, questa, per la quale la Regione Lombardia ha
provveduto con legge reg. 11 aprile 1980, n. 39.
In contrasto con tali principi, le norme del regolamento statale
impugnato individuano il coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. quale
titolare di attribuzioni di diversa natura riconducibili a vario
titolo ad incombenze di polizia mortuaria. Precisamente: a) l'art.
37, secondo comma, assegna al coordinatore sanitario la competenza al
"riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a
domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva
o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando
sussista il dubbio in caso di morte"; b) l'art. 39, primo comma,
demanda al direttore sanitario dell'Ospedale la comunicazione al
sindaco dei risultati dei riscontri diagnostici per l'eventuale
rettifica della scheda di morte; c) l'art. 43 assegna al coordinatore
sanitario la competenza ad autorizzare la consegna agli Istituti
Universitari di ossa deposte nell'ossario comune; d) l'art. 45
prevede la comunicazione al coordinatore sanitario dei risultati
delle autopsie e delle cause di morte di tipo infettivo-diffusivo; e)
l'art. 46 affida al coordinatore sanitario il controllo degli
interventi di imbalsamazione; f) l'art. 48 demanda al coordinatore
sanitario o ad altro personale tecnico da lui delegato il trattamento
antiputrefattivo; g) l'art. 51 prepone il coordinatore sanitario al
controllo del funzionamento dei cimiteri e gli assegna competenze
propositive nei confronti del sindaco riguardo ai "provvedimenti
necessari per assicurare il regolare servizio"; h) l'art. 83, terzo
comma, richiede la presenza del coordinatore sanitario per
l'esumazione; i) l'art. 86, quarto comma richiede il parere del
coordinatore sanitario per la "raccolta dei resti mortali in cassette
ossario" in caso di estumulazione; l) l'art. 88 assegna al
coordinatore sanitario la constatazione della tenuta del feretro in
casi di estumulazione per il trasporto; m) l'art. 94 prevede il
parere del coordinatore sanitario per l'approvazione da parte del
sindaco dei progetti di costruzione di sepolture private; n) l'art.
96, secondo comma, richiede il parere del coordinatore sanitario per
la soppressione dei cimiteri.
Secondo la regione tali disposizioni non solo esorbitano dalla
potestà normativa statale - interferendo illegittimamente con le
proprie competenze - ma violano anche gli artt. 3 e 97 Cost.,
gravando irrazionalmente il coordinatore sanitario di un numero
eccessivo d'incombenze, estremamente onerose per quantità e per la
specificità delle competenze tecniche richieste. Incombenze che
l'art. 5 del regolamento della Regione Lombardia 14 agosto 1981, n. 2
assegna al Servizio I dell'unità sanitaria locale, che ha competenza
in materia di "igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei
luoghi di lavoro".
2. - Si è costituito dinanzi a questa Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo che, dovendosi provvedere per l'intero territorio
nazionale, "le disposizioni regolamentari impugnate, hanno indicato
nel coordinatore sanitario il soggetto professionalmente qualificato
per i compiti di che trattasi. Peraltro, non pare debba
necessariamente escludersi che possa aversi anche spazio per autonome
soluzioni organizzative, purché idonee ad assicurare un pari livello
di professionalità. Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione
impugnando dinanzi a questa Corte gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48,
51, 83, 86, 88, 94 e 96 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) in quanto
attribuiscono al coordinatore sanitario e al direttore sanitario
degli ospedali compiti in materia di polizia mortuaria. Sarebbero,
così, violati: a) gli artt. 117 e 118 Cost. - in relazione agli
artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e agli artt.
27 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - sotto il profilo della
appartenenza alla competenza regionale, e non a quella regolamentare
statale, della disciplina dei criteri di organizzazione delle
UU.SS.LL. e, specificamente, delle competenze dei singoli organi ed
uffici; b) gli artt. 3 e 97 Cost., essendosi gravato irrazionalmente
il coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. di attribuzioni
eccessivamente onerose per la loro quantità e per la specificità
delle competenze tecniche richieste.
2. - Va premesso che il regolamento di polizia mortuaria,
approvato con il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è stato emanato
ai sensi dell'art. 358 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
delle leggi sanitarie); questa norma ha demandato a regolamenti
speciali la disciplina applicativa delle specifiche materie, cui essa
si riferisce (compresa la "polizia mortuaria").
La Regione Lombardia non ha contestato la potestà dello Stato di
emanare il regolamento impugnato, ma ha limitato la materia del
conflitto alla rivendicazione della propria esclusiva competenza -
lamentandone la lesione - di disciplinare l'organizzazione delle
UU.SS.LL. e le attribuzioni dei singoli servizi.
Invero, la l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva dal servizio
sanitario nazionale, all'art. 15, ha statuito che "la legge regionale
detta le norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento
delle unità sanitarie locali e loro servizi".
Tale potestà normativa è stata esercitata dalla Regione
Lombardia con la legge 11 aprile 1980, n. 39, che nel primo comma
dell'art. 3 ha previsto una dettagliata articolazione dei servizi
delle unità sanitarie locali. Col secondo comma dello stesso
articolo viene stabilito che "entro sei mesi il consiglio regionale,
su proposta della giunta regionale, individua, con appositi
regolamenti, le materie e le funzioni spettanti a ciascuno dei
servizi indicati nel comma precedente, tenuto conto della
legislazione vigente".
In applicazione di questa disposizione, la Regione Lombardia ha
emanato il regolamento 14 agosto 1981, n. 2, il quale, all'art. 5, ha
disciplinato dettagliatamente le funzioni del servizio "igiene
pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro",
comprendendo in esse gli "interventi di polizia mortuaria".
Il regolamento statale impugnato, attribuendo in via diretta al
coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. (artt. 37, 43, 45, 46, 48, 51,
83, 86, 88, 94 e 96), e al direttore sanitario degli ospedali (art.
39) taluni specifici adempimenti in materia di polizia mortuaria,
incide sulla stessa materia disciplinata dal regolamento regionale
anzidetto, modificando i criteri organizzativi ivi stabiliti.
3. - L'art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni competenza
legislativa in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera". In
tale competenza si colloca la potestà di emanare le norme per
"l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle unità
sanitarie locali e dei loro servizi" (art. 15 l. n. 833 del 1978
cit.); ne consegue che la struttura organizzativa delle UU.SS.LL.,
intesa come articolazione degli uffici e dei loro compiti, spetta
alla competenza normativa regionale.
Inerisce a tale competenza la determinazione ad opera del
regolamento 14 agosto 1981, n. 2, delle attribuzioni dei singoli
servizi delle UU.SS.LL., previsti dalla legge regionale della
Lombardia 11 aprile 1980, n. 39, sì che, avvenuta tale
determinazione in base all'esercizio di una competenza attribuita per
legge alla regione, era precluso al regolamento governativo incidere
su tale normativa, identificando nel coordinatore sanitario e nel
direttore degli ospedali della Regione Lombardia i titolari di
specifiche incombenze in materia di polizia mortuaria. Veniva
infatti, così, ad essere alterato il modello di assetto funzionale
devoluto alla normativa regionale, invadendone le attribuzioni.
Ne risulta la fondatezza del ricorso. In accoglimento del quale va
dichiarato che non spetta allo Stato il potere di identificare,
nell'ambito delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia,
gli uffici preposti a specifici adempimenti in materia di polizia
mortuaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore
sanitario delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia gli
uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di
polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37, secondo comma,
39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46,
primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto
comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori
sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39, primo
comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla,
limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui
attribuiscono al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali
ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di
polizia mortuaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte