Sentenza n. 175/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1980 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 28legge 137/1952
- art. 2legge 568/1971
applicata al caso
- art. 2legge 137/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28
della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dell'art. 2 della legge 25 luglio
1971, n. 568 (iscrizione di cittadini italiani profughi agli Albi degli
Avvocati e Procuratori), promossi con ordinanze emesse il 25 maggio
1978 e il 29 marzo 1979 dal Consiglio Nazionale Forense sui ricorsi
proposti da Manti Lorenzo e da Granara Paolo, iscritte rispettivamente
ai nn. 255 e 707 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 147 e 345 del 1979.
Visti l'atto di costituzione di Manti Lorenzo e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
uditi l'avv. Franceschino D'Apice per Manti Lorenzo e l'avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 25 maggio 1978 (n. 225/1979 Reg.
Ord.), il Consiglio Nazionale Forense sollevava questione incidentale
di legittimità costituzionale degli artt. 28 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, e 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, nella parte in cui
dette norme consentono l'iscrizione negli Albi degli Avvocati e
Procuratori di cittadini italiani profughi che abbiano legalmente
esercitato la professione nei Paesi di provenienza " anche in deroga
alle vigenti disposizioni" per preteso contrasto con gli artt. 3 e 33,
comma quinto, della Costituzione.
Si premetteva in fatto che il Consiglio dell'Ordine di Livorno
aveva respinto l'istanza di iscrizione agli Albi forensi presentata da
Lorenzo Manti, sprovvisto della laurea in giurisprudenza e che non
aveva sostenuto l'esame di Stato in Italia, ma che poteva vantare la
qualità di profugo e dimostrare di aver esercitato all'Asmara
l'attività di Avvocato fin dal 1962.
Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, confermativa
di quella surriferita, il Manti aveva proposto ricorso alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione: queste cassavano con rinvio la
decisione impugnata perché "... tenute presenti le particolari
finalità assistenziali in favore dei profughi", di cui agli artt. 28
della legge n. 137 del 1952 e 2 della legge n. 568 del 1971, fosse
riconosciuto all'istante l'esercizio della professione in Italia.
Il Consiglio Nazionale Forense, giudice del rinvio, osservava che
la normativa surricordata, in quanto derogatrice a quelle che sono le
normali procedure per l'iscrizione agli Albi, sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, siccome determinante una situazione di
particolare favore per la categoria dei profughi. Non sfugge al
Collegio remittente che la ratio della normativa impugnata, volta a
favorire il reinserimento di cittadini colpiti da vicende estranee al
loro comportamento, sia apprezzabile ed in linea di principio più che
giustificata; ciò non pertanto, poiché la normativa in parola sarebbe
anche derogatrice della norma di cui all'art. 33, quinto comma, della
Costituzione, che prescrive il superamento dell'esame di Stato per
esercitare la professione forense, il Consiglio Nazionale ritiene che
non possa essere considerato manifestamente infondato il sospetto che i
citati artt. 28 della legge n. 137 del 1952 e 2 della legge n. 568 del
1971 siano in contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della
Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; si
costituiva il Manti e spiegava intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.
La difesa del Manti sostiene che il richiamo contenuto
nell'ordinanza di remissione all'art. 33, quinto comma, Cost. non è
preciso, atteso che da detta norma verrebbe richiesto soltanto un esame
di Stato per l'abilitazione all'effettivo esercizio della professione.
Tale esercizio della professione non è stato compiuto in Italia da
quei cittadini cui viene riconosciuta la qualità di profughi: da tali
considerazioni trarrebbero origine le numerose leggi che derogano agli
ordinamenti professionali vigenti (e di esse viene fatta una copiosa
elencazione).
Circa la lamentata violazione dell'art. 3 Cost., si osserva
sostanzialmente che nell'ovvio rilievo che la disciplina contenuta
nelle norme impugnate è volta a favorire il reinserimento dei profughi
nel mondo del lavoro consiste la ragionevolezza di una normativa
derogatrice della regola generale, ma chiaramente tendente a venire
incontro alle esigenze di categorie bisognose, non per propria colpa,
di un valido aiuto per il reinserimento nella vita lavorativa del loro
Paese di origine. Si chiede pertanto che la proposta questione venga
dichiarata manifestamente infondata.
Sostanzialmente nello stesso senso si esprime anche l'Avvocatura
dello Stato, per ciò che riguarda la pretesa violazione dell'art. 3
Cost. Si dà infatti per scontato che ci si trovi di fronte ad una
normativa di favore; la stessa sarebbe comunque pienamente ragionevole
e giustificata proprio in ragione dello ambito soggettivo delle persone
cui si applica, vale a dire a cittadini che hanno iniziato ed
esercitato all'estero una professione e sono poi stati costretti ad un
rimpatrio, indipendente dalla loro volontà, ed imprevisto.
Si osserva ancora che ove si volesse comunque subordinare
l'esercizio in Italia di determinate professioni al superamento di un
esame di Stato nazionale, ciò comporterebbe l'illegittimità di ogni
legge atta a regolare lo spostamento di professionisti in attività tra
i diversi paesi, finendo per incidere " sulla piena e concreta
espansione del principio di libera circolazione delle forze lavorative
nazionali".
Per ciò che attiene alla pretesa violazione del quinto comma
dell'art. 33 Cost., si osserva che nella specie l'esame di Stato
prescritto per l'abilitazione all'esercizio della professione fu
sostenuto all'estero. Il principio costituzionale invocato non può
essere inteso come assoluto disconoscimento dell'esistenza di esami di
Stato stranieri, con la conseguente impossibilità, per il legislatore
ordinario, di attribuire, in determinati casi, valore giuridico ad
abilitazioni conseguite fuori d'Italia.
Richiamati i principi cui si ispirano alcuni Stati di " Common
Law", si sostiene che spetta al legislatore ordinario valutare " la
serietà e la congruenza" dei titoli esteri. Poiché la norma in
argomento è stata dettata con riferimento a specifici Paesi, la
dedotta incostituzionalità non ricorrerebbe e si chiede pertanto che
la relativa questione sia dichiarata non fondata.
2. - Con ordinanza emessa il 29 marzo 1979 (n. 707/ 1979 Reg. Ord.)
lo stesso Consiglio Nazionale Forense sollevava analoga questione di
legittimità costituzionale in via incidentale, dell'art. 2 della legge
25 luglio 1971, n. 568, in riferimento agli artt. 3 e 33, comma quinto,
della Costituzione.
Su ricorso del dr. Paolo Granara, laureato in giurisprudenza e già
esercente la professione di avvocato in Eritrea dal 1967 al 1975, il
quale aveva richiesto l'iscrizione di diritto nell'Albo degli Avvocati
e Procuratori, avverso la decisione con cui il Consiglio dell'Ordine di
Padova aveva rigettato la suddetta istanza, il Consiglio Nazionale
Forense, dopo aver acquisito una congrua documentazione circa
l'attività svolta all'estero dal ricorrente, aveva ritenuto rilevante
e non manifestamente infondata la surriferita questione.
Ricordato come le norme che regolano la materia sono chiaramente
ispirate alla ratio di accertare e verificare alcune condizioni di
stretta natura professionale, onde assicurare l'idoneità effettiva dei
richiedenti all'esercizio della professione di procuratore e di
avvocato, il Collegio a quo dubita che il richiamato art. 2 della legge
n. 568 del 1971, che consente l'iscrizione di diritto negli Albi
professionali ai profughi che intendano " riprendere" in Italia
quell'attività professionale " già legalmente esplicata nei territori
di provenienza", sia in armonia con gli artt. 3 e 33, quinto comma,
della Costituzione.
La norma in questione comporterebbe infatti una disparità di
trattamento tra cittadini, in particolare vulnerando il principio
tassativamente sancito dall'art. 33 Cost. secondo cui è prescritto
l'esame di Stato per l'esercizio della professione forense.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; non si
aveva costituzione di parti, mentre spiegava intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale
dello Stato, svolgendo considerazioni analoghe a quelle già riassunte
a proposito dell'ordinanza n. 255/79 e chiedendo che la proposta
questione fosse dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze del Consiglio Nazionale Forense sollevano la
medesima questione di legittimità costituzionale, ancorché la prima,
emessa in sede di rinvio, si riferisca all'articolo 28 della legge 4
marzo 1952, n. 137 e all'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, e
la seconda si riferisca solo al citato art. 2. Le cause possono dunque
essere riunite e decise con unica sentenza.
2. - L'art. 28 della legge n. 137 del 1952 disponeva che i profughi
che intendono riprendere, nel comune nel quale vogliono stabilire la
loro residenza, l'attività " già esplicata nei territori di
provenienza", hanno diritto ad ottenere la concessione della iscrizione
negli Albi professionali " anche in deroga alle vigenti disposizioni".
L'art. 2 della legge 568 del 1971 sostituisce il testo del citato art.
28, specificando che deve trattarsi di attività " già legalmente
esplicata" e di deroga " alle Vigenti disposizioni legislative".
In relazione alla domanda di iscrizione agli Albi degli Avvocati e
dei Procuratori presentata da Lorenzo Manti né il Consiglio
dell'Ordine di Livorno, né, nella sua prima decisione (15 luglio
1976), il Consiglio Nazionale Forense avevano ritenuto che, in base
alle dette disposizioni di legge, il Manti avesse diritto alla
iscrizione. Le Sezioni Unite della Cassazione, accogliendo il ricorso
del Manti, avevano invece dichiarato che le stesse disposizioni di
legge (cioè l'art. 28 della legge 137 del 1952 come modificato
dall'art. 2 della legge 568 del 1971) consentivano l'accoglimento della
domanda di iscrizione del Manti.
In sede di rinvio il Consiglio Nazionale Forense con l'ordinanza n.
255 del 1979 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
di entrambi i testi di legge, intendendo in realtà riferirsi (come
doveva, anche per l'espresso avvertimento risultante dalla sentenza
della Cassazione) all'unico testo vigente, cioè a quello dell'art. 28
come modificato dall'art. 2.
3 - Nell'ordinanza di rimessione la questione viene sollevata in
primo luogo riferendola all'art. 3 della Costituzione, con l'erronea
affermazione che le norme impugnate consentono al profugo l'iscrizione
agli Albi professionali " in deroga a tutte le disposizioni di legge,
non escluso quindi lo stesso art. 33 della Costituzione che al quinto
comma prevede l'esame di laurea come atto terminale degli studi
universitari per l'abilitazione all'esercizio professionale"; dal che
conseguirebbe " un trattamento di disparità nei confronti di tutti gli
altri cittadini che, come prescritto dalla legislazione vigente, sono
tenuti a sostenere l'esame di laurea come atto terminale degli studi
universitari per l'abilitazione all'esercizio professionale".
Anche a prescindere dall'inesatto riferimento sia della norma
ordinaria da applicare, sia dell'art. 33 della Costituzione, che per
l'abilitazione professionale prescrive " un esame di Stato", la
questione in relazione all'art. 3 Cost. non è fondata. A dimostrarlo
basta la considerazione che le situazioni che vengono poste a confronto
(quella del profugo non volontario e quella del comune cittadino dello
Stato) sono ben diverse, tanto che lo stesso Consiglio Nazionale
Forense riconosce " apprezzabili le ragioni che hanno indotto il
legislatore a creare norme di agevolazione nei confronti dei profughi".
Riconoscere che questo trattamento è ragionevole, significa
riconoscere che non c'è violazione dell'art. 3 della Costituzione.
4. - Vero è, peraltro, che l'ordinanza di rimessione denunzia
essenzialmente la violazione dell'art. 33, comma quinto, della
Costituzione.
" Le finalità assistenziale e sociale della norma in discussione -
vi si legge - non possono essere recepite prima che venga allontanato
il motivo che fa dubitare della loro incostituzionalità in riferimento
al comma quinto dell'art. 33 della Costituzione", il quale richiede, "
per il professionista, il riscontro obiettivo e legale della presenza
dei requisiti essenziali di natura tecnica e pratica, che possono
essere accertati solo attraverso l'esame di Stato".
In questi termini la questione è fondata.
La Corte nella recente sentenza n. 174 del 1980 ha ribadito che il
legislatore ordinario è vincolato dalla prescrizione costituzionale di
un esame di Stato per accertare l'attitudine all'esercizio di una
professione, sebbene sia demandato allo stesso legislatore ordinario di
determinare i criteri e il contenuto di questo esame, purché esso
soddisfi ragionevolmente l'esigenza di quell'accertamento della
capacità professionale cui l'esame di Stato è finalizzato.
Ora la norma della cui costituzionalità si dubita, anche nella
versione più restrittiva determinata dall'art. 2 della legge n. 568
del 1971, si limita a porre come condizione della iscrizione negli Albi
professionali la mera esplicazione legale della professione nei
territori di provenienza senza nulla richiedere e precisare intorno
alle condizioni, compreso il superamento di un esame di Stato, alle
quali è subordinato l'accesso della professione nel territorio di
provenienza. In tal modo manca ogni garanzia di quell'accertamento
preventivo dei requisiti di preparazione e capacità che la
Costituzione italiana prescrive per l'abilitazione all'esercizio
professionale. Il mero fatto che una attività professionale sia stata
consentita ed esercitata in un qualunque territorio di provenienza del
profugo, senza quell'accertamento, perfino senza un titolo di studio
nella materia attinente alla professione (cioè quanto, e null'altro,
è richiesto dalla norma denunciata), non può essere ritenuto
sufficiente a integrare il rispetto della prescrizione costituzionale.
Nella già citata sentenza n. 174 del 1980, la Corte ha ritenuto
che il legislatore ordinario ben poteva modellare l'esame di Stato
costituzionalmente richiesto, determinandone razionalmente la portata e
il contenuto; e perciò ben poteva ammettere all'esercizio della
professione di procuratore e di avvocato il magistrato (nella specie:
militare) che aveva già sostenuto per accedere alla magistratura un
esame di concorso equipollente a quello prescritto dalla legge forense.
Ma la norma denunciata consente l'iscrizione dei profughi agli Albi
professionali senza richiedere che sia avvenuto, nello Stato di
provenienza, alcun accertamento della capacità professionale
equipollente a quello richiesto dalla Costituzione italiana. La stessa
Avvocatura dello Stato - che pure conclude per la infondatezza della
questione - riconosce che, " certamente, spetta al legislatore
ordinario valutare la serietà e congruenza di tali titoli esteri". Ma
soggiunge che "nella specie tale valutazione è stata compiuta dal
legislatore ordinario": il che non è vero, come sopra si è detto.
Da ciò la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata, in relazione all'art. 33, comma quinto, della
Costituzione, dal Consiglio Nazionale Forense con la prima ordinanza
(n. 255 del 1979).
5. - Altrettanto è a dirsi della questione sollevata dallo stesso
Consiglio Nazionale Forense con la seconda ordinanza (n. 707 del 1979,
nel procedimento concernente Paolo Granara), che è identica a quella
innanzi esaminata, anche nei parametri (artt. 3 e 33, quinto comma,
della Costituzione) ai quali viene riferita e con la sola, già notata,
differenza che la norma impugnata è indicata come art. 2 della legge
n. 568 del 1971, il che nulla cambia quanto alla sua identificazione:
trattasi sempre dell'art. 28 della legge n. 137 del 1952 nel testo
sostituito dal citato art. 2 della legge n. 568.
Anche in questa seconda ordinanza alla norma viene imputata la
violazione dell'art. 3 Cost., per il differente trattamento che essa
stabilisce, rispetto a tutti gli altri cittadini, in favore dei
profughi esentati dall'esame di Stato per accedere alla professione; e
la violazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, per il
fatto che la norma consente ai profughi " l'esercizio di attività
professionali, sulla cui importanza e delicatezza è inutile
soffermarsi, senza il previo superamento del prescritto, tassativo
esame di Stato".
Le questioni sono quindi identiche a quelle più innanzi esaminate
e il giudizio non può che essere identico: non fondatezza quanto
all'art. 3 Cost.; fondatezza, nei termini detti, quanto all'art. 33,
quinto comma, della Costituzione.
6. - Spetterà, quindi, al legislatore determinare ciò che nella
norma esaminata non è determinato e cioè, i requisiti, aggiunti
all'attività professionale legalmente svolta, che il profugo
possedesse nel territorio di provenienza, equipollenti a quelli
costituzionalmente prescritti dall'ordinamento italiano, in modo da
consentire, in sede di esame della domanda di iscrizione negli Albi
italiani, l'accertamento concreto della loro esistenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge
4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25
luglio 1971, n. 568, nella parte in cui la detta norma consente
l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il
possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli
costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte