Sentenza n. 175/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 20 dicembre 1974, concernente
l'istituzione di una Commissione regionale consultiva per le
assicurazioni private, promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione siciliana, notificato il 28 dicembre 1974, depositato in
cancelleria il 7 gennaio 1975 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi
1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella seduta del 20 dicembre 1974, l'Assemblea regionale siciliana
approvava il disegno di legge n. 493 avente per oggetto "Istituzione di
una Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private".
Il Commissario dello Stato presso quella Regione, avutane
comunicazione il 23 dicembre 1974, agli effetti dell'articolo 28 dello
Statuto speciale, con atto notificato il giorno 28 dicembre 1974, ha
impugnato tale legge davanti a questa Corte sostenendone la
illegittimità per violazione dell'art. 17, lett. e, dello Statuto
speciale e dell'art. 4 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 5
novembre 1949, n. 1182.
Premesso che in materia di disciplina delle assicurazioni la
Regione ha competenza legislativa, meramente concorrente, da
esercitarsi entro i limiti dei principi ed interessi generali cui
s'informa la legislazione dello Stato e per soddisfare le proprie
condizioni particolari e le proprie esigenze, il Commissario dello
Stato sostiene che la legge impugnata eccede da tali limiti, in quanto,
anche ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione, deve escludersi
che lo Stato abbia trasferito alla Regione anche la funzione
consultiva.
Tale funzione, infatti, deve ritenersi riservata allo Stato, allo
scopo di garantire, in materia di assicurazioni, unità di indirizzo ed
armonica disciplina nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
Resiste la Regione opponendo che proprio dall'art. 4, secondo
comma, delle norme di attuazione, in base al principio ubi voluit dixit
chiaramente si desume che la riserva della funzione consultiva allo
Stato è limitata alle sole assicurazioni sulla vita ed a quelle
individuali sugli infortuni.
Con memoria depositata il 19 aprile 1975, l'Avvocatura generale
dello Stato insiste nel sostenere la fondatezza del ricorso, mettendo
in particolare evidenza il carattere unitario della Commissione
consultiva ministeriale che si articola bensì in due distinte sezioni
aventi competenza rispettivamente per le assicurazioni sulla vita e per
quelle individuali sugli infortuni, da un lato e per le assicurazioni
sui danni dall'altro, ma prevede anche una competenza a sezioni unite
nei casi che riguardano entrambi i due tipi di assicurazioni e, più
genericamente, nei casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.
Alla sua volta, il patrocinio della Regione, con memoria depositata
il 19 aprile 1975, insiste nel sostenere che il secondo comma dell'art.
4 delle norme di attuazione è chiarissimo nel senso che la competenza
della Commissione ministeriale anche per le assicurazioni che
interessano il territorio regionale è limitata a quelle sulla vita ed
individuali sugli infortuni. Considerato in diritto :
1. - Come si è riferito in narrativa, il Commissario dello Stato
presso la Regione siciliana impugna l'approvazione del disegno di legge
regionale, avente per oggetto "Istituzione di una Commissione regionale
consultiva per le assicurazioni private", sostenendone l'illegittimità
costituzionale per violazione dell'art. 17, attuazione emanate con
d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182.
2. - Prima di passare all'esame delle censure poste a fondamento
del ricorso è opportuno premettere quanto segue:
Con l'art. 14, lett. d, dello Statuto speciale siciliano tutta la
materia dell'industria e commercio, tranne la parte che concerne i
rapporti privati, è attribuita alla potestà di legislazione esclusiva
della Regione, con il conseguente trasferimento all'Assessore regionale
del ramo di tutti i poteri spettanti, in sede statale, al Ministro per
l'industria e commercio ed, in seguito alla emanazione delle norme di
attuazione, tale trasferimento è stato completamente effettuato.
Senonché, in forza dell'art. 17, lett. e, dello stesso Statuto
speciale, per il settore attinente alla "disciplina del credito, delle
assicurazioni e del risparmio" i poteri della Regione sono stati
notevolmente attenuati sia perché alla potestà legislativa esclusiva
è stata sostituita quella concorrente, sia perché per effetto delle
norme di attuazione anche a questa già più limitata potestà sono
state apportate ulteriori limitazioni.
In particolare, per quanto attiene alla materia delle
assicurazioni, l'art. 4 delle norme di attuazione testualmente dispone:
"L'Assessorato regionale esercita le attribuzioni del Ministero
dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese di
assicurazione che abbiano la loro sede e che assumano rischi entro i
limiti territoriali della Regione.
Per quanto concerne le assicurazioni sulla vita e quelle
individuali sugli infortuni, l'Assessorato esercita le attribuzioni del
Ministero previa intesa con quest'ultimo, sentita la Commissione
consultiva istituita con decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349.
Un rappresentante del Governo della Regione farà parte della
predetta Commissione consultiva".
Da questa norma chiaramente risulta che, sostanzialmente, la
potestà legislativa regionale è stata circoscritta al solo settore
delle assicurazioni per i danni.
Senza che occorra indagare sulla natura e sulla portata delle norme
di attuazione non può contestarsi che esse vadano tenute presenti in
sede di interpretazione delle norme statutarie, compilate come sono, ai
sensi dell'art. 43 dello Statuto speciale da una commissione
paritetica composta, in posizioni di assoluta eguaglianza, di due
membri nominati dal Governo dello Stato e di due membri nominati dal
Presidente della Regione e tradotte, poi, in un decreto legislativo del
Presidente della Repubblica.
Ciò posto, poiché anche nel primo comma del richiamato art. 4 è
ribadito e confermato il principio che, nell'ambito della Regione e nei
confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che
assumano i loro rischi nel territorio regionale le attribuzioni del
Ministero dell'industria e del commercio sono esercitate dal
corrispondente Assessorato regionale è chiaro che, salvo espressa
norma in senso diverso, nessuna deroga a tale principio può essere
ammessa e che, comunque, di tale espressa norma che è di stretta
interpretazione, non sia consentita la estensione a casi o ipotesi che
non siano quelli in essa preveduti.
Come si è sopra notato una notevole deroga è disposta appunto dal
secondo comma dell'art. 4, per effetto del quale la potestà
legislativa concorrente della Regione è, sostanzialmente, limitata
alle sole assicurazioni per i danni.
Oltre questi limiti, per le ragioni sopra esposte, non si può
andare senza violare non solo la lettera, ma, soprattutto, lo spirito
sia delle norme statutarie, sia di quelle di attuazione.
Per le assicurazioni sulla vita e per quelle individuali sugli
infortuni, infatti, esiste l'esigenza di garantire unità di indirizzo
ed armonica disciplina per l'intero territorio nazionale e ciò spiega
e legittima la deroga alla competenza regionale di cui al comma in
esame.
Per le assicurazioni per i danni, invece, sussiste in pieno, anche
in coerenza con il concetto di decentramento funzionale, la esigenza di
una potestà legislativa concorrente che tenga conto delle particolari
caratteristiche e condizioni proprie della popolazione locale.
In questa ripartizione tra esigenze generali da valere per tutto il
territorio nazionale ed esigenze particolari da valere soltanto
nell'ambito del territorio regionale va appunto identificata la ratio
della norma.
Ne consegue che al parere della Commissione di cui al d.lgv. n. 349
del 1946 - di nomina ministeriale - è subordinato l'esercizio da parte
dell'Assessorato regionale delle attribuzioni del Ministero, previa
intesa con quest'ultimo, soltanto per quanto concerne le assicurazioni
sulla vita e quelle individuali sugli infortuni.
Per le assicurazioni per i danni, invece, l'Assessorato non è
tenuto a previa intesa con il Ministero, del quale esercita
direttamente le attribuzioni sia in forza dell'art. 17, lett. e, dello
Statuto speciale, sia in forza dell'art. 4, comma primo, delle norme di
attuazione.
Siccome, poi, tra le attribuzioni del Ministro vi è quella di
nominare la citata Commissione consultiva, ben può l'Assessore
avvalersi di tale attribuzione per la nomina di una propria Commissione
per il settore delle assicurazioni danni incondizionatamente attribuito
alla Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale siciliana, approvata dall'Assemblea regionale il
20 dicembre 1974, concernente la "Istituzione di una Commissione
regionale consultiva per le assicurazioni private", sollevata in
riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale dal Commissario dello
Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte