Sentenza n. 175/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 132/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, lett.
d, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza
ospedaliera) e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico
dei dipendenti degli enti ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il
16 novembre 1976 dal pretore di Torino, nel procedimento civile
vertente tra Borsari Osanna e Calderini Paolo, iscritta al n. 764 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra
Borsari Osanna e Calderini Paolo, in data 16 novembre 1976 ha
pronunziato un'ordinanza con la quale, ritenuta l'eccezione di
illegittimità costituzionale sollevata dal convenuto rilevante e non
manifestamente infondata, ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte per la decisione in ordine alla legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione,
degli artt. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri), e 43, lett. d. della legge 12
febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera).
Nella motivazione del provvedimento, riguardo ai fatti oggetto del
giudizio a quo, il pretore riferisce che, a quanto affermato
dall'attrice Borsari, ella, sofferente di tumore, aveva chiesto di
venire operata dall'aiuto chirurgo prof. Calderini presso l'ospedale
San Giovanni Battista in Torino; ma l'operazione, data la gravità del
male e l'urgenza dell'intervento, fu poi eseguita, non in ospedale
(dove al momento, per il gran numero di ricoverati in attesa, le si era
obiettato che non sarebbe stato possibile) ma in una clinica privata.
Secondo l'attrice, tuttavia, il " dirottamento dall'ospedale pubblico
alla clinica privata" era stato abusivo da parte del professionista, ed
illegittimo, "perché impostole in chiaro contrasto con le disposizioni
che disciplinano l'attività a tempo definito dei medici". E poiché
tutto ciò le aveva causato un notevole aggravio di spese, oltre a un
ritardo pericoloso per la sua salute, chiedeva la condanna del
Calderini al risarcimento dei danni. Dal canto suo, il convenuto, pur
ammettendo la realtà dei fatti lamentati dall'attrice, replicava che,
prestando servizio a tempo definito presso l'ospedale San Giovanni
Battista, e non offrendo questo la disponibilità di appositi ambienti
idonei per il libero esercizio, presso lo stesso ospedale,
dell'attività libero - professionale, egli veniva a subire, per
effetto delle denunciate norme, delle limitazioni contrastanti con i
precetti degli artt. 3, 4 e 32 della Costituzione.
Ciò premesso il giudice a quo osserva che le questioni di
legittimità costituzionale sono pregiudiziali e rilevanti, in quanto
il comportamento del Calderini ha sortito conseguenze economicamente
gravose per l'attrice, che ne fu vittima, e se riconosciuto illecito
darebbe diritto alla stessa di pretendere il risarcimento del danno,
mentre la presunta illiceità cadrebbe, e il convenuto andrebbe esente
da ogni responsabilità, se venisse dichiarata la illegittimità
costituzionale delle norme che si ritengono da lui violate.
In punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il pretore
osserva, poi, riguardo agli artt. 43, lett. d. della legge 12 febbraio
1968, n. 132, e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che mentre il
primo di tali articoli sembra da interpretarsi nel senso che a
decorrere dal 1 gennaio 1976, una volta che siano state messe in opera,
nell'ambito dell'ospedale, le previste apposite attrezzature,
necessarie per l'esercizio dell'attività professionale "intramurale",
alla regola della libera attività nelle case di cura private dovrebbe
subentrare per i sanitari ospedalieri a tempo definito, quella,
opposta, dell'incompatibilità, il secondo, almeno se inteso alla
lettera, sembra statuire che, scaduto il termine del 31 dicembre 1975,
l'attività libera, siano o meno apprestati gli "ambienti idonei",
sarà in ogni caso preclusa. A giudizio del pretore, perciò, l'art.
133 del d.P.R. n. 130 del 1969, "unitamente alla particolare
interpretazione dell'art. 43, lett. d. della legge n. 132 del 1968"
contrasta:
a) con l'art. 3 della Costituzione, poiché i medici che esercitano
specialità per cui sono indispensabili attrezzature particolari (negli
ospedali in cui esercitano, mancanti), vedrebbero paralizzato per metà
l'esercizio della professione, in situazione di disparità rispetto
agli altri medici ospedalieri, ai quali (poiche negli ospedali, in cui
essi lavorano, le suddette attrezzature invece esistono) l'esercizio di
specialità condizionate all'uso di quelle attrezzature è invece
consentito, e rispetto altresì agli altri medici che, non dovendo
servirsi, per la natura della loro attività, di speciali attrezzature,
possono svolgere interamente la loro libera attività nei propri studi
professionali;
b) con l'art. 4 della Costituzione, giacché i medici ospedalieri a
tempo definito, che non abbiano di fatto la possibilità di svolgere
all'interno dell'ospedale l'attività cui hanno diritto, verrebbero a
subire una ingiustificata limitazione del loro diritto al lavoro;
c) con l'art. 32 della Costituzione, non essendoci dubbio che, nei
casi suddetti, il diritto alla salute da esso garantito rimarrebbe
compresso in una delle sue estrinsecazioni più importanti, quella di
farsi curare dal medico di propria fiducia; ciò che avverrebbe
inevitabilmente ogni qual volta il medico prescelto fosse medico
ospedaliero e l'ospedale (cosa non infrequente) non disponesse delle
strutture prescritte.
2. - Trasmessi a questa Corte gli atti del giudice a quo e
adempiute le formalità di rito, con atto depositato il 7 marzo 1977 è
intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura
dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale
proposte dal pretore di Torino siano dichiarate infondate.
Riportandosi, per quanto riguarda la questione proposta in
riferimento all'art. 3 della Costituzione (identica a quella già
prospettata con altre ordinanze), alle deduzioni svolte negli atti
d'intervento presentati nei giudizi relativi (risoltisi poi con la
sentenza di questa Corte n. 103 del 1977), riguardo alle questioni
formulate in riferimento agli artt. 4 e 32 della Costituzione,
l'Avvocatura osserva, anzitutto, che il senso della norma dell'art. 4
della Costituzione esclude che l'efficacia di essa si estenda fino a
coprire situazioni del tipo di quella che è oggetto di esame
nell'ordinanza di rinvio. Quanto poi al richiamo dell'art. 32 della
Costituzione, all'Avvocatura non sembra possa affermarsi che il diritto
alla salute da esso sancito comprenda anche il diritto di scelta del
medico di propria fiducia. In tal modo, infatti, si verrebbe ad
escludere che il diritto proclamato dall'art. 32 della Costituzione
trovi tutela negli ospedali pubblici, cui tutti possono accedere, ma
nei quali la scelta del medico è ben raramente consentita al paziente,
senza che con ciò possa dirsi che il diritto alla salute non riceva in
tal caso per il paziente stesso congrua tutela.
3. - Inclusa, in un primo tempo, fra le cause da esaminare, in
camera di consiglio, il 28 febbraio 1980, la causa, con ordinanza n.
145 dello stesso anno, è stata rinviata a nuovo ruolo. All'udienza
pubblica del 12 gennaio 1982, successivamente fissata per la
discussione, il giudice Antonino De Stefano ha svolto la relazione e
l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti ha insistito per la
dichiarazione di non fondatezza. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
prospetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 43,
lett. d. della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 del d.P.R. 27
marzo 1969, n. 130, interpretati nel senso che il divieto, da essi
disposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo
definito, di esercitare attività libero - professionale presso case di
cura private, abbia carattere perentorio ed operi comunque, dopo il 31
dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non abbia
assicurato la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente
idonei per l'esercizio dell'attività professionale all'interno
dell'ospedale.
Le denunciate norme contrasterebbero con vari principi
costituzionali. Innanzitutto con il principio dell'uguaglianza, sancito
dall'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. Ad avviso del
pretore, infatti, una prima disparità di trattamento per i sanitari
che, in ragione della propria specializzazione, abbiano bisogno per
l'esercizio della professione di particolari attrezzature, scaturirebbe
dalle norme in questione, avendo il divieto una diversa incidenza, a
seconda che essi dipendano da enti ospedalieri che abbiano apprestato
ambienti idonei all'esercizio dell'attività libero - professionale o
da enti che, invece, tali ambienti non abbiano potuto o voluto
attrezzare. Una seconda disparità di trattamento si concreterebbe,
per gli stessi sanitari, rispetto ai loro colleghi, egualmente
dipendenti ospedalieri a tempo definito, che, non avendo bisogno di
particolari attrezzature, possono esercitare la libera professione nei
propri studi privati, per i quali ultimi il divieto non opera, vigendo
soltanto per le case di cura.
Le norme impugnate sarebbero, poi, in contrasto anche con il
principio enunciato dall'art. 4 della Costituzione, in quanto i
sanitari ospedalieri a tempo definito, non avendo la possibilità, per
le ragioni sopra esposte, di svolgere all'interno dell'ospedale
l'attività libero - professionale cui hanno diritto, verrebbero a
subire una ingiustificata limitazione del loro diritto al lavoro.
Infine, il giudice a quo denuncia il contrasto delle anzidette
norme con l'art. 32 della Costituzione, atteso che il diritto alla
salute, da questo garantito, rimarrebbe compresso in una delle sue più
importanti estrinsecazioni, quella di farsi curare dal medico di
propria fiducia, "ogni qual volta il medico prescelto fosse medico
ospedaliero e l'ospedale... non disponesse delle strutture prescritte".
2. - La sollevata questione, nei cennati profili con riferimento
agli invocati parametri degli artt. 3 e 4 della Costituzione, è stata
già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 103 del
1977; e manifestamente infondata, in relazione al solo art. 3 della
Costituzione, con l'ordinanza n. 7 del 1979. Pertanto, non essendo
addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza, la questione, come prospettata con riferimento ai
menzionati artt. 3 e 4 della Costituzione, va dichiarata manifestamente
infondata.
3. - Del pari non fondata è la questione, come prospettata in
relazione all'art. 32 della Costituzione.
Nella richiamata sentenza n. 103 del 1977 questa Corte ebbe ad
affermare che "in attuazione del principio del supremo interesse della
collettività alla tutela della salute, consacrata come fondamentale
diritto dell'individuo dall'art. 32 della Costituzione (sentenze n. 21
del 1964 e n. 149 del 1969), l'infermo assurge, nella novella
concezione dell'assistenza ospedaliera, alla dignità di legittimo
utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto,
e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di
solidarietà umana e sociale, da apparati di personale e di
attrezzature a ciò strumentalmente preordinati e che in ciò trovano
la loro stessa ragion d'essere". E nella successiva sentenza n. 88 del
1979 la Corte ribadì che il bene afferente alla salute va ricompreso
tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione.
In siffatta prospettiva non v'ha dubbio che razionalmente si
colloca il diritto del cittadino alla libera scelta del medico e del
luogo di cura. Ovvio, peraltro, che la tutela di siffatto diritto vada
assicurata "nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi
sanitari", come appunto sancisce l'art. 19, comma secondo, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Per quanto in particolare concerne l'assistenza ospedaliera, l'art.
25 della citata legge n. 833 del 1978 si richiama al "principio della
libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e
gli altri istituti convenzionati", contemplando, peraltro, ai commi
ottavo e nono, apposita disciplina, a seconda che i nosocomi siano
ubicati nel territorio della regione di residenza dell'utente o fuori
di esso. In tale ambito la scelta del medico di fiducia può essere
realizzata anche facendo ricorso all'attività libero- professionale
consentita ai sanitari ospedalieri dalle denunciate norme e da quelle
successive (art. 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349; art. 47, comma
terzo, n. 4 della citata legge n. 833 del 1978; art. 35 del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761), che fanno riferimento anche a modalità e
limiti previsti da leggi regionali. Ma la disciplina di tale rapporto
resta pur sempre subordinata, come ben rileva l'Avvocatura dello Stato,
alle preminenti esigenze organizzative e funzionali delle strutture
ospedaliere. I limiti posti al riguardo dalle impugnate norme - limiti
la cui fondamentale ratio è stata da questa Corte, con la più volte
richiamata sentenza n. 103 del 1977, ravvisata nella tutela degli
stessi principi posti, soprattutto nell'interesse del malato, a base
della riforma ospedaliera non appaiono perciò lesivi del principio
sancito dall'invocato art. 32 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della
Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 16 novembre 1976 dal
pretore di Torino (R.O. n. 764 del 1976) degli artt. 43, lett. d.
della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza
ospedaliera) e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico
dei dipendenti degli enti ospedalieri): questione già dichiarata non
fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 103 del 1977;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, con
l'ordinanza emessa in data 16 novembre 1976 dal pretore di Torino (R.O.
n. 764 del 1976), degli artt. 43, lett. d. della legge 12 febbraio
1968, n. 132 (Enti ospedalieri, e assistenza ospedaliera) e 133 del
d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte