Sentenza n. 175/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/12/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 991/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli
avvocati e dei procuratori), promosso con ordinanza emessa il 23
febbraio 1970 dal pretore di Marigliano nel procedimento civile
vertente tra Ciccone Angelo ed Esposito Pasquale, iscritta al n. 285
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì;
udito il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile per una controversia
individuale di lavoro, il pretore di Marigliano, con ordinanza del 23
febbraio 1970, ha sollevato, a seguito di eccezione della difesa, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge
24 dicembre 1969, n. 991, sull'adeguamento delle pensioni degli
avvocati e dei procuratori, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Secondo l'ordinanza, l'esenzione dal pagamento dei contributi
previdenziali previsti dalla legge suindicata per tutti gli atti e
provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a
rapporti di pubblico impiego, nonché per gli atti relativi alle
controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria, si risolverebbe
in una disparità di trattamento, in quanto gli avvocati che curano in
prevalenza cause di lavoro percepiranno una pensione identica a quella
spettante ai colleghi che prestano la loro attività professionale
esclusivamente, o quasi, in procedimenti di altra natura, pur avendo
versato un minor numero di contributi a mezzo delle apposite marche.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura
generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della proposta
questione. Nel merito, ha chiesto che la medesima venga dichiarata
infondata. Considerato in diritto :
Deve essere accolta l'eccezione di mancanza di rilevanza della
questione di legittimità costituzionale per la definizione del
giudizio a quo, rilevanza di cui per altro non fa alcun cenno la
motivazione dell'ordinanza pretorile. Infatti, nel giudizio fra parti
private avente per oggetto indennità di lavoro, il trattamento
pensionistico degli avvocati e procuratori rimane completamente
estraneo alla materia del contendere, sicché il giudice a quo può
definire il giudizio stesso indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969,
n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori),
sollevata dal pretore di Marigliano, in riferimento all'art. 3
Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte