Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2001 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 26, comma 4, terzo periodo,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia

di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12,

comma 1, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e interpretato

autenticamente dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,

(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dalla

Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto

dall'Intendenza di finanza di Como contro l'Azienda Comasca Servizi

Municipali, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello - avente ad

oggetto l'accertamento della legittimità delle ritenute di imposta

operate sugli interessi bancari percepiti da un'azienda

municipalizzata nell'anno 1991 - la Commissione tributaria regionale

di Milano, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12,

comma 1, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e interpretato

autenticamente dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,

(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto);

che il predetto art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel

disporre che le banche operano una ritenuta percentuale sugli

interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti

e di depositi, stabilisce che le ritenute sono applicate a titolo di

imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito

delle persone giuridiche e in ogni altro caso;

che, come osserva il rimettente, tale norma è stata

interpretata in alcune decisioni nel senso della sua inapplicabilità

ai soggetti esenti da IRPEG, intendendosi per tali i soggetti

estranei al tributo non solo nella fase della dichiarazione dei

redditi ma anche in ogni momento di manifestazione di imponibilità a

loro carico;

che, ad avviso del rimettente, le aziende municipali, in

quanto enti strumentali del comune, sono sottoposte al medesimo

regime fiscale di questi e sono quindi non soggetti a IRPEG, ai sensi

dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (Approvazione del

testo unico delle imposte sui redditi), nel testo risultante dalle

modifiche introdotte con la legge 22 dicembre 1990, n. 403,

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di

finanza locale);

che, come afferma il giudice a quo tali aziende, non essendo

soggette ad IRPEG, non dovrebbero nemmeno essere soggette alla

imposta sostitutiva di IRPEG sugli interessi maturati sui conti

correnti bancari e non dovrebbero perciò subire ritenute a titolo di

una inesistente imposta;

che l'art. 14 della legge n. 28 del 1999, recante una

interpretazione autentica della disciplina in esame ed avente

efficacia retroattiva, ha disposto che l'art. 26, comma 4, terzo

periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve intendersi nel senso che

"tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi

dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche";

che pertanto la norma dovrebbe applicarsi anche nei confronti

degli enti e delle persone giuridiche non soggette ad IRPEG, con il

conseguente accoglimento dell'appello;

che, tuttavia, ad avviso del giudice a quo, la norma, così

come autenticamente interpretata, si porrebbe in contrasto con gli

artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto l'imposta - non

sostitutiva di IRPEG posta a carico di soggetti non assoggettati ad

IRPEG - si configurerebbe come una imposta del tutto autonoma, pari

al trenta per cento degli interessi maturati sui conti correnti,

svincolata da qualunque riferimento alla capacità contributiva, la

cui sussistenza presuppone la considerazione globale sia dei ricavi

che dei costi di gestione sopportati dal contribuente;

che, inoltre, la norma determinerebbe una disparità di

trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti, traducendosi

in un sistema tributario particolare, applicabile soltanto nei

confronti dei soggetti non assoggettati ad IRPEG;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che la difesa erariale, dopo aver sottolineato come siano

rimesse alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle

situazioni significative della capacità contributiva e l'entità

dell'onere tributario, osserva che non può ritenersi violato il

principio di capacità contributiva, in quanto, nella specie, il

presupposto di imposta è rappresentato dal reddito di capitale

consistente negli interessi attivi sui conti correnti;

che, inoltre, la circostanza che non sarebbero considerati

gli altri eventuali ricavi né i costi di gestione non varrebbe, ad

avviso dell'Avvocatura, ad escludere l'idoneità al prelievo, poiché

comunque nella determinazione del reddito di capitale non è ammessa

alcuna deduzione, ex art. 42 del d.P.R. n. 917 del 1986;

che dovrebbe altresì ritenersi insussistente la denunciata

disparità di trattamento tra contribuenti, non essendo irragionevole

la scelta del legislatore di assoggettare a prelievo il reddito di

capitale dei titolari di conti correnti, anche se trattasi di

soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRPEG.

Considerato che la Commissione rimettente lamenta anzitutto la

violazione dell'art. 53 della Costituzione, poiché la norma

impugnata, nella interpretazione autentica introdotta dall'art. 14

della legge n. 28 del 1999, configurerebbe una imposta del tutto

autonoma, non sostitutiva di IRPEG, la quale sarebbe posta a carico

di soggetti non assoggettati ad IRPEG e sarebbe svincolata da

qualunque riferimento alla capacità contributiva;

che, inoltre, il giudice a quo prospetta anche la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a suo avviso, la norma

determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla

generalità dei contribuenti, traducendosi in un sistema tributario

particolare, applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non

assoggettati ad IRPEG;

che la questione, nei termini in cui è posta, appare

manifestamente infondata;

che occorre anzitutto precisare come dai criteri direttivi

contenuti nella legge di delega della riforma tributaria 9 ottobre

1971, n. 825, e precisamente in quelli indicati negli artt. 9, n. 3m

e 10, n. 5m si rilevi chiaramente la natura sostitutiva del regime

della ritenuta a titolo di imposta, che, in quanto misura

agevolativa, ha carattere eccezionale e derogatorio (sentenza n. 272

del 1994);

che questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare come

l'esenzione tributaria non costituisca espressione del diniego di

capacità contributiva, rilevando l'erroneità dell'assunto in base

al quale "la previsione di esenzione dalle imposte debba sempre

equivalere ad un riconoscimento legislativo della insussistenza della

capacità contributiva" (sentenza n. 159 del 1985);

che, in particolare, l'esenzione, concretando una ipotesi di

agevolazione concessa a soggetti che ordinariamente sarebbero

sottoposti alla obbligazione tributaria, presuppone proprio

l'esistenza della capacitacontributiva;

che la diversa categoria dottrinale della esclusione,

consistente in una delimitazione negativa della sfera di applicazione

del tributo, si basa pur sempre su una valutazione discrezionale del

legislatore, che esclude l'attitudine di un determinato soggetto al

pagamento del tributo;

che nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore

per un verso non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici

tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità e per

altro verso non è obbligato a mantenere il regime derogatorio,

qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le

quali il detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei

limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto

dei principi costituzionali in materia;

che, nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 26 del

d.P.R. n. 600 del 1973 anche nei confronti dei soggetti esclusi

dall'IRPEG non viola il principio di capacità contributiva, in

quanto il presupposto d'imposta, da individuarsi nel possesso di

redditi di capitale e precisamente nell'ammontare degli interessi

maturati su conto corrente, risulta pienamente realizzato;

che la tassazione di redditi prodotti da coloro che sono

dichiarati "non soggetti ad imposta" non determina la lesione

dell'indicato principio costituzionale, in quanto, come si è già

rilevato, la esclusione o la esenzione da imposta non è comunque

sinonimo di assenza della capacità contributiva;

che la invocata disparità di trattamento rispetto alla

generalità dei contribuenti - relativa al rilievo che la norma

impugnata si tradurrebbe in un sistema tributario particolare,

applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non assoggettati ad

IRPEG - costituisce una censura generica e per certi versi

contraddittoria, in quanto non considera che il sistema della

ritenuta d'imposta rappresenta comunque un regime più favorevole al

contribuente rispetto a quello della ritenuta d'acconto;

che, pertanto, anche sotto tale profilo la questione risulta

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, terzo

periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni

in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito

dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge

18 febbraio 1999, n. 28, (Disposizioni in materia tributaria, di

funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione

generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte