Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 751/1976

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);

dell'art. 2, n. 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al

Governo per la riforma tributaria); dell'art. 4, lett. b, d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche); degli artt. 1, terzo comma, 46, 56 e 57

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1977 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Lecco nei ricorsi riuniti proposti da

Pedercini Attilio ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del

1978;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1978 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Pinerolo su ricorso proposto da Bessone Giovanni,

iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 1979;

3) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Livorno su ricorso proposto da Bianchi Gino, iscritta al

n. 720 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979;

4) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Livorno su ricorso proposto da Bettaccini William,

iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979;

5) ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Livorno su ricorso proposto da Biondi Umberto, iscritta

al n. 722 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che le commissioni tributarie di primo grado di Lecco e di

Pinerolo con le ordinanze del 23 novembre 1977 e del 20 marzo 1978 (nn.

157 e 466 r.o. 1978) hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme

in materia di imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli anni 1974

e precedenti), in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui

subordina l'imputabilità dei redditi dei figli minori per metà a

ciascuno dei coniugi a condizione che essi siano entrambi titolari di

reddito proprio, per il dubbio che tale norma violi il principio di

uguaglianza e di proporzionalità dell'imposizione alla capacità

contributiva, perché, nei casi in cui sussistono - come nella specie -

redditi imponibili di un solo genitore e del figlio, il primo viene

sottoposto al cumulo dei redditi e quindi ad una aliquota maggiore

rispetto alle altre famiglie, in cui anche l'altro genitore percepisca

un reddito proprio;

che la commissione tributaria di primo grado di Livorno con tre

ordinanze del 7 marzo 1978 (nn. 720, 721 e 722 r.o. 1979) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in relazione ai medesimi

parametri costituzionali della stessa norma, nonché degli artt. 2, n.

3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma

tributaria); 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione dell'I.R.PE.F.); 1, terzo comma, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, nella parte in cui imputano ai genitori i

redditi di lavoro dei figli minori soggetti alla patria podestà, anche

se derivanti da beni non soggetti alla patria potestà, dubitandosi che

in tal caso i genitori presentino una maggiore capacità contributiva

per l'esistenza di redditi, come quelli dei minori, di cui non

avrebbero la legale disponibilità;

considerato che entrambe le questioni sono state già decise da

questa Corte: la prima con la sentenza n. 266 del 20 settembre 1983,

che l'ha dichiarata non fondata, e nuovamente con la sentenza n. 85 del

27 marzo 1985, che ne ha conseguentemente pronunciato la manifesta

infondatezza; la seconda con la citata sentenza n. 85 del 1985, che ne

ha dichiarato l'infondatezza;

che i giudici a quibus non prospettano in questa sede motivi

diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati, a nulla rilevando

la molteplicità delle disposizioni denunciate dalla commissione

tributaria di Livorno, in quanto la norma da cui discendono le

conseguenze lamentate è sostanzialmente soltanto l'art. 1 della legge

n. 751 del 1976, oggetto delle precedenti pronunce della Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 12 novembre

1976, n. 751; 2, n. 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 4, lett. b,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1, terzo comma, 46, 56 e 57 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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